Incarto n. 9.2020.86
Lugano 15 dicembre 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Dell'Oro
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 RE 2 patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________, e a CURA 1
per quanto riguarda il diniego dell’autorizzazione alla vendita di beni immobili a trattative private (art. 416 cpv. 1 cifra 4 CC)
giudicando sul reclamo del 10 agosto 2020 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emanata l’8 luglio 2020 (ris. n. 164) dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. RE 1, nato il 1999, presenta dalla nascita un ritardo cognitivo congenito. In vista del raggiungimento della maggiore età, sua madre, RE 2, ha postulato in suo favore l’istituzione di una misura di protezione.
B. Con decisione 22 novembre 2017 (ris. n. 223) l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito: Autorità di protezione) ha istituito in favore di RE 1 una curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC, nominando RE 2 quale curatrice.
C. Con decisione 5 giugno 2019 (ris. n. 139) l’Autorità di protezione ha nominato quale curatrice generale CURA 1, in sostituzione della madre dell’interessato.
D. Con scritto 8 maggio 2020 il municipio del Comune di __________ si è rivolto all’Autorità di protezione informandola della ricezione di una domanda di costruzione di tre case monofamiliari sul fondo part. no. __________, appartenente alla comunione ereditaria composta da RE 2 e dai figli RE 1 e PI 1. Il Municipio, a conoscenza della curatela generale in favore di RE 1, informava l’Autorità di protezione che quest’ultimo aveva “firmato una procura che consente ad una terza persona di firmare e inoltrare la domanda di costruzione” e chiedeva lumi sul corso della pratica edilizia. Il 13 maggio 2020 l’Autorità di protezione ha comunicato al municipio che in ragione della misura di protezione in essere RE 1 “non poteva rilasciare una procura a terzi e nemmeno può firmare i documenti relativi alla domanda di costruzione”.
E. Con e-mail 5 giugno 2020 la curatrice CURA 1 ha inoltrato all’Autorità di protezione, senza commento, l’e-mail ricevuto da __________, riferito al frazionamento del fondo part. no. __________ e la vendita del medesimo alla __________.
Considerando che per queste operazioni “è necessaria la firma di tutti e tre i comproprietari del fondo”, alfine di “snellire quanto più possibile la complicazione burocratica dovuta alla tutela del signor RE 1” __________ proponeva di “redigere una procura per conto del figlio RE 1 (e firmata dunque dalla signora CURA 1) che assegni alla signora RE 2 la facoltà di firmare tutto ciò che è necessario, per conto appunto del figlio RE 1” con riferimento sia alla parcellizzazione del fondo, sia alla stipula del diritto di compera (e-mail 5 giugno 2020).
F. Con scritto 10 giugno 2020 l’Autorità di protezione si è rivolta alla curatrice affermando di necessitare un “rapporto dettagliato circa la situazione finanziaria del curatelato” per potersi “determinare circa un’eventuale autorizzazione riguardante il frazionamento e la vendita” (pag. 1). L’Autorità di protezione ha altresì chiesto “se la compravendita possa incidere in modo negativo sul valore dell’attuale bene immobile (la casa nella quale abita il curatelato e di proprietà dei membri della comunione ereditaria)” (pag. 1).
G. Con lettera 24 giugno 2020 la curatrice CURA 1 ha indicato all’Autorità di protezione di essere riuscita “a ristabilire le finanze del mio curatelato”, che “sono molto stabili” e che permettono a RE 1 di “affrontare la vita quotidiana senza preoccupazioni”. CURA 1 ha ricordato che nel giugno 2019 l’immobile in questione era stato ipotecato una seconda volta da RE 2 (poco prima della crescita in giudicato della decisione quanto alla sua sostituzione) e che oggi, per far fronte al rimborso ipotecario, il curatelato necessita dell’entrata derivante dalla locazione dell’appartamento al pian terreno dell’immobile. La curatrice non appoggia l’operazione immobiliare: a suo avviso, RE 1 “non necessita di questa entrata «straordinaria»”, che “andrebbe ad incidere negativamente sul valore attuale del bene immobile, non solo finanziariamente ma anche in modo sentimentale (casa costruita dal padre defunto)”. Secondo CURA 1, nel caso in cui in futuro il curatelato necessitasse di un certo capitale, esisterebbe la possibilità di vendere altri beni immobili.
