Incarto n. 17.2000.00050
Lugano 25 gennaio 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 13 novembre 2000 presentato da
__________, (patrocinato dal lic. iur. __________)
contro
la sentenza emanata il 6 ottobre 2000 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;
2. Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. __________ è comproprietario con la moglie __________ della particella n. __________RFD di __________, su cui sorge la loro abitazione. Questa confina confina con la particella n. __________, proprietà di __________, zio di __________. Ottenuta il 3 giugno 1992 la licenza edilizia, __________ ha trasformato la propria autorimessa (attigua al fondo di __________ i) in un locale di svago, destinato anche a lavori di falegnameria eseguiti con taluni macchinari. Ciò ha incrinato i rapporti fra i due vicini. Più volte infatti __________ si è lamentato, anche presso le autorità, per i rumori provenienti citato locale, fino ad asserire che il nipote esercitava una vera e propria attività professionale.
B. Il 27 novembre 1997 __________ si è appoggiato con una scaletta al muro di recinzione che separa la sua proprietà da quella del nipote per scattare alcune fotografie che documentassero i propri sospetti. Notata la sua presenza, __________ ha immediatamente avvertito il marito. A questo punto le versioni divergono: __________ afferma di essere stato colpito al capo dal nipote con un travetto, __________ sostiene invece di avere solo rivolto lo sguardo verso lo zio, proprio nel momento in cui ha udito un forte rumore dovuto probabilmente alla caduta di lui.
C. Con decreto di accusa del 22 maggio 2000 il Procuratore pubblico ha ritenuto __________ autore colpevole di lesioni semplici per avere, il 27 novembre 1999, colpito alla testa con un legno __________, causandogli le lesioni accertate da un certificato medico rilasciato lo stesso giorno dal Pronto soccorso __________, come pure autore colpevole di danneggiamento per avere, con il medesimo legno, danneggiato l'apparecchio fotografico dello zio, causando un danno non meglio quantificato. In applicazione della pena, egli ha proposto la condanna dell'imputato a 3 giorni di detenzione sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni.
D. Statuendo su opposizione, con sentenza del 6 ottobre 2000 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord ha riconosciuto __________ colpevole di lesioni semplici, prosciogliendolo dall'imputazione di danneggiamento. Per quanto riguarda la pena, egli ha confermato la proposta del Procuratore pubblico. __________ è stato rinviato a far valere le sue pretese davanti al foro civile.
E. Contro la sentenza predetta __________ ha inoltrato il 6 ottobre 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame presentato il 13 novembre successivo, egli chiede il proscioglimento dall'accusa di lesioni semplici o quanto meno, in via subordinata, l'esenzione da ogni pena conformemente all'art. 33 cpv. 2 CP. Nelle sue osservazioni del 22 novembre 2000 il Procuratore pubblico postula il rigetto del ricorso. __________ ha formulato la medesima proposta con osservazioni del 1° dicembre 2000.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorrente si duole anzitutto di un arbitrario accertamento dei fatti posti a fondamento della sentenza impugnata (art. 288
cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia discutibile, contestabile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a). Per motivare una censura di arbitrio non basta quindi criticare la decisione impugnata, né contrapporle una propria versione dei fatti, per quanto essa appaia preferibile. Occorre invece spiegare per quale ragione l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con gli atti o contraddicano in modo urtante il sentimento di giustizia e dell'equità (DTF 125 II 10 consid. 3a, 124 I 86 consid. 2a, 123 I 1 consid. 4a, 122 I 61 consid. 3a). Secondo giurisprudenza, inoltre, una sentenza incorre nell'annullamento quando essa è arbitraria non solo nella motivazione, ma anche nel risultato (DTF 125 II 129 consid. 5b, 124 II 166 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a, 122 I 253 consid. 6c e rinvii).
2. Il Pretore ha fondato il suo proprio giudizio sulle dichiarazioni rilasciate da __________, genero del querelante, nel corso dell'istruttoria e come testimone al pubblico dibattimento. Questi – ha accertato il primo giudice – ha detto di avere visto un pezzo di legno innalzato dietro il muro di confine, dalla proprietà dell'imputato, e che ha colpito il capo di __________. Posto che soltanto l'accusato si trovava in quel momento sul piazzale di sua proprietà, il Pretore ha ritenuto che la credibilità del testimone non viene meno solo perché davanti agli inquirenti egli aveva riferito addirittura di avere visto il prevenuto colpire al capo il querelante. Recatosi sul fondo dell'imputato, il testimone ha notato infatti che costui teneva in mano un pezzo di legno. D'altro canto – ha soggiunto il Pretore – quanto ha dichiarato il testimone risulta compatibile con il certificato medico agli atti, attestante una contusione-escoriazione al sopracciglio destro dell'infortunato. Escluso perciò che la ferita possa essere stata la conseguenza della caduta del querelante sul lato sinistro, il Pretore ha ritenuto ininfluente sia la testimonianza della moglie dell'imputato, che per sua stessa ammissione non aveva potuto seguire l'accaduto a causa dell'oscurità, sia il fatto che __________ aveva detto di non avere notato vetture posteggiate la sera del 27 novembre 1999 (contrariamente a quanto affermavano l'imputato e sua moglie), avendo egli comprensibilmente rivolto la sua attenzione a quanto stava succedendo (sentenza, pag. 6 seg.).
