Incarto n. 17.2000.00015
Lugano 7 settembre 2000/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 5 aprile 2000 presentato da
__________, (patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 24 febbraio 2000 dal presidente della Corte delle assise correzionali di Bellinzona nei suoi confronti;
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;
2. Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 24 febbraio 2000 il presidente della Corte delle assise correzionali di Bellinzona ha riconosciuto __________ autore colpevole di favoreggiamento per avere, come caporale di polizia, sottratto a procedimento penale nel 1995 un indiziato di tentata rapina __________ e un'indiziata di soggiorno illegale __________, come pure colpevole di violazione del segreto d'ufficio per avere, in sette occasioni, rivelato a terzi fatti relativi a procedimenti penali di cui egli era a conoscenza. Visto il lungo tempo trascorso dai fatti, il presidente della Corte lo ha condannato a 7 mesi di detenzione (computato il carcere preventivo sofferto), sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni.
B. Contro la sentenza di assise __________ ha inoltrato il 28 febbraio 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 5 aprile successivo, egli chiede di essere prosciolto dall'imputazione di favoreggiamento nei confronti del soggetto indiziato per tentata rapina (capo 1.1 dell'atto di accusa). Nelle sue osservazioni del 17 aprile 2000 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorrente rimprovera anzitutto al primo giudice di avere arbitrariamente accertato che nella notte tra l'11 e il 12 dicembre 1995, durante le operazioni volte alla ricerca di __________ (persona a lui nota e sospettata di avere partecipato la sera stessa a un tentativo di rapina a __________), egli avrebbe temporeggiato circa tre ore prima di trasmettere alla polizia di __________ disposizioni di un suo superiore che avrebbero potuto rilevarsi utili per l'identificazione e il fermo del soggetto. Egli sostiene di avere eseguito l'ordine in ritardo solo perché se n'era scordato e non perché temeva per la posizione dell'amica __________ (e quindi anche per la propria), la quale soggiornava illegalmente in Svizzera e avrebbe potuto essere raggiunta da un momento all'altro dall'indiziato nel luogo che egli avrebbe dovuto comunicare ai colleghi di __________. Ora, la Corte di cassazione e di revisione penale è abilitata a rivedere gli accertamenti di prima sede solo con cognizione circoscritta all'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 seconda frase CPP). L'accertamento predetto può essere censurato, quindi, solo ove risulti manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF 124 I 208 consid. 4, 174 consid. 2g, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120, Ia 40 consid. 4b).
2. Dalla sentenza impugnata risulta che la sera dell'11 dicembre 1995 il ricorrente si trovava in servizio, come capogruppo e responsabile del settore di __________, presso la centrale operativa del Comando di polizia, coadiuvato dal caporale __________. Compito di entrambi era di fungere da collegamento tra i vari posti di polizia e da punto di riferimento nello smistamento delle informazioni in entrata e in uscita. Poco prima delle ore 22 __________ ha subìto un tentativo di rapina da parte di due individui in un appartamento sopra il “Grotto __________ ” a __________. Dopo essere riuscito a immobilizzare uno degli aggressori, egli ha denunciato alla polizia – allarmata dal gerente del grotto – il presumibile coinvolgimento nella rapina di un suo conoscente, __________, segnalando inoltre la presenza sospetta di “un'autovettura di colore bianco, modello caravan, targata Ticino” (sentenza, pag. 13).
Sul luogo delle rapina si sono recati il commissario __________, il caporale __________ e l'aiutante __________, che hanno preso in consegna il rapinatore immobilizzato da __________. In seguito il commissario e l'aiutante sono tornati al Comando di polizia. Ricordatosi che il ricercato __________ aveva già interessato il servizio antidroga, il commissario ha telefonato al collega __________ per chiedergli informazioni e per chiamarlo in ufficio. Attorno alle ore 23.10 egli ha conferito anche con il ricorrente, pregandolo di informare la polizia di __________ che __________ poteva trovarsi presso la “casa __________ ” a __________ e di invitare i colleghi di __________ a mandare sul luogo un pattuglia per verificare se vi si trovasse il veicolo sospetto. Durante l'interrogatorio del rapinatore fermato, il commissario __________ è poi stato raggiunto telefonicamente dal commissario __________, il quale aveva ricuperato l'incarto di polizia relativo a __________. È venuto a sapere così che alle ore 22.40 era stato diramato un telescritto a tutti i posti di polizia per segnalare il presumibile coinvolgimento del fuggiasco nella rapina. Al che egli ha interpellato il ricorrente per controllare che nel frattempo la polizia di __________ fosse stata avvertita, ricevendo risposta negativa e sollecitando perciò il ricorrente a provvedere. Terminato l'interrogatorio del rapinatore, attorno alle ore 2.15/2.20 il commissario è andato in centrale per accertarsi che il suo ordine fosse stato eseguito. Preso atto che ciò non era ancora avvenuto, egli ha richiamato all'ordine il ricorrente per la terza volta, il quale ha finalmente eseguito la consegna in sua presenza. Il commissario __________ è quindi rincasato, raccomandando di richiamarlo nel caso in cui fosse stata ritrovata la vettura sospetta (sentenza, pag. 14–16).