H. Con decisione 8 luglio 2020 (ris. n. 164) l’Autorità di protezione ha negato l’autorizzazione alla vendita del fondo, ritenendo che l’operazione immobiliare non fosse nel suo interesse. Secondo l’autorità di prime cure, la prospettata vendita “costituisce – a non averne dubbio – una speculazione immobiliare, con un minimo vantaggio finanziario per il curatelato, a fronte di conseguenze finanziarie negative ben maggiori”, quali il deprezzamento del valore commerciale della casa di abitazione (minor vista, minor luminosità e tranquillità in ragione della presenza di tre case a schiera; difficoltà nella locazione dell’appartamento al pian terreno e possibile diminuzione del canone locativo; decisione impugnata, pag. 2). L’Autorità di protezione ha rilevato che gli immobili sono investimenti sicuri e che essi non vanno alienati, a meno che gli interessi della persona curatelata lo esigano, ciò che non è il caso in concreto (decisione impugnata, pag. 2). L’autorizzazione alla vendita a trattative private del fondo risultante dal frazionamento del fondo è stata dunque negata in relazione all’interessenza di RE 1 (decisione impugnata, pag. 3).
I. Con reclamo 10 agosto 2020 RE 1 e RE 2 hanno impugnato la decisione summenzionata. I reclamanti ne postulano l’annullamento, ritenendo opportuno ridiscutere e rivalutare assieme all’Autorità di protezione l’operazione immobiliare, che non è pregiudizievole per il curatelato. A loro avviso, gli “aspetti immobiliari sono molteplici e gli argomenti avanzati da parte dell’ARP __________ non sono né giustificati e nemmeno documentati”: il giudizio su un’operazione immobiliare deve fondarsi “su calcoli e perizie attendibili di esperti del settore e non solamente basarsi elementi soggettivi” (reclamo, pag. 2-3). I reclamanti ritengono che la richiesta di vendita del fondo debba essere “subordinata ad una perizia oggettiva che possa far emergere in maniera oggettiva vantaggi e svantaggi dell’operazione” (reclamo, pag. 3). L’alternativa sarebbe promuovere un’istanza di divisione della comunione ereditaria, procedura che creerebbe importanti costi anche per il curatelato (reclamo, pag. 3).
L. Con osservazioni 23 settembre 2020 l’Autorità di protezione ha postulato la reiezione del reclamo in quanto inammissibile e in ogni caso infondato. L’Autorità di protezione contesta in particolare la capacità di essere parte e la capacità processuale di RE 1 e, nel merito, l’opportunità di frazionare e vendere parte del fondo appartenente alla comunione ereditaria.
La curatrice generale CURA 1 non ha presentato osservazioni.
M. In sede di replica 27 ottobre 2020 e di duplica 11 novembre 2020 i reclamanti e l’Autorità di protezione si sono riconfermati nelle loro argomentazioni e richieste di causa.
Considerato
in diritto
1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
I. Capacità processuale di RE 1
2. Nelle sue osservazioni l’Autorità di protezione ha eccepito l’assenza di capacità processuale di RE 1, a beneficio di una curatela generale in quanto incapace di intendere e di volere e ha chiesto di giudicare inammissibile il suo gravame.
L’avv. PR 1, abilitato con procura sottoscritta da RE 1 nel luglio 2020 (cfr. allegato a lettera 19 agosto 2020), ha considerato che la curatela generale “non impedisce in ogni modo al curatelato di potersi rivolgere e farsi ulteriormente rappresentare da un legale nell’ambito di questioni che riguardano fondi di sua proprietà e o per qualsiasi altra attività” (replica, pag. 2).
Ha inoltre rilevato che il mancato coinvolgimento della curatrice nella sottoscrizione della procura risulta “una questione superata”, essendoci una “unità di intenti del rappresentante legale nonché del curatore”, avendo quest’ultima inoltrato la richiesta di autorizzazione alla firma del contratto di compravendita immobiliare, senza presentare osservazioni al reclamo (replica, pag. 2).
