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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.12.2000 17.2000.30

December 6, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·12,550 words·~1h 3min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 17.2000.00030 17.2000.00031

Lugano 6 dicembre 2000/kc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sui ricorsi per cassazione presentati

– il 26 giugno 2000 (inc. 17.2000.00030) da __________, (patrocinato dall'avv. __________)

– il 7 luglio 2000 (inc. 17.2000.00031) da __________, (patrocinato dall'avv. __________) contro  

la sentenza emanata il 31 maggio 2000 dalla Corte delle assise criminali in Bellinzona nei loro confronti;  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:      1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione di __________;

                                          2. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione di __________;

                                          3. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                 A.      Il 24 giugno 1994 __________, sergente della polizia cantonale, e __________, appuntato, hanno cominciato alle ore 20.00 un turno di servizio che sarebbe terminato alle ore 4.00 del giorno successivo. All'una e mezzo del 25 giugno 1994 essi hanno lasciato la centrale di comando a __________ per un giro di pattuglia su una Opel “Vectra” con le insegne della polizia e hanno raggiunto __________, dove hanno elevato contravvenzione a un esercizio pubblico per inosservanza dell'orario di chiusura. Tra le ore 2.30 e 2.45 essi sono giunti al locale __________ di __________. Entrati nel night, hanno ordinato da bere. Alle ore 2.54 è arrivata loro una richiesta di intervento alla stazione di __________, un ferroviere avendo notato una giovane aggirarsi vicino ai binari. I due agenti però non hanno dato seguito immediato alla chiamata. Prima hanno finito di bere (due “Ramazzotti” il sergente __________, due “Bayles” – una crema di whisky – l'appuntato __________), poi hanno assistito alla chiusura del locale (ore 3.00). Le donne che lavoravano nell'esercizio pubblico sono ricondotte allora con un pulmino ad __________, dove alloggiavano – tre per appartamento – in una casa loro riservata.

                                B.      Fra le “artiste” che avevano dato spettacolo all'__________ quella sera vi era anche __________ (“__________”), una cittadina brasiliana di 32 anni dimorante in Svizzera dal 1991. Alla chiusura del locale, pur reggendosi in piedi, essa si presentava in condizioni psicofisiche precarie; aveva bevuto 5 o 6 bottiglie di champagne offerte da clienti, oltre un gin tonic all'inizio della serata. Per smaltire gli effetti dell'alcol, prima di lasciare l'esercizio pubblico essa aveva provveduto a vomitare. Siccome era sorto un diverbio poco prima tra due sue colleghe, diverbio che continuava anche all'esterno (a poco essendo valso l'intervento degli agenti), per evitare di essere coinvolta nel litigio essa non è salita sul pulmino diretto ad __________, ma ha insistito per essere riaccompagnata a casa con l'automobile della polizia. L'appuntato __________ ha acconsentito, il sergente __________ ha rifiutato, salvo infine accondiscendere, sicché la donna ha preso posto (a sinistra) sul sedile posteriore della vettura, che è partita a velocità sostenuta verso __________ per il richiesto controllo alla stazione ferroviaria. Durante il tragitto non vi è stata praticamente conversazione tra gli agenti e la passeggera; zitta e tranquilla, quest'ultima si era assopita per il torpore etilico.

                                C.      Alla stazione di __________ il sergente __________ ha giustificato il ritardo, stando a quanto ha detto il funzionario delle ferrovie __________, affermando che al momento della chiamata la pattuglia si trovava a __________. Dopo avere domandato in pochi minuti – durante i quali l'appuntato è rimasto solo in auto con la donna – se vi erano particolari sulla giovane segnalata alla centrale, egli ha percorso con la vettura le strade attorno alla stazione. Senza esito, di modo che la pattuglia è ritornata verso sud, sempre con il sergente __________ al volante, percorrendo la strada cantonale lungo la sponda sinistra del fiume __________.

                                D.      Quanto è accaduto in seguito ha formato oggetto di versioni contrastanti. Gli agenti hanno in un primo tempo sostenuto di essersi diretti immediatamente con l'automobile guidata dal sergente __________ in direzione di __________, percorrendo la strada cantonale lungo la sponda sinistra del fiume __________, e di essere stati provocati pesantemente e ripetutamente durante il tragitto da __________ con esibizioni lascive, frasi scurrili e toccamenti alle parti intime di entrambi. Hanno quindi riferito di avere deviato a un certo momento dalla strada cantonale, circa 100 m dopo il Ristorante __________, imboccando una viuzza sulla sinistra e fermando il veicolo in un zona boschiva, discosta, contro montagna. In un secondo tempo essi hanno riferito invece di essersi prima diretti a velocità sostenuta verso __________ per il controllo alla stazione ferroviaria, ammettendo che durante quella tratta la donna era tranquilla, stava zitta e non aveva fatto accenno a provocazione alcuna. In seguito hanno poi dichiarato che questa li avrebbe provocati nel modo descritto durante il viaggio di ritorno verso sud, dopo che __________ era sceso dall'automobile alla stazione di __________ verso le ore 3.20 (lasciandola sola con il collega in auto) e dopo avere percorso senza esito con la vettura le strade attorno alla stazione. Gli agenti hanno quindi riproposto la versione, secondo cui essi hanno deviato dalla strada cantonale dopo avere superato il Ristorante __________, fermando per finire il veicolo nella nota zona boschiva. Dal canto suo __________ ha sempre negato con fermezza di avere provocato gli agenti.

                                E.      Dopo iniziali reticenze __________ ha ammesso di essersi a un certo momento proteso verso la donna, infilandosi tra i sedili anteriori, e – senza che questa opponesse resistenza – di averle palpeggiato il seno, divaricato le gambe, tentato di praticarle o praticato un cunnilincto e tentato di ottenere anche un coito orale, salvo desistere spontaneamente. Dal canto suo la donna ha sostenuto di averlo invece indotto a desistere, chiudendo la bocca e volgendo il capo da un'altra parte. Certo è che __________ non ha insistito e, ritrattosi, è uscito dal veicolo, allontanandosi. Discordanti sono pure le descrizioni dell'accaduto con __________. La donna ha sempre ribadito che egli l'ha raggiunta sul sedile posteriore, passando anch'egli fra gli schienali anteriori, le ha palpato il seno con decisione (tanto da provocarle dolore a causa di una recente operazione di chirurgia plastica), le ha divaricato le gambe, le ha scostato lo slip e – senza che lei avesse modo di resistere – l'ha penetrata per qualche istante fino all'eiaculazione. __________ non ha negato la congiunzione carnale, ma ha sostenuto che prima di ciò la donna, uscita dall'automobile, gli avrebbe prima ostentato il pube, estratto il pene dai pantaloni e si sarebbe fatta penetrare, seduta sul sedile posteriore, con le gambe sollevate e divaricate verso l'esterno del veicolo. Stando ai protagonisti, l'episodio è durato pochi minuti. Gli agenti hanno quindi riferito di essere poi ripartiti con l'automobile – sempre guidata da __________ – e di essersi immessi nuovamente sulla strada cantonale, dirigendosi verso sud.

                                F.      Appena ripreso il viaggio, la donna ha cominciato a temere di essere rimasta incinta (non prendeva anticoncezionali) o di avere contratto una malattia. __________ le ha però assicurato di avere subìto una vasectomia e di essere un soggetto sano, sicché il rischio di contagio riguardava – se mai – egli stesso. __________ ha confermato tali affermazioni. Gli agenti hanno poi asserito che, chiarito ciò, essi avrebbero conversato con la passeggera del più e del meno. __________ ha dichiarato invece di essere stata in preda alla disperazione. Giunta ad __________, essa si è accorta di avere smarrito la borsetta contenente la chiave di casa e ha supplicato gli agenti di ritrovargliela, poiché tale perdita le avrebbe causato fr. 1'000.– di spese per la sostituzione della serratura del palazzo. L'appuntato __________ avrebbe detto allora al sergente __________ – esitante – di tornare a __________, ciò che i tre hanno fatto. La borsa si trovava in effetti sullo spiazzo boschivo dove l'automobile si era fermata poc'anzi. Per finire, i tre sono tornati ad __________ e la donna è stata fatta scendere dietro la sua abitazione.

                                G.      Al rientro __________ è apparsa piangente a “__________ ” , la collega brasiliana, cui ha confidato di essere rimasta vittima di un abuso perpetrato dai due agenti. A essa, ma anche al direttore dell'__________ ” __________ e al portinaio dello stabile __________, che sorvegliavano il ritiro delle “artiste”, la donna ha raccontato l'accaduto, mostrando tracce di sperma nell'inguine e sui vestiti. __________ ha telefonato quindi al comando di polizia (ore 4.15), spiegando l'accaduto. La telefonista della centrale ha passato la linea proprio al sergente __________, il quale è ricomparso poco dopo ad __________ insieme con l'appuntato __________, entrambi a bordo delle loro automobili private poiché avevano finito il turno. I due si sono rifiutati di entrare nel palazzo e hanno preteso che __________ si presentasse davanti a loro. Non appena al cospetto del sergente, la donna ha cominciato inveirgli contro (“Tu mi ha scopato e tu no”, all'indirizzo dell'appuntato __________), piangendo e ripetendo quattro o cinque volte la stessa frase. __________ ha riferito a __________ di essere stato provocato, di avere – comunque fosse – subito una vasectomia e di non essere portatore di alcuna malattia. Per finire i due agenti hanno invitato il direttore del locale a “far ragionare la donna” .

