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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 21.08.2000 17.2000.25

August 21, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·2,196 words·~11 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 17.2000.00025

Lugano 21 agosto 2000/kc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Cometta e Cocchi

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 25 maggio 2000 presentato da

__________ (patrocinato dall'avv. __________)

  contro  

la sentenza emanata il 20 aprile 2000 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio–nord nei suoi confronti;

posti i seguenti

punti di questione

1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;

2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                 A.      Con decreto di accusa del 17 gennaio 2000 il Procuratore pubblico ha ritenuto __________ autore colpevole di lesioni semplici, per avere il 17 luglio 1999, a __________, provocato a __________ le lesioni attestate dai certificati medici in atti colpendola con un pugno alla schiena, con due guinzagli per cani alle braccia e lanciando sassi contro la sua persona. Egli ne ha perciò proposto la condanna a 3 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni; ha rinviato per contro __________ (parte civile) al competente foro civile per ogni pretesa. Al decreto di accusa __________ ha interposto tempestiva opposizione.

                                B.      Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 20 aprile 2000 il Pretore di Mendrisio–nord ha confermato sia l'imputazione, sia la proposta di pena. Egli ha perciò riconosciuto __________ colpevole di lesioni semplici e ne ha pronunciato la condanna a 3 giorni di detenzione sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni. In estrema sintesi, egli ha creduto a __________ r, nella misura in cui ha sostenuto di essere stata aggredita da __________ mentre stava occupandosi del cane che era entrato improvvisamente nell'orto di costui, segnatamente di essere stata colpita dallo stesso __________ alla schiena con un pugno e alle braccia con dei guinzagli per cani e di essere stata presa di mira con dei sassi. 

                                C.      Contro la sentenza pretorile __________ ha inoltrato il 21 aprile 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 26 maggio successivo, egli chiede il proscioglimento dall'imputazione di lesioni semplici.

                                D.      Con scritto del 6 giugno 2000 il Procuratore pubblico ha chiesto la reiezione del ricorso. Ad analoga conclusione è giunta la parte civile __________ con osservazioni del 19 giugno 2000.

Considerando

in diritto:               1.      Il ricorrente fa carico alla prima giudice di avere erroneamente applicato il diritto sostanziale ai fatti posti alla base della sentenza impugnata (art. 288 cpv. 1 lett. a CPP). Richiamata la natura indiziaria del processo a suo carico, egli assevera anzitutto che non sussistono prove, tantomeno indizi convergenti, che potessero giustificare l'apprezzamento delle prove puntualizzato nel giudizio di primo grado; soggiunge che sono emersi elementi tali da smentire la versione dei fatti da lui proposta. Con argomenti del genere il ricorrente affronta, a ben vedere, questioni relative all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove. Ora, la Corte di cassazione e di revisione penale è abilitata a rivedere gli accertamenti di prima sede solo con cognizione circoscritta all'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). L'accertamento può essere censurato, quindi, solo ove risulti manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF 124 I 208 consid. 4, 174 consid. 2g, 23 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b).

                                2.      Al riguardo il gravame si rivela d'acchito inammissibile. Invano si cercherebbe nella motivazione una qualsiasi censura di arbitrio (termine cui l'impugnazione neppure accenna). Anche nella sostanza, a ben vedere, il ricorrente persiste nel contrapporre il proprio riepilogo dei fatti e il proprio apprezzamento a quello del Pretore, come se argomentasse davanti a un'autorità munita di pieno potere cognitivo non solo in diritto, ma anche nell'accertamento dei fatti. Ciò è palesemente inammissibile; incombeva al ricorrente di illustrare come, dove e perché il primo giudice sarebbe incorso, oltre che in presunti errori di valutazione, in sbagli o in mancanze qualificate, che facciano apparire il suo ragionamento come indifendibile. Critiche di carattere appellatorio – come nella fattispecie – sono inadatte allo scopo. Carente di motivazione idonea al proposito, il gravame sfugge perciò a un esame di merito.

