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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 05.10.2000 17.2000.27

October 5, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·3,784 words·~19 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 17.2000.00027 17.2000.00028

Lugano /kc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sui ricorsi per cassazione presentati

– il 13 giugno 2000 (inc. __________) dal DEL CANTONE TICINO    – il 14 giugno 2000 (inc. __________) da __________ (rappresentata dai genitori e patrocinata dall'avv. __________)

  contro  

la sentenza emanata il 5 maggio 2000 dalla Corte delle assise criminali in Lugano nei confronti di   __________, (patrocinato dagli avv. __________)

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     

1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione del;

2. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione di __________;

3. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                 A.      __________ è stato posto il 2 marzo 2000 in stato di accusa dal dinanzi alla Corte delle assise criminali per ripetuti atti sessuali con fanciulli e ripetuti atti sessuali con persone incapaci di discernimento. Gli è stato imputato di avere ripetutamente commesso, nella prima metà del 1999, atti sessuali con __________, nata il __________ 1996, approfittando del fatto che la bambina era stata affidata in custodia diurna dai genitori, occupati professionalmente, in specie alla cure di sua moglie, e abusando delle occasioni in cui gli capitava di accudire egli medesimo alla piccola, aiutando e sostituendo la moglie. Gli è stato imputato in particolare di avere abusato della vittima infilandole nella vagina e nell'ano dita o oggetti simili a un dito, approfittando scientamente della di lei inettitudine a resistere e dell'incapacità di discernimento conseguenti alla tenera età e al legame affettivo instauratosi.

                                B.      Con sentenza del 5 maggio 2000 la Corte delle assise criminali in Lugano ha prosciolto __________ da entrambe le imputazioni. Contro tale sentenza il e la parte civile __________ hanno inoltrato l'8, rispettivamente il 9 maggio 2000, una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione dei gravami, presentati il 13, rispettivamente il 14 giugno 2000, essi chiedono l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti a un'altra Corte di assise per nuovo giudizio. Con osservazioni del 30 giugno 2000 __________ ha proposto di respingere i ricorsi. In uno scritto del 20 giugno 2000 il ha postulato l'accoglimento del ricorso della parte civile.

Considerando

in diritto:               1.      Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a CPP). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in palese contrasto con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 125 I 168 consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b).

                                  I.      Sul ricorso del

                                2.      Richiamati principi che informano il processo indiziario, segnatamente il  precetto in dubio pro reo, il rimprovera anzitutto alla Corte di assise di avere trascurato indizi emersi dagli atti e dal pubblico dibattimento, elementi che sono stati ampiamente utilizzati dalle parti in sede di discussione. La Corte di merito – egli spiega – ha disconosciuto che dal dibattimento è risultato come l'imputato, certi giorni, fosse a casa durante l'intera giornata e, per sua ammissione, accudiva alla bambina, ad esempio quando la moglie era assente. Pur avendo negato di avere mai cambiato i pannolini alla piccola, egli ha nondimeno confermato di averlo fatto ad altre bambine. Secondo il i primi giudici hanno sorvolato anche sul fatto che l'imputato ha ammesso di essere uscito nudo dal bagno qualche volta. Quanto alla madre della bambina, essa ha dichiarato al dibattimento di recarsi malvolentieri dall'accusato, mentre non le accadeva di essere così ostile con la persona che in precedenza curava la figlia. Tali omissioni integrerebbero i presupposti dottrinali e giurisprudenziali di un duplice arbitrio, consistente – da un lato – nella mancata considerazione di indizi nonostante riscontri oggettivi che ne attesterebbero la valenza, e – dall'altro – nella mancata concatenazione di simili indizi con quelli riportati nella sentenza. Il fatto è che con argomentazioni del genere il non spiega perché di fronte alle risultanze esposte nel giudizio impugnato la Corte di assise avrebbe dovuto decidere diversamente, pena l'arbitrio. D'altro canto, perché una sentenza incorra nell'annullamento non basta che siano arbitrari i motivi. Occorre che sia arbitrario il suo risultato (DTF 123 I 5 consid. 4a, 122 II 130 consid. 2a, 122 I 253 consid. 6c, 61 consid. 3a, 120 Ia 369 consid. 3a). ll ricorrente non illustra perché in concreto, a prescindere dai motivi, l'esito cui è giunta la prima Corte sarebbe arbitrario. Ne segue su questo punto l'inammissibilità del gravame.

