Incarto n. 17.2000.00051
Lugano 25 gennaio 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 16 novembre 2000 presentato da
__________ (patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emessa il 24 ottobre 2000 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nei confronti di __________, (patrocinato dall'avv__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;
2. Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Il 10 gennaio 2000 __________ si è recato presso la carrozzeria __________ di __________ per ritirare quattro cerchi della propria automobile, consegnati nel dicembre precedente per la verniciatura. A quel momento è sorta una discussione accesa sul prezzo: __________ chiedeva fr. 300.–, mentre ____________ era disposto a pagare non più di fr. 100.–. A dire del primo, durante la lite __________lo ha colpito alla tempia sinistra con un martello, facendolo cadere per terra e battere la parte destra del volto, procurandosi ferite attestate in un certificato medico del giorno successivo dal dott. __________. __________ ha negato di avere colpito __________ con un martello, sostenendo di avergli solo dato una sberla poiché l'altro l'aveva raggiunto con un pugno e l'aveva preso per il collo. ____________ ha ammesso che in seguito al manrovescio ____________ era caduto a terra, soggiungendo però che quest'ultimo aveva allora afferrato un martello, ma egli glielo aveva tolto di mano, colpendolo con un calcio nel fondoschiena. Dopo di che egli si era allontanato e aveva gettato l'arnese all'esterno dell'officina.
B. Con decreto di accusa del 19 luglio 2000 il Procuratore pubblico ha riconosciuto ____________ autore colpevole di lesioni semplici e lo ha condannato alla pena di tre giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per 2 anni. ____________ è stato rinviato a far valere le sue pretese davanti al foro civile. Statuendo su opposizione, con sentenza del 24 ottobre 2000 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha assolto invece l'imputato.
C. Contro il giudizio del Pretore la parte civile ____________ ha introdotto il 25 ottobre 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta del 16 novembre 2000 egli chiede la conferma del decreto di accusa e il versamento di fr. 6'520.– oltre interessi in rifusione del danno. Con scritto del 24 novembre 2000 il Procuratore pubblico ha comunicato di rinunciare a osservazioni. Nelle sue osservazioni del 12 dicembre 2000 ____________ propone di respingere il ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a e 295 cpv. 1 CPP). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell’arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario, tuttavia, non significa semplicemente discutibile, opinabile o finanche erroneo (DTF 125 I 166 consid. 2a, 124 I 247 consid. 5), bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b). Una sentenza poi incorre nell’annullamento quando è arbitraria nel suo esito, e non soltanto nella motivazione (DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 123 I 5 consid. 4a, 122 II 130 consid. 2a, 122 I 253 consid. 6c, 61 consid. 3a, 120 Ia 369 consid. 5a).
2. Nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato che al dibattimento neppure il querelante aveva saputo spiegare in che modo egli fosse stato colpito alla parte sinistra del volto, confermando di essersi procurato le lesioni alla mucosa boccale e alla parte destra cadendo su una specie di saldatrice. D'altro lato egli non risultava nemmeno essere stato colpito con un martello. Per converso, il primo giudice ha escluso la legittima difesa invocata dall'imputato, il quale non constava essere stato aggredito dal querelante né con un pugno né con una presa per il collo. Quanto al fatto di cagionare un taglio alla bocca, ciò configura una lesione semplice, ma il Pretore ha negato anche tale ipotesi, l'imputato non potendo dirsi avere agito con dolo, nemmeno eventuale. In effetti – ha spiegato il primo giudice – l'imputato ha bensì colpito il querelante con una sberla, ma non per causare una lesione e nemmeno potendo prevedere che per una semplice sberla l'antagonista cadesse per terra ferendosi su un arnese di lavoro.
3. Il ricorrente evoca alcuni passaggi dai verbali istruttori e sostiene che a torto il Pretore ha negato in concreto l'intenzionalità dell'azione. A suo avviso il primo giudice non poteva scartare senza arbitrio l'eventualità che l'imputato potesse ragionevolmente prendere in considerazione la possibilità di un ferimento. Intanto – egli afferma – non risulta che egli si sia procurato la ferita cadendo sulla saldatrice, poiché quando egli si trovava accasciato a terra l'imputato lo aveva ancora colpito con ripetuti calci. La contusione può quindi essere stata provocata dai calci e dalle sberle. In ogni modo, quand'anche l'ecchimosi al volto sia dovuta alla caduta sulla saldatrice, non si può seriamente sostenere che colpendo una persona con calci e sberle all'interno di un'officina non ci si possa rendere conto che la vittima possa rovinare su un oggetto contundente. In realtà – continua il ricorrente – l'imputato ha agito con deliberata intenzione, tant'è che quando egli era a terra l'imputato aveva ancora infierito su di lui.