2.1. Giusta l’art. 67 cpv. 1 CPC ha capacità processuale chi ha l’esercizio dei diritti civili. Chi non ha l’esercizio dei diritti civili agisce per mezzo del suo rappresentante legale (art. 67 cpv. 2 CPC); se è capace di discernimento, può ad ogni modo esercitare autonomamente i diritti inerenti alla sua personalità (art. 67 cpv. 3 lett. a CPC) o, in caso di pericolo nel ritardo, svolgere provvisoriamente lui stesso gli atti necessari (art. 67 cpv. 3 lett. b CPC).
Giusta l’art. 398 CC è istituita una curatela generale se una persona ha un particolare bisogno d’aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento (cpv. 1); l’interessato è privato per legge dell’esercizio dei diritti civili (cpv. 2).
In forza dell’art. 19c cpv. 1 CC – il cui principio è ricordato anche nel diritto di protezione, all’art. 407 CC – e fatti salvi i casi nei quali la legge prevede il consenso del rappresentante legale, le persone capaci di discernimento che non hanno l’esercizio dei diritti civili possono comunque esercitare in piena autonomia i diritti strettamente personali, come ad esempio il diritto di interporre reclamo contro le decisioni dell’autorità di protezione (art. 450 CC; DTF 120 Ia 369 consid. 1; DTF 112 IV 9 consid. 1b; STF 5A_10/2007 e 5A_11/2007 del 23 marzo 2007, consid. 3.2.3; sentenza CDP del 15 luglio 2020, inc. 9.2019.172, consid. 8.1; Steinauer/ Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 218 pag. 52; Meier/De Luze, Droit des personnes, 2014, n. 165 pag. 93; n. 174-179 pag. 97-98; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, 2012, n. 1.42 pag. 13; Henkel, in: BSK Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 394 CC n. 34). La capacità di esercitare i propri diritti strettamente personali comprende la capacità di stare in giudizio per farli valere e quella di incaricare un mandatario per tale scopo (DTF 120 Ia 369 consid. 1; DTF 112 IV 9 consid. 1b; Meier/De Luze, Droit des personnes, 2014, n. 177 pag. 98).
2.2. È pacifico nella fattispecie che RE 1 è a beneficio di una curatela generale ed è dunque privato per legge dell’esercizio dei diritti civili, ragion per cui non può esercitare in autonomia la sua capacità processuale ma soltanto per il tramite del suo rappresentante legale, la curatrice generale CURA 1.
Tuttavia, considerato come la facoltà di interporre reclamo ai sensi dell’art. 450 CC – così come quella di incaricare un rappresentante legale a tale scopo – viene annoverata dalla dottrina quale diritto strettamente personale, essa può dunque essere esercitata in piena autonomia anche dalle persone private dei diritti civili, purché capaci di discernimento. Ciò non è tuttavia il caso di RE 1, che presenta dalla nascita una disabilità mentale e che a causa di tale durevole incapacità di discernimento è stato posto sotto curatela generale (art. 398 cpv. 1 CC; v. ad es. la richiesta di curatela del 6 dicembre 2016 della madre o anche l’e-mail 16 febbraio 2018 dell’Autorità di protezione). Visto in particolare il carattere immobiliare del negozio giuridico in questione, l’incapacità di discernimento del curatelato deve dunque essere presunta (cfr. Meier/De Luze, Droit des personnes, 2014, n. 104 pag. 62). Nei loro memoriali i reclamanti medesimi non contestano nemmeno che il curatelato non sia “in grado di comprendere la portata della decisione avversata e nemmeno le conseguenze della vendita del fondo” (osservazioni 23 settembre 2020). In assenza di concorso della curatrice, sua rappresentante legale, non può dunque essere riconosciuta a RE 1 alcuna capacità processuale, né può essere considerata valida la procura in favore dell’avv. PR 1 da lui sottoscritta.
Diversamente da quanto affermato in replica, la questione del consenso della curatrice generale all’operazione appare tutt’altro che “superata” (pag. 2). Quest’ultima, oltre a non aver ratificato il reclamo (né la sottoscrizione della procura all’avv. PR 1), si era già espressa negativamente sull’opportunità di effettuare l’operazione immobiliare in questione nel suo scritto 24 giugno 2020 e neppure ha postulato all’Autorità di protezione una formale richiesta di autorizzare l’operazione immobiliare in questione ai sensi dell’art. 416 cpv. 1 n. 4 CC (essendosi in realtà limitata a trasmettere all’Autorità di protezione gli scritti pervenutile dal promotore immobiliare).