                                H.      La sera del 25 giugno 1994 __________ è sembrata al conducente del pulmino che la portava al locale notturno (ore 21.00) “chiusa in sé”, “molto abbattuta e quasi scioccata”. Durante il lavoro una collega lettone, __________, le ha domandato perché – lei di solito tanto allegra – se ne stesse da sola a un tavolo del night, con il volto triste. Alla __________ è venuta a sapere così della vicenda e del fatto che __________ non intendeva più rivolgersi alla polizia, avendo visto ricomparire già una volta gli stessi agenti da lei accusati. Alla __________ ha raccontato la vicenda al fidanzato e la sera del 26 giugno 1994 si è decisa a chiamare lei medesima la polizia, tanto più che __________ non sembrava più in grado di svolgere il proprio lavoro. Gli inquirenti hanno avviato immediate indagini e la sera del 27 giugno 1994 il Procuratore pubblico ha posto i due agenti in carcere preventivo.

                                  I.      Con sentenza del 31 gennaio 1996 la Corte delle assise criminali in Bellinzona ha riconosciuto __________ e __________ autori colpevoli di atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere. __________ è stato condannato a 3 anni e mezzo di reclusione, __________ a 2 anni e mezzo di detenzione, dedotto a entrambi il carcere preventivo sofferto. I due imputati sono stati condannati inoltre a rifondere solidalmente alla parte lesa fr. 10'000.– per torto morale; la vittima avendo rinunciato all'indennizzo, la Corte si è riservata la facoltà di designare un'associazione o una fondazione, avente per scopo la protezione della donna, in qualità di cessionaria del credito. Statuendo su ricorso dei condannati, con sentenza del 29 ottobre 1996 la Corte di cassazione e di revisione penale ha parzialmente accolto i gravami, nel senso che ha ridotto le pene inflitte di sei mesi, portandole a 3 anni di reclusione __________ e a 2 anni di detenzione __________.

                                L.      Contro la predetta sentenza __________ e __________ sono insorti con ricorso di diritto pubblico e con ricorso per cassazione al Tribunale federale. __________ ha chiesto l'annullamento del giudizio impugnato, il beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio e il conferimento dell'effetto sospensivo ai suoi ricorsi. __________ ha chiesto l'assoluzione completa, subordinatamente il rinvio degli atti all'autorità cantonale per nuovo giudizio sulla commisurazione della pena, il beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio e il conferimento dell'effetto sospensivo ai ricorsi. Con sentenza del 20 maggio 1997 il Tribunale federale ha accolto i ricorsi per cassazione di __________ e di __________, annullando la sentenza di questa Corte e rinviandole gli atti per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Ritenuto che la Corte di assise ha violato il diritto federale dichiarando gli imputati colpevoli di atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere (art. 191 CP), non risultando che la vittima fosse totalmente incapace di difendersi, esso ha ritornato gli atti all'autorità cantonale perché questa verificasse, nel rispetto del diritto di essere sentito dall'imputato, se in concreto fossero dati i presupposti di altri reati che potessero entrare in considerazione, segnatamente quello di violenza carnale __________ e di coazione sessuale __________. I ricorsi di diritto pubblico sono stati così dichiarati senza oggetto. Con istanza del 18 giugno successivo __________ ha chiesto la revisione della sentenza emanata dal Tribunale federale in accoglimento del suo ricorso per cassazione. La domanda è stata respinta con sentenza del 7 luglio 1997.

                               M.      Statuendo sul rinvio disposto dal Tribunale federale, con sentenza del 30 giugno 1997 questa Corte ha accolto, nella misura in cui erano ammissibili, i ricorsi per cassazione di __________ e di __________ contro la sentenza emanata dalla Corte delle assise criminali il 31 gennaio 1996, ha annullato il giudizio impugnato e ha rinviato gli atti alla Corte delle assise criminali per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Contro tale decisione __________ è insorto nuovamente al Tribunale federale con ricorso di diritto pubblico e con domanda di interpretazione e rettifica del 14 luglio 1997. Il 4 agosto successivo il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso di diritto pubblico e ha respinto la domanda di interpretazione e rettifica.

                                N.      Con sentenza del 31 maggio 2000 la Corte delle assise criminali in Bellinzona ha riconosciuto __________ autore colpevole di violenza carnale e __________ autore colpevole di coazione sessuale. Essa ha accertato che __________ ha costretto __________ a subire la congiunzione carnale, sapendo o dovendo presumere che essa non era consenziente, profittando delle circostanze, in particolare del fatto che nell'auto della polizia, ferma in un luogo appartato a __________ la notte del 25 giugno 1994, la donna era impaurita e in condizioni psicofisiche precarie. Ha accertato inoltre che nelle medesime circostanze __________ ha costretto la parte lesa a subire atti sessuali, sapendo o dovendo sapere che essa non era consenziente. In applicazione della pena, la Corte ha condannato __________ a 2 anni di reclusione e __________ a 18 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni. Computato a entrambi il carcere preventivo sofferto, essa ha condannato inoltre __________ e __________ a versare alla vittima fr. 7'000.–, rispettivamente fr. 3'000.– per torto morale.

                                O.      Contro la sentenza di assise __________ e __________ hanno inoltrato il 2 giugno 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi dei gravami, del 26 giugno e 7 luglio 2000, essi chiedono:

                                          –    __________: l'annullamento della sentenza impugnata o, in subordine, la condanna a una pena che possa essere sospesa condizionalmente;

                                          –    __________: l'annullamento della sentenza impugnata e il proscioglimento dall'imputazione di coazione sessuale.

                                          Con osservazioni del 19 luglio 2000 il Procuratore pubblico propone di respingere i ricorsi. Con scritto del 17 agosto 2000 la parte civile ha comunicato a questa Corte di rinunciare a osservazioni, limitandosi a postulare la reiezione dei gravami.

Considerando

in diritto:               1.      L'atto di accusa è stato emesso il 25 novembre 1994, di modo che in concreto si applica il Codice di procedura penale previgente (art. 351 n. 1 CPP). Tanto nel vecchio quanto nel nuovo Codice, ad ogni modo, il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto; l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili soltanto se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (Rep. 1983 pag. 184 segg.; Rapporto della Commissione speciale per l'esame del nuovo Codice di procedura penale dell'8 novembre 1994, pag. 84 in alto). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio ed oggettivo o in aperto contrasto con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 158 consid. 2a, 124 I 208 consid. 174 consid. 2g, 4, 123 I 5 consid. 4a; sull'apprezzamento delle prove: DTF 118 Ia 30 consid. 2b con rinvii).

                                  I.      Sul ricorso di __________

                                2.      Il ricorrente lamenta anzitutto una violazione di norme essenziali di procedura nella misura in cui la Corte di assise gli ha prospettato un'imputazione diversa da quella contenuta nell'atto di accusa del 25 novembre 1994 e in particolare da quella posta alla base della sentenza di assise del 31 gennaio 1996, con la quale egli è stato riconosciuto colpevole di atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere. Egli ricorda che il vecchio Codice di procedura penale non consentiva di modificare i fatti dell'atto di accusa né la qualifica giuridica del reato una volta conclusa la discussione e posti i quesiti. Richiama al proposito la sentenza del 10 maggio 1985 parzialmente pubblicata in Rep. 1986, pag. 154, in cui questa Corte aveva stabilito che in mancanza di un'imputazione alternativa e in assenza delle condizioni per applicare gli art. 214 e 215 vCPP non è data altra possibilità, anche se ciò può portare a risultati iniqui. Egli assevera inoltre che il rinvio al Procuratore pubblico di un atto di accusa, affinché ne presenti un altro, è riservato alla fase predibattimentale e può essere disposto unicamente dalla Camera dei ricorsi penali ove si riscontrino gli estremi dell'art. 161 vCPP. Tale disposizione – egli soggiunge – non contempla però l'insufficienza dell'atto di accusa per quanto riguarda la corretta qualifica giuridica del reato. Ribadito che l'atto di accusa non emendato nel corso del dibattimento comporta il proscioglimento dell'accusato e rilevato che non può essere condivisa l'impostazione messa in atto da questa Corte nella sentenza del 24 marzo 1998 (Rep. 1998 pag 373, sulla base del nuovo codice di procedura), egli fa valere che la prospettazione della nuova accusa (violenza carnale invece di atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere) lede il principio dell'immutabilità dell'atto di accusa, divenuto assoluto con la posa dei quesiti, e il divieto della reformatio in peius. Soggiunge dipoi che la modifica dell'atto di accusa avvenuta a 5 anni e 6 mesi dall'emanazione di quello originario viola l'art. 6 n. 3 lett. a CEDU, che garantisce a ogni accusato il diritto di essere informato nel più breve tempo possibile della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico (DTF 126 I 21).

                                          a)  Se dai dibattimenti risulta che il fatto riveste un carattere giuridico diverso, punito con pena uguale o meno grave di quella prevista nell'atto di accusa, l'accusato non potrà essere condannato sulla base della mutata imputazione se la stessa non gli è stata indicata prima della discussione (art. 214 vCPP). Se dai dibattimenti risulta invece che il fatto riveste un carattere giuridico più grave di quello contemplato nell'atto di accusa, sull'istanza del Procuratore pubblico e anche d'ufficio la Corte deve ordinare un rinvio del dibattimento perché si faccia luogo alla presentazione di un nuovo atto di accusa (art. 215 cpv. 1 vCPP). Non si farà luogo invece al rimando se la nuova imputazione non esorbita dalla competenza della Corte adita e se in pari tempo l'accusato, posto in grado, prima della discussione, di difendersi dalla imputazione più grave, rinuncia al rimando (art. 215 cpv. 2 vCPP).          Lo stesso avverrà quando, nel corso del dibattimento, l'accusato risulta colpevole di altro reato non contemplato dall'atto di accusa (art. 215 § vCPP).