                                3.      Il critica la sentenza impugnata in quanto essa esclude, nel dubbio, che la bambina abbia effettivamente subito gli abusi incriminati. Egli si duole che i primi giudici abbiano sminuito la portata dell'indizio per il fatto che, non essendosi ravvisato un'affezione acuta, non ci si poteva attendere dagli esami medici un responso improntato a certezza, né in un senso (abuso) né nell'altro (abuso escluso). La pubblica accusa evoca in primo luogo i sospetti di manipolazione ai genitali (regione vulvo-vaginale) manifestati dalla dott. __________ (che aveva visitato la piccola) nel referto ginecologico del 26 settembre 1999 (act. 9.3) e al dibattimento (verbale del processo, pag. 10 e 11). Soggiunge come la psicologa (perita giudiziaria) __________, pure sentita al dibattimento, abbia precisato di avere tratto, dall'audizione della bambina, l'impressione clinica di significativi turbamenti relativi all'area genitale (protocollo del processo, pag. 8) e come essa, di fronte a una precisa domanda del presidente della Corte, il quale voleva sapere se la bambina avrebbe potuto essersi inventato tutto, ha risposto negativamente (verbale del processo, pag. 8 e 9). Infine il Procuratore pubblica richiama il referto del medico legale dott. __________ (act. 9.7), il quale ha confermato senza mezzi termini, dopo avere visitato la bambina alla regione anale, un elevato sospetto di abusi sessuali.

                                          Contrariamente all'opinione del Procuratore, la Corte di assise non ha trascurato di esaminare gli elementi predetti. Essa ha premesso, è vero, che non trovandosi in presenza di un fatto acuto non era possibile aspettarsi responsi medici sicuri, ma non ha esitato a menzionare l'opinione della dott. __________, rilevando però che questa si era detta d'accordo con il perito di parte dott. __________, nel senso che non si ravvisavano segni specifici (sentenza, consid. 3.1). La prima Corte ha rilevato altresì che al dibattimento la dott. __________ ha sfumato le sue precedenti affermazioni (sospetto importante di una manipolazione ai genitali), precisando che la sua valutazione si era basata e si basa sull'anamnesi, o meglio su quel che la madre della bimba gli aveva riferito. Il ricorrente non spiega perché i primi giudici avrebbero errato manifestamente, al punto da cadere nell'arbitrio, valutando con prudenza le affermazioni della ginecologa alla luce anche del parere del dott. __________ (pure ginecologo), secondo cui non si poteva nemmeno parlare di sospetto (act. 18 TPC). Il si limita a prendere posizione per una versione piuttosto che per l'altra, come se questa Corte fosse un'autorità munita di pieno potere cognitivo anche sull'apprezzamento delle prove.

