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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.07.2000 17.2000.14

July 27, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·3,934 words·~20 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 17.2000.00014

Lugano 27 luglio 2000/kc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 28 marzo 2000 presentato da

__________,  (patrocinato dall' avv. __________)

  contro  

la sentenza emanata il 17 febbraio 200 dalla Corte delle assise criminali in Bellinzona nei confronti suoi, di   __________, (patrocinato dall'avv. __________) e di   __________, (patrocinato dall'avv. dott. __________),   non ricorrenti

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:      1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;

                                          2. il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                 A.      Il 17 febbraio 2000 la Corte delle assise criminali in Bellinzona ha giudicato __________, __________ e __________ per violazione semplice e aggravata della legge federale sugli stupefacenti, esposizione a pericolo della vita altrui, violazione della legge cantonale sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma, come pure per ripetuta ricettazione. La Corte ha riconosciuto:

                                          –   __________, __________ e __________ autori colpevoli di violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti per avere i primi due, in almeno un paio di occasioni e in correità tra loro, triturato fra l'estate e l'inizio di dicembre del 1998 due “sassi” di 500 g di cocaina, confezionando con lattosio palline stupefacenti da circa 1 g vendute a fr. 100/150.– l'una, così come per avere tutti e tre, in due altre occasioni e in correità tra loro, tra dicembre del 1998 e febbraio del 1999, triturato altri due “sassi” di 500 g di cocaina con la stessa tecnica e la stessa finalità, sicché per finire __________ ha venduto almeno 900 g di sostanza, __________ almeno 300 g e __________ un quantitativo imprecisato (violazione semplice della legge federale sugli stupefacenti);

                                          –   __________, autore colpevole di violazione semplice della legge federale sugli stupefacenti per avere, tra gennaio e aprile del 1999, venduto nel __________ 70-80 g di cocaina al dettaglio e per avere, tra marzo e aprile dello stesso anno, funto ripetutamente da intermediario fra tossicomani e lo spacciatore di cocaina  __________, come pure autore colpevole di esposizione a pericolo della vita altrui per avere messo in pericolo imminente senza scrupoli la vita di __________, viaggiando per svariate centinaia di metri su una strada cantonale alla velocità di 60-70 km/h con __________ aggrappato al portascì, sul tetto della propria automobile, dopo avere tentato di investirlo a seguito di un diverbio avuto con lui in un esercizio pubblico;

                                          –   __________, autore colpevole di violazione semplice della legge federale sugli stupefacenti per avere, la notte fra il 10 e l'11 aprile del 1999, sottratto nel giardino di __________ a __________ un sacchetto contenente 40 g di cocaina, vendendone poi la metà a tossicomani della zona e cedendo il resto a __________ affinché lo spacciasse per suo conto, così come autore colpevole di ricettazione per avere, l'11 ottobre 1995, incassato un assegno EC di fr. 4'000.– ricevuto a __________ da due sconosciuti, risultato rubato, sapendo o dovendo presumerne la provenienza furtiva, nonché autore colpevole di furto per avere, il 19 febbraio 1999, sottratto con destrezza a un terzo un telefono cellulare;

                                          –   __________, autore colpevole di violazione semplice della legge federale sugli stupefacenti per avere preso in consegna da __________ la cocaina da costui rubata a __________ nell'aprile del 1999, gettata poi in un wc, così come autore colpevole di denuncia mendace per avere, il 10 aprile 1999, accusato falsamente __________ di tentato omicidio e di altri reati correlati all’alterco avvenuto quella sera stessa al bar “__________ ” di __________.

                                          La Corte di assise ha così condannato:

                                          –   __________ alla pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione e all'espulsione (effettiva) dal territorio svizzero per 10 anni;

                                          –   __________ alla pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione e all'espulsione dal territorio svizzero per 7 anni sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 5 anni;

                                          –   __________ alla pena di 2 anni e 9 mesi di reclusione e all'espulsione (effettiva) dal territorio svizzero per 7 anni.