                                          b)  La Corte delle assise criminali ha respinto l'istanza degli imputati volta a far dichiarare improponibili le imputazioni di violenza carnale, rispettivamente di coazione sessuale, giudicando impensabile che le autorità superiori, segnatamente il Tribunale federale e la Corte di cassazione e di revisione penale rinviassero gli atti a un'altra Corte di assise per nuovo giudizio sulle nuove imputazioni se ciò non fosse proceduralmente ammissibile. Ha soggiunto che, in ogni modo, la correttezza della procedura seguita è confermata dagli stessi art. 213 seg. vCPP, applicabili unicamente alla sentenza di primo grado e non certo destinati a impedire alle autorità di ricorso la corretta applicazione del diritto sostanziale. Con l'annullamento da parte del Tribunale federale della condanna per atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere la situazione processuale dei prevenuti è tornata a essere quella anteriore al pubblico dibattimento e anche i quesiti allora posti hanno seguito il medesimo destino. Nel rispetto degli art. 214 e 215 vCPP, ha concluso la Corte di assise, ai prevenuti potevano dunque essere prospettate le nuove imputazioni senza con ciò violare il principio dell'immutabilità dell'atto di accusa (sentenza, pag. 7).

                                          c)  La soluzione adottata dai primi giudici sfugge alla critica. Che la qualifica giuridica del reato prospettato nell'atto di accusa possa mutare nel corso del dibattimento è espressamente stabilito dagli art. 214 e 215 vCPP (come pure dall'art. 250 nCPP) e trova riscontro nel principio secondo cui il giudice è vincolato unicamente alla fattispecie che sta alla base dell'atto di accusa e non alla sussunzione giuridica operata dal magistrato inquirente (DTF 126 I 19 consid. 2a). Certo, prima che la Corte di assise si pronunci all'imputato vanno garantiti i diritti di parte (in specie il diritto di essere sentito) sgorganti dalle citate norme. La nuova imputazione gli deve quindi essere prospettata prima della discussione, al più tardi prima della posa dei quesiti (art. 214 vCPP), dandosi il caso mediante un nuovo atto di accusa, qualora egli non rinunci al rimando (art. 215 vCPP). L'imputato, in altri termini, deve essere posto nella condizione di difendersi adeguatamente dalla nuova imputazione (sul problema cfr. DTF 126 I 19 consid. 2c/aa).

                                               Ciò non è avvenuto nell'ambito dei dibattimenti che hanno condotto alla sentenza emanata dalla Corte di assise il 29 ottobre 1996: né il Procuratore pubblico né i giudici di allora avevano infatti ritenuto di dover prospettare al prevenuto un'imputazione diversa da quella contenuta nell'atto di accusa. Nemmeno questa Corte, per altro, ne aveva ravvisato la necessità, avendo essa confermato la condanna per atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere. Il che non giova tuttavia al ricorrente. Il Tribunale federale ha intravisto difatti un'altra qualifica del reato e ha rinviato gli atti all'autorità cantonale per esaminare se i prevenuti potessero essere ritenuti colpevoli di violenza carnale, rispettivamente di coazione sessuale. Con tale decisione il Tribunale federale – come rileva giustamente la Corte di assise – ha posto i prevenuti nella situazione in cui essi si trovavano prima dell'inizio dei dibattimenti, tanto che le assise chiamate a statuire sul rinvio disposto da questa Corte hanno sollecitamente prospettato ai prevenuti le nuove imputazioni, ricordando loro i diritti contemplati dagli art. 214 e 215 vCPP. Così facendo la Corte di merito ha creato le premesse per applicare il diritto secondo le indicazioni vincolanti del Tribunale federale (art. 277ter PP): da un parte ha formalizzato l'imputazione che la Corte di assise di allora avrebbe dovuto prospettare ai prevenuti e dall'altra ha garantito a questi ultimi il diritto di difendersi adeguatamente dalla mutata imputazione (DTF126 I 23). Un siffatto modo di procedere va esente da critiche.

                                          d)  È vero che, a mente di questa Corte, un prevenuto poteva essere condannato per una diversa imputazione soltanto ove essa gli fosse contestata, con possibilità di discuterla, al dibattimento (art. 214 vCPP), oppure ove si fosse proceduto conformemente all'art. 215 vCPP, rispettando il suo diritto di essere sentito, giacché eventuali disattenzioni non potevano essere sanate in sede di ricorso (CCRP, sentenza del 10 maggio 1995 consid.3.2, massimato in Rep. 1986 pag. 153 seg.). In quel caso la Corte aveva ritenuto che l'ambito del giudizio di prima sede – e, di conseguenza, quello della Corte di cassazione e di revisione penale – è determinato dai quesiti accettati dalle parti (art. 202 cpv. 2 e 203 cpv. 1 vCPP; analogamente: CCRP, sentenza dell'11 giugno 1980 in re D. consid. 1.4). Tanto più considerando il limitato spazio consentito al Procuratore pubblico e alla parte civile nell'impugnare decisioni assolutorie (CCRP, sentenza del 10 maggio 1985 in Ministero Pubblico c. S., consid. 3.2). Confermare un orientamento del genere significherebbe però prescindere dalle indicazioni disposte dal Tribunale federale in virtù dell'art. 277ter cpv. 2 PP e, quindi, vanificare la corretta applicazione della legge (DTF inedita del 17 novembre 1977 in re Ke., pag. 6 e 7; sulla portata degli art. 202 e 203 vCPP v. DTF inedita del 23 aprile 1993 in re L. consid. 5b). Ma gli art. 214 e 215 vCPP non possono ostacolare l'applicazione del diritto federale (v. anche DTF inedita del 19 settembre 1995 in re G., in cui il Tribunale federale si era domandato se questa Corte potesse escludere un'altra ipotesi di reato – ingiuria invece che diffamazione – per il solo fatto che la giusta imputazione non era stata prospettata al prevenuto in applicazione dell'art. 214 vCPP). L'opinione del ricorrente, secondo cui solo la Corte di assise può valersi degli art. 214 e 215 vCPP per rimediare a un'errata qualifica giuridica del reato (sempre che ciò avvenga prima della posa dei quesiti), sicché in casi del genere l'autorità di ricorso può unicamente assolvere il prevenuto dall'errata imputazione senza potere rimediare allo sbaglio operato dal giudice di merito, non può più quindi essere condivisa (CCRP, sentenza del 21 ottobre 1999 in re B. consid. 2c).

                                          e)  In realtà, accogliendo il ricorso dell'imputato per errata applicazione dell'art. 191 CP, in concreto il Tribunale federale ha finanche posto il ricorrente in una situazione peggiore rispetto a quella in cui egli si trovava dopo la condanna da parte delle autorità cantonali. Il condannato è stato infatti chiamato a rispondere di un reato più grave (violenza carnale) per rapporto a quello formante oggetto della condanna (atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere). L'art. 190 cpv. 1 CP (violenza carnale) prevede in effetti la reclusione fino a 10 anni, come pure l'art. 191 CP (atti sessuali con persone inette a resistere o incapaci di discernimento), che prevede però anche la sola detenzione. A parte il fatto però che nella sua sentenza il Tribunale federale non ha più accennato al divieto della reformatio in peius (contrariamente, per esempio, a quanto figurava in DTF 111 IV 55 e nella DTF inedita del 30 settembre 1994 in re M., consid. 2c), a tale inconveniente l'imputato avrebbe potuto ovviare ritirando il ricorso a questa Corte prima che il 30 giugno 1997 si disponesse il rinvio alle assise. Per di più, e comunque sia, la nuova Corte di assise ha condannato il ricorrente – come l'altro imputato – a una pena inferiore rispetto a quella pronunciata il 31 gennaio 1996. Così facendo, essa ha rispettato sia il prescritto secondo cui le autorità chiamate a statuire su un causa che è stata loro rinviata per nuovo giudizio conformemente all'art. 277ter PP possono pronunciarsi solo sui punti rimessi in questione dal Tribunale federale anche se sotto il profilo formale la decisone impugnata è stata annullata per intero, sia il divieto della reformatio in peius, che vale anche per la Corte di cassazione penale del Tribunale federale: art. 227 cpv. 2 PP (DTF 110 IV 116). E tale precetto non è violato se, nel suo risultato, la condanna presa in seguito al rinvio del Tribunale federale non è più grave rispetto a quella presa con la sentenza annullata (DTF 117 IV 106 consid. c; cfr. anche DTF 111 IV 55).

                                          f)   Il ricorrente, per la verità, intravede una reformatio in peius già per il fatto che gli è stato contestato un reato più grave di quello figurante nell'atto di accusa originario. A ragione però la prima Corte rispinto tale censura. Richiamata la mancanza di una norma cantonale specifica che regoli la questione, essa ha per finire stabilito che il divieto in rassegna si riferisce soltanto all'aumento di pena e non alla prospettazione di un reato più grave (sentenza, pag. 7). La possibilità di contestare al prevenuto un'imputazione più grave rispetto a quella contenuta nell'atto di accusa è per altro prevista dall'art. 215 vCPP. Come detto, anche l'autorità di ricorso – soprattutto di fronte a un rinvio del Tribunale federale – deve poter rimediare a errate qualifiche giuridiche, rinviando gli atti alla Corte di merito perché emendi l'atto di accusa, seppure il ricorso sia stato presentato dal prevenuto. In simile ipotesi ci si può domandare, ove il rinvio non faccia seguito – come in concreto –a una decisione del Tribunale federale, se questa Corte non debba previamente offrire all'imputato la possibilità di ritirare il ricorso. Nella fattispecie l'interrogativo può rimanere aperto, giacché nulla impediva al ricorrente di ritirare il ricorso prima che questa Corte ritornasse gli atti alle assise. Per il resto, come si è visto, la Corte di assise non ha aggravato la pena dell'imputato. Non giova dunque approfondire la questione di sapere se essa potesse farlo (in senso negativo, con riferimento a DTF 110 IV 116, Schmid, Strafprozessrecht, 2ª edizione, Zurigo 1993, n. 984 segg.).

