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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 15.10.2019 9.2019.51

October 15, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·5,873 words·~29 min·4

Summary

Richiesta di rientro del minore in Ticino; partenza per la Svizzera interna con la madre, senza autorizzazione al trasferimento; accertamento errato della titolarità dell’autorità parentale; irricevibilità di nuove conclusioni in sede di reclamo; disciplina delle relazioni personali con il padre

Full text

Incarto n. 9.2019.51

Lugano 15 ottobre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Dell'Oro

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 patr. da: PR 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,   e a   CO 2 patr. da: PR 2

per quanto riguarda l’istituzione di una curatela educativa in favore della minore PI 1 (2011) e la regolamentazione delle relazioni personali di quest’ultima con il padre

giudicando sul reclamo del 10 marzo 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emanata il 20 dicembre 2018 dall'Autorità regionale di protezione __________ (ris. n. 3514/2018);

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   Dall’unione fra RE 1 e CO 2 è nata, il 2011, PI 1.

                                  B.   In data 23 aprile 2012 RE 1 e CO 2 hanno sottoscritto un Contratto per l’obbligo di mantenimento e le relazioni personali, approvato il 30 aprile 2012 dall’allora Commissione tutoria regionale __________. Tale pattuizione prevedeva gli importi da versare da RE 1 a titolo di mantenimento di PI 1 e una regolamentazione minima dei diritti di visita padre-figlia.

                                  C.   Con scritti del 4 e dell’11 aprile 2018 RE 1 si è rivolto all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito: Autorità di protezione) lamentando di essere ostacolato nei contatti con la figlia (“vedo mia figlia col cronometro”) e chiedendo un intervento in suo favore (“chiedo ufficialmente un intervento per poter avere una regolamentazione personale con mia figlia PI 1 in quanto la madre ha deciso di trasferirsi a __________ dai genitori a giugno”).

                                  D.   CO 2 ha preso posizione su tali scritti con osservazioni del 7 maggio 2018, esponendo le sue ragioni in merito alla fine della relazione con RE 1 e indicando le sue attuali difficoltà finanziarie. CO 2 ha affermato che, a suo modo di vedere, la soluzione migliore è “quella di trasferirmi vicino ai miei genitori”: “PI 1 parla molto bene il tedesco e non avrà difficoltà ad ambientarsi a __________” (pag. 3-4).

                                  E.   In data 28 maggio 2018 CO 2 ha presentato all’Autorità di protezione, per il tramite del suo patrocinatore, un’istanza di conciliazione nella quale ha postulato l’affidamento di PI 1 a lei, il versamento di contributi alimentari per la figlia da parte di RE 1, nonché l’ordine a quest’ultimo di lasciare al più presto l’abitazione familiare di __________, in cui ancora convivevano con PI 1.

                                  F.   Il 1° giugno 2018 entrambi i genitori sono stati convocati ad un’udienza dinnanzi al membro permanente dell’Autorità di protezione. RE 1 ha riferito che la compagna ha iniziato a rendergli difficoltosi i contatti con la figlia dal dicembre 2017. CO 2 ha confermato la sua intenzione di trasferirsi in Svizzera interna da fine luglio 2018. L’Autorità di protezione ha constatato che nulla osta al trasferimento della minore a __________, considerato che la madre detiene sia l’autorità parentale che la custodia esclusiva sulla figlia, sempreché per la minore tale trasferimento non sia pregiudizievole. L’Autorità di protezione ha in seguito invitato RE 1 a rivolgersi all’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) di __________ “alfine di essere supportato per vedere quale soluzione all’esercizio del diritto di visita in favore di sua figlia PI 1 possa essere individuata a __________ e dintorni” (verbale, pag. 3). L’Autorità di protezione ha assegnato alle parti un termine per presentare una convenzione completa in merito all’autorità parentale congiunta, all’esercizio delle relazioni personali e al contributo alimentare, o per comunicare di non essere pervenuti ad un accordo.

                                  G.   Il 19 luglio 2018 ha avuto luogo un’ulteriore udienza fra le parti, richiesta dalla patrocinatrice di RE 1, che in precedenza non era rappresentato da un legale. La presidente dell’Autorità di protezione ha ricordato che il padre “si è rivolto alla scrivente autorità affinché vengano garantite le relazioni personali con la figlia PI 1 e per questa ragione la madre non venga autorizzata a traferirsi a __________”, in quanto ciò “pregiudicherebbe il suo diritto all’esercizio delle relazioni personali” ed è contrario all’interesse della minore. In sede di udienza RE 1 ha inoltre chiesto l’attribuzione dell’autorità parentale congiunta (verbale, pag. 1). A tale richiesta si è opposta CO 2, “per il bene della figlia e per il suo equilibro psico-fisico” (pag. 4). In tale occasione CO 2 ha comunicato “di vivere dal 1° luglio 2018 a __________ con la figlia presso i genitori” e che l’anno scolastico sarebbe iniziato il 13 agosto seguente (pag. 4). In merito alle relazioni personali, le parti si sono accordate per un primo diritto di visita padre-figlia per domenica 22 luglio 2018 dalle 11.00 alle 16.00 con ritrovo ad __________.