                                          Computato a tutti i prevenuti il carcere preventivo sofferto, la Corte di assise ha condannato __________ e __________ a versare allo Stato la somma di fr. 1'000.– ognuno quale illecito profitto conseguito. Ha infine ordinato diversi provvedimenti confiscatori.

                                B.      Contro la sentenza di assise __________ ha inoltrato il

                                          18 febbraio 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 28 marzo successivo, egli chiede di essere riconosciuto complice (anziché correo) di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti e di essere prosciolto dall'imputazione di denuncia mendace, con conseguente riduzione sia della pena privativa della libertà sia dell'espulsione. Nelle sue osservazioni del 6 aprile 2000 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso.

Considerando

in diritto:                  1.   Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a CPP). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (ar. 288 cpv. 1 lett. c e 295 CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con le risultanze degli atti (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 124 I 208 consid. 4, 174 consid. 2g, 123 I consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a; nell'ambito dell'apprezzamento delle prove: DTF 118 Ia 30 consid. 1b).

                                   2.   Il ricorrente si duole che la Corte delle assise criminali ha violato il diritto federale definendolo correo anziché complice degli altri imputati per quanto riguarda il capo 1.2 dell'atto di accusa. Egli ribadisce, in sintesi, di avere svolto un ruolo marginale, di pura comparsa e senza competenze specifiche.

                                          a)   Autore di un reato è chi riunisce in sé tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito; complice, invece, è chi presta assistenza all'autore, contribuendo in modo subalterno alla commissione del reato (art. 25 CP). La complicità presuppone, in altri termini, l'attività delittuosa di un autore principale (DTF 113 IV 44). Agisce come autore nel senso dell'art. 19 n. 1 LStup – per esempio – chi conduce un'automobile con passeggeri a bordo intenzionati, in modo per lui riconoscibile, a procurarsi stupefacenti (anche nel suo interesse), quand'anche costoro portino la droga sulla di loro (DTF 114 IV 162), oppure chi trasporta droga (DTF 117 IV 60 consid. 1) o chi mette a disposizione di terzi la propria abitazione per occulare stupefacenti (DTF 119 IV 266). Agisce come complice, per contro, chi si limita a mettere a disposizione un veicolo destinato al trasporto di droga o ad aiutare un terzo a praticare in un'automobile un nascondiglio per lo stupefacente (DTF 106 IV 73 consid. 2b). La legge federale sugli stupefacenti, pertanto, lascia spazio alla complicità ove l'assistenza riguardi l'azione di un terzo, denoti mero carattere accessorio e non costituisca di per sé un'infrazione punita già come tale dalla legge (DTF 115 IV 61). Ciò significa che la complicità va ammessa solo con rigore, poiché l'art. 19 LStup considera già ogni attività diretta a mettere in circolazione stupefacenti punibile come fattispecie di reato autonoma (DTF 119 IV 268 conid. 3a, 118 IV 397 consid. 2c, 106 IV 72 consid. 2b).

                                          b)   In concreto i primi giudici hanno accertato che il 17 settembre 1999 il ricorrente ha ammesso di avere assistito due volte, nell'appartamento di __________, alla triturazione di “sassi” di cocaina e alla confezione di palline da 1 g mediante aggiunta di lattosio. Il suo compito era quello di sorvegliare l'appartamento mentre gli altri due procedevano al taglio della droga. Sempre stando alla sentenza di assise, il ricorrente ha anche ammesso di avere consegnato gratuitamente alcuni grammi di cocaina a due giovani donne. Inoltre egli era spesso presente nell'appartamento quando __________ smerciava droga a tossicomani che gli si presentavano a domicilio, come taluni acquirenti hanno confermato. Da novembre a dicembre del 1998 (recte da dicembre del 1998 a febbraio del 1999: capo 1.2 dell’atto di accusa__________ e __________ hanno insomma reiterato l'operazione con le stesse modalità del settembre 1998, procedendo in due occasioni – alla presenza del ricorrente, che nel novembre si è trasferito in un appartamento di __________ – a triturare altri due “sassi” di circa 500 g di cocaina e a confezionare palline da circa 1 g per la vendita al dettaglio (poi avvenuta al prezzo di fr. 100/150.– la pallina).

