Incarto n. 17.2000.00047
Lugano 12 dicembre 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 31 ottobre 2000 presentato da
__________, (patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 9 ottobre 2000 dal Pretore del Distretto di Bellinzona nei suoi confronti;
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
2. Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 25 maggio 1998 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha pronunciato il divorzio fra __________ e __________. Il figlio __________, nato il 9 maggio 1990, è stato affidato alla madre, con obbligo per il padre di versare un contributo alimentare di fr. 600.– mensili fino al compimento del 7° anno di età, di fr. 700.– fino al compimento del 16° anno e di fr. 750.– fino al compimento del 18° anno. __________ era già stato tenuto in via provvisionale, con decreto cautelare 12 novembre 1993 del medesimo Pretore, a versare per il figlio fr. 700.– mensili. In realtà egli non ha mai pagato nulla e i contributi di mantenimento sono stati anticipati dall'Ufficio cantonale dell'assistenza sociale.
B. In data 11 febbraio 1997 l'Ufficio dell'assistenza sociale ha sporto querela contro __________, a quel tempo di ignota dimora, per trascuranza degli obblighi di mantenimento (art. 217 CP), in particolare per il mancato pagamento dal 1° dicembre 1993 al
30 novembre 1996 di complessivi fr. 25'200.– (act. 1). Il 10 febbraio 1998 l'Ufficio ha aggiornato la querela con l'aggiunta dei contributi alimentari scaduti nel frattempo, per un arretrato complessivo di fr. 35'000.– fino al 31 gennaio 1998 (act. 3). Il 18 febbraio 1998 __________ è stato arrestato (act. 5). Raggiunto con lui un accordo per il rimborso a rate, l'Ufficio dell'assistenza sociale ha chiesto il 10 marzo 1998 al Ministero pubblico di sospendere il procedimento penale (act. 8). Dal 3 aprile 1998 al
4 luglio 1999 __________ ha poi versato fr. 4'800.– complessivi, ma dopo di allora non ha più pagato alcunché. Il 26 gennaio 2000 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha chiesto quindi, con un ulteriore aggiornamento della querela, la continuazione del procedimento penale, notificando una pretesa di
fr. 44'627.85 complessivi (fr. 35'000.– per gli arretrati fino al
31 gennaio 1998, fr. 3'500.– per i contributi dal 1° febbraio 1998 al 30 giugno 1998 e fr. 10'927.25 per i contributi dal 1° luglio 1998 al 31 gennaio 2000, meno fr. 4'800.– corrispondenti ai versamenti eseguiti dal debitore fra il 3 aprile 1998 e il 4 luglio 1999: act. 12).
C. Con decreto di accusa del 19 giugno 2000 il Procuratore pubblico ha dichiarato __________ autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per avere, dal 1° dicembre 1993 al 31 gennaio 2000, omesso di versare al figlio __________ (rispettivamente all'Ufficio dell'assistenza sociale), benché avesse i mezzi per farlo, i contributi alimentari fissati dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud con decreto cautelare del 12 dicembre 1993 e con sentenza del 25 maggio 1998, maturando un arretrato di complessivi di fr. 44'627.85. In applicazione della pena, egli ha proposto la condanna di __________ a 15 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di tre anni, e alla rifusione di fr. 44'627.85 all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, costituitosi parte civile.
D. Statuendo su opposizione, con sentenza del 9 ottobre 2000 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha confermato l'imputazione di trascuranza degli obblighi di mantenimento. Ha ridotto però la pena a 10 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni. L'obbligo di risarcimento all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento è rimasto invariato.
E. Contro la sentenza del Pretore __________ ha inoltrato il
10 ottobre 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 31 ottobre successivo, egli chiede di essere prosciolto dall'imputazione di trascuranza degli obblighi di mantenimento. Nelle sue osservazioni del 9 novembre 2000 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso. Analoga conclusione formula l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento nelle sue osservazioni del 23 novembre 2000.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorrente rimprovera anzitutto al primo giudice di averlo condannato per trascuranza degli obblighi di mantenimento senza avere previamente accertato la sua effettiva disponibilità finanziaria. In mancanza di un puntuale accertamento delle entrate – egli soggiunge – il Pretore non poteva condannarlo a una pena ridotta solo perché per un certo periodo egli disponeva, forse, di un importo eccedente il minimo di esistenza. La pena inoltre appare esorbitante se riferita ai fatti tra il 1993 e il 1996. Per di più, la querela del 26 gennaio 2000 sarebbe tardiva e l'azione penale prescritta, non potendosi parlare in concreto di comportamento durevole contrario ai doveri di mantenimento. Infine il ricorrente opina che con la richiesta di sospensione del 10 marzo 1998 la parte civile abbia di fatto ritirato la querela, senza più poter riattivare la procedura, a meno di offendere il principio della la buona fede.