                                          Né i primi giudici hanno trascurato il parere (chiesto dalla Magistratura dei minorenni) – definendolo persino più convincente – del dott. __________ (act. 9.7), medico legale di Milano, secondo cui vi è effettivamente un elevato sospetto di abusi sessuali (verosimilmente manipolazioni). Anche a tale proposito la prima Corte ha richiamato però l'opinione del dott. __________, stando al quale i segni riscontrati da quell'esperto non necessariamente denotano abusi sessuali, giacché la loro interpretazione richiede la documentazione di una previa ferita acuta. Inoltre – secondo la Corte di assise – il giudizio del dott. __________ si basa sia  sulla compresenza di segni plurimi (processi riparativi di una ragade esterna e di due ragadi interne dell'ano, oltre a una dilatazione dell'ano riflessa, il cui diametro non supera i 15 mm, fondando così da solo un sospetto di abuso), sia sul fatto che, mentre le ragadi del bambino osservabili in caso di stipsi severe sono tipicamente uniche, mediane e site all'interno dell'ano, quelle riscontrate in concreto sono tre, delle quali una è extra anale e due sono intra anali, ma site in ore non meridiane (sentenza pag. 12 con riferimento ad act. 9.7). Il insiste su questo parere, ma ancora una volta egli argomenta come se si trovasse davanti a una corte d'appello, senza spiegare perché tale referto sarebbe a tal punto concludente da rendere arbitraria l'opinione più cauta del dott. __________. Anzi, egli si limita a criticare la sentenza impugnata per non avere, i primi giudici, preferito fondarsi su un parere (quello del dott. __________) piuttosto che su un altro (quello del dott. __________). Un approccio del genere è però totalmente inidoneo a sostanziare un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio.

                                4.      Il ricorrente critica altresì il modo con cui la Corte di assise ha valutato l'audizione (avvenuta il 20 settembre 1999) di __________ davanti al segretario della Magistratura dei minorenni (act. 5.2). Egli fa valere che, mettendo in dubbio la di lei affidabilità, i giudici di merito sono trascesi in arbitrio, la psicologa e perita giudiziaria dott. __________ avendo definito le dichiarazioni della bambina come attendibili. In realtà i primi giudici non hanno trascurato l'opinione della perita. Hanno rilevato che, secondo la citata psicologa, __________ è attendibile (sentenza, pag. 12 con riferimento anche ad act. 6.3). Tuttavia essi hanno puntualizzato che l'audizione si è svolta alla presenza della madre, è durata poco più di mezz'ora ed è stata registrata su supporto magnetico. Il suo scopo consisteva quindi nell'avere conferma, da parte della piccola, di quanto la madre aveva riscontrato circa il male ai genitali e all'ano della bambina provocati dal “maestro-Cacaco”. La Corte non ha negato che con gesti e parole una conferma vi è stata, ma che la deposizione risultava stentata e spezzettata, addirittura priva di spontaneità. Quanto alla credibilità della bambina, i primi giudici hanno constatato che i pareri degli specialisti chiamati a valutare il problema divergono, ognuno di essi fondando la propria opinione su elementi forse discutibili, ma non contestabili. Essi hanno ricordato il parere favorevole della dott. __________ e quelli contrari dei periti della difesa, il prof. __________ (act. 17 TPC) e il dott. __________ (act. 1 prodotto al dibattimento), rilevando che in aula sia la dott. __________ sia il prof. __________ hanno per finire riconosciuto come non vi possa essere certezza, né in un senso né nell'altro (consid. 3.2 prima parte).

                                          Il non si confronta con le argomentazioni testé riassunte. Tanto meno egli spiega perché, di fronte ai riscontri e alle precisazioni accennate, la Corte di merito avrebbe errato al punto da trarre una conclusione manifestamente insostenibile. Ancora una volta il ricorso si esaurisce in connotazioni manifestamente appellatorie, improprie a motivare un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio. Per di più il ricorrente trascura le considerazioni che hanno indotto la prima Corte a esprimere serie perplessità riguardo all'attendibilità della bambina anche in relazione a una successiva audizione della medesima, avvenuta il 19 gennaio 2000 non più alla presenza della madre, ma della psicologa dott. __________ (consid. 3.2, seconda parte). Ciò conferma che l'indole del gravame non è quella di un ricorso per cassazione.

