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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.07.2000 17.2000.7

July 4, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·2,011 words·~10 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 17.2000.00007

Lugano 4 luglio 2000/kc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 17 gennaio 2000 presentato da

__________, (patrocinato dall'avv. __________)

  contro  

la sentenza emanata il 6 dicembre 2000 dalla Corte delle assise criminali in Locarno nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:      1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

                                          2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza del 6 dicembre 1999 la Corte delle assise criminali in Locarno ha riconosciuto __________ autore colpevole di violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti per avere, nel maggio-giugno 1998, partecipato a un traffico di 800 g di cocaina acquistati in Colombia, importati e consegnati a terzi in Italia (Napoli) per l'esportazione e la rivendita, come pure per avere partecipato, nel giugno-luglio successivo, a un analogo traffico di 800 g di cocaina, lasciandone 70 g in Svizzera e trasportandone e consegnandone in Italia 730 g per la rivendita. __________ è stato prosciolto invece dall'accusa di avere venduto 100 g di cocaina a __________. In applicazione della pena, l'imputato è stato condannato, previo riconoscimento di una lieve scemata responsabilità, a 3 anni e 9 mesi di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto) e all'espulsione dalla Svizzera per 10 anni. Quest'ultimo provvedimento è stato sospeso condizionalmente con un periodo di prova di due anni, ma __________ si è visto revocare la sospensione condizionale di due pene (15 giorni di detenzione) inflittegli il 16 novembre 1995 e il 2 giugno 1996. La prima Corte ha confermato infine il sequestro di Lit. 2'267'400 a garanzia del pagamento delle spese processuali.

                                  B.   Contro la sentenza di assise __________ ha inoltrato il

                                         10 dicembre 1999 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 17 gennaio 2000, egli chiede che la pena irrogatagli sia ridotta e che la sentenza impugnata sia riformata di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 21 gennaio 2000 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso.

Considerando

in diritto:                  1.   Il ricorrente si duole della pena a suo carico, definendola eccessivamente severa per rapporto al grado di colpa, segnatamente al ruolo realmente svolto, ai motivi che lo hanno spinto a delinquere, alla vita anteriore e, in particolare, alla pena inflitta dalla stessa Corte alla correa __________ con sentenza dell'11 gennaio 1999. Giova subito rilevare però che il problema di sapere quale ruolo abbia avuto una determinata persona in un traffico di stupefacenti è una questione di fatto. Ciò significa che il potere cognitivo della Corte di cassazione e di revisione penale è limitato all'arbitrio (art. 288 lett. c e 295 CPP). Il relativo accertamento può esse censurato, quindi, solo ove risulti manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (sulla nozione di arbitrio: DTF 124 I 208 consid. 4, 174 consid. 2c, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b).

                                   2.   Il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: il movente e le circostanze esterne, l'intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, il risultato ottenuto, l'eventuale assenza di scrupoli, il modo d'esecuzione del reato, l'entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o reiterazione dell'illecito, il ruolo in seno a una banda, la recidiva, difficoltà personali o psicologiche e così via. Per quanto riguarda l'autore, in specie, occorre considerare la sia situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, i possibili precedenti penali e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione con gli inquirenti, il pentimento e la volontà di emendamento (DTF 124 IV 47 consid. 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 e 116 IV 289 consid. 2a). Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi analoghi hanno invece una portata relativa (loc. ct.; v. anche DTF 124 IV 47 consid. 2c), mentre esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di second'ordine (DTF 118 IV 350 consid. 2g).

                                   3.   Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore. Egli deve indicare perciò quale peso attribuisce ai vari elementi considerati, non necessariamente in cifre o in percentuali, ma in modo che l'autorità di ricorso possa – pur rispettando la sua latitudine di apprezzamento – seguire il suo ragionamento e controllare l'applicazione della legge (Queloz, Commentaire de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matiere de fixation et de motivation de la peine, in: RPS 116/1998 pag. 136 segg.). Sapere se la pena risponda a tali esigenze e rientri nei limiti edittali è una questione che va quindi esaminata liberamente dalla Corte di cassazione e di revisione penale; nella commisurazione della pena, per contro, la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove il giudice di merito sia stato esageratamente severo o esageratamente mite, al punto da cadere nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento (DTF 123 IV 152 consid. 2a con richiami).

                                   4.   La Corte di assise ha motivato la pena di 3 anni e 9 mesi di reclusione rilevando anzitutto che la grave colpa dell'imputato è consistita nel partecipare per lucro a due grossi traffici intercontinentali di cocaina. Essa ha tenuto conto del fatto che costui non era “il capo” dell'organizzazione, nel senso che non ha gestito in proprio i due traffici e che nel primo caso egli ha agito anche su pressioni di terzi, ma ha soggiunto che il ruolo da egli svolto in entrambe le operazioni era importante: prima egli aveva trovato il fornitore della cocaina per il tramite dell'amica colombiana, poi aveva gestito il trasporto dello stupefacente dalla Svizzera all'Italia e infine lo aveva consegnato all'acquirente. A favore dell'imputato la Corte ha considerato nondimeno la collaborazione prestata agli inquirenti e la lieve scemata responsabilità per consumo saltuario di cocaina (art. 11 e 66 CP), ciò che tuttavia era controbilanciato dai due precedenti penali, seppure di lieve entità. La Corte ha escluso invece l'applicazione dell'art. 68 n. 2 CO (concorso reale retrospettivo) a una condanna di 3 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione e al pagamento di una multa di Lit. 30'000'000 inflitta all'imputato dal Tribunale di __________ con sentenza del 1° dicembre 1998 per avere consegnato a un terzo 10 ovuli di cocaina; tale sentenza, essa ha spiegato, a prescindere dal fatto che essa non è nemmeno stata sufficientemente documentata, non è ancora in ogni modo passata in giudicato (sentenza, pag. 14).