2. L'art. 217 cpv. 1 CP punisce, a querela di parte, con la detenzione chiunque non presta gli alimenti o i sussidi che gli sono imposti dal diritto di famiglia benché abbia o possa avere i mezzi di farlo. Presupposto oggettivo è che l'autore disponesse dei mezzi per adempiere il proprio obbligo o potesse conseguirli. Non occorre che egli avesse mezzi sufficienti per onorare integralmente la prestazione; basta che egli potesse versare più di quanto ha effettivamente pagato (DTF 114 IV 124 consid. 3b). Per stabilire se egli potesse far capo, anche solo parzialmente, all'obbligo alimentare tornano applicabili i principi derivanti dall'art. 93 LEF: si deve quindi accertare, per il periodo in questione e in ogni caso sull'arco di più mesi, l'insieme delle entrate del debitore e il relativo fabbisogno (DTF 121 IV 272 consid. 3c e 3d). Ove risulti che costui non disponeva dei mezzi necessari per dare seguito all'obbligo contributivo, occorre ancora verificare se egli non avesse la possibilità di conseguirli. È infatti compito del debitore, in casi del genere, intraprendere quanto possibile per onorare il debito (DTF 126 IV 131 consid. 3a/cc). Sapere quale fosse la situazione finanziaria del debitore e quali possibilità egli avesse di conseguire i mezzi necessari è poi una questione legata all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove (Corboz, Les principales infractions, Berna 1997, n. 26 segg. ad art. 297; CCRP, sentenza del 17 novembre 2000 in re G., consid.1). In sede di cassazione problemi siffatti sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 CPP). E arbitrario non significa opinabile o finanche erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia e dell'equità (DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a).
3. Il Pretore ha ricordato che al dibattimento l'accusato ha ammesso di non avere mai pagato alimenti, neppure in parte e nemmeno nei periodo in cui conseguiva un reddito superiore al suo minimo di esistenza. Quanto alla giustificazione addotta, ossia di non avere saputo che sarebbe stato possibile effettuare pagamenti anche solo parziali, egli non l'ha ritenuta valida e comunque non tale da potersi accertare che l'imputato si trovasse nell'impossibilità assoluta di far fronte ai propri obblighi. Pur essendo stato assunto dalla ditta __________ nell'ottobre del 1997 con un salario di fr. 22.– l'ora, egli nulla ha pagato se non dopo essere stato arrestato in seguito alla querela e all'apertura del procedimento penale (sentenza, pag. 4).
a) Che fra il 30 novembre 1996 e il 31 gennaio 1998 il ricorrente disponesse di mezzi sufficienti per adempiere almeno in parte i propri obblighi poteva essere accertato senza arbitrio (act. 1 e 3). Nel verbale del 19 febbraio 1998 l'accusato, in stato di fermo, ha dichiarato al segretario giudiziario di avere quasi sempre lavorato dal 1993 e di essere lattoniere edile pagato a ore con uno stipendio mensile di circa fr. 3'500.–. Ha soggiunto di essersi poi trasferito in Italia (a __________, in provincia di Brescia) tra il mese di luglio e l'ottobre del 1996, ove ha lavorato saltuariamente. Dopo di allora è entrato alle dipendenze della ditta __________ di Chiasso con una retribuzione oraria di fr. 22.– per 41 ore settimanali, conseguendo un reddito lordo di fr. 3'600.– mensili. L'accusato ha precisato di pagare un canone di fr. 880.– mensili per un appartamento di Chiasso e di usare un auto in proprietà di suo padre. Invitato a spiegare perché non avesse versato il contributo alimentare stabilito dal giudice, egli si è limitato a rispondere che quanto guadagnava serviva a sé stesso, senza dare altre spiegazioni, salvo dichiararsi pronto a versare fr. 300.– mensili (act. 7). Su questo verbale il ricorrente sorvola, né pretende che fino al giorno dell'arresto egli si trovasse nell'impossibilità di onorare almeno in parte il suo obbligo. Egli asserisce di non avere agito intenzionalmente perché non sapeva di poter risolvere il problema con pagamenti parziali. Senza cadere in arbitrio il Pretore poteva però non credere a tale giustificazione. Basti rilevare che nel citato verbale l'accusato nemmeno aveva accennato a tale circostanza, ammettendo anzi di sapere che avrebbe dovuto rimborsare gli anticipi all'ente pubblico.
b) Il ricorrente fa valere che con lettera del 10 marzo 1998 al Procuratore pubblico l'Ufficio dell'assistenza sociale, richiamato l'accordo con lui intervenuto (estinzione del debito con pagamenti mensili di fr. 300.–: act. 7 pag. 2), ha chiesto la sospensione del procedimento (act. 8), dimostrando con ciò di voler recedere dalla querela. A torto. A parte la fattispecid prevista dell'art. 5 CPP, la “sospensione” è per vero un istituto estraneo alla procedura penale, ma un'istanza in tal senso non può interpretarsi semplicemente come un ritiro della querela. Può intendersi come un invito al Procuratore affinché non continui, per il momento, nel perseguimento penale. E in concreto il Procuratore ha agito secondo buona fede, non compiendo più alcun atto e riprendendo la procedura solo dopo avere ricevuto l'aggiornamento” del 26 gennaio 2000 (act. 12). D'altro lato è pur vero che l'accordo intercorso con l'Ufficio dell'assistenza sociale e la conseguente richiesta di sospensione non sono atti irrilevanti. È possibile infatti che, avesse il debitore onorato l'accordo, l'ente pubblico non avrebbe insistito per la continuazione del procedimento (si veda il caso analogo in DTF 106 IV 178 seg.). Tant'è che solo il 26 gennaio 2000, constatato come dal luglio del 1999 il debitore non avesse più pagato nulla, esso ha postulato la riattivazione del caso, oltre che per gli arretrati cumulati fino al 3 luglio 1999, anche per quelli maturati nel frattempo, fino al 31 gennaio 2000 (act. 12).