Sempre dalla sentenza impugnata si evince che verso le ore 2.30 una pattuglia di polizia ha segnalato al Comando di __________ la presenza sul posteggio della “casa __________ ”, dove si trovava il “Bar __________ ”, di una Opel “Astra caravan” con targhe ticinesi intestate a un certo __________. Il ricorrente non ha però dato peso alla comunicazione, quantunque sapesse – perché lo aveva appreso dal verbale della vittima __________ – che quella sera __________ stava circolando con un'automobile non sua. Informato la mattina seguente dal commissario __________ che presso la “casa __________ ” si trovava una cittadina dominicana forse amica del ricercato, il commissario __________ ha interpellato i colleghi di __________, pregandoli di inviare qualcuno a __________ per accertamenti. Anzi, ricordatosi che sul rapporto giornaliero era stato annotato l'avvistamento durante la notte di un'Opel “Astra” intestata a un certo __________, egli ha dato disposizioni per un nuovo sopralluogo, ma nel frattempo la vettura sospetta era partita. È risultato poi che __________, resosi latitante, disponeva di una stanza proprio nella “casa __________ ” (sentenza, pag. 20).
3. Secondo il presidente della Corte di assise il ricorrente ha ritardato di proposito la comunicazione che, in base agli ordini ricevuti dal commissario __________, avrebbe dovuto girare alla polizia di __________ per informarla sulla possibile presenza di __________ nella “casa __________ ” di __________. Egli ha escluso che l'imputato si fosse dimenticato della consegna per il trambusto di quella notte. Messo di fronte all'evidenza – ha spiegato – il ricorrente ha per finire ammesso davanti al Procuratore pubblico di avere telefonato ai colleghi di __________ più tardi di quanto preteso, giustificando la prima omissione con una dimenticanza e la seconda con l'angoscia che lo aveva assalito per la piega che stavano prendendo gli eventi in seguito al coinvolgimento di __________, ciò che comprometteva la posizione dell'amica __________, ex moglie del ricercato. Fermando __________ si sarebbe infatti potuti risalire a __________, la quale risiedeva illegalmente in Svizzera (sentenza, pag. 18). In quell'occasione l'imputato ha comunque dato atto – ha continuato il primo giudice – di avere favorito indirettamente la fuga del ricercato (sentenza, loc. cit.). Poco importa che costui abbia poi ritrattato al dibattimento, facendo risalire l'ammissione a pressioni esercitate dal commissario __________. Una reazione così lenta – ha proseguito il primo giudice – non può essere attribuita a una semplice negligenza, specialmente da parte di un agente di polizia considerato capace. Inoltre non è vero che quella notte vi fosse un trambusto tale da far dimenticare un fatto grave come una tentata rapina.
D'altro canto – ha soggiunto il presidente della Corte – l'imputato ha avuto più di un'occasione per rammentare l'ordine ricevuto dal commissario, essendo egli stato sollecitato da quest'ultimo ancora dopo la mezzanotte e avendo egli avuto modo di parlarne telefonicamente alle ore 23.40 con il sergente __________, capogruppo di __________, la stessa persona contattata poi dopo le ore 2. Nemmeno il fatto che verso le ore 23.40 l'imputato abbia dovuto calmare un certo __________, il quale era appena stato portato al posto di polizia, giustifica la asserita dimenticanza, ove si consideri che cinque minuti dopo il colloquio con il sergente __________ l'imputato aveva avuto modo di parlare al telefono con la sua compagna __________, cui aveva confidato l'implicazione di __________ nella tentata rapina, la fuga di lui, il rischio che lo arrestassero l'indomani e la circostanza che costui trafficava stupefacenti. Quanto alla telefonata che l'accusato ha fatto a __________ e che gli ha consentito di sapere che __________ aveva depositato da tempo le targhe grigionesi, essa costituisce se mai – secondo il presidente della Corte – la prova che l'accusato aveva preso sul serio la questione, essendosi accorto che __________ aveva visto giusto segnalando come sospetta una vettura Opel targata Ticino. Reale era inoltre la preoccupazione dell'imputato per l'amica __________, dato anche il contenuto del colloquio telefonico con __________. Donde la conclusione, per l'appunto, che il ritardo nella comunicazione dipendeva non dal trambusto della sera, bensì da timori per la posizione di __________ (risiedente illegalmente in Svizzera), la quale correva il pericolo di essere scoperta se __________ fosse stato sorpreso con lei a __________ (sentenza, pag. 18–20).
