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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 07.09.2000 17.2000.37

September 7, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·1,198 words·~6 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 17.2000.00037

Lugano 7 settembre 2000/kc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 4 agosto 2000 presentato da

____________, (patrocinata dall'avv. __________)

  contro  

la sentenza pronunciata il 13 luglio 2000 dal Pretore del Distretto di Riviera nei confronti di   ____________,   (patrocinato dalla lic. iur.____________)

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:      1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione.

                                          2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                 A.      Con decreto di accusa del 2 maggio 2000 il Procuratore pubblico ha riconosciuto ____________ autore colpevole di minaccia nei confronti di ____________, apostrofata il 26 ottobre 1999 nel seguente modo: “Se ta do tra al ciar el scür te ga né per tri mes e dopo vedum chi che ta munc i vacc”. Ne ha pertanto proposto la condanna a una multa di fr. 300.–. Statuendo su opposizione, con sentenza del 13 luglio 2000 il Pretore del Distretto di Riviera ha assolto l'imputato poiché la vittima non era stata né spaventata né intimorita.

                                B.      Contro il giudizio del Pretore ____________ ha presentato il

                                          17 luglio 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta, del 4 agosto 2000, essa chiede la condanna di ____________ per minaccia e la conseguente riforma della sentenza impugnata. Nelle sue osservazioni del 16 agosto 2000 ____________ propone di respingere il ricorso. Il Procuratore pubblico ha instato invece, il 17 agosto 2000, per l'accoglimento del gravame.

Considerando

in diritto:               1.      Giusta l’art. 180 CP chiunque, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona, è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa. La minaccia deve essere tale da compromettere il sentimento di sicurezza della vittima, anche se non occorre che quest’ultima rimanga impietrita per la paura, sconcertata o disperata (Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2a edizione, pag. 549 , n. 2 e 3 ad art. 180 CP). Sapere se ciò sia il caso non dalla sensibilità individuale della vittima, bensì dalle circostanze in cui è proferita la minaccia e dalla rilevanza del bene minacciato (DTF 99 IV 215 seg., 81 IV 106; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 4a  edizione, pag. 126 n. 66). Non basta inoltre che la gravità della minaccia sia atta a incutere spavento e timore; essa deve anche avere conseguito tale effetto (Stratenwerth, op. cit., pag. 126 n. 67). Soggettivamente è necessaria l’intenzione, che deve estendersi pure agli effetti della minaccia (Stratenwerth, op. cit., pag. 127 n. 68).

                                2.      Il Pretore ha accertato che la frase rivolta dall'accusato alla vittima non aveva suscitato in quest'ultima né spavento né timore. Anzi, stando alle dichiarazioni dell'accusato, non smentite dall'istruttoria dibattimentale, la vittima aveva reagito con atteggiamenti e gesti a loro volta offensivi, ripetuti più volte nei giorni seguenti. Quanto al testimone ____________, egli ha dichiarato di avere udito l'accusato apostrofare la querelante con la frase incriminata, ma non era stato in grado di constatare alcunché circa gli effetti della minaccia.

                                3.      La ricorrente rimprovera al primo giudice di avere apprezzato le prove con arbitrio, trascurando elementi atti a dimostrare che la minaccia era grave e aveva incusso in lei spavento e timore. Essa cita atti di vandalismo ai suoi danni perpetrati sin dalla primavera 1999, evoca il clima teso creatosi a seguito di tali fatti, menziona un'aggressione da lei subita, le cui conseguenze sono attestate da certificato medico (act. 4), sottolinea che quel 26 ottobre 1999 le urla del denunciato avevano addirittura attirato l'attenzione di terzi e afferma che lo stesso denunciato aveva riconosciuto di averla minacciata, giustificandosi con il particolare stato d'animo (lettera dell'11 maggio 2000 al Ministero pubblico, act. 7). Se non che, argomentando in tal modo, la ricorrente disconosce i limiti cognitivi della Corte di cassazione e di revisione penale. Gli estremi dell'arbitrio, in effetti, non si ravvisano già qualora la soluzione prospettata nel ricorso appaia più sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella accertata dal primo giudice (DTF 125 I 166 consid. 2a, 124 I 247 consid. 5). Per valersi con successo del divieto dell'arbitrio il ricorrente deve dimostrare che il primo giudice ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in aperto contrasto con le risultanze degli atti (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 125 I 168 consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b).

                                4.      Nel caso in esame la ricorrente si limita a sostenere le proprie tesi contrapponendo alle motivazioni del Pretore elementi di fatto in parte nuovi e in parte fondati su deduzioni proprie. Essa contesta la valutazione delle prove contenuta nella sentenza impugnata, in altri termini, come se argomentasse davanti a un'autorità munita di pieno potere cognitivo anche nell'accertamento dei fatti. Ciò è palesemente inammissibile (art. 288 lett. c e 295

                                          cpv. 1 seconda frase CPP). Alla ricorrente incombeva di spiegare come, dove e perché il primo giudice sarebbe incorso, oltre che in presunti errori di valutazione, in sbagli o in mancanze qualificate. In realtà essa non spende una parola per confutare l'accertamento del Pretore secondo cui la frase a lei rivolta non solo non l'aveva spaventata né intimorita, ma anzi l'aveva indotta a reagire con atteggiamenti e gesti anche offensivi, reiterati più volte nei giorni seguenti. Del resto gli elementi invocati nel ricorso non sono atti a sostanziare il preteso arbitrio. Intanto non è provato che l'autore degli asseriti danneggiamenti fosse il denunciato. Che poi il teste ____________ abbia udito la frase incriminata non è determinante, non essendo egli stato in grado di riferire sugli effetti sortiti dalla frase. Quanto al certificato medico agli atti (act. 4), esso attesta che la ricorrente ha sofferto di una ferita lacero-contusa al gomito del braccio destro, dovuta secondo la paziente al fatto di essersi dovuta riparare dal lancio di una pietra, ma non specifica chi fosse l'autore del lancio. Per quel che è infine della lettera indirizzata al Ministero pubblico (act. 7), il denunciato ammette solo di avere proferito la frase riportata nel decreto di accusa e nient'altro Carente di motivazione idonea per suffragare il preteso arbitrio, il gravame si rivela pertanto irricevibile.

                                5.      Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP). La ricorrente rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni al ricorso tramite un legale, un'equa indennità per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).

Per questi motivi,

visto le spese l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia:           1.      Il ricorso è irricevibile.

                                2.      Gli oneri processuali, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia      fr. 600.–

                                          b) spese                         fr. 100.–

                                                                                 fr. 700.–

                                          sono posti a carico della ricorrente, che rifonderà alla controparte fr. 700.– per ripetibili.

                                3.      Intimazione a:

                                          – ____________,

                                          – avv. __________;

                                          – ____________,

                                          – lic. iur. __________;

                                          – Ministero pubblico, Lugano;

                                          – Pretore del Distretto di Riviera, Biasca.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            Il segretario

N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

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