c) La questione è dunque di sapere che cosa prevedesse esattamente l'intesa fra l'Ufficio dell'assistenza sociale e il debitore. Facendo difetto il testo dell'accordo, gli atti andrebbero rinviati al Pretore viciniore per i necessari accertamenti. Dal rinvio si potrebbe prescindere, tuttavia, qualora risultasse che la cessazione dei pagamenti rateali era – comunque sia – dovuta a malvolere del ricorrente, il quale non ha più fatto fronte ai propri impegni nonostante fosse in grado di farlo, almeno in parte. In tal caso, indipendentemente dal testo dell'accordo, la sentenza del Pretore resisterebbe alla critica, almeno nel risultato. All'ente pubblico non potrebbe infatti essere rimproverato di avere disatteso il procetto della buona fede per avere postulato la continuazione del procedimento sebbene il debitore avesse interrotto i versamenti senza colpa, perché oggettivamente impossibilitato a pagare (DTF 106 IV 178 seg.).
4. Chiamato a esprimersi sulla terza querela (l'aggiornamento” del 26 gennaio 2000), nel verbale del 29 marzo 2000 il ricorrente aveva dichiarato al segretario giudiziario di non esercitare alcuna attività fissa, di guadagnare saltuariamente Lit. 200'000/300'000 mensili con piccoli lavori, di non avere più trovato un impiego dal luglio del 1999, di avere svariati attestati di carenza beni e di non essere in grado di pagare nemmeno una parte degli alimenti arretrati. Ha affermato, in particolare, di essere stato costretto a lasciare la Svizzera nel luglio del 1999, essendogli stata respinta la domanda intesa al reintegro del permesso C (cfr. anche DTF del 9 giugno 1999 in act. 11). Ora, il Pretore non ha compiuto il minimo accertamento sulla situazione finanziaria dell'accusato, in specie sulle sue possibilità di pagare almeno in parte gli arretrati che maturavano di mese in mese dal luglio del 1999. Ha sì ricordato che costui riusciva a guadagnare anche fr. 22.– l'ora, dimenticando però che tale entrata si riferiva al lavoro accennato nel verbale del 19 febbraio 1998. Né il Pretore ha dato riscontro alle giustificazioni dell'imputato, il quale sosteneva che dal luglio del 1999 non gli era più stato possibile conseguire alcun reddito.
Il fascicolo processuale non contiene alcun elemento che permetta di confortare l'eventuale malvolere del debitore. L'assenza di riscontri affidabili non consente perciò alla Corte di cassazione e di revisione penale di stabilire se l'imputato avesse cessato i versamenti per circostanze a lui non imputabili oppure se egli fosse ancora in grado di conseguire introiti che gli permettessero almeno pagamenti parziali, ancorché inferiori ai fr. 300.– mensili previsti nel noto accordo. Un rinvio degli atti in prima sede si rivela perciò ineluttabile. Dovesse il Pretore accertare che nel luglio del 1999 l'imputato avrebbe potuto continuare a pagare qualche cosa, commisurerà la pena in base al grado di colpa. Prima di ciò, in ogni modo, egli si determinerà sulla prescrizione dell'azione penale e sull'argomentazione dell'imputato, secondo cui la querela presentata dall'ente pubblico non era nell'interesse della famiglia (art. 217 cpv. 2 CP).
5. Se ne conclude che il ricorso deve essere parzialmente accolto, la sentenza impugnata annullata e gli atti trasmessi al Pretore viciniore (art. 12 LOG) per nuovo giudizio nel senso dei considerandi (art. 278 cpv. 2 con rinvio all'art. 296 cpv. 2 CPP). Gli oneri processuali vanno a carico dello Stato (art. 15 cpv. 2 CPP), che rifonderà al ricorrente fr. 500.– per ripetibili ridotte (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore viciniore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 500.–
b) spese fr. 100.–
fr. 600.–
sono posti a carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente fr. 500.– per ripetibili ridotte.
3. Intimazione a:
– __________, c/o avv. __________;
– avv. __________;
– Dipartimento delle Opere sociali, Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona;
– Procuratore pubblico avv. __________;
– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;
– Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona.
– Pretura del Distretto di Bellinzona;
– Pretura del Distretto di Riviera.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.