Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 15.12.2020 9.2020.97

December 15, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·2,858 words·~14 min·4

Summary

Rendiconto finanziario. Obbligo di mantenimento fra coniugi

Full text

Incarto n. 9.2020.97

Lugano 15 dicembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Baggi Fiala

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

per quanto riguarda l’approvazione del rendiconto finanziario 2018;

giudicando sul reclamo del 27 agosto 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 28 luglio 2020 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   Mediante decisione 18 settembre 2002 l’allora Commissione tutoria regionale __________ ha istituito in favore di PI 1 una curatela amministrativa e di rappresentanza (ai sensi degli artt. 393 cpv. 2 e 392 cpv. 1 CC), nominando quale curatore il signor RE 1, fratello dell’interessata. La decisione di nomina del curatore non prevedeva la corresponsione di indennità e spese per il medesimo. La misura è stata in seguito assunta dalla Commissione tutoria regionale __________.

                                         PI 1 è coniugata con PI 2. I coniugi hanno due figli (__________ e __________). Il nucleo famigliare è seguìto da anni dai vari Servizi e per i figli è stata istituita una curatela educativa.

                                         La curatela in favore di PI 1 è stata in seguito trasferita alla Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria).

                                         Con distinte decisioni 15 dicembre 2015 l’Autorità di regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), subentrata alla Commissione tutoria, ha approvato i rendiconti finanziari presentati da RE 1 per gli anni dal 2007 al 2010. Tasse e spese della decisione sono state messe a carico della curatelata (v. risoluzioni n. 751-754/2015).

                                  B.   Nel frattempo, mediante decisione 29 aprile 2015, Autorità di protezione aveva adeguato la misura al nuovo diritto di protezione, e deciso:

la revoca della misura precedente;

l’istituzione in favore di PI 1 di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni (art. 394 e 395 CC) (per i compiti e le attribuzioni della curatela v. decisione, dispositivo n 2);

la limitazione di PI 1 nei suoi diritti:

l’accesso ai conti privati aperti dal curatore è stato precluso all’interessata;

il curatore è stato autorizzato ad aprire la corrispondenza;

il curatore è stato autorizzato ad accedere al domicilio dell’interessata quando necessario per espletare il suo mandato;

quale curatore è stato confermato il signor RE 1

al curatore è stato riconosciuto un compenso orario di fr. 40.-/h per un massimo di 75 ore annuali, che corrispondono a un importo complessivo di fr. 3'000.-, riservati eventuali futuri adeguamenti.

                                  C.   Con scritto, non datato, il curatore ha presentato all’Autorità di protezione una richiesta d’indennità totale di fr. 20'150.- per gli anni dal 2011 al 2015 (ossia, per ogni anno, un’indennità di fr. 3'000.-, oltre a spese viaggio, telefoniche e varie, corrispondenti a fr. 4'030.- annui). Il curatore ha precisato che, nonostante il superamento delle ore annuali, ragionevolmente discusse e preventivate, non aveva “ritenuto necessario chiedere un adeguamento della misura in tal senso, rinunciando ad indennità orarie supplementari”.

                                  D.   Con distinte decisioni datate 26 aprile 2016 l’Autorità di protezione ha approvato i rendiconti finanziari per gli anni dal 2011 al 2014. Ha messo le indennità e le spese esposte dal curatore (di complessivi fr. 4'030.- annui), come pure le tasse e le spese delle decisioni, tutte a carico della curatelata (v. risoluzioni n. 756-759/2016).

                                  E.   Tramite decisione 31 marzo 2017 l’Autorità di protezione ha poi approvato pure il rendiconto finanziario per l’anno 2015, mettendo le indennità e le spese richieste dal curatore (di complessivi fr. 4’030.-), come pure le tasse e le spese della decisione a carico della curatelata (v. risoluzione n. 204/2017).

                                  F.   Con decisione 11 aprile 2018 l’Autorità di prime cure ha approvato il rendiconto finanziario per l’anno 2016, mettendo le indennità e le spese esposte dal curatore (di complessivi fr. 4’030.-), come pure le tasse e le spese della decisione a carico della curatelata (v. risoluzione n. 284/2018).

