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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 23.11.2020 9.2020.93

November 23, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·2,694 words·~13 min·3

Summary

Condizioni per l’accollo all’ente pubblico invece che all'interessato della remunerazione e delle spese dovute al curatore; indigenza ai sensi del diritto di protezione; patrimonio minimo intangibile; precisazione della giurisprudenza in relazione agli averi indisponibili, in part. agli immobili

Full text

Incarto n. 9.2020.93

Lugano 23 novembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Dell'Oro

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 rappr. da: CURA 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,  

per quanto riguarda l’accollo della mercede e delle spese dovute al curatore per il 2019

giudicando sul reclamo del 20 agosto 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 29 luglio 2020 (ris. n. 2032/2020) dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   Con decisione 10 settembre 2008 (ris. n. 669/2008 del 13 maggio 2008 e del 24 giugno 2008) la Commissione tutoria regionale __________, ha istituito in favore di RE 1 una tutela volontaria ai sensi dell’art. 372 vCC.

                                  B.   Con decisione di conversione 20 agosto 2013 (ris. n. 3199/2013 del 19 agosto 2013) l’Autorità regionale di protezione __________, ha confermato in favore di RE 1 una curatela generale.

                                  C.   Dopo alcuni avvicendamenti, con decisione 10 febbraio 2015 (ris. n. 108/2015 del 2 febbraio 2015) la suddetta autorità ha nominato quale curatore a partire dal 16 febbraio 2015 il signor CURA 1.

                                  D.   ln data 3 marzo 2020 il curatore ha presentato all’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) il rapporto morale e il rendiconto finanziario relativo alla gestione 2019 della curatela. In ragione “dell’esiguità della sostanza viva”, CURA 1 postulava la messa a carico dell’ente pubblico dei costi della curatela e la rinuncia alla riscossione della tassa di giudizio.

                                  E.   Con decisione 29 luglio 2020 (ris. n. 2032/2020) l’Autorità di protezione ha approvato il rendiconto finanziario e il rapporto morale 2019. Per il lavoro svolto, al curatore è stata riconosciuta un’indennità totale di fr. 5'570.05 (fr. 5'248.05 quale mercede e fr. 322.– quale rimborso spese), posta tuttavia a carico dell’interessato, così come spese e tasse di giudizio per l’importo di fr. 180.–.

                                  F.   Con reclamo 20 agosto 2020 RE 1, per il tramite del suo curatore, ha impugnato la decisione di mettere a suo carico i costi della misura di protezione e la tassa decisionale. In considerazione della sua precaria situazione economica, il reclamante chiede dunque la riforma del dispositivo in questione, nel senso di accollare al Comune di domicilio la mercede e le spese dovute al curatore e all’Autorità di protezione tasse e spese di giudizio.

                                  G.   Con osservazioni 11 settembre 2020 l’Autorità di protezione ha confermato la decisione impugnata, richiamando la giurisprudenza emanata da questa Camera con riferimento al minimo intangibile e osservando che RE 1 dispone di una sostanza netta che eccede le soglie al di sotto delle quali la remunerazione deve essere accollata all’ente pubblico. L’autorità di prime cure ritiene pertanto che i costi della curatela debbano essere posti a carico dell’interessato.

                                  H.   RE 1 non ha replicato, ponendo dunque fine allo scambio degli allegati.

Considerato

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

                                   2.   Nel suo reclamo, RE 1 contesta la decisione dell’Autorità di protezione di accollargli la mercede e le spese dovute al curatore per la gestione 2019 della curatela.

                               2.1.   Nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha accertato che dal rendiconto finanziario presentato dal curatore per il periodo di gestione 2019 emergono entrate per fr. 45'219.15 e uscite per fr. 50'934.93, per una perdita di esercizio di fr. 5'715.78. Al 31 dicembre 2019, il patrimonio (attivo) ammontava a fr. 22'590.67 (attivi per fr. 22'731.12 a fronte di passivi per fr. 140.45).

