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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 18.02.2000 17.1999.61

February 18, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·2,204 words·~11 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 17.1999.00061 17.1999.00062

Lugano 18 febbraio 2000/rf  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sui ricorsi per cassazione del 4 e 5 novembre 1999 presentati da

____________,   (patrocinata dal difensore d'ufficio avv. __________) e dalla Banca ____________, (patrocinata dall'avv. __________)  

contro  

la sentenza emanata il 28 settembre 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione di ____________;

                                     2. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione della Banca ____________;

                                   3.  Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il 17 aprile 1997 la Banca ____________ ha querelato ____________, ____________ e ____________ per diffamazione, calunnia, istigazione a diffamazione e calunnia. Le querele si riferivano a una comunicazione che ____________ aveva fatto alla redazione del quindicinale Der ____________, secondo cui da un conto asseritamente a lei intestato presso la Banca ____________ a Lugano erano spariti fr. 1.2 milioni e che l'istituto si era reso responsabile di truffa, appropriazione indebita, soppressione di documenti e violazione del segreto bancario. La dichiarazione era poi stata riportata negli articoli "Gesucht wird eine Million" apparso il 4 aprile 1997 su Der ____________ e "Seltsame Vorgänge bei der Banca ____________ – Vermögen verschwunden" apparso il 3-4 aprile 1997 sulla ____________.

                                  B.   Con decreti di accusa del 9 ottobre 1998 il Procuratore pubblico ha riconosciuto ____________ e ____________ autori colpevoli di diffamazione, condannandoli rispettivamente a una multa di fr. 300.– e di fr. 3'000.–. In seguito la Banca ____________ ha ritirato la querela contro ____________. Statuendo su opposizione di ____________, con sentenza del 28 settembre 1999 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha prosciolto l'imputata dall'accusa di diffamazione poiché la parte lesa non aveva presentato una querela valida, senza però accordare le ripetibili chieste.

                                  C.   Contro il giudizio predetto la Banca ____________ e ____________ hanno inoltrato il 1° e il 4 ottobre 1999 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta del 4 novembre 1999 ____________ chiede il riconoscimento di ripetibili, lasciando a questa Corte di determinarne l'importo. Nella propria motivazione, del 5 novembre 1999, la Banca ____________ postula l'annullamento della sentenza impugnata. Con osservazioni del 24 novembre 1999 il Procuratore pubblico si rimette al giudizio di questa Corte per quanto attiene al ricorso della Banca ____________, mentre conclude per il rigetto del ricorso introdotto da ____________. Querelante e querelato propongono la vicendevole reiezione dei ricorsi.

Considerando

in diritto:                   I.   Sul ricorso della Banca ____________

                                   1.   In cassazione è vietato mutare il materiale processuale che ha fatto oggetto del primo giudizio. Nuovi documenti o nuove prove non sono quindi ricevibili (Rep. 1973 pag. 240 consid. 7; da ultimo: CCRP, sentenza del 17 maggio 1999 in re W., consid. 1). L'estratto del verbale della commissione del Consiglio di amministrazione della Banca ____________ dell'11 aprile 1997 (doc. 3), lo scritto indirizzato dal Procuratore pubblico il 26 giugno 1997 all'istituto di credito (doc. 4) e le osservazioni da questi presentate il 13 giugno 1997 alla Camera dei ricorsi penali (doc. 5), annessi al ricorso per cassazione della parte civile, non possono dunque essere considerati ai fini del giudizio.

                                   2.   Il Pretore ha ritenuto che la querela sporta il 17 aprile 1997 dalla Banca ____________, parte lesa, non era valida perché sottoscritta dal solo avv. ____________, direttore aggiunto con diritto di firma a due. Il primo atto di ratifica, intervenuto al più presto il 21 giugno 1999 da parte del procuratore ____________, che ha firmato con l'avvocato ____________ la procura in favore dell'avv. ____________ (prodotta alla prima udienza in Pretura del 22 giugno 1999), è inefficace perché avvenuto ben oltre il termine dell'art. 29 CP (pag. 3 in fine e 4 in alto). La ricorrente fa valere che il pubblico Ministero, il quale aveva trattato congiuntamente le denunce penali del 1° marzo 1997 di ____________ contro di lei e le proprie del 17 aprile successivo, non aveva sollevato obiezioni sulla validità delle stesse, tant'è che agli atti vi sono documenti da cui risulta la volontà incondizionata di perseguire la denunciata per diffamazione. In particolare la ricorrente richiama le osservazioni all'istanza di promozione dell'accusa di ____________ inoltrate il 13 giugno 1997 alla Camera dei ricorsi penali, in cui essa fa esplicito riferimento alla denuncia del 17 aprile precedente.