                                5.      Il sottolinea che, stando al racconto dalla madre – ritenuta sincera dalla stessa Corte di assise – __________ ha raccontato spontaneamente durante una trasferta all'asilo, senza essere interpellata, che un signore le aveva fatto molto male alle parti intime togliendole il pannolino. Una sera, a casa, essa aveva poi indicato l'autore, con conseguente crisi psicomotoria. All'asilo – sempre secondo il – la bambina ha pronunciato anche di tanto in tanto, agitandosi, le parole “macchine rosse” e ha ripetuto una frase analoga alla nonna. Come il Procuratore ammette, nondimeno, la Corte di assise non ha dimenticato tale aspetto. Essa ha rilevato, anzi, che siffatto indizio era indubbiamente il più importante, la bimba non potendo essersi inventata tutto (sentenza, consid. 3.3, pag. 13). Se non che – essa ha continuato – l'indizio in questione non può reputarsi decisivo, poiché non permette di escludere con sufficiente tranquillità che il malessere della bambina (fisico e fors'anche psichico) fosse riconducibile in realtà a un mal recepito distacco pressoché quotidiano dai genitori, con conseguenti manifestazioni di tale disagio (anche inconsce, attraverso i sogni). Né si poteva escludere la comprensibile ansia, e poi l'angoscia, di chi stava attorno alla bambina, proteso all'inevitabile ricerca di una causa, ciò che può avere generato confusione nella piccola, la quale sin dalla sua prima età aveva avuto modo di riferire come realmente subìti fatti che invece non rispondevano pienamente al vero (sentenza, pag. 13).

                                          Nelle circostanze descritte i primi giudici si sono così sostanzialmente fondati sul parere – di parte – del prof. __________ (act. 17 TPC), suffragando tale convincimento con elementi riferiti a singoli episodi menzionati dall'esperto e a varie cure e terapie cui la bambina è stata sottoposta dal maggio del 1999, senza trascurare un eventuale problema di feedback, improbabile ma non escluso. Essi non hanno quindi scartato l'ipotesi che, come insegna l'esperienza, __________ abbia potuto captare determinate informazioni anche da mezze frasi, da singole parole o da qualche altra manifestazione, sicché non hanno considerato decisivo il fatto che i genitori abbiano evitato di parlare del caso in sua presenza (sentenza, pag. 16). Ciò potrà fors'anche apparire opinabile, ma non è sicuramente arbitrario. Il assevera che la Corte di merito è caduta in una profonda contraddizione e persino in una conclusione arbitraria accertando, nonostante il parere della psicologa dott. __________, che il malessere della bambina, conseguente ad altri problemi, ha ingenerato in lei confusione. Nessun elemento consimile – egli sostiene – è mai emerso in istruttoria o al dibattimento. Così argomentando egli noi si confronta però con il parere del prof. __________, al quale, nel dubbio sulla reale affidabilità della bambina, i primi giudici si sono attenuti con diffusa motivazione. Fondato sulla sola (ancorché convinta) opinione personale del il ricorso sfugge di nuovo a una esame di merito. È appena il caso di rammentare che la Corte di cassazione e di revisione penale non è un'autorità munita di pieno potere cognitivo in materia di valutazione probatoria e di accertamenti fattuali. Non basta quindi che una parte insorga con forza contro la sentenza impugnata; occorre che essa indichi dove, come e perché la prima Corte sarebbe caduta in accertamenti manifestamente insostenibili. Ciò fa difetto nel caso in esame.

                                6.      Riferendosi agli altri fatti emersi dall'inchiesta e riportati nel consid. 3.4 della sentenza impugnata, il rimprovera altresì ai primi giudici di avere minimizzato senza ragione la reale portata degli indizi, in particolare gli incubi notturni avuti dalla bambina e le resistenze da lei manifestate al momento di staccarsi dalla madre la mattina. La prima Corte non avrebbe dato la giusta importanza alla constatazione della dott. __________, la quale ha riferito dell'estrema facilità con cui __________ si lasciava toccare i genitali, di una dilatazione spontanea dell'introito vaginale durante le manipolazioni, e di una strana assenza di imene sulla parte anteriore. Il Procuratore evoca poi altre manifestazioni a connotato apparentemente erotico, come la richiesta di un bacio sulla bocca, i toccamenti ai genitali, il mazzo di matite messe in bocca con simultanea esibizione della bambina o il cono di legno succhiato e poi accostato ai genitali. Ricorda in particolare l'episodio – definito conturbante dalla stessa Corte di assise – della coda di una scimmietta messa in bocca dalla piccola dicendo che si trattava di un “pisello” o di un lecca lecca, evocando anche altre esternazioni, come l'indicazione di un bastone con cui “il maestro” avrebbe fatto “pum pum”, i disegni eseguiti dalla bambina durante la sua audizione e la risposta data in merito alla sua grandezza.