                                         Essendo l’importo della sostanza netta appartenente a RE 1 superiore all’importo di fr. 5'000.– definito intangibile dalla giurisprudenza della Camera di protezione, l’autorità di prime cure ha messo a carico del curatelato la mercede esposta dal curatore, per l’importo complessivo di fr. 5'570.05 (osservazioni, pag. 2).

                               2.2.   Nel suo reclamo, RE 1 si oppone all’addebito di tali costi in ragione dell’esiguità della sostanza mobile da lui posseduta (fr. 3'512.–). Il curatelato possiede “CHF 19’219.– quale parte, per 1/20, di una comunione ereditaria, costituitasi nel 2011, proprietaria di un immobile – una vecchia casa, non abitabile – in __________” (reclamo, pag. 1). Tale immobile “è in vendita da diversi anni, ma non ha mai attirato alcun acquirente” (reclamo, pag. 2). Se la mercede del curatore fosse messa a carico di RE 1, “persona affetta da tossicodipendenza e da grave patologia psichiatrica, in AI e al beneficio di prestazioni complementari”, in breve tempo verrebbero azzerati i suoi esigui risparmi (reclamo, pag. 2). Se i costi della curatela venissero corrisposti dal Comune e RE 1 riuscisse a vendere l’immobile, in considerazione del diritto di regresso previsto dall’art. 19 cpv. 3 LPMA, l’ente pubblico potrebbe comunque recuperare integralmente quanto anticipato.

                               2.3.   I costi delle misure ufficiali di protezione sono, di principio, a carico dell’interessato (art. 404 cpv. 1 CC; art. 19 cpv. 1 LPMA; Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6440). Tuttavia, se i costi della misura di protezione non possono essere prelevati sui beni dell’interessato in ragione della sua indigenza, la collettività pubblica deve farsene carico (Reusser, in: BSK Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 404 CC n. 31; Fountoulakis, in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. ed. 2016, ad art. 404 CC n. 6; Fassbind, in: OFK – ZGB Kommentar, 3. ed. 2016, ad art. 404 CC n. 3). Ai sensi dell’art. 404 cpv. 3 CC, ai Cantoni è demandato il compito di emanare le disposizioni d’esecuzione e di disciplinare il compenso e il rimborso delle spese per i casi in cui gli stessi non possano essere pagati con i beni dell’interessato. In base alle norme cantonali, se l'interessato non dispone dei mezzi sufficienti, l'obbligo retributivo passa a carico dell'ente pubblico, con diritto di regresso (art. 19 cpv. 2 e 3 LPMA; v. anche STF 5A_422/2014 del 9 aprile 2015 consid. 8.1); il compito di concretizzare quanto previsto all’art. 404 CC è demandato al Consiglio di Stato (art. 49 LPMA).

                               2.4.   Nonostante la menzionata delega legislativa, la normativa cantonale è silente in merito alle condizioni che devono essere adempiute affinché l’ente pubblico anticipi e sopporti i costi della misura di protezione. Questo giudice, onde colmare la lacuna legale riscontrata, ha ritenuto adeguato fissare dei valori soglia al di sotto dei quali la remunerazione del curatore dovrà essere presa a carico dell’ente pubblico, prevedendo un minimo intangibile (“riserva di soccorso”) dell’importo di fr. 5'000.– per persona sola, fr. 10'000.– per coppia (sposata o in unione domestica registrata, non in regime di separazione dei beni) e fr. 2'500.– per ogni figlio minorenne al cui mantenimento provvede, limitata ad un massimo di fr. 12'500.– per nucleo familiare. Qualora la situazione patrimoniale dell’interessato, attestata dal rendiconto presentato dal curatore all’Autorità regionale di protezione (cfr. art. 16 cpv. 3 ROPMA) dia atto di una sostanza netta inferiore a tali importi, la sua remunerazione dovrà essere presa a carico dall’ente pubblico (ovvero, in Ticino, dal Comune di domicilio). I costi della curatela potranno dunque essere sopportati dall’interessato solo nella misura in cui non intaccano le soglie definite sopra (sentenza CDP del 13 settembre 2018, inc. 9.2016.223 consid. 5, confermata a più riprese, da ultimo con sentenza CDP del 10 ottobre 2019, inc. 9.2019.123, consid. 2.6, pubblicata in RtiD I-2020, n. 8c).