                                          g)  Il ricorrente invoca l'opinione di Piquerez, il quale reputa che, dandosi un ricorso del prevenuto, un rinvio dell'autorità superiore a quella inferiore per correggere un'errata qualifica giuridica della fattispecie è possibile solo nella misura in cui tale cambiamento non implichi una comminatoria di pena più grave (Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zurigo 2000, n. 3352). Il fatto però che, a differenza dell'art. 191 CP (atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere), l'art. 190 cpv. 1 CP (violenza carnale) non preveda la possibilità della detenzione, bensì la sola reclusione, poco importa nella fattispecie. Sia la Corte di assise (sentenza del 31 gennaio 1996), sia questa Corte (sentenza del 29 ottobre 1996) hanno irrogato al ricorrente la pena della reclusione (3 anni e sei mesi, rispettivamente 3 anni). Con il giudizio ora impugnato la Corte di assise ha ulteriormente ridotto la condanna, infliggendo 2 anni di reclusione. Dall'inasprimento della comminatoria di pena (art. 190 n. 1 CP) rispetto al primo processo il ricorrente non ha subìto perciò pregiudizio. Certo, non è stato possibile pronunciare la mera detenzione, che l'art. 190 n. 1 CP esclude. Ma anche in precedenza, il ricorrente non aveva ottenuto la detenzione, per quanto sotto il profilo dell'art. 191 CP ciò fosse teoricamente possibile. Dalla comminatoria di pena più severa non gli è pertanto derivato scapito, dato anche che – per finire – fosse stato condannato a 2 anni di detenzione, al posto di due anni di reclusione, non avrebbe tratto apprezzabili benefici. Del resto, volendo anche seguire il ricorrente nella sua impostazione, rimarrebbe pur sempre da verificare se nelle circostanze concrete il preteso divieto della reformatio in peius osterebbe all'esecuzione del vincolante rinvio del Tribunale federale (art. 277ter cpv. 2 PP). Questione che verosimilmente andrebbe risolta in senso negativo.

                                          h)  Il ricorrente asserisce inoltre che al momento di emanare l'atto di accusa il Procuratore pubblico ha fatto un scelta precisa, abbandonando per atti concludenti l'accusa di violenza carnale. Per riproporla, egli avrebbe dovuto addurre fatti e mezzi di prova emersi successivamente (art. 171l vCPP). La tesi è infondata. Optando per una qualifica giuridica (errata) piuttosto che per un'altra – ossia deferendo l'imputato alla Corte di assise per atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere invece che per violenza carnale o coazione sessuale (reati comunque presi in considerazione nella fase istruttoria: act. 1.2.1/1.2.2) – il Procuratore pubblico non poteva precludere al giudice la possibilità di applicare correttamente il diritto. Anzi, in ossequio agli art. 214 e 215 vCPP la Corte avrebbe finanche dovuto porre rimedio all'errore del magistrato inquirente.

                                          i)    Il ricorrente sostiene infine che la modifica dell'atto di accusa avvenuta a 5 anni e 6 mesi dall'emanazione di quello originario viola l'art. 6 n. 3 lett. a CEDU, il quale garantisce a ogni accusato il diritto di essere informato nel più breve tempo possibile della natura e dei motivi dell'accusa. L'obiezione tuttavia cade nel vuoto, giacché la citata norma non impedisce al giudice di merito di pronunciare in un secondo tempo una condanna per un reato diverso da quello prospettato dall'atto di accusa originario, a condizione – come detto – che sia rispettato il diritto dell'imputato di essere sentito (DTF 126 I 19 consid. 2a).

                                3.      Per quanto riguarda l'accertamento secondo cui, quella sera, __________ aveva bevuto molto, il ricorrente fa valere anzitutto che le testimonianze raccolte attestano soltanto l'ubriachezza della donna al momento in cui essa si trovava ancora nell'esercizio pubblico e non quando è salita nell'automobile della polizia. A quel momento – egli soggiunge – nessuno l'ha vista in stato alterato. Al contrario: essa era stata in grado di esprimersi in modo lucido, chiedendo spontaneamente di essere accompagnata a casa dagli imputati perché non voleva essere coinvolta nella lite sorta tra due colleghe. Inoltre nel verbale del 26 giugno 1994 essa aveva riconosciuto di essersi trovata in condizioni accettabili, capace di intendere e volere, che nel successivo verbale di quel giorno aveva precisato di essersi sentita meglio dopo avere provocato il vomito, pur non avendo forza nella braccia e nelle gambe. Anche la barmaid __________ aveva detto al gerente __________ che la donna quella sera era “una via di mezzo tra il normale e l'ubriaco”, mentre l'amica __________ aveva riferito di averla vista salire sull'auto di pattuglia spontaneamente, dopo essersi rifiutata di rientrare con il pulmino. Così, opina il ricorrente, la stessa parte lesa ha smentito l'accertamento dei giudici, secondo cui essa avrebbe provocato il vomito solo poco prima di lasciare il night. Non gli si può quindi rimproverare – egli conclude – di non essersi accorto che la donna fosse ubriaca e contraddittorio sarebbe accertare che “__________ ” era relativamente lucida e capace di condursi (sentenza, pag. 58), essendo abituata a bere, salvo poi definire egli stesso un bugiardo per non essersi accorto, nonostante l'esperienza professionale, che l'interessata denotava evidenti segni di ubriachezza.

                                          Le censure sfiorano il pretesto. La prima Corte non ha accertato infatti che la donna si trovasse in uno stato tale da non consentirle di reggersi in piedi o di ragionare o di capire quello che le stava succedendo intorno (sentenza, pag. 29). In condizioni simili non vi sarebbero nemmeno stati motivi per scartare l'applicabilità dell'art. 191 CP, giacché la vittima si sarebbe trovata verosimilmente in uno stato di totale inettitudine a resistere. La Corte di merito ha accertato invece che, per quanto avvezza al consumo di alcol e sebbene avesse vomitato, la donna dava pur sempre segni evidenti di etilismo, come avevano notato __________, addetto al controllo e allo spaccio di champagne, la collega __________ e la barmaid __________. Né va scordato che quella sera __________ aveva bevuto, oltre un gin tonic, circa 5 bottiglie di champagne (sentenza, 28). Ritenendo che gli agenti di polizia presenti alla chiusura del night non potevano non rendersi conto delle reali condizioni psicofisiche della vittima, i primi giudici non sono perciò caduti in arbitrio. Poco importa che al momento di salire in macchina la donna si sia comportata normalmente e non abbia più vomitato dopo la chiusura del locale; poco importa altresì che il ricorrente nemmeno avesse visto la ragazza all'interno del night (circostanza comunque smentita in istruttoria dallo stesso ricorrente, il quale ha persino ammesso che costei gli si era avvicinata mentre si stava chiudendo il locale: act. 2.2.2, pag. 1). Nelle circostanze descritte non è sicuramente arbitrario ritenere che, al momento di salire in automobile, le condizioni della donna non potevano essere migliorate al punto da far credere al ricorrente che essa si trovasse in uno stato psicofisico normale. A nulla rileva disquisire se essa abbia vomitato prima o dopo la chiusura del night: ciò è infatti avvenuto, nell'ipotesi più favorevole al ricorrente, nell'imminenza del diverbio scoppiato tra le due colleghe (sentenza, pag. 26). E il ricorrente non contesta che il momento fosse proprio quello della chiusura del locale.

                                4.      Il ricorrente rimprovera alla Corte di assise di avere dato arbitrariamente peso al fatto che nel primo verbale egli e __________ avevano sostenuto di essersi recati alla stazione di __________ per sbrigare l'intervento richiesto dal noto __________ prima di giungere a __________, ovvero prima di entrare nell'__________, sottacendo che in realtà la trasferta era avvenuta in seguito e con __________ a bordo dell'automobile di servizio. Il ricorrente evoca i successivi verbali, in cui ha spontaneamente corretto la propria versione, ma l'argomento non gli è di sussidio. La Corte di assise ha adombrato l'eventualità che la bugia fosse dovuta a una preventiva concertazione tra i due agenti. Costoro – essa ha spiegato – non soltanto hanno intenzionalmente omesso di annotare nel rapporto di servizio l'orario dell'intervento, come pure l'orario dell'intervento ad __________, ma nemmeno hanno dato ragguagli sul controllo dell'orario di chiusura del night ove si erano fermati. La Corte non ha mancato di soggiungere che i due hanno poi chiarito la loro posizione, giustificando l'incompletezza del rapporto con il timore di misure disciplinari, ma ha giudicato un comportamento del genere negativamente, come indizio di scarsa credibilità. Ora, non si vede perché la Corte di assise sarebbe caduta in arbitrio traendo una conclusione del genere. Il ricorrente ripete di avere mentito solo per sottacere una trasgressione ai doveri di servizio; avesse avuto cattiva coscienza per quanto accaduto poi alla passeggera, egli non avrebbe certo ammesso la congiunzione carnale. Se non che, l'argomento è appellatorio e come tale inammissibile. D'altro canto, come si vedrà ancora in seguito, i primi giudici hanno considerato poco credibili gli agenti anche per altre serie ragioni e non solo per il solo fatto che essi hanno inizialmente mentito sui momento in cui sono intervenuti presso la stazione di __________.