                                          Una volta di più, nel motivare tali critiche, il confonde l'istituto del ricorso per cassazione fondato sul divieto d'arbitrio con l'appello. Invece di confrontarsi compiutamente con le dettagliate e diffuse argomentazioni che hanno indotto i primi giudici a ritenere non decisivi per mancanza di univocità gli indizi citati nel ricorso (consid. 3.4), spiegando perché essi – presi singolarmente o quanto meno nel loro complesso – sarebbero insostenibili al punto da risultare arbitrari, il si duole di arbitrio menzionando stralci di sentenze emanate da Corti di assise in altri processi, ove – a suo giudizio – i racconti dei bambini vittima di abusi sessuali sarebbero stati interpretati diversamente. Argomenti del genere potrebbero però tutt'al più giovare qualora l'autorità di ricorso fosse abilitata a rivedere l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove con libera cognizione. In un ricorso fondato sul divieto dell'arbitrio, per contro, meri paragoni con altre sentenze per quanto riguarda il modo di apprezzare una determinata prova (nella fattispecie i pareri medici) risultano inadatti allo scopo.

                                          All'esigenza di una puntuale sostanzazione del preteso arbitrio (del resto notoria), il non ha fatto fronte nemmeno dolendosi dell'eccessivo peso che i primi giudici avrebbero – a suo modo di vedere – dato al confronto “ideologico” fra le varie scuole di pensiero rappresentate dalle dichiarazioni e dai referti resi al dibattimento dai periti della difesa. Il fatto di fondarsi sui pareri di una parte piuttosto che su quello del perito giudiziario (la dott. __________) non costituisce di per sé arbitrio. Anzi, lo stesso ricorrente ammette che sul piano prettamente dottrinale non esiste unità di pensiero fra i vari esperti nella specifica materia. Ciò posto, non si vede perché la Corte di assise sarebbe caduta nell'assurdo, propendendo per finire – proprio perché rimasta nel dubbio – per la versione più favorevole all'accusato. Del resto i primi giudici non hanno sistematicamente valutato i singoli pareri in modo antitetico; essi hanno quasi sempre considerato appieno sia le opinioni dell'uno, sia le opinione dell'altro esperto, rilevando che qualche volta esse convergevano. Ritenuto però che nessuna presentava sufficienti garanzie di sicurezza, per finire la Corte è rimasta nell'incertezza proprio sulla questione di sapere se __________ avesse subito abusi sessuali (sentenza, pag. 18). Una conclusione del genere non può definirsi arbitraria.

                                7.      Con ulteriori argomentazioni appellatorie – e come tali inammissibili – il si diffonde sui modi e i tempi con cui è stato possibile risalire all'identità del presunto autore, ricordando che ciò è stato possibile grazie a quanto riferito dalla piccola alla madre in circostanze a suo giudizio trascurate dai primi giudici. Anche in proposito la pubblica accusa si vale tuttavia della propria personale valutazione delle prove, proponendosi di dimostrare che è possibile giungere a un conclusione diversa. Ciò non basta, tenuto conto del limitato potere cognitivo della Corte di cassazione di revisione penale di fronte a ricorsi del genere.

                                8.      Se ne conclude che, in ultima analisi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel suo intero. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono posti a carico dello Stato (art. 15 cpv. 1 CPP), il quale rifonderà all'imputato – che ha fatto capo all'assistenza dei propri avocati per la presentazione osservazioni – un'indennità di fr. 1'000.– per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).

