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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 14.12.2020 9.2020.106

December 14, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·3,456 words·~17 min·2

Summary

Istituzione curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni, annullata per carenza di motivazioni

Full text

Incarto n. 9.2020.106

Lugano 14 dicembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Perucconi-Bernasconi

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

per quanto riguarda l’istituzione di una misura di protezione a suo favore

giudicando sul reclamo del 16 settembre 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 10 settembre 2020 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   Con scritto 30 aprile/6 maggio 2020 all’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) – su consiglio della sua rappresentante legale avv. __________ – RE 1 ha chiesto l’istituzione di una misura di protezione a suo favore, precisando di trovarsi in una situazione difficoltosa.

                                  B.   In data 8 luglio 2020 RE 1 è stata sentita dal delegato del Comune di __________, alla presenza della curatrice prescelta. All’interessata è stata annunciata l’intenzione di istituire una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ai sensi degli art. 394 e 395 CC senza limitazione dell’esercizio dei diritti civili. RE 1 ha espresso il suo accordo sulla misura e sulla persona prescelta.

                                  C.   Con decisione 10 settembre 2020 l’Autorità di protezione ha istituito a favore di RE 1 una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ai sensi degli art. 394 e 395 CC. Quale curatrice è stata nominata la signora __________, con un compenso orario di fr. 70.– per un massimo di 40 ore annuali, corrispondente ad un importo complessivo di fr. 2'800.–.

                                  D.   Contro la suddetta decisione è insorta RE 1 con reclamo 16 settembre 2020. Essa ne chiede l’annullamento, precisando di aver chiesto una curatela di sostegno per essere aiutata nella gestione di alcune pratiche. L’interessata sostiene di non ritenersi in una situazione di fragilità ma di difficoltà economica.

                                  E.   Tramite osservazioni 1° ottobre 2020 l’Autorità di protezione richiama i presupposti per l’istituzione delle misure di protezione e sostiene che la situazione di RE 1, che ha esecuzioni per un totale di fr. 36'502.–, giustificherebbe la misura istituita, ritenendola proporzionata e necessaria per sostenerla.

                                  F.   Con replica del 14 ottobre 2020 RE 1 conferma il proprio reclamo, osservando di essere in una situazione di difficoltà, non a causa di una debolezza bensì della sua situazione economica, non essendo le sue entrate sufficienti per coprire tutte le spese. Essa ritiene sufficiente una “curatela di sostegno”, di aiuto per poter ricevere tutti i sussidi e recuperare i crediti nei confronti dei padri delle sue figlie. Contesta invece la necessità di una misura nei suoi confronti che ne limiti la libertà, indicando sproporzionati i provvedimenti “come il richiedere le chiavi del domicilio, oppure di dover cedere la carta di credito”.

                                  G.   Il 27 ottobre 2020 l’Autorità di protezione ha presentato la propria duplica, nella quale sostiene che la misura istituita non sarebbe particolarmente incisiva, non comportando nessuna limitazione dei diritti civili di RE 1. In particolare l’Autorità di prime cure precisa che la curatrice non ha accesso al domicilio della curatelata, che è stata informata sulle conseguenze della misura di protezione prima della sua istituzione. In tale occasione l’interessata non avrebbe formulato contestazioni. In conclusione l’Autorità di protezione ribadisce di ritenere il provvedimento istituito proporzionato e necessario a sostenere RE 1, che si troverebbe in uno stato di fragilità e debolezza tali da esigere l’aiuto fornito.

