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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 16.08.2000 17.2000.24

August 16, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·1,634 words·~8 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 17.2000.00024

Lugano 16 agosto 2000/kc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Cometta e Cocchi

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 24 maggio 2000 presentato da

__________ (patrocinato dall'avv. __________)

  contro  

la sentenza emanata il 14 aprile 2000 dal presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:

1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;

2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                 A.      Con sentenza del 14 aprile 2000 il presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha riconosciuto __________ autore colpevole di ripetuto furto, consumato e tentato e ripetuto danneggiamento. Egli ha, in estrema intesi, accertato che il soggetto, a scopo di indebito profitto, ha sottratto in 11 occasioni, rispettivamente ha tentato di sottrarre in 3 occasioni, diverse cose mobili e valori altrui e che in occasione di due di questi furti egli ha anche danneggiato cose mobili altrui. Richiamata la sua recidiva specifica (art. 67 CP) e riconosciutagli la scemata responsabilità (art. 11 CP), il presidente della Corte delle assise correzionali lo ha condannato a 12 mesi di detenzione (computato il carcere preventivo sofferto) da espiare, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella di 15 giorni di detenzione inflittagli il 3 agosto 1998 e a quella di 2 giorni di arresto inflittagli il 10 gennaio 2000. Lo ha inoltre condannato a pagare fr. 195.– a __________ e fr. 461.– a __________ a titolo di risarcimento del danno. Ha infine disposto la confisca di quanto sequestrato.

                                B.      Contro la sentenza di assise __________ ha inoltrato il 18 aprile 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 24 maggio successivo, egli chiede di essere riconosciuto soltanto colpevole di reati di poca entità consumati e tentati, per avere sottratto un CD dal negozio __________ il 26 gennaio 200 e per avere in 3 altre occasioni tentato di sottrarre diverse cose e valori di poco valore, di furto per avere sottratto un importo di fr. 1'000.– dalla Casa Parrocchiale di __________ e di furto d'uso per avere sottratto allo scopo di utilizzare una bicicletta marca Mondia. Chiede inoltre che gli venga anche riconosciuta l'attenuante della grave angustia e che gli sia, per finire, inflitta una condanna pari al carcere preventivo sofferto.

                                C.      Con osservazioni del 5 giugno 2000 il Procuratore pubblico ha chiesto la reiezione del ricorso. Identica conclusione è stata proposta dalla parte civile __________ con scritto 8 giugno 1995.

Considerando

in diritto:               1.      Il ricorrente fa carico al presidente della Corte delle assise correzionali di avere violato il diritto federale per aver indistintamente applicato alla fattispecie l'art. 139 CP, ossia per avere ritenuto che le singole fattispecie prospettate nel punto 1 dell'atto di accusa andassero punite come furto, rispettivamente come tentato furto ai sensi della citata norma. A suo giudizio, una conclusione del genere è errata, poiché in più di un'occasione egli ha conseguito una refurtiva di poco conto, cioè inferiore a fr. 300.–, che costituisce la soglia che differenzia il furto (art. 139 CP) dal reato patrimoniale di poca entità (art. 172 ter CP, punibile unicamente a querela di parte e meno severamente, trattandosi di contravvenzione. Facendo al riguardo difetto la querela da parte del leso, egli deve di conseguenza essere prosciolto dai reati menzionati ai punti 1.1. 1.2, 1.3, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10 dell'atto di accusa, il valore degli oggetti sottratti non superando fr. 300.– a torto. L'art. 172 ter CP (reati di poca entità) sarebbe entrato in linea di conto, se del caso, solo se egli avesse mirato fin dall'inizio e ogni qualvolta a una sottrazione di poco valore o a un danno di lieve entità (DTF 122 IV 156 consid. 2a), in ogni modo non superiore a fr. 300.– (DTF 121 IV 261 consid. 2d). Determinate al riguardo non è pertanto il risultato ottenuto, bensì l'intenzione dell'autore (CCRP, sentenza del 22 dicembre 1998 in re J. consid. 2; v. Corboz, Les principales infractions, art. 139, pag. 115). Ora, stando alla sentenza impugnata, ogni qualvolta il ricorrente penetrava, con o senza scasso, in un'abitazione o in'un automobile altrui, era alla ricerca del più ampio bottino possibile, anche quando ha trovato poco o nulla da sottrarre (sentenza, pag. 8). Nel gravame non viene però spesa una sola parola di critica su questo accertamento, vincolante – comunque sia – per la Corte di cassazione e di revisione penale, riservato il caso di arbitrio (art. 288 lett. c CPP). Ne discende che nella misura in cui il ricorrente chiede il proscioglimento dal reato di ripetuto furto, rispettivamente di tentato furto con riferimento all'art. 172 ter CP il ricorso deve essere disatteso, siccome manifestamente infondato per non dire temerario.