3. Il ricorrente si duole di numerose e palesi incongruenze nella deposizione di __________, mettendone in dubbio la credibilità. Se non che, egli non va oltre una critica meramente appellatoria e non dimostra la manifesta insostenibilità della sentenza impugnata, basata sulla contestata prova. Senza trascendere in arbitrio, il primo giudice ha indicato perché il testimone appariva attendibile, sebbene al dibattimento avesse deposto in modo più sfumato rispetto a quanto riferito agli inquirenti e abbia detto di non avere notato automobili posteggiate la sera del 27 novembre, contrariamente a quanto asseveravano l'imputato e sua moglie. Stando agli accertamenti del Pretore, il testimone ha confermato chiaramente di avere visto per lo meno un pezzo di legno colpire al capo il querelante e ha scorto poi l'imputato tenere in mano proprio un pezzo di legno. Considerato il certificato medico agli atti, che attesta una contusione-escoriazione al sopracciglio destro del querelante, mal si comprende perché il primo giudice sarebbe caduto in arbitrio ritenendo che la ferita sia stata provocata dal legno brandito dall'accusato e non da un'improvvisa caduta dalla scala, come pretende l'imputato.
4. Il ricorrente rimprovera inoltre al Pretore di avere disatteso il diritto federale non riconoscendogli estremi di legittima difesa giusta art. 33 CP. Ricorda che lo zio stava fotografando la sua proprietà per procurarsi prove di cui valersi in una futura causa giudiziaria, violando l'art. 179quater CP e in ogni modo l'art. 28 CC. Egli era legittimato perciò a respingere un'ingerenza del genere (art. 33 CP). In realtà il Pretore non ha tenuto conto a giusto titolo di simile punto di vista, ove appena si consideri che al dibattimento Il ricorrente nemmeno aveva preteso di avere agito in difesa della sua privatezza, né aveva asserito di avere colpito lo zio in stato di legittima difesa. Egli si è limitato a contestare ogni addebito, negando di avere colpito chicchessia. Inoltre, e in ogni modo, l'art. 33 CP presuppone che l'autore abbia reagito con l'intento di difendersi da un' aggressione ingiusta (Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 13 ad art. 33), mentre la reazione del ricorrente è stata – sia come sia – sproporzionata, ciò che avrebbe giustificato tutt'al più una riduzione di pena (art. 33 cpv. 2 CP). Facendo difetto il presupposto soggettivo, però, l'art. 33 CP non può, come si è visto, trovare applicazione nella fattispecie.
5. Rimane da verificare – d'ufficio, trattandosi di una questione di diritto – se il ricorrente non possa beneficiare di una sanzione più mite per avere commesso una lesione semplice che rientra nei cosiddetti casi poco gravi a norma dell'art. 123 n. 1 cpv. 2 CP. Il danno patito dalla vittima nel caso in esame può infatti essere paragonato a quello menzionato in DTF 119 IV 27, consistente in un ematoma suborbitale – senza ulteriori conseguenze – causato alla parte lesa da un pugno, come pure a quello di cui al caso giudicato da questa Corte il 24 marzo 1998 in re T. (un occhio tumefatto e “piccola ferita lacero superficiale alla palpebra sinistra e alla fronte sinistra”). Dal certificato medico agli atti risulta che in concreto la vittima ha subìto una contusione-escoriazione al sopracciglio destro, da curare, in caso di dolori, con ghiaccio e “Panadol” (denuncia penale, act. C). Nella fattispecie la lesione semplice configura perciò un caso poco grave nel senso dell'art. 123 n. 1 cpv. 2 CP. In virtù dell'art. 296 cpv. 1 CPP questa Corte deve pertanto ricommisurare la pena, che l'art. 123 n. 1 cpv. 2 CP consente di attenuare secondo il libero apprezzamento del giudice (art. 66 CP). Ora, tenuto conto delle circostanze in cui si è svolta la vicenda e delle sue particolarità, una multa di fr. 300.–appare una sanzione adeguata alla gravità soggettiva e oggettiva del reato. Situata entro i limiti inferiori previsti dalla legge (art. 48 CP), essa è senz'altro adeguata alla colpa e alla situazione personale dell'accusato, coniugato e impiegato delle __________.
7. Gli oneri processuali odierni seguono la parziale soccombenza del ricorrente (art. 15 cpv. 1 CPP). Sono posti quindi per due terzi a carico di quest'ultimo e per il resto a carico dello Stato (art. 9 cpv. 1 CPP). Il ricorrente verserà alla parte civile inoltre un'indennità di fr. 500.– per ripetibili ridotte (art. 9 cpv. 6 CPP). Gli oneri del decreto di accusa e quelli della sentenza impugnata seguono la medesima sorte.
Per questi motivi,
visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi n. II, III e V della sentenza impugnata sono riformati come segue:
II. In applicazione della pena __________ è condannato al pagamento di una multa di fr. 300.–.
III. La condanna sarà iscritta nel casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno se l'imputato avrà tenuto buona condotta (art. art. 49 n. 4 CP). La multa dovrà essere pagata entro tre mesi e in caso di mancato pagamento sarà commutata in arresto (art. 49 n. 3 CP).
V. La tassa di giustizia di fr. 250.– e le spese processuali di fr. 150.– sono poste per due terzi a carico di __________ e per il resto a carico dello Stato. La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 100.– relative al decreto di accusa n. 1207 sono suddivise nella medesima proporzione.
Per il resto il ricorso è respinto.
2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 500.–
b) spese fr. 100.–
fr. 600.–
sono posti per due terzi a carico del ricorrente e per un terzo a carico dello Stato. Il ricorrente verserà a __________ fr. 500.– per ripetibili ridotte.
3. Intimazione a:
– __________;
– lic. iur. __________;
– __________;
– avv. __________;
– Procuratore pubblico avv. __________;
– Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord;
– Comando della Polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.