Per quanto attiene a RE 1 non è pertanto possibile entrare nel merito del reclamo per carenza di un necessario presupposto processuale (art. 59 cpv. 1 e 2 lett. c CPC).
II. Legittimazione a ricorrere dei membri della comunione ereditaria
3. Oltre alla carenza di capacità processuale di RE 1 evidenziata sopra, si osserva che i reclamanti si sono definiti “legittimati a ricorrere in quanto proprietari in comune (comunione ereditaria) della particella n. __________, oggetto della vertenza” (reclamo, pag. 2). Nelle sue osservazioni l’Autorità di protezione ha eccepito il fatto che il terzo membro della comunione ereditaria non abbia impugnato la decisione in questione (pag. 2).
3.1. Ai sensi dell’art. 602 CC, quando il defunto lasci più eredi, sorge fra i medesimi una comunione di tutti i diritti e di tutte le obbligazioni che dura dall’apertura dell’eredità fino alla divisione (cpv. 1); i coeredi diventano proprietari in comune di tutti i beni della successione e dispongono in comune dei diritti inerenti alla medesima, sotto riserva delle facoltà di rappresentanza o d’amministrazione particolarmente conferite per legge o per contratto (cpv. 2). In virtù del rapporto giuridico che lega gli eredi, essi possono pertanto agire solo congiuntamente quale litisconsorzio necessario (art. 70 CPC), espressione processuale di questo regime di diritto materiale che li vede congiuntamente titolari dei diritti (riservati i casi di nomina di un rappresentante legale ai sensi dell'art. 602 cpv. 3 CC, di un amministratore della successione ex art. 544 CC oppure di un esecutore testamentario ex art. 518 CC; cfr. DTF 144 III 277 consid. 3.2; Trezzini, in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, n. 21-22 ad art. 70 CPC). Qualora i litisconsorti non agiscano congiuntamente vi è difetto di legittimazione attiva e la domanda andrà respinta (e non giudicata inammissibile; DTF 140 III 598 consid. 3.2; DTF 138 III 737 consid. 2; Trezzini, in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, n. 9 ad art. 70 CPC).
3.2. Nel caso concreto, il patrocinatore dei reclamanti – pure a beneficio di una procura rilasciata nel luglio 2020 da PI 1, terzo componente della comunione ereditaria (doc. E) – afferma che quest’ultimo “non ha impugnato la decisione dell’ARP __________ ritenuto che già il fratello RE 1 e la madre avevano proceduto in tal senso” (replica, pag. 3). Siccome PI 1 è pure favorevole alla vendita del fondo in questione, i reclamanti ritengono che “l’esito auspicato positivo del presente reclamo rispecchierà dunque a pieno la volontà di tutti i componenti della comunione ereditaria”, (replica, pag. 3 e dichiarazione doc. D).
Dalle spiegazioni fornite dal legale risulta pertanto che la scelta di non interporre reclamo a nome e per conto di PI 1, nonostante i tre siano proprietari in comune del fondo in qualità di membri della comunione ereditaria del defunto padre, è stata deliberata. Anche se RE 1 avesse avuto la necessaria capacità giuridica – ciò che non è il caso nella fattispecie – il reclamo sarebbe ad ogni modo da respingere per difetto di legittimazione attiva, l’azione non essendo stata introdotta da tutte le parti tenute a procedere in comune.
III. Legittimazione a ricorrere di RE 2
4. Occorre infine determinarsi sulla questione di sapere se alla sola RE 2 possa essere riconosciuta la legittimazione ricorsuale necessaria per impugnare il diniego di autorizzazione in oggetto.
4.1. RE 2 non è parte al procedimento di protezione ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 1 CC. Nel diritto di protezione, la legittimazione al reclamo è tuttavia conferita anche alle persone vicine all’interessato (art. 450 cpv. 2 n. 2 CC) e alle persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata (art. 450 cpv. 2 n. 3 CC).