                                 II.      Sul ricorso della parte civile

                                9.      Anche la parte civile rimprovera ai primi giudici di essere trascesi in arbitrio ritenendo che, in fin dei conti, non sussistono prove sufficienti per accertare la perpetrazione di abusi sessuali. A mente sua sono dati invece sufficienti elementi per desumere, oltre ogni ragionevole dubbio, che effettivamente essa ha subìto almeno gli abusi oggetto dell'atto di accusa, ove appena si considerino nella loro giusta portata i suoi comportamenti e i suoi racconti, gli accertamenti medici e la plausibilità dell'avvenuto abuso nelle circostanze di luogo e di tempo indicate dal. Ora, un riepilogo più diffuso della argomentazioni sviluppate nel ricorso non gioverebbe, dato che già a prima vista il gravame si rivela inammissibile per la sua evidente motivazione appellatoria. Invano si cercherebbe nelle allegazioni, per vero, un benché minimo confronto con le considerazioni e le diffuse spiegazioni date dai primi giudici nella sentenza, segnatamente per quanto attiene alla valutazione dei pareri medici. La ricorrente argomenta a ruota libera, come se si trovasse davanti a una nuova Corte di merito munita di pieno potere cognitivo, quasi tenesse un'arringa parallela al binario seguito dalla Corte di assise. Ciò è inammissibile.

                                          Ma anche nella sostanza la ricorrente si esaurisce, già a un primo esame, nel contrapporre il proprio apprezzamento delle prove a quello della Corte di assise come se argomentasse davanti a un'autorità provvista di piena cognizione non solo in diritto, ma anche nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove. Ciò e pure palesemente improponibile. Alla parte civile incombeva di illustrare come, dove e perché i primi giudici sarebbero incorsi, oltre che in presunti errori di valutazione, in sbagli o in mancanze qualificate che facciano apparire il loro ragionamento come indifendibile. Critiche di carattere appellatorie sono perciò inadatte allo scopo. Il ricorso è ben lungi dall'adempiere simili requisiti. Anziché dipartirsi dai singoli accertamenti della prima Corte e spiegare perché essi sarebbero insostenibili, la ricorrente percorre proprie vie, giungendo a conclusioni diverse grazie alla personale ricostruzione e valutazione di fatti e prove. Come si è ripetutamente spiegato, ciò non è lecito. Certo, le condizioni di forma cui soggiace un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio non mancano di qualche rigore. Non si può tuttavia transigere al riguardo ove il gravame sia presentato da un avvocato, ossia da professionista consapevole dei limiti cui soggiace per legge tale rimedio.

                              10.      Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza. Vista la delicatezza del caso, si prescinde tuttavia – anche per equità – dal caricare alla ricorrente (parte civile) spese e tassa di giustizia. Il fatto che la ricorrente non disponga di patrimonio proprio induce per altro a rinunciare all'assegnazione di ripetibili.

Per questi motivi,

visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia:           1.      Il ricorso del è inammissibile.

                                2.      Gli oneri di tale ricorso, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia      fr. 500.–

                                          b) spese                         fr. 100.–

                                                                                 fr. 600.–

                                          sono posti a carico dello Stato, che rifonderà a __________ fr. 1'000.– per ripetibili.

                                3.      Il ricorso di __________ è inammissibile.

                                4.      Non si riscuotono tasse o spese in relazione a tale ricorso, né si assegnano ripetibili.

                                5.      Intimazione a:

                                          –    avv. __________;

                                          –    avv. __________ (per la parte civile);

                                          –    __________;

                                          –    avv. __________ e avv. __________;

                                          –    Corte delle assise criminali in Lugano;

                                          –    Comando della polizia cantonale, 6501;

                                          –    Dipartimento delle istituzioni, Casellario, 6501;

                                          –    Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

                                          –    Direzione del penitenziario cantonale, 6904 Lugano;

                                          –    della Confederazione, 3003 Berna.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            Il segretario

N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

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