                                5.      Il ricorrente addebita altresì alla prima Corte di un ulteriore arbitrio per avere considerato a suo sfavore il fatto che al pubblico dibattimento, a 6 anni di distanza, __________ ha modificato la propria versione dei fatti, asserendo per la prima volta che __________ avrebbe cominciato con le effusioni nei suoi confronti già presso la stazione di __________, mentre egli attendeva in auto che il suo superiore sbrigasse l'intervento chiesto dal funzionario FFS. Il ricorrente sottolinea però di avere dichiarato la stessa cosa già nel verbale del 5 luglio 1994, quando aveva raccontato che, uscito dalla stazione di __________, egli aveva notato __________ e la donna che si toccavano, e la donna più dell'uomo. Contesta perciò di essersi inserito nella scia delle nuove dichiarazioni del collega e assevera che la verità è proprio quella secondo cui gli approcci sono cominciati già a __________, che le provocazioni sono diventate man mano più pesanti durante il viaggio ad __________ e che in tale crescendo di eccitazione egli aveva deciso per finire di imboscare il veicolo.

                                          a)  Nel valutare la credibilità degli imputati la Corte di assise ha ricordato in primo luogo – come detto – le bugie da loro proferite sull'orario degli spostamenti e degli interventi. Essa non ha poi mancato di rilevare che già inizialmente i prevenuti avevano preteso di essere stati provocati pesantemente dalla donna non appena partiti da __________, durante il tragitto verso __________. Se non che, nei successivi verbali essi avevano corretto le loro versioni, fino ad ammettere che alla partenza da __________ la donna era tranquilla e che le provocazioni erano cominciate solo dopo __________, durante il viaggio verso __________ (sentenza, pag. 30 segg.). Constatato che il comportamento della parte lesa durante la trasferta da __________ a __________ evocato dai prevenuti nella loro seconda versione non si discostava molto da quanto l'interessata medesima aveva dichiarato sin dall'inizio al Procuratore pubblico, cui essa aveva detto di essersi a un certo momento assopita, e che davanti agli inquirenti la donna non ha aveva menzionato né rammentato la trasferta a __________ (sentenza, pag. 37), la prima Corte ha definito inconsistente l'argomentazione degli imputati, stando ai quali la donna aveva volutamente sottaciuto le effusioni a __________ per non dover ammettere di avere avanzato profferte sin da quel momento. Anzi, la Corte ha manifestato sorpresa per il fatto che a sei anni di distanza e per la prima volta __________ sostenesse che le provocazioni della parte lesa erano cominciate già a __________ e che vicendevoli moine viepiù licenziose sarebbero continuate anche dopo il ritorno del superiore (sentenza, pag. 37 seg.).

                                               A mente dei primi giudici, __________ ha proposto una simile versione dopo essersi reso conto che quanto dichiarato in precedenza, ovvero che la vittima avrebbe cominciato repentinamente e focosamente a provocarli con gesti osceni e parole scurrili, non era più sostenibile, tanto meno considerando che la donna neppure lo conosceva e che a un certo momento si era perfino assopita. Donde la necessità – secondo la Corte – di rendere credibile la precedente versione, facendo cominciare già a __________ le provocazioni. Ma ciò è apparso alla Corte inattendibile, già per il fatto che in aula __________ non aveva saputo spiegare come mai gli fosse tornato alla memoria un particolare tanto importante solo dopo sei anni. In realtà – ha ritenuto la Corte – __________ ricorreva a un espediente, dopo avere capito che era inutile insistere asserendo di avere ceduto alla repentina, smodata e pervicace bramosia della vittima. Quanto al ricorrente, egli si era inserito per così dire “nella scia delle novità”, confermando che al momento di risalire in auto egli aveva notato i due toccarsi, senza saper spiegare tuttavia perché, dall'alto del suo grado e della sua pluriennale esperienza, non avesse immediatamente redarguito il subalterno, salvo giustificarsi nel senso di essersi lasciato andare all'eccitazione. Il che non appariva verosimile, ove appena si pensi invece che egli aveva compiuto un giro di ricognizione a __________ per trovare la ragazza segnalata da __________ e che solo nel viaggio di ritorno verso __________ egli aveva deviato sulla sinistra, a suo dire su invito della passeggera e senza l'intenzione di farsi coinvolgere nei “giochi” in atto tra lei e __________, salvo cedere poi alla tentazione (sentenza, pag. 38 seg.).

                                               Ciò posto, la Corte di assise ha escluso che __________ abbia provocato in qualche modo __________ alla stazione di __________. Anzi, essa nemmeno si era accorta di quella sosta. Per di più, essa non aveva ragione per nascondere intenzionalmente la fermata a __________; se mai aveva interesse a segnalarla, considerato che era realmente avvenuta e che essa non poteva sapere che gli agenti avessero inizialmente deciso di sottacerla al Procuratore pubblico. Gli abusi di __________ – ha concluso la prima Corte – non erano in alcun nesso con __________. L'unica questione da risolvere era, secondo la Corte, quella di esaminare la seconda versione dei prevenuti, fondata sulle pretese provocazioni (negate dalla vittima) dopo che l'automobile era partita da __________ (sentenza, pag. 40 seg.).

                                          b)  Come si è visto, il ricorrente invoca il verbale del 5 luglio 1994, ribadendo di avere dichiarato al Procuratore pubblico di avere constatato, non appena uscito dalla stazione di __________, che il suo collega e la donna si stavano toccando. Il che è vero, nonostante gli fosse stata prospettata la diversa versione di __________, stando al quale le provocazioni erano cominciate solo più tardi (act. 2.2.2, pag. 3). Nel risultato, però, nulla cambia. Il ricorrente in effetti non pretende di avere poi mantenuto tale versione, né asserisce che __________ abbia mai corretto la propria versione, adattandola alla sua. La Corte di assise non ha quindi commesso arbitrio rifiutando di credere credendo a un simile svolgimento dei fatti. Inoltre il ricorrente trascura che i primi giudici hanno ritenuto insostenibile la (nuova) versione prospettata da __________ anche per altre ragioni, non ritenendo verosimile che un sergente di polizia con numerosi anni di servizio, come il ricorrente, avesse tollerato gli atteggiamenti sconvenienti riferiti dal più giovane subalterno lasciandosi invece pervadere da irrefrenabile pulsione sessuale mentre si trovava alla guida dell'automobile di servizio (sentenza, pag. 39 seg.).

                                          c)  Il ricorrente definisce arbitrario sostenere che agli approcci tra __________ e la donna sarebbe seguita, in rapida e travolgente successione, l'incontrollabile sua eccitazione, ove appena si pensi che egli si trovava alla guida ed effettuava controlli. Se non che, come si è visto, la prima Corte non ha affatto accertato che egli abbia assistito alle effusioni del collega già a __________; anzi, ha ritenuto inverosimile che il ricorrente circolasse per le vie di __________ con a fianco il collega che si abbandonava ad atti sconvenienti con una “artista” ubriaca (sentenza, pag. 40). Non serio, al proposito il ricorso è destinato all'insuccesso.

                                6.      Il ricorrente si duole che i primi giudici, anziché chiarire come mai due agenti di polizia comportatisi sempre in modo normale si siano lasciati prendere tutt'a un tratto da incontenibile lussuria per una ballerina ebbra, si siano limitati a domandarsi per quali ragioni la donna si sarebbe fatta prendere da irrefrenabile libido dinanzi ad agenti di polizia a lei sconosciuti. La Corte avrebbe disconosciuto così con arbitrio che un'“artista” da locale notturno possa realmente dar corso a una provocazione erotica. Secondo il ricorrente, la Corte di assise doveva altresì considerare gli effetti dell'alcol, suscettibile di provocare disinibizione, stimolo e cambiamento di umore.

                                          In realtà il ricorrente non si confronta con le motivazioni della sentenza impugnata. Valutando la credibilità di __________, la Corte di assise non ha infatti disconosciuto né la professione di lei né la notevole quantità d'alcol da essa ingerito prima di lasciare __________. Ricordate le svariate e contraddittorie versioni dei prevenuti, i primi giudici hanno nondimeno scartato la tesi della provocazione o anche solo del consenso della vittima, rilevando che una volta finito il lavoro quest'ultima voleva tornare a casa senza essere coinvolta nel diverbio tra le due colleghe, onde la richiesta di salire sull'auto della polizia e il comportamento tranquillo tenuto nel viaggio verso __________. La Corte ha poi considerato inverosimile che una donna come la vittima, di età adulta, con oneri familiari, bisognosa di un posto e di un permesso di lavoro, abbia improvvisamente cominciato a provocare due agenti di polizia a lei sconosciuti. Ancorché ebbra – ha soggiunto la Corte – essa ha dimostrato sufficiente lucidità quando è salita in auto; non è quindi verosimile che di punto in bianco essa abbia mutato umore, lasciandosi andare a comportamenti indecorosi. Del resto essa non ha chiesto denaro agli agenti né prima, né durante, né dopo l'accaduto. La Corte ha pure scartato eventuali interessi personali (ottenimento di future protezioni, compiacenza e amicizia da parte degli agenti), giacché in tal caso essa avrebbe preteso almeno l'uso di un profilattico. In ultima analisi la Corte ha considerato inverosimile che la donna, attiva nell'ambiente dei locali notturni, abbia consentito ad avere un rapporto sessuale non protetto, tant'è che, resasene conto, essa ha immediatamente temuto il peggio, a dimostrazione della relativa lucidità in cui si trovava, e che, rientrata a casa, ha protestato davanti al datore di lavoro e ha inveito contro gli agenti che erano ricomparsi dopo la telefonata di quest'ultimo. Che la donna fosse agitata risultava anche dalla circostanza che essa nemmeno si era accorta di avere smarrito la borsetta con le chiavi del palazzo, la cui perdita le sarebbe costata la sostituzione del cilindro. Sostenere di fronte ad argomentazioni del genere che la Corte di assise ha affrontato il problema della credibilità della vittima in modo superficiale sfiora la temerarietà.