                                                La Corte ha ritenuto che durante la fase di preparazione il ricorrente ha condiviso la decisione e il lavoro dei coimputati, assumendo il compito di controllare, restando all'interno dell'appartamento, che nessuno disturbasse la preparazione delle palline, confezionate del resto con un mixer da egli messo a disposizione (sentenza, pag. 33). A mente dei primi giudici, così agendo il ricorrente ha contribuito concretamente alla messa in commercio della droga, come hanno confermato anche gli altri imputati (sentenza, pag. 34). Egli ha condiviso l'azione dei correi, se non altro per atti concludenti, non solo fornendo il mixer, ma fungendo da “palo”, attivandosi affinché nessuno importunasse gli altri due durante il “taglio” della sostanza. Egli è stato ritenuto perciò (co)autore, non complice (sentenza, pag. 36).

                                          c)   Il ricorrente sostiene di avere svolto nell'ambito della prima triturazione un ruolo di pura comparsa, di figura accessoria e irrilevante rispetto all'azione svolta autonomamente dai coimputati. Richiamandosi a un verbale del 21 settembre 1999 davanti al Procuratore pubblico (act. 2.9), egli fa valere di essere stato interpellato casualmente da __________, solo perché possedeva un mixer, e di avere accompagnato gli altri due nell'appartamento di __________ senza conoscere le loro reali intenzioni. Costoro si sono poi rinchiusi nel bagno, ordinandogli di sorvegliare la porta per prevenire l'arrivo di terzi. Solo dopo avere visto qualche giorno prima che __________ smerciava droga nell'appartamento egli ha capito i propositi dei due, ma di ciò egli ha avuto conferma soltanto quando i due, usciti dal bagno, lo hanno invitato a pulire il miscelatore.

                                                In realtà, così argomentando, il ricorrente mette in discussione gli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza impugnata, giacché quel che l'autore di un reato sa o non sa, quello che vuole o l'eventualità delittuosa cui il ricorrente consente è un problema legato alla valutazione delle prove (DTF 121 IV 92 consid. 2b con rinvii). Fondandosi sulle dichiarazioni degli imputati – e quindi anche del ricorrente – la Corte ha constatato invece che sin dall'inizio il ricorrente sapeva perfettamente di partecipare alla preparazione della droga. Perché tale conclusione sarebbe manifestamente insostenibile il ricorrente non spiega. Del resto mal si capisce come i primi giudici sarebbero caduti nell'arbitrio, ove soltanto si consideri il verbale del 17 settembre 1997 (act. 117) – confermato, pur con alcune precisazioni minori, nel verbale davanti al Procuratore pubblico (act. 2.9) – nel quale lo stesso ricorrente ha dichiarato che nel dicembre del 1998 __________ e __________ gli hanno fatto visita chiedendogli in prestito un mixer per “tagliare” droga, dopo di che tutti si sono recati a casa di __________, i due si sono chiusi in bagno con il mixer, ordinandogli di sorvegliare l'entrata nel caso in cui giungesse la polizia e, terminato il lavoro, __________ gli ha consegnato il mixer sporco di cocaina, invitandolo a lavarlo. Nello stesso verbale il ricorrente ha soggiunto che la stessa cosa si è ripetuta un mese dopo, sempre a casa di __________, ammettendo di avere saputo che all'interno di quell'appartamento si preparava droga. Ciò è senz'altro attendibile, avendo egli ammesso altresì di sapere che __________ lavorava per __________ in un traffico di cocaina (act. 2.9). La prima Corte non è pertanto caduta in arbitrio accertando che il ricorrente ha condiviso la decisione e il lavoro svolto dai computati, partecipando, seppure con un ruolo meno intenso ma comunque rilevante, alla fase di preparazione della cocaina in vista della vendita al dettaglio.

