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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 18.05.2000 17.2000.10

May 18, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·1,816 words·~9 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 17.2000.00010

Lugano 18 maggio 2000/kc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 25 febbraio 2000 presentato dal

Procuratore pubblico del Cantone Ticino

  contro  

la sentenza emessa il 2 febbraio 2000 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna nei confronti di   __________,   e di   __________,  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:      1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;

                                          2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                 A.      __________ e __________ erano rispettivamente presidente e membro del consiglio di amministrazione della società anonima __________, che gestiva un omonimo ristorante ad __________, per il quale lavoravano vari dipendenti stranieri tassati alla fonte. Nel primo e nel secondo trimestre del 1997 la ditta ha regolarmente trattenuto l'imposta dagli stipendi dei dipendenti per un totale di fr. 12'356.90. I contributi in questione, accantonati in un primo tempo per essere riversati all'amministrazione cantonale delle contribuzioni, sono stati usati per pagare fornitori e stipendi. La società è stata dichiarata fallita con decreto del 24 marzo 1998 del Pretore della giurisdizione di __________ e l'Ufficio imposte alla fonte non ha potuto riscuotere l'importo menzionato.

                                B.      Con decreti di accusa del 13 ottobre 1999 il Procuratore pubblico ha ritenuto __________ e __________ autori colpevoli di appropriazione indebita di imposte alla fonte compiuta in correità tra loro. Il primo è stato condannato a 3 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per 2 anni, a valere come pena aggiuntiva a quella di 5 giorni di detenzione (sospesa condizionalmente per 2 anni) inflitta dal Ministero pubblico il 28 settembre 1998. La seconda si è vista irrogare una multa di fr. 200.–. A entrambi è stato imposto inoltre il versamento in solido di fr. 12'356.90 all'Ufficio imposte alla fonte. Statuendo su opposizione, con sentenza del 2 febbraio 2000 il Pretore della giurisdizione di __________ ha prosciolto ambedue gli imputati.

                                C.      Contro la sentenza del Pretore il Procuratore pubblico ha inoltrato il 3 febbraio 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta del 25 febbraio 2000 egli chiede in sostanza la conferma dei decreti di accusa. Non sono state presentate osservazioni al ricorso.

Considerando

in diritto:               1.      Secondo l’art. 270 LT chiunque, tenuto a trattenere un’imposta alla fonte, impiega a profitto proprio o di un terzo la ritenuta di imposta, è punito con la detenzione o con la multa fino a 30’000.– franchi. La Corte di cassazione e di revisione penale ha avuto modo di stabilire che nel quadro dell'art. 270 LT trovano applicazione – per analogia – i principi esposti in DTF 117 IV 78 segg. con riferimento all’art. 87 cpv. 3 LAVS (CCRP, sentenza del 28 gennaio 1999 in re L., consid. 2a). In quel precedente il Tribunale federale aveva modificato la propria giurisprudenza, precisando che una sottrazione di contributi del lavoratore allo scopo cui sono destinati sussiste solo se il datore di lavoro, al momento in cui versa il salario, utilizza le somme di denaro (disponibili) necessarie per il pagamento dei contributi, o i mezzi finanziari corrispondenti, a fini diversi dal versamento alla cassa di compensazione, in modo tale da doversi presumere che egli non sarà più in grado di adempiere il suo obbligo alla scadenza del termine impartitogli. Sempre secondo il Tribunale federale, l’art. 87 LAVS presuppone che il datore di lavoro disponga, nel momento in cui versa il salario ai lavoratori, dei mezzi necessari o di un corrispondente substrato che, operato detto versamento, egli possa tenere a disposizione della cassa. Solo i contributi effettivamente detratti possono essere destinati ad altro scopo (zweck-entfremdet). La semplice omissione del pagamento alla cassa non costituisce sottrazione sino a che il datore di lavoro dispone di un substrato sufficiente ed è in grado di effettuare il versamento dovuto. Al datore di lavoro è concesso di operare con tale substrato, fermo restando che egli deve essere oggettivamente in grado di far fronte al proprio obbligo alla scadenza dell’ultimo termine concessogli (CCRP, sentenza del 28 gennaio 1999 citata).

                                2.      Il Pretore ha accertato nella fattispecie sia le condizioni oggettive sia quelle soggettive del reato, non risultando circostanze che escludessero l'illiceità dell'azione. Esaminando la colpa, nondimeno, egli ha ritenuto che, seppure in concreto appariva difficile intravedere una possibilità di salvare la ditta, la speranza di evitare il fallimento tacitando fornitori e dipendenti poteva costituire un valido motivo per escludere la responsabilità penale, o comunque un motivo tale da lasciar concludere che l'agire degli imputati non poteva essere considerato colpevole, siccome scusabile e umanamente comprensibile. A mente del Procuratore pubblico, per contro, l'illecito addebitato agli accusati è un reato di commissione e non – come ritiene il Pretore – di omissione, sicché non può essere riconosciuta esclusione di colpa per il solo fatto che non si potesse ragionevolmente pretendere dagli imputati un comportamento conforme alla legge. Costoro del resto non avevano adottato alcun accorgimento per ovviare alla situazione, né potevano invocare come situazione assimilabile allo stato di necessità il principio della tutela di interessi legittimi, mentre l'umana comprensione poteva se mai essere presa in considerazione nell'ambito della commisurazione della pena, ma non come esclusione di colpa.