                                  G.   Mediante decisione 19 giugno 2018 l’Autorità di protezione ha approvato il rendiconto finanziario 2017 e la nota indennità presentata per quell’anno limitatamente a fr. 3'490.-, mettendo detto importo a carico della curatelata (v. risoluzione n. 439/2018). L’Autorità ha rilevato che le spese di trasferta (fr. 480.-) e spese diverse (fr. 500.-) richieste dal curatore apparivano eccessive, “riportandole” alle percentuali normalmente riconosciute per le procedure d’assistenza. Le stesse sono state ridotte (trasferte: fr. 240.-, spese telefoniche: fr. 250.-). Anche le spese della decisione sono state messe a carico della curatelata. Detta decisione è cresciuta in giudicato incontestata.

                                  H.   Durante l’udienza di discussione del 4 giugno 2019 è emerso che PI 1 presenta una situazione finanziaria debitoria di quasi fr. 12’000.-.

                                    I.   Mediante decisione 28 luglio 2020 (risoluzione n. 481/2020) l’Autorità di protezione ha approvato il rendiconto finanziario 2018 e la nota indennità presentata dal curatore limitatamente a fr. 3'540.-, mettendo detto importo a carico della curatelata e per essa del marito, PI 2. L’Autorità ha rilevato che le spese richieste dal curatore apparivano eccessive, “riportandole” alle percentuali normalmente riconosciute per le procedure d’assistenza. Le stesse sono state ridotte (trasferte: fr. 240.-, spese telefoniche: fr. 250.-, cancelleria 50.-). Le spese della decisione, pari a fr. 200.-, sono state messe a carico della curatelata.

                                  L.   Con scritto 31 luglio 2020 RE 1 ha trasmesso all’Autorità di protezione un documento, non datato, intitolato “richiesta d’indennità e rimborso spese per il 2018 (rivalutate) e per il 2019” dal quale traspare la propria volontà di limitare le sue pretese d’indennità per il 2018 e per il 2019 a fr. 2'160.- annui. Egli ha chiesto all’Autorità di prima sede di “sostituire” la decisione del 28 luglio 2020 tenendo conto dell’importo che si è autoridotto, ma ha postulato che lo stesso sia posto a carico del Comune di __________, in ossequio all’art. 19 cpv. 2 LPMA, come pure che si rinunci all’addebito alla curatelata di tasse e spese per la decisione di prima sede, a motivo della grave situazione economica di quest’ultima.

                                  M.   Mediante il reclamo cautelativo 27 agosto 2020, qui in esame, RE 1 si è aggravato alla Camera di protezione avverso la menzionata decisione 28 luglio 2020, rinviando anche ai contenuti dello scritto 31 luglio 2020 (e rispettivo documento allegato) da lui indirizzato all’Autorità di prime cure. Il reclamante ha chiesto che la decisione impugnata sia annullata e che “l’Autorità di protezione emani una nuova decisione in merito alle note d’indennità e spese per 2018 e anche 2019, tenendo conto degli importi” da lui “notevolmente ridimensionati”. Egli ha postulato pure che dette indennità e spese siano anticipate dal Comune di __________, in ossequio all’art. 19 cpv. 2 LPMA e che si prescinda dal prelievo di tasse e spese per la decisione dell’Autorità di prima sede.

                                  N.   Con ordinanza 31 agosto 2020 il reclamo è stato intimato all’Autorità di protezione, come pure ad PI 1 e a PI 2, con l’invito a ciascuno di loro di formulare eventuali osservazioni entro il termine di 20 giorni.

                                  O.   Con osservazioni 15 settembre 2020 l’Autorità di protezione ha chiesto la reiezione del reclamo. Con riferimento all’autoriduzione delle pretese d’indennità e spese, con effetto retroattivo al 2018, l’Autorità di prima sede ha rilevato che nulla vieta al curatore di incassare un importo minore rispetto a quanto riconosciuto in sede di sentenza per il 2018. L’attribuzione delle spese al marito è a suo dire fondata sull’obbligo di mantenimento del coniuge disposta dal diritto matrimoniale.

                                         PI 1 e PI 2 non hanno presentato osservazioni.

                                         Delle argomentazioni di replica del curatore (16 ottobre 2020) e di duplica dell’Autorità di protezione (3 novembre 2020) si dirà, per quanto necessario, nelle considerazioni in diritto.