                                          d)   Afferma il ricorrente che il suo agire non può essere qualificato come correità perché egli non ha partecipato alla decisione, presa dagli altri due e a sua insaputa, di procedere alla triturazione della cocaina. Se non che, già si è rilevato che i primi giudici non hanno errato in modo manifesto accertando come il prevenuto fosse consapevole sin dall'inizio di affiancare i coimputati nella preparazione della droga e come egli, per finire, abbia condiviso l'agire di costoro prestando il mixer e mettendo in atto quanto necessario affinché i due non fossero disturbati durante la confezione delle palline destinate allo spaccio.

                                          e)   Il ricorrente ripete che, pur avendo fornito il mixer, egli era non sapeva per che cosa questo sarebbe stato usato. Senza cadere in arbitrio, la Corte ha però accertato – come detto – i fatti in modo diverso. Essa ha stabilito invero che il ricorrente si trovava nell'appartamento di __________ consapevole di partecipare alla fase di preparazione della droga da vendere al dettaglio.

                                          f)    Assevera il ricorrente che, comunque sia, la sua partecipazione è stata puramente accessoria, non avendo egli organizzato l'operazione di “taglio” né partecipato direttamente alla medesima e avendo egli comunque svolto incarichi subordinati e per nulla indispensabili. Tali obiezioni non gli giovano. Che egli non abbia partecipato materialmente alla pianificazione del “taglio” e alla confezione della cocaina non è decisivo. Come correttamente hanno rilevato i primi giudici, un coautore può aderire al piano anche successivamente, per atti concludenti (DTF 125 IV 134 consid. 3a, 120 IV 23). Nella fattispecie l'imputato è effettivamente entrato in scena quando __________ e __________ già avevano triturato cocaina in due occasioni (capo 1.1 dell’atto di accusa). Mettendo a disposizione il mixer per “tagliare” la droga con lattosio e fungendo da “palo”, egli ha nondimeno condiviso con atti inequivocabili l'agire degli altri due. Inoltre ha dato un contributo rilevante ai fini dello smercio. Certo, egli ha delinquito meno intensamente degli altri due, attivandosi solo perché costoro potessero procedere indisturbati alla materiale confezione della cocaina. Ma ciò non toglie che egli ha assolto una funzione importante. Poco importa che in precedenza __________ e __________ abbiano agito da soli e che, in fin dei conti, avrebbero anche  potuto miscelare la nuovamente droga senza far capo al ricorrente. Decisivo è che il ricorrente ha assunto il ruolo. La questione di sapere se – come reputano i primi giudici – la successiva presenza del ricorrente nella fase dello spaccio costituisca un ulteriore indizio circa la volontà di condividere già nella prima fase l'attività degli altri imputati può, in tali circostanze, rimanere aperta. Al ricorrente del resto la Corte di merito non ha rimproverato di avere partecipato allo spaccio, salvo avere ceduto gratuitamente piccole quantità di cocaina a due sue amiche (sentenza, sentenza, pag. 37).

                                          g)   Ne segue che la prima Corte non ha violato il diritto federale ritenendo il ricorrente correo, anziché complice, già a partire dalla prima triturazione del dicembre 1998. Pur trattandosi di un caso limite, la partecipazione del ricorrente nel traffico di droga gestito da __________ e __________, può essere ancora considerata come quella di un correo sia per quanto attiene la sua presenza alla prima triturazione, sia (a maggior ragione) per quanto attiene la sua presenza alla seconda triturazione. Stando ai vincolanti accertamenti della sentenza impugnata, egli ha per finire fornito un contributo rilevante alla concretazione di una fase importante, ossia della preparazione della droga in funzione della vendita al dettaglio. La Corte non ha mancato di riconoscere, in ogni modo, che la partecipazione del ricorrente all'attività criminosa era meno intensa rispetto a quella dei correi (sentenza, pag. 36 e 42). Con ciò essa ha di fatto stabilito che si tratta di correità di grado inferiore, poco distante – in realtà – dalla complicità. E quand’anche si trattasse, per ipotesi, di complicità, questa si avvicinerebbe comunque alla correità. Nella commisurazione della pena, la distinzione non avrebbe pertanto significativi effetti pratici.