4. Il ricorrente ribadisce che quella notte egli si è dimenticato davvero di avvisare i colleghi di __________. Egli fa valere di essere stato il solo agente in servizio presso il Comando di __________, di avere dovuto curare il rapporto operativo e l'elenco di tutti i fatti segnalati al Comando dall'intero Cantone, di non avere potuto utilizzare l'impianto meccanico compiuterizzato per l'allestimento del rapporto, inceppatosi, ciò che gli aveva fatto perdere tempo. Per di più, egli argomenta, dalle prime comunicazioni giunte al Comando risultava la fuga di due persone, di cui una a piedi, il che ha comportato un maggior carico di lavoro nelle ricerche. Inoltre in un primo momento il caso era stato segnalato come furto, onde la messa in atto di dispositivi di intervento differenziati. In realtà tali argomentazioni non hanno consistenza, giacché al ricorrente è stato rimproverato non di avere omesso di avvisare immediatamente la postazione di __________, trascurando di agire correttamente subito dopo la segnalazione della rapina, bensì di non avere eseguito l'ordine impartitogli dal commissario __________ una prima volta attorno alle ore 23.00-23.15 e una seconda volta più tardi.
5. Il ricorrente afferma di avere dato disposizioni alle ore 22.40, prima dell'arrivo del commissario __________, per invio di un telescritto in cui figuravano i dati che gli erano noti, ossia i connotati di __________ e la circostanza che il fuggiasco circolava abitualmente con una Opel “Kadett caravan” targata __________. Nello stesso telex – egli sottolinea – si precisava pure che gli autori del reato sarebbero giunti sul posto con la Opel, alla cui guida si trovava la persona riuscita poi a fuggire e indicata come un cittadino polacco di nome __________. Tali fatti aiuterebbero a capire quanto è accaduto in seguito, poiché leggendo il telex si ha l'impressione di avere a che fare con due fuggitivi e con due vetture. Di nuovo però il ricorrente si avvale di fatti e di circostanze che non gli sono state imputate nell'atto di accusa. D'altro canto egli trascura che, stando ai vincolanti accertamenti della sentenza impugnata, nel telex da lui preparato __________ non risultava frequentare una prostituta __________ residente nella “casa __________ ” a __________ né tanto meno vivere con lei, per quanto egli sapesse che __________ potesse trovarsi da lei. Il richiamo a quel documento non è pertanto serio.
6. Il ricorrente sostiene di avere dato tutte le informazioni in suo possesso sul fuggiasco al commissario __________ non appena questi era rientrato, asserendo in particolare di avere riferito che __________ frequentava la “casa __________ ”. Sulla questione non ha sorvolato il primo giudice, il quale ha ritenuto possibile che le comunicazione tra i vari operatori si siano incrociate (sentenza, pag. 17). Determinante egli ha considerato però che il ricorrente non ha avvisato i colleghi di __________ nonostante l'ordine impartitogli a due riprese dal commissario __________ e nonostante il ripetersi di occasioni (colloquio telefonico con l'agente __________, con il sergente __________, con l'amica __________) che avrebbero dovuto indurlo ad agire. Il ricorrente prosegue puntualizzando gli orari in cui gli avvenimenti si sono succeduti e pretendendo persino che il commissario __________ avrebbe riconosciuto di non essere stato esplicito dopo la telefonata con il collega __________. L'obiezione però cade nel vuoto, ove appena si pensi che un sollecito era stato formulato dallo stesso commissario __________ già prima, quando era rientrato al Comando verso le ore 23. Non si vede dunque perché il primo giudice sarebbe caduto in arbitrio accertando che l'imputato era consapevole di quanto stava accadendo e sapeva di dover avvertire la polizia di __________, tanto più dopo il colloquio con l'amica __________.