Considerato

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

                                   2.   Con la decisione in oggetto l’Autorità di protezione ha approvato il rendiconto finanziario 2018. La nota indennità e spese (fr. 4'030.-) presentata dal curatore è stata approvata limitatamente a fr. 3'540.-, importo messo a carico della curatelata e per essa del marito, PI 2. Le spese della decisione, pari a fr. 200.-, sono state poste a carico della curatelata.

                                   3.   Il curatore RE 1 con il reclamo chiede l’annullamento della decisione dell’Autorità di prima sede perché non terrebbe conto dell’autoriduzione delle pretese d’indennità e spese, che egli ha limitato anche per il 2018 a complessivi fr. 2'160.-

                               3.1.   La richiesta di annullamento tesa a fare riconoscere dall’Autorità di prima sede un importo ridotto rispetto a quello inizialmente richiesto non può palesemente entrare in considerazione. La riduzione appare in effetti visibilmente finalizzata a raggiungere il secondo obiettivo del reclamo, ossia accollare l’importo all’Ente pubblico (Comune di __________).

                               3.2.   Dagli atti risulta per altro che RE 1 aveva chiesto un rimborso pari a fr. 4'030.- per l’anno 2018 (fr. 3'000.- indennità, fr. 480.- spese di viaggio, fr. 500 spese telefoniche, fr. 50 spese varie). Come per l’anno precedente l’Autorità di prime cure ha ridotto l’importo delle spese di trasferta e telefoniche, riconoscendo al curatore un’indennità e spese pari a fr. 3'540.- (fr. 3'000.- indennità, fr. 240.- spese di viaggio, fr. 250 spese telefoniche, fr. 50 spese varie).

                                         Ora, successivamente, mediante scritto 31 luglio 2020, il curatore ha informato l’Autorità di prime cure di aver deciso, vista la situazione in cui versava la sorella, di rivalutare la richiesta d’indennità riducendola di 30 ore, sia per il 2019 che per il 2018. In sostanza ha presentato una richiesta d’indennità rivalutata pari a fr. 2'160.- annui per il 2019, indicando che tale richiesta era da intendere anche per il 2018 (fr. 1'800.- indennità per 45 h, spese di viaggio 160.-, e spese telefoniche 150 e spese varie 50.-).

                                         Come a giusto titolo rilevato dall’Autorità di prime cure l’importo riconosciuto, di cui il curatore pretende ora una riduzione, si basa sulla richiesta dello stesso RE 1 ed è comunque inferiore a quanto inizialmente preteso dallo stesso (fr. 4'030.-). La richiesta di riduzione è stata presentata successivamente, simultaneamente alla richiesta d’indennità per il 2019 e pertanto non presa in considerazione dall’Autorità di protezione. Nulla vieta in ogni caso allo stesso curatore di incassare un importo inferiore (fr. 2'160.- come da lui proposto) rispetto a quello riconosciuto dalla decisione impugnata per l’anno 2018 (fr. 3'540.-).

                                   4.   Quanto alla pretesa del reclamante di mettere a carico dell’Ente pubblico (Comune di __________) che come rilevato dallo stesso reclamante ha una modesta forza finanziaria (v. richiesta d’indennità e rimborso spese pe il 2018 (rivalutata) e per il 2019, allegato 1 alla lettera 31 luglio 2020) - mediante anticipo, l’indennità e le spese del curatore dovute dalla curatelata, va rilevato quanto segue.

                               4.1.   Giusta l’art. 19 cpv. 1 LPMA i costi di gestione della misura di protezione (compenso, tasse e spese) sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento. La mercede spettante al curatore rientra in questa categoria di costi ed è quindi, di principio, posta a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento.

                                         Per il cpv. 2 del medesimo disposto, se la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, tali costi sono anticipati dall’Autorità di protezione.