Considerato

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

                                   2.   Con la decisione impugnata l’Autorità di protezione ha istituito a favore di RE 1 una “curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni senza limitazione dell’esercizio dei diritti civili”. Alla curatrice nominata, signora __________, sono stati attribuiti i seguenti compiti e attribuzioni (disp. 1):

                                         “1.1. rappresentare l’interessata nel quadro dei propri affari amministrativi, in particolare nel rapporto con le autorità, i servizi amministrativi, gli istituti bancari e di credito, la posta, le assicurazioni private e sociali e ogni altra istituzione di diritto privato o pubblico e persona privata;

                                         1.2. gestire con la diligenza richiesta il patrimonio e i redditi dell’interessata (art. 408 ss. CC);

                                         1.3. vegliare al benessere sociale e rappresentare l’interessata in tutti gli atti necessari a tal fine;

                                         1.4. chiedere per gli atti necessari i consensi previsti dall’art. 416 CC;

                                         1.5. chiedere adattamenti della presente misura, qualora subentrino cambiamenti delle circostanze (art. 414 CC);

                                         1.6. nel limite del possibile, la curatrice ha l’obbligo di procedere all’annullamento delle esecuzioni in corso (art. 408 cpv. 2 cifra 2 CC).

                                         2. La signora RE 1 è limitata nei suoi diritti in virtù dell’art. 395 cpv. 3 CC:

                                         2.1. per quanto riguarda la gestione del suo conto corrente per le sue entrate e uscite come pure per gli eventuali suoi redditi e sua sostanza, che sarà amministrato e gestito, con firma individuale, unicamente dalla curatrice (art. 395 cpv. 3 CC);

                                         2.2. la curatrice è autorizzata ad aprire la corrispondenza inerente al proprio mandato ad esclusione di quella che appare manifestamente di carattere personale (art. 391 cpv. 3 CC).”

                                   3.   RE 1 contesta la suddetta decisione, ritenendo di non necessitare di una misura tanto incisiva, avendo chiesto all’Autorità di protezione una “curatela di sostegno” in quanto sostiene di non essere in grado di occuparsi della gestione di alcune pratiche “come la compilazione delle tassazioni, richieste di un qualche aiuto economico, ecc., cose che io non avendo un’adeguata formazione non sono in grado di fare autonomamente”. In replica conferma tale opinione, affermando di aver chiesto una misura di sostegno “per poter essere guidata e consigliata, con l’intento di poter accedere a tutti i sussidi qui ho diritto e di andare a riprendere gli importi scoperti dai papà delle mie figlie”. RE 1 contesta di trovarsi in uno stato di fragilità o debolezza, come affermato dall’Autorità di protezione.

                                   4.   L’art. 390 CC elenca i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’Autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).

                               4.1.   Le cause della curatela, ai sensi dell’art. 390 CC, possono dunque essere tre alternativi stati di debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (Sentenza CDP del 31 marzo 2017, inc. 9.2017.118 consid. 4.1-4.3; sentenza CDP del 5 ottobre 2017, inc. 9.2016.91 consid. 3.1; Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berna 2013, ad art. 390 CC n. 25; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag. 106-107).

                                         Per quanto riguarda l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, la dottrina sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente e utilizzata eccezionalmente (CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n. 386, pag. 184; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111; Meier, Droit de protection de l’adulte, Losanna 2016, n. 728, pag. 369, con riferimenti). Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da deficienze analoghe a quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o da una turba psichica; compresi sono anche i casi estremi di inesperienza o di cattiva gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi in particolare pag. 6432; v. anche Henkel, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad art. 390 CC n. 13; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 390 CC n. 6; CommFam Protection de l’adulte, Meier ,ad art. 390 CC n. 17). Come emerge chiaramente dal testo legale italiano e tedesco, lo stato di debolezza deve risiedere nella persona interessata (“inerente alla sua persona"; “in der Person liegenden Schwächezustands”) e non essere ancorato a circostanze esterne, tra cui rientrano origine sociale, disagio estremo, difficoltà lavorative, solitudine, ecc. (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 8; CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 16; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). In effetti, obiettivo della misura è la protezione di persone in uno stato di debolezza, non la lotta contro comportamenti socialmente o moralmente inadeguati (Henkel, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 3; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, Zurigo/San Gallo 2012, n. 5.6, pag. 136; CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 17; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). L’istituzione di una misura è esclusa nei casi di semplice disagio finanziario, nella misura in cui spetta all’assistenza sociale intervenire; se tuttavia l'interessato omette di fare i passi necessari per ottenere prestazioni assistenziali a causa di una deficienza caratteriale, l’adozione di una misura protettiva può entrare in considerazione (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 8; Henkel, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad art. 390 CC n. 18; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 404, pag. 192-193; RtiD II-2014, n. 7c).