                                         Tale soluzione consente di tenere conto degli scopi perseguiti dal diritto di protezione, permette al curatelato di conservare gli averi necessari per far fronte a una spesa imprevista e agevola il compito delle Autorità regionali di protezione, che applicano dei limiti chiari e si vedono offrire nel rendiconto finanziario i dati per il calcolo della sostanza netta. Inoltre, tale metodo permette di adottare un sistema unitario, applicabile a tutto il Ticino nonostante l’assenza di una normativa cantonale ad hoc, e pone fine alle disparità sinora riscontrate. La Camera di protezione ha in seguito codificato tale giurisprudenza attraverso l’emanazione della Direttiva n. 2/2018 del 7 dicembre 2018 (Accollo della mercede e delle spese della curatela – Lacuna legislativa), invitando tutte le Autorità regionali di protezione ad attenersi a tale regolamentazione.

                                   3.   Tornando alla fattispecie in esame e analizzando i dati accertati dall’Autorità di prime cure, qui non contestati, è pacifico che la stretta applicazione dei criteri summenzionati conduce alla soluzione adottata nella decisione impugnata. La sostanza netta appartenente a RE 1 al 31 dicembre 2019 ammontava a fr. 22'590.67, importo che si situa al di sopra della soglia di fr. 5'000.– stabilita quale minimo intangibile nella giurisprudenza citata, e tale minimo intangibile non viene intaccato dal pagamento di tali costi. Come evidenziato dall’Autorità di protezione nelle osservazioni al reclamo, in applicazione della giurisprudenza e della Direttiva summenzionata, i costi della curatela dovrebbero dunque essere accollati all’interessato e non all’ente pubblico.

                               3.1.   Va tuttavia osservato che i criteri giurisprudenziali di cui sopra, emanati per colmare la lacuna legale esistente e per uniformare le variegate prassi osservate, lasciano comunque sussistere un certo margine di apprezzamento in favore delle Autorità di protezione. Tale latitudine di giudizio deve essere esercitata dalle autorità di prime cure e la fissazione di valori soglia non deve condurre ad un automatismo acritico, che contraddice lo spirito del diritto di protezione.

                                         A tal proposito si rileva che già in due decisioni recenti questo giudice non aveva escluso che dal computo della sostanza potesse essere tralasciata la sostanza immobiliare, nella misura in cui essa rappresenta un attivo “indisponibile”, ovvero non monetizzabile.

                                         Il quesito era stato lasciato aperto, in quanto nelle due particolari fattispecie il fatto che gran parte degli attivi componenti il patrimonio delle persone curatelate fossero di carattere immobiliare non era stato ritenuto rilevante (cfr. Dell’Oro, Indigenza del curatelato e accollo della remunerazione del curatore all’ente pubblico: l’approccio giurisprudenziale ticinese, in: RtiD II-2019, pag. 834 e nota 66, pag. 835). In un caso, il curatelato disponeva infatti di altra sostanza attiva, non immobiliare, ampiamente sufficiente per far fronte ai costi complessivi della misura senza intaccare la riserva di soccorso (sentenza CDP del 25 marzo 2019, inc. 9.2018.118, consid. 3, massima pubblicata in RtiD II-2019 n. 11c; Dell’Oro, op. cit., in: RtiD II-2019, pag. 834). Nel secondo caso, l’attivo immobiliare in questione era privo di oneri ipotecari e fonte di reddito per il curatelato, che ne ricavava annualmente una pigione, ragion per cui nel calcolo della sostanza attiva non era possibile fare astrazione del suddetto valore immobiliare (sentenza CDP del 10 ottobre 2019, inc. 9.2019.123, consid. 3, pubblicata in RtiD I-2020, n. 8c).

                               3.2.   Le fattispecie appena citate non possono essere assimilate a quella in esame. Dal rendiconto finanziario emerge che il patrimonio attivo di RE 1 è composto da due conti postali, per complessivi fr. 3'488.52, da un credito di fr. 23.60 e da una quota di un 1/20 in una comunione ereditaria, stimata in fr. 19'219.–.