                                   5.   Il ricorrente invoca la sua vita anteriore, il ruolo di secondo piano svolto nella fattispecie, le pressioni psicologiche subìte prima di attivarsi nel traffico di droga, la scemata responsabilità conseguente al saltuario consumo di cocaina e la collaborazione prestata. Come si è visto, però, la Corte di assise non ha trascurato tali aspetti. Essa medesima ha escluso che il ricorrente fosse il capo delle operazioni e ha dato atto che nel primo traffico non sono mancate pressioni di terzi. Ciò non basta per far dimenticare, in ogni modo, che l'imputato ha avuto un ruolo importante, che in particolare ha trovato il fornitore colombiano tramite la sua amica e ha poi gestito l'operazione fino alla consegna della droga all'acquirente italiano (sentenza, pag. 14). Nelle circostanze descritte il ricorrente non poteva attendersi significative riduzioni di pena solo per il ruolo di second'ordine che egli avrebbe tenuto. Si ricordi che la Corte di merito ha valutato altresì la scemata responsabilità dell'imputato e, d'altro lato, le due precedenti condanne (sebbene di lieve entità), senza scordare la collaborazione prestata agli inquirenti. Perché siffatta ponderazione sarebbe censurabile il ricorrente non spiega.

                                         È vero tutt'al più che la Corte di assise non si è dimostrata specialmente generosa quantificando, in termini reali, gli effetti di determinati fattori attenuanti, in specie la collaborazione con gli inquirenti e in certa misura anche la lieve scemata responsabilità. Tale relativa severità non basta tuttavia per ravvisare un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento. Il ricorrente ha pur sempre partecipato con un ruolo importante, in effetti, a due notevoli traffici di cocaina, sicché nel suo complesso la pena di 3 anni e 9 mesi di reclusione non risulta affatto esorbitante. Certo, il ricorrente cerca di ridimensionare anche il lucro conseguito, asserendo che in pratica egli ha ricuperato solo le spese con possibilità di consumare stupefacenti per uso personale dello stupefacente. Ma dalla sentenza impugnata risulta che egli ha ammesso guadagni di almeno Lit. 4'000'000 per il primo viaggio (sentenza, pag. 10) e Lit. 5'000'000 per il secondo viaggio (sentenza, pag. 12). Anche al proposito il ricorso risulta perciò inconsistente.

                                   6.   A parere del ricorrente la pena irrogata è, in ogni modo, eccessivamente severa se paragonata a quella inflitta con sentenza dell'11 gennaio 1999 dalla medesima Corte alla correa __________. Nonostante quest'ultima sia stata ritenuta colpevole di traffici ben più importanti, di complessivi 2.4 kg di cocaina – continua il ricorrente – essa è stata condannata alla sua stessa pena di 3 anni e 9 mesi di reclusione. Il ricorrente non tiene conto del fatto, però, che il principio della parità di trattamento nella commisurazione della pena può essere invocato solo nelle rare ipotesi in cui pene, determinate in modo di per sé conforme all'art. 63 CP, diano luogo a un'obiettiva disuguaglianza. Il confronto tra imputati (o con processi analoghi) suole invece essere infruttuoso, ogni caso dovendo essere giudicato in base alle sue individualità oggettive e soggettive, ciò che comporta implicitamente una certa disuguaglianza (DTF 123 IV 150; Corboz, La motivation de le peine, in: ZBJV 131/1995 pag. 13 segg.; cfr. anche DTF 124 IV 47 consid. 2c). Ne segue che in materia di parità di trattamento la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – quando il giudice di merito abbia ecceduto o abusato del suo potere di apprezzamento, dando luogo a disparità flagranti (DTF inedita del 6 marzo 1998 in re M., consid. 4b in fine).

                                         Estremi come quelli testé accennati non si riscontrano nella fattispecie. Basti ricordare che, pur avendo dimostrato prontezza e determinazione nel delinquere, __________ – incensurata – ha beneficiato di comprensione anche per essere stata trascinata nell'illecito dal suo uomo (il ricorrente) e dalle difficoltà finanziarie in cui versavano i suoi familiari in Colombia, che la preoccupavano (sentenza, pag. 16). Condannando il ricorrente alla medesima pena di quella inflitta a __________ per un traffico di cocaina quantitativamente più importante, la Corte delle assise criminali non ha pertanto abusato del suo potere di apprezzamento, né è caduta in una disparità di trattamento flagrante. Ne segue che anche su questo punto il ricorso, per lo più appellatorio, va disatteso.

                                   7.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.    900.–

                                         b) spese                         fr.    100.–

                                                                                fr. 1'000.–

                                         sono posti a carico del ricorrente.

                                   3.   Intimazione a:

                                         –  __________, c/o Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;

                                         –  avv. __________;

                                         –  Procuratore pubblico avv. __________;

                                         –  Corte delle assise criminali in Locarno;

                                         –  Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

                                         –  Dipartimento delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;

                                         –  Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

                                         –  Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino;

                                         –  Dipartimento delle opere sociali, 6501 Bellinzona;

                                         –  Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;

                                         –  Direzione del penitenziario cantonale, 6904 Lugano;

                                         –  Ministero pubblico della confederazione, 3003 Berna;

                                         –  Ufficio centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                           La segretaria

N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

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