                                3.      Quanto alla pretesa violazione del principio in dubio pro reo, nemmeno esso è di giovamento. Al riguardo conviene ricordare che il precetto in rassegna ha duplice portata; come norma sulla valutazione delle prove, esso fa sì che il giudice non possa dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando un apprezzamento oggettivo delle risultanze istruttorie nel loro complesso lasci sussistere dubbi insopprimibili sulla colpevolezza; come norma sull'onere della prova, per converso, esso fa carico allo Stato di dimostrare la colpevolezza dell'accusato, nel senso che non tocca a quest'ultimo comprovare la propria innocenza (DTF 120 Ia 36 consid. 2c con richiami di dottrina). Nel caso in esame il ricorrente si vale della massima in dubio pro reo come norma sulla valutazione delle prove. Questa non impone però che le risultanze istruttorie inducano a un assoluto convincimento di colpevolezza, giacché dubbi teorici sono sempre possibili, soprattutto in processi indiziari. Esige soltanto che il giudice rinunci a condannare l'imputato se una valutazione oggettiva delle prove nel loro insieme lasci sussistere dubbi rilevanti sulla colpevolezza. Ciò non esclude che il giudice possa avere legittime ragioni obiettive per ritenere perfettamente sostenibile una soluzione piuttosto che un'altra, apparentemente sostenibile anche essa, ma meno verosimile (DTF del 17 luglio 1997 in re C. consid. 4).

                                          Nel caso specifico la questione è pertanto di sapere, ciò premesso, se il giudice del merito abbia condannato il ricorrente quantunque un apprezzamento non arbitrario delle risultanze istruttorie nel loro complesso lasciasse oggettivamente sussistere dubbi sulla colpevolezza. Al quesito occorre rispondere negativamente. A mente della prima giudice la versione del ricorrente – secondo cui sarebbe stata la vittima ad aggredirlo, colpendolo alla schiena con i guinzagli che teneva tra le mani, tanto da costringerlo a ricorrere alla cure mediche per curare i segni sulla schiena – non risulta credibile, già per il fatto che nessun certificato medico è stato prodotto a tale riguardo; la testa __________– essa ha soggiunto – ha d'altro canto riferito che il 23 luglio 1999 il ricorrente aveva mostrato delle ferite alle spalle, che essa però non aveva visto. Sempre secondo il Pretore il ricorrente  – noto alle autorità per lesioni semplici commesse nel 1981 – non appare credibile, anche perché egli ha rilasciato alla polizia dichiarazioni contraddittorie, riferendo dapprima di non avere chiamato "pazza" la vittima, e più tardi, su precisa domanda, ammettendo questa circostanza. Sempre stando alla sentenza impugnata, è senz'altro preferibile la versione della parte civile, la stessa essendo corroborata dall'ammissione del prevenuto di essere passati alle mani, dalla testimonianza della testa __________, secondo cui il prevenuto le avrebbe accennato che avrebbe picchiato la persona in causa se essa gli avesse fatto un torto e dalle conseguenze (ferite) riportate nella collutazione e attestate dai certificati medici in atti, non riferibili alla sola caduta (quandanche sulla schiena) che essa ha compiuto mentre stava scappando (sentenza, pag. 7). Di fronte ad accertamenti del genere – vincolanti per la Corte di cassazione e di revisione penale in assenza di una sostanziata censura di arbitrio – non è possibile far carico alla prima giudice di aver condannato il ricorrente, benché sussistessero seri dubbi sulla sua colpevolezza. Ancora una volta il ricorso è destinato al'insuccesso.

                                4.      Il ricorrente assevera che il Pretore ha richiamato la deposizione della testa __________ non escussa al dibattimento, in violazione al principio dell'oralità , e senza comunque che siano stati citati estratti del suo verbale del 7 ottobre 1999, secondo cui egli le avrebbe riferito che, se la parte lesa gli avesse fatto un torto, l'avrebbe picchiata. Egli non trae però alcuna conclusione. ovvero non chiede che la sentenza di primo grado debba essere annullata per vizio essenziale di procedura; già per questa sola ragione il ricorso va dichiarato inammissibile. Sia come sia, il ricorrente trascura che il Pretore decide, secondo il suo libero apprezzamento, in base alle risultanze del dibattimento e degli atti (art. 276 cpv. 4 CPP). Non può pertanto dolersi per il fatto che la prima giudice abbia considerato anche la citata deposizione. 

                                5.      Secondo il ricorrente, un pertinente ed equidistante apprezzamento delle versioni dei protagonisti, avrebbe comunque consentito di valutare in quale misura la sua reazione configurasse legittima difesa ai sensi dell'art. 33 CP. A prescindere dal fatto che nel ricorso non è indicata la risultanza che suffragherebbe un'ipotesi del genere, egli fonda l'obiezione su una pretesa aggressione da parte della vittima, che non trova riscontro alcuno nei vincolanti accertamenti della sentenza impugnata. Ancora una volta il gravame sfugge pertanto a un esame di merito.