                                7.      Assevera il ricorrente che se gli agenti fossero stati in preda a incontenibile bramosia, ci si sarebbe dovuti interrogare perché essi si siano anzitutto recati a __________ per l'intervento di servizio con la vittima a bordo dell'automobile. Se non che, a prescindere dal fatto che i primi giudici – vista la reticenza dei prevenuti – hanno lasciato indeciso il quesito di sapere se la decisione di compiere abusi sessuali sia stata presa prima o dopo la fermata a __________, ritenendo esclusa una provocazione da parte della vittima (sentenza, pag. 64 e 65), l'obiezione è palesemente appellatoria e come tale inammissibile in un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio. L'interessato soggiunge che non voleva nemmeno lasciar salire la donna in auto, a dimostrazione che non aveva cattive intenzioni; se poi egli si è comportato diversamente, ciò può ricondursi soltanto a eccitazione provocata dalla donna. Ancora un volta però egli si avvale di un ragionamento prettamente appellatorio e comunque equivoco. La prima Corte non ha infatti rimproverato agli imputati di avere preso con sé la vittima perché intenzionati fin dall'inizio ad abusare di lei. Ha fatto loro carico di avere approfittato dell'occasione, per divertimento, deviando a un certo momento dalla strada cantonale in un luogo appartato (sentenza, pag. 65).

                                8.      Il ricorrente sostiene che l'amnesia della vittima circa la fermata a __________, trasformatasi in negazione, è sospetta, poiché mirata per finire a nascondere una circostanza per lei compromettente. Come si è detto però, anche su questo punto la Corte di assise si è compiutamente diffusa, rilevando che la vittima non aveva alcuna ragione di ricordare quell'evento, poiché – contrariamente a quanto pretendevano gli imputati – durante la fermata non era accaduto nulla di particolare mentre il ricorrente conversava con il funzionario delle ferrovie, né essa aveva motivo per sottacere intenzionalmente la trasferta a __________ (sopra, consid. 5a). Nemmeno ora il ricorrente spiega perché la Corte di merito sarebbe trascesa in arbitrio ritenendo ininfluente la mancata rievocazione da parte della vittima dell'esatto tragitto percorso.

                                9.      Secondo il ricorrente la Corte di assise gli ha negato credibilità rimproverandogli anche ambigue e incostanti dichiarazioni sullo svolgimento dei fatti. Così facendo, tuttavia, essa avrebbe conferito peso soverchio a dettagli di scarso rilievo, trascurando il punto più importante sul quale le versioni concordano, ossia che anche la vittima dichiara di essere uscita dall'automobile. Formulato in tal modo, il ricorso sfugge però a una sostanziata censura di arbitrio; in realtà la Corte di assise ha affrontato il problema con argomentazioni ben più diffuse, sia per quanto riguarda le contraddizioni e imprecisioni nelle quali è caduto __________, sia per quanto riguarda le differenze – di non poco conto – riscontrate nelle esposizioni dei fatti tra i due (sentenza, pag. 41 segg.).

                              10.      A parere del ricorrente sono in ogni modo arbitrari gli accertamenti sul modo con cui la congiunzione carnale sarebbe avvenuta. Egli ricorda che l'intervento a __________ è avvenuto tra le ore 3.20 e le 3.30, che alle ore 3.43 tutti si trovavano già sulla via del secondo rientro ad __________, dopo avere recuperato la borsetta della vittima, e che __________ ha telefonato in polizia alle ore 4.15. Premesso che la stazione di __________ dista da __________ circa 10.5 km e che da __________ ad __________ vi sono circa 7.2 km, egli sostiene che a una velocità di circa 80 km/h si impiegherebbero 7.9, rispettivamente 5.4 minuti per percorrere quelle due tratte. Dato che alle ore 3.43 essi stavano rientrando ad __________ per la seconda volta, la fermata nel luogo appartato a __________ – a suo modo di vedere – è durata al massimo 4 muniti e ancora meno se essi sono partiti un po' più tardi e se erano più vicini ad __________ al momento della chiamata della centrale operativa. In meno di quattro minuti, afferma il ricorrente, non si può raggiungere l'acme di eccitazione, tanto meno se si toglie il tempo necessario per passare in due dai sedili anteriori a quelli posteriori.

                                          L'argomentazione è ancora una volta inconsistente. Intanto non è provato che al momento in cui la centrale operativa ha sollecitato l'intervento degli agenti ad __________ (ore 3.43: sentenza, pag. 24) costoro stessero riaccompagnando a casa la donna dopo il ricupero della borsetta, del cui smarrimento essa si era accorta poco prima di __________. Certo, in un verbale del 27 giugno 1994 __________ ha dichiarato ciò (act. 2.1.1, pag. 3). Il ricorrente si è invece limitato a dire che, una volta condotta per la seconda volta la donna da __________ ad __________, essi hanno puntato su via __________, ad __________, dove “via radio poco prima ci avevano comunicato la presenza di un motociclista sospetto” (act. 2.2.1). Non ha preteso perciò che tale comunicazione sia avvenuta al momento in cui essi stavano dirigendosi verso __________ dopo avere recuperato la borsetta. Risulta soltanto che in seguito (alle ore 3.53) la centrale ha dato loro le indicazioni richieste (sentenza, pag. 24). L'orario fornito dal ricorrente per situare quell'evento contraddice peraltro quanto riferito da egli medesimo. Se gli agenti hanno raggiunto __________ alle ore 3.20, come preteso dal ricorrente (__________ha però riferito che il fatto si situa alle ore 3.30), è inverosimile che alle 3.43 gli agenti si trovassero per la seconda volta sulla tratta __________–__________.

                                          Basti pensare che essi si erano dovuti fermare a __________ e compiere un giro di ispezione attraverso vie del borgo, che solo in seguito hanno raggiunto __________, sostandovi quanto necessario per compiere gli atti incriminati, e che quindi sono ripartiti alla volta di __________ (dove si sono brevemente fermati), tornando però a __________ e cercare la borsetta smarrita (act. 2.2.1, pag. 3) e infine fare di nuovo rientro ad __________. Visti tali spostamenti, è escluso che alle ore 3.43 essi stessero rientrando per la seconda volta ad __________ con la vittima. Considerato d'altro canto che gli imputati non contestano di avere compiuto gli atti sessuali descritti nell'atto di accusa, l'ammissibilità di argomenti del genere appare persino dubbia, la prima Corte avendo in ogni modo escluso un atteggiamento consenziente della vittima, e per molteplici ragioni.

                              11.      Il ricorrente insiste sul consenso della donna, richiamando il parere del dott. __________ (perito di parte), secondo cui nella posizione indicata dalla documentazione agli atti non sarebbe stato possibile per lui congiungersi con la vittima sul sedile posteriore del veicolo. La Corte di assise non ha mancato di soffermarsi sul parere di quel medico, ma per finire non lo ha ritenuto concludente, la documentazione fotografica costituendo soltanto una rappresentazione sommaria, approssimativa, non potendosi evidentemente esigere dalla vittima, effigiata nelle fotografie, di riportare con assoluta esattezza tutto quanto era accaduto quella notte (sentenza, pag. 61). La prima Corte ha valutato con riserbo la ricostruzione fotografica anche perché essa non è stata mostrata a __________ per verificarne l'esattezza. Se ciò fosse avvenuto sarebbero emersi errori per quanto riguarda le didascalie delle immagini inerenti agli abusi di __________. I primi giudici hanno perciò ritenuto che tale documentazione andasse integrata con le dichiarazioni della donna, dalla quale non si poteva pretendere la descrizione di ogni singolo dettaglio, avuto riguardo al suo stato psicofisico e alle circostanze del caso. Decisivo per i primi giudici è che la donna ha saputo descrivere gli attimi salienti in modo lucido, senza confondere gli agenti e senza sbagliarsi sulla successione degli accadimenti. La prima Corte ha quindi rilevato che, comunque fosse, il rapporto sessuale c'era stato: poteva essere stato consumato nella posizione indicata dalla vittima oppure in quella descritta dal ricorrente, poco importa. Decisivo era il problema del consenso (sentenza, pag. 62 segg.), che la Corte ha scartato in base a svariate considerazioni (sentenza, pag. 58 a 60), tra cui l'agitazione e la prostrazione da lei manifestata al momento del rientro ad __________ (sentenza, pag. 55 seg.) e lo stato depressivo palesato in seguito (sentenza, pag. 56). Perché, di fronte a queste puntuali considerazioni, la Corte di merito si sarebbe sospinta in arbitrio conferendo scarsa rilevanza al citato parere medico e non credendo al consenso della vittima, il ricorrente non dimostra. Egli si limita sostanzialmente a criticare il giudizio impugnato come se si rivolgesse a un'autorità di appello, munita di pieno potere cognitivo. Anche il richiamo al principio in dubio pro reo è infruttuoso, poiché la Corte di merito non lo ha condannato per non aver recato la prova della sua innocenza, né essa aveva serio motivo per dubitare della sua colpevolezza una volta apprezzate – in modo non arbitrario, come detto – le prove raccolte (DTF 120 Ia 36 consid. 2c con riferimenti).

                              12.      Il ricorrente fa notare che un altro importante indizio conforta il comportamento tutt'altro che passivo della donna, lo stesso atto di accusa rimproverandogli di avere commesso atti sessuali dopo “avere scostato, rispettivamente spostato lateralmente le mutande della donna”. Tale circostanza non soltanto non è provata, ma non è nemmeno vera, __________ avendo dichiarato che la vittima si era levata lo slip durante il tragitto in auto ed egli stesso avendo sempre confermato di avere visto il pube della donna e di avere compiuto la congiunzione quando lei non portava alcunché. A parere del ricorrente, inoltre, il modo in cui ciò sarebbe avvenuto è impossibile qualora egli avesse dovuto scostare l'indumento. Anche __________, che ha ammesso di avere praticato alla donna un cunnulincto, ha detto di avere avuto una percezione “che più immediata e diretta di così non può esistere”. Non sussistendo prova di concertazione tra imputati, il ricorrente dà quindi per acquisito che la donna si sia effettivamente tolta lo slip, a dimostrazione del suo comportamento attivo e provocante, onde ulteriori e insopprimibili dubbi sulla loro colpevolezza di lui. Se non che, a ben vedere, egli persiste nel prospettare a questa Corte il suo punto di vista soggettivo sullo svolgimento dei fatti, senza dimostrare alcun arbitrio dei primi giudici. Per di più il ricorrente reitera in argomenti che non mancano di temerarietà e sui quali non mette conto di ripetersi (CCRP, sentenza del 29 ottobre 1996 tra le parti, consid. 3b).