7. Il ricorrente si sofferma sugli orari in cui si sarebbero svolti determinati fatti, sulla discussione (finita in colluttazione) avuta con il nominato __________ attorno alle ore 23.30, sulla successiva chiamata del sergente __________ da __________ (ore 23.44), che chiedeva l'intervento del SIR per il furto di una Lancia “Delta”, poi ritrovata a __________, sulla sua telefonata al SIR delle ore 23.46, sulla telefonata – definita inattesa – con l'amica __________ alle ore 23.48 e sulle successive segnalazioni entrate alle ore 23.55, 00.00 e 00.05. Tali richiami, per lo più di natura appellatoria, sono infruttuosi e non consentono di ritenere arbitraria la conclusione del primo giudice, stando al quale gli accadimenti di quella sera e di quella notte non scusavano il ritardo con cui era stato eseguito l'ordine del commissario __________. Come si è visto, qualora si fosse trattato di semplice dimenticanza il ricorrente avrebbe avuto più di un'occasione per rimediarvi. Basti por mente al secondo sollecito del commissario, al colloquio telefonico con il sergente __________ (la persona poi finalmente contattata dopo le ore 2.00 a __________), al colloquio via radio con l'agente __________ (act. 49, pag. 3) e alla telefonata con l'amica __________. Ciò posto, non si può sicuramente far carico al primo giudice di aver accertato i fatti in modo manifestamente insostenibile, ossia di avere travisato le risultanze processuali rimproverandogli a torto di avere consapevolmente ritardato il passaggio delle informazioni ai colleghi di __________ per non coinvolgere l'amica __________, risiedente illegalmente in Svizzera, qualora __________ l'avesse raggiunta alla “casa __________ ” di __________. Non credendo alla ritrattazione dell'imputato al dibattimento, in altri termini, la prima Corte ha apprezzato le prove senza cadere in arbitrio di sorta.
8. Il ricorrente assevera che, comunque sia, in concreto fa difetto il requisito della rilevanza dell'atto inteso al favoreggiamento, dato che il ritardo della comunicazione alla polizia di __________ non è stato causale per il mancato arresto di __________. Nessuno poteva immaginare – egli assume – che quella notte il fuggiasco avrebbe scambiato la propria automobile con la Opel di __________. Ora, è vero che la pattuglia intervenuta dopo che il ricorrente aveva segnalato il caso ai colleghi di __________ ha descritto la vettura avvistata siccome intestata a __________ (sentenza, pag. 20). La prima Corte tuttavia non ha creduto al ricorrente quando ha sostenuto al dibattimento di non avere dato importanza alla comunicazione, trattandosi di un'automobile intestata a un estraneo, e ciò perché l'imputato sapeva – per averlo letto nel verbale reso dalla vittima della tentata rapina – che __________ circolava a bordo di una vettura non sua (sentenza, pag. 20). Già per tale ragione il ricorso, invero non privo di pretestuosità, è destinato all'insuccesso. A prescindere da siffatta considerazione risulta accertato inoltre che con il suo agire il ricorrente ha ritardato (se non addirittura impedito) per ore ricerche suscettibili di portare al fermo del soggetto. Ciò basta per ritenere il suo comportamento causale ai fini dell'art. 305 CP (v. DTF 117 IV 473 consid. c). Né il fatto che la vettura avvistata fosse intestata a un terzo è decisivo. Si ricordi che il commissario __________, dopo avere saputo che l'automobile avvistata era un'Opel “caravan” con targhe ticinesi, ha subito reagito, ma ormai senza esito (sentenza, pag. 23). Avesse il ricorrente fornito tempestivamente tutte le informazioni ai colleghi di __________, costoro avrebbero anche potuto intuire che l'automobile vista a __________ durante la notte era in relazione con la ricerca.
Opina il ricorrente che, in ogni modo, non vi è stato reato anche perché il commissario __________ non aveva dato disposizioni per un intervento di perquisizione nella “casa __________ ”. La segnalazione doveva, in altri termini, condurre soltanto ad accertare la presenza della Opel bianca a __________. L'argomento – nemmeno sollevato davanti al primo giudice – è specioso. Il commissario __________ non aveva impartito alcun ordine forzoso proprio perché a quel momento non disponeva di elementi sufficienti; prima di decidere sul da farsi, egli attendeva di essere informato sull'esito delle ricerche, tant'è che aveva pregato il ricorrente di chiamarlo a casa ove fosse giunta qualche segnalazione positiva da __________ (sentenza, pag. 16 con riferimento al verbale ivi indicato). Se non che, come detto, il ricorrente ha impedito un tempestivo accertamento, ostacolando provvedimenti che avrebbero consentito il potenziale fermo del latitante. Ancora una volta la sentenza impugnata sfugge pertanto alla critica.
9. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 900.–
b) spese fr. 100.–
fr. 1000.–
sono posti a carico del ricorrente.
3. Intimazione:
– __________;
– avv. __________;
– Procuratore pubblico avv. __________;
– Corte delle assise correzionali di Bellinzona;
– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;
– Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.