                                         Tale comunione ereditaria è composta essenzialmente da un fondo in __________, il cui valore di stima ammonta a fr. 290'400.00, definito come “una vecchia casa, non abitabile”, in vendita dal 2011, senza aver mai attirato acquirenti interessati (reclamo, pag. 1-2).

                                         Al di là del fatto che, a mente di questo giudice, dal luglio 2017 la quota ereditaria spettante a RE 1 risulta essere maggiore di 1/20 a seguito del recesso dalla medesima di due coeredi, complessivamente titolari di una quota di 1/5 di tale comunione ereditaria (cfr. doc. 15 incarto ARP), nel caso concreto non è possibile fare astrazione della natura dei beni che compongono la sostanza del curatelato.

                                         In particolare, la sostanza attiva che eccede le soglie fissate in via giurisprudenziale è rappresentata da una quota in una indivisione ereditaria, di cui fanno parte altri quattro eredi, e il cui patrimonio non è dunque a disposizione dell’interessato. Detto patrimonio risulta poi costituito da un immobile che non può essere messo a reddito, sul quale il curatelato non è abilitato ad accendere ipoteche e che è in vendita da anni senza successo.

                                         Gli averi liquidi del curatelato ammontano dunque a meno di fr. 4'000.–, importo già inferiore alla soglia del minimo intangibile di fr. 5'000.– e con il quale non è evidentemente possibile far fronte alla mercede del curatore di fr. 5'570.05.

                                         Un caso simile può essere ritenuto di rigore e giustifica la messa a carico dei costi della curatela all’ente pubblico. Una soluzione diversa contraddirebbe i principi risultanti dal diritto federale, in base ai quali l’onere delle spese della curatela non può privare il curatelato dei pochi mezzi che ha (v. Reusser, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 404 CC n. 45).

                                         Se è vero che la presenza di sufficienti liquidità per pagare i costi della curatela è stata giudicata irrilevante – siccome nulla dice sulla situazione finanziaria complessiva del curatelato, in particolare sull’entità della sua sostanza netta (cfr. sentenza CDP del 13 settembre 2018, inc. 9.2016.223 consid. 6, sentenza CDP del 15 novembre 2018, inc. 9.2018.152, consid. 5, pubbl. in RtiD II-2019 n. 9c; sentenza CDP del 15 novembre 2018, inc. 9.2018.133, consid. 5) – il contrario non può essere affermato. Nel caso in cui l’interessato non disponga di liquidità, i costi della misura di protezione adottata in suo favore non possono dunque essergli accollati.

                                         In conclusione, la decisione dell’Autorità di protezione deve essere riformata e i costi della curatela devono essere messi a carico del Comune di __________, riservato l’art. 19 cpv. 3 LPMA che abilita l’ente pubblico a recuperare le somme corrisposte.

                                         Alla luce delle circostanze del caso concreto, si giustifica pertanto di rinunciare anche alla messa a carico delle tasse e spese di giudizio di prima istanza.

                                   4.   Gli oneri processuali del reclamo seguirebbero la soccombenza dell’Autorità di protezione ma, alla luce dell’art. 46 cpv. 6 LPAmm e vista la precisazione della giurisprudenza, occorre in concreto prescindere dal loro prelievo.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è accolto.

                                   §.   Di conseguenza, la decisione 29 luglio 2020 (ris. n. 2032/2020) dell'Autorità regionale di protezione __________, deve essere riformata come segue:

                                         “1. Invariato.

                                         2. È riconosciuta al curatore CURA 1 un’indennità totale di CHF 5'570.05 (mercede CHF 5'248.05 e spese diverse CHF 322.–) posta a carico del Comune di __________, riservato il diritto di regresso nei confronti di RE 1 ai sensi dell’art. 19 cpv. 3 LPMA.

                                         3. Si rinuncia alla riscossione di spese e tasse della presente decisione.

                                         4. e 5. Invariati.”

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese di giustizia.

                                         Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

- -

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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