                                         L’esistenza di uno stato di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo (Messaggio, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 1; Henkel, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 405, pag. 193; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138). L’incapacità è una nozione relativa, da interpretare in funzione del genere di affari che l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non è determinante in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al curatore (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n. 20).

                                         Ai sensi dell'art. 394 CC, se la persona bisognosa di aiuto non può provvedere a determinati affari e deve pertanto essere rappresentata, è istituita una curatela di rappresentanza (cpv. 1); l'Autorità di protezione può limitare di conseguenza l'esercizio dei diritti civili dell'interessato (cpv. 2); anche se non sono posti limiti al suo esercizio dei diritti civili, l'interessato è obbligato dagli atti del curatore (cpv. 3). In virtù dell'art. 395 cpv. 1 CC, se istituisce una curatela di rappresentanza per l'amministrazione dei beni, l'Autorità di protezione designa i beni che devono essere amministrati dal curatore; può porre sotto amministrazione del curatore determinati elementi del reddito o del patrimonio, l'intero reddito o l'intero patrimonio o l'insieme di reddito e patrimonio.

                                         Ai sensi dell’art. 396 CC, è istituita una curatela di cooperazione se occorre che il curatore acconsenta a determinati atti della persona bisognosa d'aiuto, per proteggerla. L'esercizio dei diritti civili è limitato di conseguenza.

                                         Il consenso può intervenire prima, in concomitanza o posteriormente all'atto e non vi è nessuna forma da rispettare: può essere tacito o espresso. Il suo accordo è una condizione di validità dell'atto.

                                         I differenti tipi di curatela possono essere combinati (art. 397 CC).

                               4.2.   Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).

                               4.3.   L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).

                                         La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

                                   5.   Nel caso concreto vanno esaminati i presupposti per l’istituzione di una curatela, ovvero uno stato di debolezza di RE 1 che causa un’incapacità di provvedere ai propri interessi e di designare rappresentanti che possano farlo.

                                         È innanzitutto necessario osservare che la decisione impugnata non appare sufficientemente motivata e risulta carente in relazione alle condizioni che possano giustificare l’adozione di misure di protezione. Già per questo motivo è quindi da annullare e rinviare all’Autorità di protezione. L’obbligo di motivazione – che rappresenta una componente del diritto di essere sentito delle parti (art. 29 cpv. 2 Cost) – implica che il destinatario della sentenza possa capire per quale motivo il giudice abbia deciso in un senso piuttosto che in un altro e che l'autorità di ricorso sia in grado di verificare se la decisione sia conforme al diritto (DTF 136 I 236 consid. 5.2). Il giudice deve dunque enunciare le circostanze significative atte a influire in qualche modo sull'esito del giudizio: la motivazione può essere ritenuta sufficiente quando vengono menzionati, almeno brevemente, i motivi – sia fattuali che giuridici – che hanno indotto i giudici a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo l'interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione.

                                         Nell’incarto non figurano informazioni idonee a dimostrare uno stato di debolezza della reclamante, né il relativo bisogno di protezione. Esso è infatti composto da soli tre documenti. Il primo è una lettera del 6 maggio 2020 di RE 1 nella quale afferma semplicemente che: “a seguito della mia situazione che da anni si protrae parecchio difficoltosa, ed a seguito del consiglio della mia avvocatessa che potete vedere in allegato, sono a chiedere aiuto. Ho bisogno di una curatela di sostegno, in quanto ci terrei a regolarizzare al meglio la situazione in cui mi trovo. Vi chiedo cortesemente di convocarmi per iniziare tale procedura”. Essa allega uno scritto del 28 aprile 2020 dell’avv. __________ (che sembra averla patrocinata in una procedura di pignoramento dello stipendio), con il quale la patrocinatrice informa la cliente sugli atti eseguiti e afferma di ritenere che le sarebbe di maggior aiuto un curatore piuttosto che un avvocato, ritenuto che il procedimento in corso appare originato dalla difficoltà nel reperire la necessaria documentazione.