                                         Come rilevato dall’Autorità di prime cure il diritto civile dispone un obbligo di mantenimento dei coniugi. L’art. 163 CC prevede infatti che i coniugi provvedano in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Zurigo 2017, n. 407 pag. 295). L’art. 163 concretizza il dovere generale di mantenimento dell’art. 159 cpv. 2 e 3 CC, consacrando i diritti e gli obblighi reciproci dei coniugi (BSK ZGB I, Isenring/Kessler, n. 1 ad art. 163 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 412 pag. 297; CPra Matrimonial, De Weck-Immelé, art. 163 CC N. 1.). Il mantenimento comprende in particolare i bisogni ordinari della vita domestica (alloggio, vitto, spese di trasporti, ecc.), le assicurazioni, le imposte, i bisogni più personali degli sposi e dei figli minorenni (vita sociale, culturale, ecc.), come pure le formazioni e specializzazioni e la protezione giuridica (BSK ZGB I, Isenring/Kessler, n. 7 segg. ad art. 163 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 415 segg. pag. 300 segg.; CPra Matrimonial, op. cit., art. 163 CC N. 17 segg.). Gli importi necessari alla remunerazione del curatore del coniuge fanno anche parte del mantenimento ai sensi dell’art. 163 CC (Messaggio del 28 giugno 2006 del Consiglio federale concernente la modifica del Codice civile svizzero, FF 2006 6391 (6440); BSK ZGB I, Reusser, n. 29 ad art. 404 CC; Meier, Droit de protection de l’adulte, Losanna 2016, n. 985 pag. 473; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Friborgo 2014, n. 1183b pag. 527). Le misure di protezione degli adulti servono infatti al benessere della persona interessata e, di conseguenza, i loro costi sono fondamentalmente parte del mantenimento (BSK ZGB I, Geiser, n. 4 ad art. 416 vCC).

                               4.2.   La decisione impugnata, nella misura in cui prevede che l’indennità e le spese del curatore siano poste a carico della curatelata o di chi è tenuto al suo sostentamento, precisando in concreto che vengano messa a carico del marito (dispositivo n. 2), resiste alle generiche critiche del reclamante, che si limita a contestarne il principio.

                                         Per stessa ammissione del reclamante, il marito della curatelata ha un reddito imponibile di poco superiore a fr. 30'000.- (replica pag. 3). La stessa curatelata, è inoltre al beneficio di una rendita AI (2019 fr. 34'128.-), che ha ammesso di versare in parte (in applicazione del principio del reciproco mantenimento dei coniugi) quale contributo per le spese di gestione famigliare.

                                         Tutto quanto considerato, ritenuto anche che PI 2, al quale la decisione dell’Autorità di protezione è stata intimata, non ha presentato reclamo, né tantomeno ha inoltrato osservazioni al gravame del curatore - mostrando con il suo comportamento di acconsentire all’onere a lui imposto - la decisione resiste alle critiche del reclamante. Ciò a maggior ragione anche per il fatto che l’autoriduzione delle pretese del curatore reclamante, fratello della curatelata - che in precedenza forniva le sue prestazioni a favore della sorella senza compensi in denaro - rende senz’altro sopportabile al marito il costo della curatela.

                                         Visto quanto sopra, le diatribe relative al numero di autoveicoli posseduti e/o immatricolati dal marito della curatelata e alle modalità con le quali l’Autorità ha accollato in precedenza i costi di questa e altre misure, non meritano discussione alcuna in questa sede.

                                   5.   Il reclamante contesta anche la decisione dell’Autorità di prima sede di porre a carico della curatelata le spese e la tassa di decisione di fr. 200.-. Egli non ne critica l’importo, che peraltro risulta proporzionato e adeguato e conforme ai principi della copertura dei costi e dell’equivalenza sviluppati dalla giurisprudenza in materia di prelievo delle tasse di giustizia (sentenze CDP 26 marzo 2014 n. 9.2013.195; 28 aprile 2017 9.2017.38-39). RE 1 lamenta l’accollo di detti costi alla curatelata malgrado la sua condizione economica. Come visto in precedenza, ritenuto che la curatelata non può essere considerata priva di mezzi per coprire i costi, la decisione dell’Autorità di protezione, benché avesse la possibilità di prescindere dal prelievo di tasse e spese, ritenuto l’ampio potere d’apprezzamento di cui dispone, resiste alle critiche del reclamante.

                                   6.   In simili circostanze, il reclamo va respinto e la decisione impugnata confermata.

                                         Tasse e spese di giustizia seguirebbero la soccombenza. Nel caso in esame si giustifica tuttavia eccezionalmente di prescindere dal loro prelievo.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1.    Il reclamo, nella misura della sua ricevibilità è respinto.

                                   2.   Non si prelevano né spese né tasse di giustizia.

                                   3.   Notificazione:

-

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

                                         -

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

9.2020.97 — Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 15.12.2020 9.2020.97 — Swissrulings