                              13.      Il ricorrente reputa arbitrario credere che la vittima, giunta ad __________ dopo il preteso atto di violenza, si sia fatta riaccompagnare a __________ dagli stessi autori dell'abuso per cercare la borsetta smarrita. In un comportamento del genere egli scorge un'attitudine conciliante, ben lungi dalla paura e dalla disperazione. Egli non spiega però perché la Corte di assise avrebbe commesso arbitrio ritenendo la vittima mirasse almeno a rimediare il pregiudizio economico che essa avrebbe patito qualora le fosse toccato di sostituire il cilindro della serratura del palazzo. Del resto non si vede ormai quali timori dovesse nutrire ancora la donna, dato che i prevenuti cercavano ormai di rassicurarla (sentenza, pag. 60).

                              14.      Al punto 1.10 del gravame il ricorrente critica la sentenza impugnata nella misura in cui considera a favore della credibilità della vittima i sentimenti di disperazione e di prostrazione da questa manifestati al rientro ad __________. La natura appellatoria delle doglianze risulta però evidente e non rende in ogni modo arbitrario, nel suo esito, il convincimento dei primi giudici, fondato sulle considerazioni riportate alle pag. 55 seg. e 57 a 59 della sentenza impugnata.

                              15.      Il ricorrente si duole, a parte tutto quanto precede, della pena irrogatagli, definita arbitrariamente severa. Ora, il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, ruolo in seno a una banda, recidiva, difficoltà personali o psicologiche e così via. Per quanto riguarda l'autore, in particolare, occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione con gli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 124 IV 47 consid. 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 e 116 IV 289 consid. 2a). Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi analoghi hanno invece una portata relativa (DTF 124 IV 47 consid. 2c), mentre esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo secondario (DTF 118 IV 350 consid. 2g).

                                          a)  Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore. Egli deve indicare perciò quale peso attribuisce ai vari elementi considerati, non necessariamente in cifre o percentuali, ma in modo che l'autorità di ricorso possa – pur rispettando la sua latitudine di apprezzamento – seguire il suo ragionamento e controllare l'applicazione della legge (Queloz, Commentaire de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de fixation de la peine, in: RPS 116/1996 pag. 136 segg.). Sapere se la pena risponda a tali esigenze e rientri nei limiti editali è una questione di diritto, che va quindi esaminata liberamente dalla Corte di cassazione e di revisione penale; nella commisurazione della pena, per contro, la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove il giudice di merito sia stato esageratamente severo o esageratamente mite, al punto da cadere nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento (DTF 123 IV 152 consid. 2a con richiami).

                                          b)  Nel commisurare la pena a carico degli imputati la Corte di assise ha anzitutto sottolineato la gravità oggettiva e soggettiva della loro colpa, per avere essi vilmente abusato – ancorché in modo diverso – di una donna indifesa venuta da lontano (dal Brasile) per assicurare il proprio sostentamento e quello della sua famiglia. Per quanto riguarda il ricorrente, che come il coimputato non ha per nulla collaborato, dimostrando mancanza di ravvedimento, i primi giudici hanno rilevato che costui non si è fatto scrupolo di delinquere, attentando gravemente alla libertà sessuale altrui senza adottare alcuna misura di prevenzione e causando così alla vittima ulteriore agitazione e preoccupazione. Dagli abusi subiti – ha soggiunto la prima Corte – la vittima ha inoltre patito sofferenze psichiche anche in seguito. A differenza di __________, condannato a 18 mesi di detenzione sospesi condizionalmente, la Corte di merito non ha ritenuto di poter infliggere al ricorrente una pena inferiore ai 2 anni di reclusione. Essa ha posto l'accento sul fatto che questi ha usato violenza carnale a una donna debole ed esposta, che al momento dei fatti egli aveva quarant'anni ed era padre di due figli, che per di più come sergente di polizia egli aveva accresciute responsabilità. Pur considerando a suo favore l'incensuratezza, la buona volontà messa in atto per ricostruirsi un futuro professionale dignitoso dopo avere perso un posto che molto amava, lo stato di incertezza dovuto alla chiusura del __________ (dove lavorava), il tempo trascorso dai fatti, gli anni passati nell'incertezza a causa del procedimento penale pendente, la prima Corte ha per finire ritenuto equo infliggere una pena da espiare. Essa ha comunque definito la sanzione mite per rapporto ad altri casi di stupro giudicati dalle Corti ticinesi, e persino per rapporto alla pena irrogata a __________, giustificando comprensione per il tempo trascorso e in particolare per la carcerazione che il condannato – ex agente di polizia – dovrà ancora espiare (sentenza, consid. 11).

                                          c)  Il ricorrente rimprovera alla prima Corte di avere violato la presunzione di innocenza considerando come fattore aggravante la mancata collaborazione. L'obiezione non ha consistenza. I primi giudici non hanno inasprito la condanna per mancata collaborazione; hanno ritenuto però che tale comportamento denotava mancanza di ravvedimento. Senza violare il diritto federale, essi potevano quindi tenerne conto nella commisurazione della pena.

                                          d)  Alla Corte di assise il ricorrente addebita altresì di avere trascurato che la congiunzione carnale è stato rapidissima e che non è stata usata forza fisica nei confronti della vittima. Egli trascura però che non occorreva una gran forza per abusare della parte lesa nelle circostanze descritte, date le precarie condizioni piscofisiche e lo stato di soggezione in cui essa si trovava, sola di notte in automobile con due agenti di polizia in un luogo appartato (sentenza, pag. 66 e 67). È vero che il tutto si è svolto nel lasso di pochi minuti (CCRP, sentenza del 29 ottobre 1996 pag. 16 consid. c). D'altro lato non vanno nemmeno dimenticate, però, le particolari sofferenze provocate alla vittima (sentenza, pag. 68). Quanto alla professione della donna, essa non basta per affermare – come fa il ricorrente – che costei non abbia subìto conseguenze psichiche importanti solo per essere un'“artista” da locale notturno. Anzi, un'argomentazione del genere tradisce spregio per la vittima e non merita altra disamina.

                                          e)  Stando al ricorrente in concreto si riscontra violazione del principio di celerità garantito dall'art. 6 cpv. 1 CEDU. Già per questo motivo – egli assevera – la pena andava ulteriormente contenuta, tanto più che egli ha tenuto buona condotta dopo i fatti e si è reinserito nel frattempo nella società. Ancora una volta però la sentenza di assise resiste alla critica. Certo, il ricorrente non è stato giudicato in tempi rapidi, ove appena si consideri che l'inchiesta è stata aperta nel giugno del 1994 e che la sentenza impugnata è del 31 maggio 2000. Del lungo tempo trascorso e della buona condotta tenuta dal ricorrente dopo i fatti la prima Corte ha nondimeno tenuto calcolo, infliggendo all'imputato una pena assai inferiore a quella che avrebbe potuto irrogare senza tali fattori attenuanti. Discende che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso si rivela infondato anche su quest'ultimo punto.

                                 II.      Sul ricorso di __________

                              16.      Per gli stessi motivi addotti da __________ il ricorrente afferma che la Corte di assise non poteva condannarlo per coazione sessuale senza violare il principio dell'immutabilità dell'atto di accusa. Già si è spiegato tuttavia che i primi giudici hanno statuito correttamente, dando concreto seguito al rinvio disposto da questa Corte con sentenza del 30 giugno 1997. Prospettando al ricorrente l'imputazione di coazione sessuale sulla base delle indicazioni vincolanti contenute nella sentenza 20 maggio 1997 del Tribunale federale, la Corte delle assise criminali non ha perciò violato l'art. 214 vCPP. Si richiama, al riguardo, il consid. 2 che precede.

                              17.      Il ricorrente evoca sia la propria versione dei fatti sia quella della vittima facendo valere che, in fin dei conti, le rispettive dichiarazioni non presentano differenze sostanziali o rilevanti. Soggiunge di avere comunque chiarito in aula i motivi che lo avevano indotto a cambiare versione, allineandosi a quella della vittima. Così argomentando, tuttavia, egli trascura il limitato potere cognitivo di questa Corte chiamata a giudicare un ricorso fondato sul divieto dell'arbitrio. Il ricorrente non dimostra, in altri termini, perché i primi giudici sarebbero caduti in arbitrio ritenendo che le precisazioni e le sfumature apportate durante il confronto del 27 giugno 1994, come pure nel verbale del 28 giugno 1994 davanti al GIAR (act. 1.2.1) e nel memoriale scritto del 1° luglio 1994 (act. 2.1.3) – cunnilincto consumato invece che semplicemente tentato – mirassero solo in realtà a confortare la sua tesi, secondo cui egli ha desistito di propria iniziativa e non per le suppliche della vittima (sentenza, pag. 42).

                              18.      Riferendosi all'accertamento sul mancato consenso della vittima, il ricorrente riepiloga i motivi che hanno indotto i primi giudici a non credergli (ricorso ad 2.1.1). Egli però non soltanto non sostanzia alcun arbitrio, ma asserisce persino che le conclusioni alle quali i primi giudici sono giunti alle pag. 55 seg. della sentenza impugnata potrebbero, con talune riserve, essere condivise. A parere del ricorrente, non condivisibile è comunque il tentativo messo in atto dai primi giudici di integrare le considerazioni sul mancato consenso della vittima con le sette riflessioni riportate da pag. 58 a 60 della sentenza.