                                         Il secondo atto che compone l’incarto è un verbale, compilato con risposte si/no, dal quale risulta che un incontro è avvenuto l’8 luglio 2020 alla sola presenza del delegato dell’Autorità di protezione per il Comune di __________, che nell’occasione avrebbe spiegato la procedura, indicando la misura che sarebbe stata istituita e presentato a RE 1 la curatrice prescelta. Il terzo atto dell’incarto è la decisione impugnata, del 10 settembre 2020.

                                         Ora, come indicato, già solo per la scarsità di motivazione e di documentazione, a questo giudice appare impossibile verificare lo stato di debolezza dell’interessata e il suo conseguente bisogno di una misura di protezione. Non risulta dagli atti che l’Autorità di protezione abbia accertato la situazione di RE 1 (che peraltro è stata sentita esclusivamente dal delegato del Comune di __________, persona che non risulta disporre di competenze mediche o professionali tali da poter trarre conclusioni sulla fragilità o debolezza dell’interessata). Di conseguenza la scarna motivazione indicata nella decisione impugnata, nella quale l’Autorità di protezione sostiene semplicemente che l’interessata “appare in uno stato di debolezza” e che non avrebbe un sostegno adeguato da parte della famiglia e dei servizi, non risulta sufficiente né comprovata. Nemmeno nella procedura ricorsuale, e meglio nelle osservazioni e in duplica, l’Autorità di protezione fornisce argomenti plausibili a favore della misura presa.

                                         In conclusione, nessuna delle affermazioni dell’Autorità di protezione relative alla fragilità o al bisogno di aiuto di RE 1 trovano riscontro concreto. Nemmeno può essere considerata sufficiente la richiesta di aiuto dell’interessata, che può lasciare intendere che essa non sia completamente in grado di occuparsi autonomamente delle sue questioni economiche e necessiti in tal senso di un aiuto. Malgrado essa affermi di aver bisogno di sostegno nella gestione di alcune pratiche ancora non significa che l’aiuto idoneo sia quello fornito dall’Autorità di protezione con la decisione impugnata. Si rammenta infatti che in presenza di disagi economici, l’applicazione dell’art. 390 CC necessita in ogni caso una debolezza caratteriale, non dimostrata nel caso concreto.

                                         Peraltro, si rileva che nemmeno la seconda condizione per l’istituzione di una misura di protezione, ovvero il bisogno di protezione e di assistenza dell’interessata (presupposto “sociale” della curatela ai sensi dell’art. 390 cpv. 1 n. 1 CC), può essere desunta chiaramente dagli atti. Al contrario, risulta la positiva presa di coscienza da parte di RE 1 dell’esigenza di aiuti per gestire questioni che non è in grado di affrontare autonomamente e la sua capacità di far capo ad un avvocato quando si è rivelato necessario.

                                         Nelle circostanze descritte, in assenza di elementi concreti e di evidenti motivazioni atte a giustificare la decisione impugnata, questo giudice non può confermarla.

                                   6.   Visto quanto precede, il reclamo merita accoglimento e l’istituzione della misura di protezione va annullata. Ritenuto che questa Camera non può sanare le importanti lacune procedurali, l’incarto è ritornato all’Autorità di protezione affinché esegua le necessarie verifiche e definisca, conformemente ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà, l’intervento più adatto a rispondere ai reali bisogni di RE 1.

                                   7.   Gli oneri giudiziari seguirebbero il principio della soccombenza ma viste le circostanze particolari si rinuncia all’addebito di tasse e spese processuali, che non potrebbero peraltro essere poste a carico dell’Autorità di protezione (art. 47 cpv. 6 LPAmm).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è accolto.

                                         Di conseguenza, la decisione 10 settembre 2020 dall'Autorità regionale di protezione __________ è annullata. L’incarto è retrocesso all’Autorità di prime cure affinché proceda ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese di giustizia.

                                   3.   Notificazione:

-

                                         Comunicazione:

                                         -

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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