                                6.      Secondo il ricorrente, il Pretore avrebbe comunque dovuto riconoscere le vie di fatto e non le lesioni semplici.

                                          a)     Costituisce vie di fatto una lesione dell'integrità fisica che ecceda quanto si presume tollerabile secondo l'uso corrente e le abitudini sociali, e che non comporti un danno corporale, né una pregiudizio della salute (DTF 117 IV 155 see. consid. 2a). Un colpo di pugno deve perciò essere qualificato come vie di fatto nella misura in cui esso non comporta alcuna lesione al corpo umano o alla salute (DTF 119 IV 25 consid. 2a). L'art. 123 CP reprime per contro le lesioni al corpo umano o alla salute che non possono essere qualificate gravi ai sensi dell'art. 122 CP. La distinzione tra le due norme non è però facile quando si tratta di contusioni, lividi o escoriazioni provocate da colpi o da cause dello stesso genere. Decisivo al riguardo è il dolore provocato alla vittima. Tale criterio comporta un notevole apprezzamento; solo il suo abuso può dar luogo all'intervento dell'autorità competente a controllare l'applicazione della legge (CCRP, sentenza del 10 maggio 1993 in re E. e Z. consid. 3.3 con riferimenti; v. DTF 119 IV 1 consid. 4a, 25 consid. 2a),

                                          b)    Il Pretore ha richiamato il certificato medico 14 aprile 2000 del dott. __________ prodotto al dibattimento, che attesta che la vittima "è tuttora sotto psicoterapia medicamentosa in seguito all'aggressione subita in data 17.7.99", il certificato medico del dott. __________, che certifica di avere visitato la vittima il 26 luglio e il 3 agosto 1999 per uno stato ansioso depressivo reattivo, secondario a delle violenze fisiche subite il 17 luglio 1999 (act.7/B) e il certificato medico rilasciato dal Pronto soccorso dell'__________ che ha riscontrato "Tumefazioni ed ematomi al livello di entrambe le spalle, tumefazioni ed escoriazioni al dorso e ragione scapolare, ematoma e gonfiore al polso destro, dolente alla palpazione" (act.7/annesso). Ciò posto, ha ritenuto che le circostanze emerse dai citati certificati medici, valutate nel loro complesso, consentono di ritenere adempiuti i presupposti oggettivi del reato di lesioni semplici, non potendosi concludere in circostanze nel genere né che si tratti di semplici vie di fatto, né che si tratti di un caso poco grave secondo l'art. 123 n. 1 cpv. 2 C P.

                                          c)     Tale conclusione non costituisce la conseguenza di un abuso del potere di apprezzamento (come visto ampio), né tantomeno quindi una violazione del diritto federale. La vittima non ha riportato soltanto escoriazioni, lividi, ematomi e gonfiori che avrebbero – in assenza di altri riscontri – potuto anche comportare la condanna per vie di fatto o, dandosene il caso, per lesioni corporali semplici di lieve entità (caso poco grave). L'aggressione del ricorrente ha avuto per la vittima conseguenze più gravi, ossia la necessità di cure (psicoterapia medicamentosa) persino a quasi dieci mesi di distanza (v. certificato medico del dott. __________). Vi erano pertanto ragioni per escludere non soltanto l'art. 126 CP (vie di fatto), ma pure la fattispecie privilegiata di cui all'art. 123 n. 1 cpv. 2 CP, ossia il cosiddetto caso poco grave. Il danno patito dalla vittima non può infatti essere paragonato a quello limitato subito dalla parte lesa nel caso illustrato in DTF 119 IV 27, in cui il leso aveva riportato un ematoma suborbitale a causa di un pugno, senza ulteriori conseguenze.

                                7.      Discende che nella misura in cui è ammissibile, il ricorso deve esse disatteso, siccome infondato. Gli oneri processuali seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 CPP), che rifonderà alla parte civile (che ha presentato le osservazioni sul ricorso tramite un legale) una congrua indennità per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).

Per queste ragioni

richiamata per le spese la LTG

pronuncia:           1.      Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

                                2.      Gli oneri processuali, consistenti in: 

                                          a) tassa di giustizia      fr.  700.–

                                          b) spese                         fr.  100.–

                                                                                 fr.  800.–

                                          sono poste a carico del ricorrente, che rifonderà a __________ fr. 800.– per ripetibili.

                                3.      Intimazione a:

                                          –      __________;

                                          –      avv. __________;

                                          –      __________;

                                          –      studio __________;

                                          –      Procuratore pubblico avv. __________;

                                          –      Pretura di Mendrisio–Nord;

                                          –      Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

                                          –      Dipartimento delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            Il segretario

Mezzi di ricorso

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 272 PPF).

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