                                          a)  Come si è già rilevato trattando il ricorso parallelo, la prima Corte ha ritenuto inverosimile che la vittima abbia provocato gli agenti, sia perché dopo il lavoro essa voleva solo tornare a casa, sia perché essa non aveva motivo di rischiare il posto e il permesso di lavoro seducendo due agenti in servizio, sia perché essa era ancora sufficientemente lucida al momento di salire in auto, sia perché nulla giustifica la di lei repentina bramosia, sia perché la donna non ha chiesto denaro o favori agli agenti, sia perché l'angoscia da lei espressa in seguito al rapporto carnale non protetto subìto da __________ mal si concilierebbe con un consenso previo (sentenza, 58 seg.).

                                          b)  Il ricorrente rimprovera ai primi giudici di avere fatto di ogni erba un fascio, senza diversificare i comportamenti degli imputati. L'angoscia e la rabbia manifestate dalla vittima al momento del rientro ad __________, in particolare, potevano solo riferirsi al sopruso di __________ e non a egli medesimo, come per altro hanno parzialmente accertato anche i primi giudici (sentenza, pag. 56). Non riesce quindi possibile mettere in relazione lo stato d'animo della vittima ad __________ con l'assenza di consenso per quanto riguarda gli atti sessuali da egli commessi; solo lo stupro perpetrato dal collega può avere indotto la vittima a reagire nel modo riportato nella sentenza. L'argomento non è privo di pertinenza. Ma che la donna abbia reagito con sdegno nei confronti di __________ (sentenza, pag. 68) ancora non significa che essa fosse d'accordo con quanto le aveva fatto il ricorrente. Entrambi gli imputati hanno abusato della vittima in maniera diversa ma nelle medesime circostanze, senza essere provocati, consapevoli di approfittare dell'ebbrezza della vittima e della loro condizione di superiorità (sentenza, pag. 67). Diversa è la gravità dell'atto commesso, non la situazione in cui costoro hanno agito. Al proposito la sentenza impugnata sfugge alla critica (pag. 66 seg.).

                                          c)  Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe arbitraria anche nella misura in cui la Corte di assise non ha considerato quanto riferito dalla vittima nel suo primo verbale (act. 2.3.1 A), in cui nemmeno lo ha menzionato, e in quelli successivi, ove ha sempre accusato __________ di violenza carnale. In realtà, contrariamente all'opinione del ricorrente, ciò non basta per concludere che la vittima fosse consenziente nei suoi confronti. Per il resto il ricorrente si dilunga in considerazione e argomentazioni appellatorie volte a far prevalere la propria opinione grazie all'interpretazione soggettiva di singoli passaggi riportati nei verbali istruttori della vittima, come se questa Corte fosse abilitata a rivedere liberamente anche gli accertamenti di fatto. Ciò non è ammissibile. In ogni modo, nel verbale richiamato la vittima non si è contraddetta: ha dapprima riferito di avere subìto i noti atti sessuali da parte del ricorrente, il quale aveva approfittato del fatto che essa non aveva le forze per respingerlo, ma poi aveva spontaneamente desistito (act. 2.3.1, pag. 3). Essa ha comunque riferito in modo inequivocabile di essere rimasta vittima di coazione sessuale in occasione del confronto con il ricorrente (sentenza, pag. 41 con riferimento ad act. 2.1.2, pag. 2 seg.).

                                          d)  Il ricorrente evoca il modo con il quale la vittima ha descritto le circostanze che l'hanno costretta a subire l'accaduto contro la propria volontà e ripete che la donna intendeva riferirsi al solo __________. Ancora una volta, però, egli si limita a esporre il proprio punto di vista, senza sostanziare alcun arbitrio.

                              19.      Il ricorrente dissente dalla Corte di assise, secondo cui due agenti di polizia con esperienza pluriennale non potevano non rendersi conto della palmare ebrietà della vittima. Egli si fonda però ancora una volta su asserti di natura appellatoria, senza dimostrare perché la Corte sarebbe caduta in arbitrio ritenendo che se altre persone presenti alla chiusura del night avevano notato l'ebbrezza della vittima, ciò non poteva sfuggire agli imputati, peraltro confrontati quotidianamente con situazioni del genere (sentenza, pag. 30 e 66).

                              20.      Il ricorrente richiama il verbale del 27 giugno 1994 (act. 2.3.1) in cui la vittima ha riconosciuto davanti al Procuratore pubblico che egli non era stato molto insistente; resosi conto che lei non voleva, egli si è ritratto ed è uscito dall'automobile. Anche nel verbale di confronto dello stesso giorno (act. 2.1.2) la vittima ha confermato sostanzialmente le stesse cose. Sarebbe perciò arbitrario concludere che egli ha agito – come ha accertato la prima Corte – ignorando totalmente il consenso della donna. L'argomento è inconsistente. L'interessato sorvola infatti su ciò che la stessa vittima ha riferito, e cioè che egli ha rinunciato a proseguire, ma che prima di ciò si era abbandonato all'abuso. Trascura pure che anch'egli – come __________ – non poteva non sapere di commettere una prevaricazione (sentenza, pag. 66 seg.). La consapevolezza di approfittare della passeggera – sempre secondo i giudici di merito – risulta proprio dal fatto che essi non potevano disconoscere l'ubriachezza della donna, sola, inerme e priva di forze in un luogo appartato. Deriva anche dalla risposta data alla domanda di lei, che chiedeva dove si stesse andando, al che uno di loro ha detto che si andava “a prendere una boccata d'aria”, e deriva dal fatto che, deviati dalla strada principale, essi hanno tosto approfittato della situazione, il ricorrente passando per primo all'azione (sentenza, pag. 66). Perché tali argomentazioni sarebbero arbitrarie non è dimostrato nel ricorso.

                              21.      Sulla desistenza dal compiere ulteriori atti nei confronti della vittima il ricorrente si diffonde, asseverando in particolare che, avesse realmente voluto attentare alla libertà della vittima, egli non avrebbe decampato, dato lo stato di eccitazione – riconosciuto dalla stessa Corte di assise – in cui egli si trovava. La natura degli argomenti proposti al riguardo, per di più interrogativi, denota ancora una volta però l'impostazione appellatoria del ricorso. Donde la sua inammissibilità. Il ricorrente fa altresì carico ai primi giudici di essere caduti in un ulteriore arbitrio accertando che il consenso della vittima non poteva essere presunto; richiamata l'opinione diffusa, secondo cui le ballerine sono donne facili, egli proclama con insistenza la sua buona fede, facendo valere che se la vittima non si opponeva agli atti sessuali da lui compiuti, ben meno gravi rispetto alla congiunzione carnale di cui deve rispondere __________, egli poteva ritenere che essa fosse consenziente. Di nuovo egli argomenta tuttavia come se si trovasse davanti a un'autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo anche su questioni di fatto e sulla valutazione delle prove. In ogni modo non si vede perché i primi giudici sarebbero caduti in arbitrio escludendo che i prevenuti (e quindi anche il ricorrente) potessero presumere un eventuale consenso, ove si considerino le circostanze in cui si è svolta la fattispecie (sentenza, pag. 66).

                              22.      Il ricorrente critica la sentenza impugnata anche nella misura in cui i primi giudici hanno valutato a suo sfavore il fatto che egli avrebbe modificato versione dei fatti, sostenendo prima di avere solamente tentato e in seguito consumato un cunnilincto. Rileva, in estrema sintesi, che a meno di cadere in arbitrio da ciò la prima Corte non poteva trarre significative conclusioni sul dissenso della vittima. Il ricorso è di nuovo destinato all'insuccesso. La prima Corte non ha dedotto il mancato consenso della vittima dalla sola circostanza esposta nel gravame. Si è limitata a rilevare che la precisazione (cunnilincto tentato o consumato) apportata dal ricorrente durante il confronto con la vittima, all'interrogatorio davanti al GIAR e nel memoriale manoscritto non poteva che essere valutata come indizio a suo carico (accanto agli altri raccolti), ossia come improvvido tentativo di migliorare la propria posizione facendo credere di avere compiuto più di quanto pretendeva la vittima, in modo da rendere credibile che costei, almeno inizialmente, non aveva opposto alcuna resistenza (sentenza, 42 seg.). Un ragionamento del genere può semmai essere considerato opinabile, ma non ancora arbitrario. Discende che nella misura in cui è ammissibile, anche il ricorso di __________ si dimostra infondato.

                                III.      Sulle spese

                              23.      Gli oneri processuali seguono la soccombenza dei ricorrenti. Sono posti quindi a loro carico in ragione di metà ciascuno (art. 240 cpv. 2 vCPP).

Per questi motivi,

visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia:           1.      Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di __________ è respinto.

                                2.      Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di __________ è respinto.

                                3.      Gli oneri processuali, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia unica     fr. 1'800.–

                                          b) spese                                 fr.    200.–

                                                                                          fr. 2'000.–

                                          sono posti a carico del ricorrenti in ragione di metà ciascuno.

                                4.      Intimazione a:

                                          –    __________;

                                          –    avv. __________;

                                          –    __________;

                                          –    avv. __________;

                                          –    avv. __________ (per la parte civile);

                                          –    Procuratore pubblico avv. __________;

                                          –    Corte delle assise criminali di Bellinzona;

                                          –    Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

                                          –    Dipartimento delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;

                                          –    Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

                                          –    Direzione del penitenziario cantonale, 6904 Lugano.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                           Il segretario

Mezzi di ricorso

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 272 PPF).

17.2000.30 — Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.12.2000 17.2000.30 — Swissrulings