                                2.      Nel suo prolisso esposto, il ricorrente pretende di avere compiuto i reati illustrati nei punti 1.8, 1.9. e 1.10 dell'atto di accusa senza rendersi conto di quanto stava facendo, essendo egli a quel momento sotto l'influsso di farmaci. Dalla sentenza impugnata risulta però che, nonostante l'ingerimento di un medicamento prescrittogli dal proprio medico, l'accusato era consapevole del proprio agire, prova ne è che nei verbale del 15 febbraio 2000 egli si ricordava di quanto aveva fatto e che egli al momento dell'arresto è stato trovato in possesso di una chiave per quadri elettrici, di un coltello con lama seghettata e di un tagliavetro, ossia dello strumentario tipico del ladro scassinatore (sentenza, pag. 8). Di nuovo egli non si confronta però con tali considerazioni.

                                3.      Riferendosi al punto 1.8 dell'atto di accusa, il ricorrente rileva che il primo giudice abbia ritenuto che il furto dell'estintore dal veicolo di __________ sia stato perpetrato con scasso. Dal rapporto di inchiesta di polizia –egli precisa – risulta però che per questa fattispecie non sia stato perpetrato alcun scasso del veicolo; vi è stato comunque un danneggiamento all'autoradio, non però quantificato e comunque inferiore a fr. 300.–. Mancando la querela, egli deve essere pertanto a suo giudizio prosciolto anche da questo reato. A tale richiesta non può essere dato seguito. __________ ha sporto denuncia/querela nei confronti del ricorrente non soltanto per furto, ma anche per danneggiamento (act.5/ annesso). Ci si potrebbe invero chiedere se il danneggiamento alla radio (poco importa con quale mezzo sia stato effettuato; v. dispositivo n. 2 della sentenza) fosse effettivamente inferiore a fr. 300.– e quindi se, oggettivamente, non si trattava di un reato di poca entità. Anche in questo caso il ricorrente non ha però preteso di aver voluto contenere i danni al momento di compiere il furto dell'estintore, conditio sine qua non per applicare l'art. 172 ter CP al posto dell'art. 144 CP (DTF 122 IV citata).

                                4.      Il ricorrente si diffonde con dovizia di particolari sulla condanna per furto e danneggiamento compiuti nei confronti di __________ (punto 1.10 dell'atto di accusa). Ancora una volta egli dimostra di non avere corretta nozione dell'art. 172 ter CP, ossia trascura che determinante al riguardo non è il risultato ottenuto, ma l'intenzione dell'autore, cioè la sua volontà di limitare il valore della refurtiva e l'entità del danno conseguente al danneggiamento di cose altrui. D'altro canto risulta anche evidente la natura appellatoria delle critiche ricorsuali, in particolari di quelle intese a prospettare valori patrimoniali meno importanti rispetto a quelli indicati nell'atto di accusa.

                                5.      Richiamato il principio in dubio pro reo, il ricorrente chiede di essere condannato per furto d'uso ai sensi dell'art. 94 n. 3 LCS, anziché per furto, in relazione alla sottrazione della bicicletta indicata nel punto 1.13 dell'atto di accusa. La richiesta non è seria. Basti rilevare che davanti al primo giudice il ricorrente ha ammesso i fatti così come precisati nell'atto di accusa (sentenza, pag. 7) e in particolare che egli non ha mai preteso – né davanti al Procuratore pubblico, né nel corso del pubblico dibattimento – di avere sottratto la bicicletta con l'intenzione di usarla transitoriamente.

                                6.      Il ricorrente si duole infine del fatto che il primo giudice non gli abbia riconosciuto la grave angustia ai sensi dell'art. 64 CP per i reati compiuti il 14 e il 15 febbraio 2000 a causa della sua particolare situazione di disagio personale dovuta agli inevitabili effetti –crisi di astinenza, ricadute, ecc. – conseguenti al tentativo di uscire definitivamente dal mondo della droga messo in atto a partire dal mese di novembre del 1999. Ora, il giudice del merito non ha però trascurato tale aspetto, avendo egli considerato la situazione di disagio del ricorrente nell'ambito della scemata responsabilità (di grado medio per quanto riguarda la scorribanda del 14–15 febbraio 200; v. sentenza, pag. 9). Pretendere ulteriori riduzione di pena, sostenendo di essersi trovato in pratica nello stato di necessità – circostanza giustamente negata dal primo giudice (sentenza, pag. 9) – non è serio. Ancora una volta la sentenza impugnata. equa nel suo esito, sfugge pertanto alla critica ricorsuale.

                                7.      Discende che il ricorso deve essere disatteso, siccome manifestamente infondato. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CP).

Per questi motivi,

richiamata la LTG

pronuncia:           1.      Il ricorso è respinto.

                                2.      Gli oneri processuali, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia      fr.       800.–

                                          b) spese                         fr.       100.–

                                                                                 fr.       900.–

                                          sono posti a carico del ricorrente.

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________, c/o Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;

                                          – avv. __________;

                                          – Procuratore pubblico avv. __________;

                                          – Corte delle Assise correzionali di Lugano;

                                          – Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

                                          – Dipartimento delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;

                                          – Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

                                          – Direzione del penitenziario cantonale, 6904 Lugano;

                                          – __________ (PC);

                                          – __________ (PC);

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            Il segretario

N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

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