                                3.      Il reato previsto dall'art. 270 LT è effettivamente un reato di commissione e non di omissione, tant'è che la norma definisce il comportamento non come omissione del versamento dei contributi dei lavoratori, bensì descrive il comportamento penalmente rilevante come impiego dell'imposta alla fonte ritenuta a profitto proprio o di un terzo (cfr. per analogia il testo dell'art. 87 cpv. 3 LAVS in DTF 117 IV 81 consid. 2c). Certo, il Tribunale federale ha già avuto modo di domandarsi se l'obbligo di conservare il substrato necessario per riversare i contributi dei lavoratori non debba lasciare spazio, in determinate circostanze, al dovere di intraprendere, in una situazione di necessità, tutto quanto occorra per salvare un'azienda. Se non che, la questione di sapere se e a quali condizioni un datore di lavoro possa attingere a tale substrato e se una scelta del genere possa risultare scusabile per non potersi ragionevolmente pretendere un comportamento conforme alla legge è stata lasciata aperta (DTF 117 IV 83 consid. 2e in fine). Situazioni del genere potrebbero ravvisarsi invero, per analogia, in uno stato di necessità scusabile o in un eccesso di legittima difesa (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Parte generale I, 2a edizione, 1996, § 11, n. 72 segg.). Nel caso in esame risulta semplicemente, però, che gli imputati sapevano di dover riversare le somme trattenute sullo stipendio dei lavoratori, ma che ciò nonostante hanno preferito saldare altri debiti, in particolare i salari dei dipendenti. Né Pretore ha accertato che – per ipotesi – __________ si sia curato di cercare finanziamenti a tale scopo, di accantonare nuovamente la somma oppure avesse motivo di credere che la situazione sarebbe migliorata entro breve o che l'incasso di eventuali fatture scoperte avrebbe permesso di liquidare debiti arretrati (sentenza impugnata, consid. 2). Lo stesso Pretore ha ritenuto, anzi, che il fatto di usare denaro dei lavoratori per pagare i dipendenti medesimi costituiva un atteggiamento penalmente illecito (consid. 3 in fine). Che gli imputati avessero esaurito le vie legali per ovviare alla situazione, in altri termini, non risulta né dall'istruttoria né del giudizio impugnato. Quand'anche umanamente comprensibile, il loro comportamento non giustificava quindi il proscioglimento dall'accusa.

                                4.      L'accoglimento del ricorso impone alla Corte di cassazione e di revisione penale di commisurare la pena in virtù dell'art. 296 cpv. 1 CPP (cui rinvia l'art. 278 cpv. 2 CPP). Ora, giusta l’art. 63 CP il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui. Nella fattispecie il Procuratore pubblico aveva proposto la condanna di __________ a 3 giorni di detenzione (sospesi condizionalmente per 2 anni) e di __________ a una multa di fr. 200.–. Tenuto conto delle circostanze concrete in cui il reato si è perfezionato, del fatto che la pena detentiva corrisponde al minimo previsto dalla legge (art. 36 CP) e che l’importo della multa si situa nella fascia bassa dei limiti edittali (art. 48 CP), le pene proposte dal pubblico Ministero meritano conferma, risultando adeguate alla gravità del reato, alle funzioni degli imputati nell'ambito della società e alle colpe di loro.

                                5.      Gli oneri processuali del presente giudizio vanno a carico dello Stato (art. 15 cpv. 2 CPP).

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia:             I.      Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è riformata come segue:

                                          1.1    __________ è dichiarato autore colpevole di appropriazione indebita d'imposta alla fonte compiuta nelle circostanze di tempo e di luogo figuranti nel decreto di accusa n. 2301/1999, emanato dal Procuratore pubblico il 13 ottobre 1999.

                                          1.2    __________ è condannato a 3 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, a valere come pena interamente aggiuntiva a quella di 5 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per il periodo di prova di 2 anni, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 28 settembre 1998.

                                          1.3    La condanna sarà iscritta nel casellario giudiziale e verrà cancellata una volta trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CP.

                                          1.4    __________ è condannato a versare in solido con __________ all'Ufficio imposte alla fonte, Bellinzona, l'importo di fr. 12'356.90 a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).

                                          2.1    __________ è dichiarata autrice colpevole di appropriazione indebita d'imposta alla fonte compiuta nelle circostanze di tempo e di luogo figuranti nel decreto di accusa n. __________/1999, emanato dal Procuratore pubblico il 13 ottobre 1999.

                                          2.2    __________ è condannata a una multa di fr. 200.–.

                                          2.3    La condanna non sarà iscritta nel casellario giudiziale.

                                          2.4    La multa dev'essere pagata entro tre mesi. In caso di mancato pagamento essa sarà commutata in arresto (art. 49 n. 3 CP).

                                          2.5    __________ è condannata a versare in solido con __________ all'Ufficio imposte alla fonte, Bellinzona, l'importo di fr. 12'356.90 a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).

                                          3.     La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese sono poste a carico dei condannati in solido.

                                 II.      Gli oneri processuali, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia      fr. 600.–

                                          b) spese                         fr. 100.–

                                                                                 fr. 700.–

                                          sono posti a carico dello Stato.

                                III.      Intimazione a:

                                          – Procuratore pubblico __________;

                                          – __________;

                                          – __________;

                                          – Ufficio delle imposte alla fonte, Bellinzona;

                                          – Pretore della giurisdizione di __________;

                                          – Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            Il segretario

Mezzi di ricorso

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 272 PPF).

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