                                   3.   Secondo costante giurisprudenza, una querela è valida quando il procedente ha espresso all'autorità competente, entro il termine previsto dall'art. 29 CP e nelle forme previste dal diritto cantonale, la volontà incondizionata che l'autore del reato sia perseguito (DTF 118 IV 169 consid. 1b, 115 IV 2 consid. 2a, 108 Ia 99 seg. consid. 2; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a edizione, 1997, n. 7 all'introduzione all'art. 28 CP; CCRP, sentenza del 6 marzo 1995 in re C.-M., consid. 2). Se la parte lesa intende agire tramite un rappresentante o se un terzo agisce in suo nome senza procura, la querela è ammissibile soltanto ove la procura – rispettivamente la ratifica – avvenga prima della scadenza del termine di tre mesi previsto dall'art. 29 CP (DTF 103 IV 72 consid. 4). Il diritto di presentare querela è di principio solo personale e non può essere trasferito ad altri. Ove sia è lesa una persona giuridica, la competenza per sporgerla è definito dall'organizzazione interna della stessa. La facoltà spetta a quell'organo, cui incombe la tutela degli interessi lesi dal reato e i cui poteri risultano dal registro di commercio. In materia di delitti contro l'onore occorre una procura speciale (DTF 122 IV 209 consid. 3c, 118 IV 170 consid. 1b, 99 IV 2 segg.; Trechsel, op. cit., n. 5 ad art. 28 CP).

                                   4.   In concreto è pacifico che la denuncia del 17 aprile 1997 contro ____________ è stata sottoscritta unicamente dall'avv. ____________, direttore aggiunto con diritto di firma a due, come risulta dall'estratto del registro di commercio. Gli argomenti addotti dalla ricorrente a sostegno della validità dell'atto non possono essere condivisi. Intanto giova ricordare che, nei reati a querela di parte, la valida dell'atto è un requisito di procedibilità, che va esaminato d'ufficio. Poco importa dunque che la pubblica Accusa non l'abbia fatto. In secondo luogo la ricorrente fonda il proprio gravame su documenti irricevibili. Per di più le osservazioni inoltrate il 13 giugno 1997 alla Camera dei ricorsi penali (doc. 5), oltre a non menzionare la volontà incondizionata di perseguire ____________, nemmeno sono indirizzate all'autorità competente, ossia al Procuratore pubblico (art. 2 cpv. 3 CPP). Ne segue che, come rettamente ha ritenuto il Pretore, il primo atto di ratifica valido è intervenuto con la sottoscrizione da parte dell'avv. ____________ e del procuratore ____________ della procura 21 giugno 1999 (nel fascicolo "documenti di parte civile") rilasciata al patrocinatore della querelante, allorché il termine dell'art. 29 CP era ampiamente scaduto (DTF 103 IV 72 consid. 4b in fine). Ciò posto, il ricorso della Banca ____________ deve essere respinto.

                                   II.   Sul ricorso di ____________

                                   5.   Il Pretore non ha attribuito alla ricorrente indennità per ripetibili per il fatto che costei durante l'istruttoria non si era voluta sottoporre a interrogatorio e in seguito, pur patrocinata da un legale e disponendo della facoltà di esaminare gli atti, mai aveva sollevato eccezione alcuna sulla validità della querela. Oltre a ciò, secondo il Pretore, gli argomenti di merito sollevati al dibattimento non avevano trovato accoglimento alcuno. Anzitutto perché quanto da lei comunicato al giornalista ____________ dello ____________ costituiva diffamazione, ciò che l'accusata stessa ammetteva nella copiosa corrispondenza inviata al Ministero pubblico. Inoltre perché il ritiro della querela contro ____________ non poteva giovarle, trattandosi di fattispecie completamente distinte. In effetti, alla querelata era stato imputato di avere comunicato al giornalista ____________ i fatti costituenti diffamazione, mentre a ____________ di avere pubblicato sulla ____________ gli stessi fatti appresi da ____________. In definitiva, quindi, il Pretore ha rimproverato alla ricorrente di essere stata negligente nell'omettere di sollevare immediatamente l'eccezione d'ordine e ha altresì ritenuto che non era ammissibile caricare alla querelante spese legali causate dalla preparazione e dalla presentazione al dibattimento di argomenti infondati (pag. 4 cpv. 3).