4. L'argomentazione del ricorrente, oltre a esaurirsi in una critica più che altro appellatoria del giudizio impugnato, si fonda su elementi nuovi. Dagli atti non risulta in effetti che egli sia stato colpito con calci al volto e al fondoschiena. Inoltre il ricorrente disconosce che la lesione semplice ravvisata dal Pretore si riconduce al taglio della mucosa boccale causata dal colpo del capo contro la saldatrice, non da sberle. E nel ricorso egli non dimostra che quest'ultimo accertamento sia arbitrario, tanto meno se si pensa che al dibattimento egli aveva chiaramente ammesso di essersi procurato la ferita alla bocca e alla parte destra del volto cadendo su un utensile di lavoro. Per quanto riguarda l'aspetto soggettivo del reato, giova ricordare che quanto l’autore sa o ignora, quello che egli vuole o l’eventualità delittuosa cui egli consente è un dato di fatto, come tale vincolante per la Corte di cassazione e di revisione penale (DTF 122 IV 160, consid. 2b, 118 IV 124 consid. 1, 174 consid. 4, 117 IV 165 consid. 2c, 116 IV 145 consid. 2c, 115 IV 223; CCRP, sentenza del 17 dicembre 1997 in re W., consid. 4). Il ricorrente si limita a ribadire l'intenzionalità della controparte sostenendo che, quando egli giaceva a terra immobile, l'imputato lo aveva colpito con reiterati calci. Quanto egli avrebbe avuto dimostrare, invece, era che costui gli ha dato una sberla con l'intenzione di ferirlo, eventualità che il Pretore ha scartato. Infine, per quanto concerne il dolo eventuale, il ricorrente si limita di nuovo a contrapporre alla conclusione del Pretore, stando al quale non vi sono elementi per sostenere che l'imputato avesse preso in considerazione la possibilità di un ferimento, la tesi secondo cui colpendo una persona con una sberla in una carrozzeria non si può ignorare che essa possa battere il capo contro un oggetto pericoloso. Il Pretore tuttavia ha escluso simile evenienza in concreto, non ritenendo prevedibile, secondo il normale andamento delle cose, che una persona di quasi 90 kg, alta 1.85 m, possa cadere a terra solo per una sberla. Il che è vero. Ancora una volta perciò il ricorso è destinato all'insuccesso.
5. Il Pretore ha escluso una condanna del querelato per lesioni colpose o vie di fatto in ossequio all'art. 250 cpv. 1 CPP, non essendogli tali imputazioni state indicate prima della discussione, né formulate dal Procuratore pubblico o dalla parte civile. Secondo l'art. 250 cpv. 1 CPP, in effetti, se dai dibattimenti risulta che il fatto riveste un carattere giuridico diverso, punito con pena uguale o meno grave di quella prevista nell'atto di accusa (rispettivamente nel decreto di accusa), l'accusato non può essere condannato sulla base della mutata imputazione se la stessa non gli è stata indicata prima della discussione. Tale disposto non può tuttavia ostacolare l'applicazione del diritto federale (CCRP, sentenza del 6 dicembre 2000 in re B. e T. consid. 2d con riferimentro agli art. 214 e 215 v CPP). La Corte di cassazione e di revisione penale potrebbe quindi rinviare gli atti in prima sede perché si indichi all'accusato la mutata imputazione e si riprenda il processo. A tale riguardo potrebbero entrare in linea di conto, come ha rilevato lo stesso Pretore, le ipotesi di lesioni colpose o di vie di fatto (con riferimento alla sberla inflitta dall'imputato all'antagonista). Se non che, a quest'ultimo riguardo la contravvenzione sarebbe ormai prescritta (art. 126 in relazione con l'art. 109 CP), onde l'inutilità di un rinvio. Riguardo alle lesioni colpose (art. 125
cpv. 1 CP), che presuppongono la negligenza dell'autore, il Pretore ha escluso tale requisito, non ritenendo prevedibile – come detto – che una persona di quasi 90 kg, alta 1.85 m, possa rovinare a terra solo per una sberla. Il che risponde senz'altro alla comune esperienza. Nemmeno il ricorrente, del resto, spiega quali elementi idonei a suffragare un'imprevidenza colpevole dell'imputato potrebbero emergere da un nuovo processo. Un rinvio degli atti al Pretore si rivelerebbe dunque, già sin d'ora, privo di senso.
6. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP). Il ricorrente rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni al ricorso tramite un legale, una congrua indennità per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 600.–
b) spese fr. 100.–
fr. 700.–
sono posti a carico del ricorrente, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.
3. Intimazione a:
–____________,
– avv. __________;
– ____________,
– avv. __________;
– Ministero pubblico, Lugano;
– Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna:
– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona;
– Comando della polizia cantonale, Bellinzona.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.