                                   3.   Il ricorrente si sofferma sulla quantità di droga preparata nelle quattro occasioni descritte e assevera che la quantità di sostanza pura trattata è stato stabilita sulla base delle confessioni di __________ e __________, rivelatesi più volte discordanti tra loro. La stessa Corte di assise – soggiunge – ha confermato l'incertezza su questo punto. Egli evoca pure i quantitativi di droga venduti da __________ e __________, secondo le chiamate in correità dei tossicodipendenti di gran lunga inferiori, e richiama il principio in dubio pro reo. Se non che, il ricorrente trascura il potere cognitivo della Corte di cassazione e di revisione penale chiamata a statuire su un ricorso fondato sul divieto d'arbitrio. Egli si limita con ogni evidenza a contrapporre la propria opinione a quella dei primi giudici – fondata essenzialmente sulle ammissioni di __________ e __________ (sentenza, pag. 26 a 28, 32 e 33), come pure su querela del ricorrente, almeno per quanto riguarda la sua partecipazione alle operazioni di taglio (sentenza, pag. 28) – come se la Corte di cassazione e di revisione penale fosse un'autorità d'appello abilitata a rivedere liberamente questioni di fatto. Ciò comporta l'inammissibilità del ricorso. Sia come sia, non si ravvisa alcun arbitrio nell'accertamento secondo cui il ricorrente ha partecipato a due triturazioni di circa 500 g di cocaina ciascuna, per un quantitativo di circa 1 kg di tale sostanza.

                                   4.   Il ricorrente ravvisa un'ulteriore violazione del diritto federale, nella misura in cui la Corte delle assise criminali lo ha ritenuto autore colpevole di denuncia mendace (art. 303 CP).

                                          a)   Stando alla sentenza impugnata, la sera del 10 aprile 1999 __________ e il ricorrente hanno avuto un acceso diverbio presso il bar “__________ ” di __________. Uscito dall'esercizio pubblico per inseguire __________ – che gli aveva rovesciato addosso un bicchiere di birra – il ricorrente si è accorto che costui lo stava per investire con la propria automobile. Spostatosi con un balzo, egli è riuscito ad aggrapparsi al portascì. __________ però ha continuato la corsa, immettendosi sulla strada principale e procedendo a zigzag. Dopo alcune centinaia di metri il ricorrente è riuscito ad abbandonare il veicolo. Donde la sua denuncia nei confronti di __________ per tentato omicidio, subordinamente messa in pericolo della vita altrui. __________ è stato arrestato il 12 aprile 1999. Nei suoi confronti il Procuratore pubblico ha prospettato, per finire, il reato di esposizione a pericolo della vita altrui (sentenza, pag. 37 e 38).

                                          b)   Sempre stando alla sentenza impugnata, nel corso del dibattimento il ricorrente ha ritrattato il contenuto della denuncia, precisando che la sera del 10 aprile 1999 egli aveva intenzione di picchiare __________, il quale si è dato alla fuga con l'automobile senza alcuna intenzione di investirlo. Ciò nondimeno, egli si era aggrappato al portascì sul tetto della vettura (sentenza, pag. 38). Di fronte a una dichiarazione del genere, il Procuratore pubblico ha notificato al ricorrente nel corso del dibattimento il reato di denuncia mendace ex art. 303 CP. Tale ipotesi di reato è stata fatta propria dalla Corte di assise, la quale ha accertato che il ricorrente era cosciente della falsità della denuncia per tentato omicidio ed era consapevole altresì che la denuncia avrebbe avuto un seguito immediato, con l'arresto del presunto autore. Poco importa – ha soggiunto la prima Corte – che __________ sia stato ugualmente condannato per esposizione a pericolo della vita altrui (sentenza, pag. 38).