                                   6.   La ricorrente sottolinea dapprima che la validità della querela doveva essere rilevata d'ufficio dal Procuratore pubblico. Cittadina germanica non cognita dell'italiano e non giurista, essa afferma di avere incontrato parecchi problemi di comprensione linguistica durante l'istruttoria. Inoltre il proprio legale di fiducia, cui il mandato era stato affidato l'8 gennaio 1999, a istruttoria conclusa, aveva rinunciato al patrocinio prima del dibattimento previsto inizialmente per il 22 giugno 1999, ma poi rinviato al 28 settembre proprio per tale motivo. La ricorrente assevera pure di non avere mai ammesso la diffamazione. L'articolo pubblicato da ____________ non riportava altro che il contenuto dell'incontro avvenuto presso la querelante il 7 febbraio 1997, al quale costui aveva partecipato, ragione per cui non si può addebitarle responsabilità alcuna per l'agire di questi. Da ultimo la ricorrente sostiene di dover beneficiare del recesso di querela nei confronti di ____________ in base all'art. 31 CP.

                                   7.   Nel caso specifico si è trattato, come rileva il Pretore (pag. 4 ultimo cpv.), di proscioglimento tecnico, poiché il difetto formale della querela, che la invalidava, avrebbe comportato l'abbandono del procedimento (Trechsel, op. cit., n. 11 ad art. 28 CP). La ricorrente non è stata assistita da un patrocinatore durante l'istruttoria. Solo a decreto di accusa emanato (e del quale era stato attestato il passaggio in giudicato) è pervenuta al Ministero pubblico una dichiarazione di ricorso datata 15 dicembre 1998 da parte dell'avv. ___________, il quale segnalava che la sua mandante aveva ricevuto una polizza di versamento per fr. 3'300.– senza mai avere mai visto decisione alcuna (act. 54). In seguito l'avv. ___________ ha comunicato l'8 gennaio 1999 l'assunzione del mandato e l'opposizione a titolo cautelativo per lo stesso motivo (act. 57), salvo rinunciare al patrocinio il 18 giugno successivo, onde il rinvio del dibattimento già fissato per il 22 giugno 1999 e la richiesta di nomina di un difensore d'ufficio formulata dal Pretore. A parte il fatto però che il difetto formale della querela doveva essere rilevato d'ufficio, nello stadio in cui era giunto il procedimento l'eccezione poteva essere sollevata solo in sede di dibattimento. D'altro canto – e contrariamente a quanto ritiene il Pretore – dalla copiosa corrispondenza inviata al Ministero non risulta che la querelata abbia ammesso la diffamazione. Anzi, essa l'ha contestata, rilevando che il giornalista ____________ aveva riportato nel proprio articolo quanto appreso durante un colloquio del 7 febbraio 1997 presso la Banca ____________, al quale aveva presenziato.

                                         Sia come sia, determinante resta il fatto che nella fattispecie la ricorrente è stata prosciolta perché al dibattimento ha eccepito il vizio formale della querela, sicché la questione dell'applicazione in suo favore dell'art. 31 cpv. 3 CP può restare aperta, non influendo essa sull'esito del procedimento. Ora, dato che in caso di proscioglimento le spese del procedimento non possono essere caricate al querelato (art. 9 cpv. 3 CP), l'art. 9 cpv. 6 CPP lascia all'autorità giudicante di decidere se e in che misura debbano essere attribuite ripetibili. L'autorità dispone, in tale ambito, di un proprio potere di apprezzamento e decide in base a criteri di equità, specie in caso di proscioglimento. In concreto, come si è già rilevato, l'attribuzione di ripetibili per il patrocinio d'ufficio si giustifica, quanto meno in sede dibattimentale. E tali ripetibili vanno poste a carico della controparte, la quale ancora in replica ha postulato a torto la conferma del decreto di accusa. Date le circostanze, un'indennità di fr. 1'000.– appare adeguata (cfr. l'art. 33 TOA).

                                  III.   Sulle spese e le ripetibili

                                   8.   Gli oneri del presente giudizio vanno addebitati alla parte civile (soccombente) e ____________ (accoglimento del ricorso di ____________) in ragione di metà ciascuno (art. 15 cpv. 1 e 2 CPP). Trattandosi di un reato a querela di parte, la parte civile verserà inoltre ad ____________, che per presentare il ricorso e le osservazioni al ricorso della controparte si è valsa di un avvocato, un'equa indennità a titolo di ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia:              1.   In quanto ricevibile, il ricorso per cassazione della Banca ____________ è respinto.

                                   2.   Il ricorso per cassazione di ____________ è accolto e la sentenza impugnata è riformata nel senso che la Banca ____________ è condannata a versarle fr. 1'000.–- per ripetibili di prima sede.

                                   3.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 600.–b) spese                         fr. 100.–fr. 700.–sono posti per metà a carico ____________ e per metà a carico della Banca ____________, che rifonderà alla controparte fr. 1'000.– per ripetibili di questa sede.

                                   4.   Intimazione a:

                                         – ____________ tramite l'avv. __________;

                                         – avv. __________;

                                         – Banca ____________,

                                         – avv. ____________,

                                         – Ministero pubblico, Lugano;

                                         – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                    Il segretario

Mezzi di ricorso

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 272 PPF).

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