Secondo la giurisprudenza, possono essere considerate «persone vicine all'interessato» ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 2 CC non solo i parenti stretti e le persone conviventi (per i quali sussiste una sorta di praesumtio hominis), ma addirittura istituzioni quali una banca, a condizione che agiscano nell'interesse della persona bisognosa (STF 5A_668/2016 del 27 ottobre 2016, consid. 2.1.1 e rinvii; sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2). Qualora la persona vicina non agisca nell’interesse del curatelato, deve essere trattata come se fosse un terzo ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC e deve dunque fondare la sua legittimazione su un interesse giuridico proprio, specialmente protetto (sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2; Meier/De Luze, Le recours des proches au Tribunal fédéral en matière de protection de l’adulte – une Prozessstandschaft?, pag. 852).
Ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC anche i terzi possono infatti presentare reclamo, purché abbiano un interesse giuridico che deve essere tutelato dal diritto di protezione o che abbia un legame diretto con la misura di protezione; un semplice interesse di fatto non basta (sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2; STF 5A_668/2016 del 27 ottobre 2016, consid. 2.1.2.2; STF 5A_112/2015 del 7 dicembre 2015, consid. 2.5.1.3; Messaggio concernente la modifica del CC [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione], FF 2006 pag. 6391, pag. 6471; Meier/Stettler, Droit de la filiation, n. 1808; Meier/De Luze, Le recours des proches au Tribunal fédéral en matière de protection de l’adulte – une Prozessstandschaft?, pag. 851 e 853). Essi sono quindi legittimati a presentare reclamo soltanto se fanno valere una violazione dei propri diritti; non lo sono invece se pretendono di difendere gli interessi della persona in causa non essendo in realtà a lei vicini (sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2; STF 5A_112/2015 del 7 dicembre 2015, consid. 2.5.1.3; Messaggio, pag. 6471).
4.2. Nel caso concreto la reclamante è sicuramente persona vicina a RE 1, che è suo figlio e con il quale convive. Non risulta tuttavia che ella impugni la decisione nell'interesse di quest’ultimo: nel reclamo si afferma infatti che “pur comprendendo la necessità di agire nell’interesse del curatelato”, che non necessità di ulteriori liquidità, “la situazione di fatto esige un’analisi maggiormente approfondita che possa tenere conto anche delle esigenze e necessità degli altri proprietari comuni, non da ultimo della loro situazione finanziaria” (replica, pag. 3). In effetti, se la situazione del curatelato è stabile, “lo stesso non vale per quanto riguarda quella degli altri proprietari i quali presentano qualche difficoltà a far fronte a tutte le proprie spese”; gli interessi del curatelato sarebbero in ogni caso “correlati con quelli del fratello e della madre” (replica, pag. 4). Appare dunque dichiarato che l’obiettivo primario dell’impugnativa – ma anche dell’operazione immobiliare in quanto tale, in base a quanto si evince dagli atti – non è la difesa degli interessi del curatelato ma di quelli di terzi. Ritenuto che la persona vicina non agisce nell’interesse di RE 1, non le si può riconoscere una legittimazione attiva ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 2 CC ma deve essere trattata come se fosse un terzo ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC.
Anche come terzo, tuttavia, RE 2 non può vedersi riconoscere alcuna legittimazione a ricorrere. Come visto, l’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC permette anche a terze persone di impugnare una decisione dell’Autorità di protezione, laddove esse facciano valere un interesse giuridico proprio, specialmente protetto dal diritto di protezione o che abbia un legame diretto con la misura di protezione. Ciò non è il caso in concreto, nella misura in cui l’interesse soggettivo di RE 2 non ricade certo fra quelli che le norme sulla protezione dei minori intendono tutelare.
Non potendo riconoscere a RE 2 una legittimazione al reclamo ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 CC, la sua impugnativa non può pertanto che essere respinta.
5. Gli oneri del reclamo seguono la soccombenza.
Ritenuto come la rappresentanza processuale di RE 1 da parte dell’avv. PR 1 non sia stata considerata valida, tasse e spese di giudizio non possono essere poste a carico dell’interessato. Esse vanno dunque poste integralmente a carico di RE 2. Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura della sua ricevibilità, il reclamo è respinto.
2. Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 400.–
b) spese fr. 100.–
fr. 500.–
sono posti a carico di RE 2.
Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
- Comunicazione: -
-
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.