                                          c)   Il ricorrente assevera che il reato di denuncia mendace presuppone che l'autore abbia agito con l'intento di provocare un procedimento penale contro una persona che sapeva innocente. Nella fattispecie ciò non è il caso, poiché __________ è stato ritenuto colpevole di esposizione a pericolo della vita altrui per avere circolato ad alta velocità con una persona aggrappata sul tetto dell'auto. Ancora una volta però il ricorrente trascura i vincolanti accertamenti contenuti nella sentenza impugnata, da cui risulta che egli ha sporto denuncia per tentato omicidio ben sapendo della falsità dell'asserzione. Egli ha infatti ammesso che __________ non aveva alcuna intenzione di investirlo e di avere deciso autonomamente di aggrapparsi al portascì dell'auto. Il ricorrente censura di arbitrio la Corte di assise per avere ritenuto veritiera la sua seconda versione e per avere trascurato inspiegabilmente testimonianze che confermano la sua prima esposizione di fatti, ovvero che l'auto guidata da __________ aveva puntato contro di lui e che egli si era aggrappato al tetto dell'auto per evitare di essere investito. In realtà la censura è inconsistente, non vedendosi perché la prima Corte avrebbe errato manifestamente credendo alla versione data dall'imputato al dibattimento. Il ricorrente soggiunge che ad ogni buon conto nei confronti di __________ la denuncia per tentato omicidio è caduta già nel corso dell'istruttoria, essendogli stata prospettata per finire solo quella di esposizione a pericolo della vita altrui. L'argomentazione tuttavia non è pertinente, poiché a quel momento il Procuratore pubblico non sapeva che il ricorrente fosse cosciente della falsità della denuncia per quanto riguarda l'ipotesi di tentato omicidio. Ciò posto, nella condanna per denuncia mendace non è riscontrabile alcuna violazione del diritto federale.

                                   5.   Richiamate le argomentazioni esposte nel gravame sia sul ruolo svolto nell'ambito del traffico di droga (complicità anziché correità), sia sull'assenza dei requisiti oggettivi e soggettivi che giustificano la condanna per denuncia mendace ex art. 303 CP, il ricorrente definisce eccessivamente severa sia la pena principale, sia quella accessoria dell'espulsione e chiede una riduzione di entrambe. Egli fonda però il gravame su premesse infondate. Come si è visto, non si ravvisa infatti alcuna violazione del diritto federale nelle condanne del ricorrente per violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti (come coautore) e per denuncia mendace. Ciò fa cadere il ricorso nel vuoto. D'altro canto il ricorrente non pretende che la pena principale e quella accessoria siano eccessivamente severe anche nell'ipotesi in cui egli risulti (co)autore di violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti e autore di denuncia mendace. Quand'anche lo facesse, in ogni modo, il ricorso sarebbe destinato all'insuccesso. Nella condanna del ricorrente a 2 anni e 9 mesi di reclusione, come pure all'espulsione effettiva dal territorio svizzera per 10 anni, non si scorge infatti eccesso o abuso del potere di apprezzamento. La prima Corte ha pur sempre considerato il ruolo minore – anche se non banale, alla luce della quantità di droga trattata in sua presenza (circa 1 kg di cocaina) – da lui svolto rispetto ai correi, come pure la sua mancata partecipazione alla successiva fase di spaccio, eccettuati pochi grammi di cocaina regalati a due amiche (sentenza, pag. 42). Per finire egli è stato condannato a quasi due anni in meno rispetto ai coimputati. La prima Corte ha dunque chiaramente differenziato le singole responsabilità, dimostrando di avere avuto corretta nozione dell'art. 63 CP. Ne discende la reiezione del ricorso.

                                   6.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia:           1.      Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

                                2.      Gli oneri processuali, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia      fr.    900.–

                                          b) spese                         fr.    100.–

                                                                                 fr. 1'000.–

                                          sono posti a carico del ricorrente.

                                3.      Intimazione:

                                          –   __________, c/o Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;

                                          –   avv. __________;

                                          –   avv. __________;

                                          –   avv. __________;

                                          –   Procuratore pubblico avv. __________;

                                          –   Corte delle assise criminali in Bellinzona;

                                          –   Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

                                          –   Dipartimento delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;

                                          –   Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

                                          –   Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino;

                                          –   Dipartimento delle opere sociali, 6501 Bellinzona;

                                          –   Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;

                                          –   Direzione del penitenziario cantonale, 6904 Lugano;

                                          –   Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna;

                                          –   Ufficio centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna;

                                          –   __________ (parte civile).

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            Il segretario

N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

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