                                  H.   Dopo lo svolgimento di tale primo diritto di visita, con scritto del 25 luglio 2018 la patrocinatrice di RE 1 ha postulato la fissazione di ulteriori incontri padre-figlia e di alcuni giorni di vacanza insieme. Con scritto del 5 settembre 2018, RE 1 si è opposto all’audizione di PI 1 da parte delle autorità di protezione svizzero-__________. Egli ha affermato che “il padre non ha aderito al trasferimento – provvisorio – di domicilio della figlia” (pag. 2); ha infine chiesto che “venga riconosciuto al padre l’esercizio dell’autorità parentale congiunta” (pag. 3). A quest’ultima richiesta, la madre si è nuovamente opposta con scritto dell’11 settembre 2019.

                                    I.   Con scritto del 26 settembre 2018 l’Autorità di protezione ha comunicato ad RE 1 che “da una verifica dell’incarto, con dichiarazione comune e congiunta del 16/20 agosto 2015 trasmessa all’ARP, le parti hanno espresso di esercitare congiuntamente l’autorità parentale, (…) attribuita per legge con la dichiarazione comune”. Con scritto dell’8 ottobre la patrocinatrice di RE 1 ha comunicato che “i temi dell’ascolto e dell’esercizio dell’autorità parentale, già scelto dai genitori, come da voi accertato, sono risolti”.

                                  L.   Con lettera del 15 ottobre 2018 è stata fornita ai genitori una sintesi scritta dell’audizione di PI 1, svoltasi il 3 ottobre precedente da parte del membro permanente dell’Autorità di protezione. Alle parti sono state chieste osservazioni scritte, con riferimento “alla regolamentazione delle relazioni personali padre-figlia” e “alla possibilità che l’ARP istituisca una curatela educativa” (lettera del 16 novembre 2018). Con lettera del 30 novembre 2018 la patrocinatrice di RE 1 ha trasmesso la presa di posizione di quest’ultimo, favorevole alla proposta di una curatela educativa in favore di PI 1, sebbene preoccupato dai costi di una tale misura. Quanto al diritto di visita con la figlia “non vedo l’ora che mi venga garantito perché questo è stato il motivo principale per cui mi sono rivolto ad ARP”. RE 1 evoca inoltre un possibile rientro in Ticino di PI 1, essendo egli titolare dell’autorità parentale congiunta (“Avvocato prenda come base questo scritto e faccia valere i miei diritti per favore anche facendo leva sul fatto che sono in possesso dell’autorità parentale congiunta [possibile rientro in Ticino di PI 1]”, pag. 2).

                                  M.   In sede di udienza del 14 dicembre 2018, le parti hanno dichiarato il loro accordo in merito alla nomina della curatrice educativa proposta, CURA 1. In merito ai diritti di visita, RE 1 ha proposto che il diritto di visita quindicinale si svolgesse come da Convenzione sottoscritta nel 2012, ma dal sabato (essendo che il venerdì lavora) e presso il suo domicilio di __________, con accompagnamento della madre almeno fino a metà strada. La madre ha proposto che solo un diritto di visita su due avesse luogo in Ticino, e in forma sorvegliata (ovvero in presenza di una terza persona durante il giorno, e almeno inizialmente senza pernottamento).

                                  N.   Con decisione 5 febbraio 2019 (ris. n. 3514/2018) l’Autorità di protezione ha regolamentato le relazioni personali tra PI 1 e il padre modificando parzialmente la convenzione sottoscritta il 23 aprile 2012 e prevedendole in modalità libera, con frequenza quindicinale, dal sabato mattina alla domenica sera, da svolgersi un week-end in Ticino e uno a __________. In base a tale decisione, il padre trascorrerà con la figlia quattro settimane di vacanze all’anno, se possibile due consecutive durante il periodo estivo. L’autorità di prime cure ha inoltre istituito in favore di PI 1 una curatela educativa ai sensi dell’art. 308 CC, nominando quale curatrice CURA 1.

                                  O.   Con reclamo 10 marzo 2019 RE 1 è insorto contro tale decisione. Egli ne postula l’annullamento, ad eccezione dell’istituzione di una curatela educativa in favore della figlia. Il reclamante chiede, in via principale, che la figlia torni ad abitare in Ticino (con la madre) e, da quel momento in poi, dei diritti di visita da esercitare un week-end su due, dal sabato sera alle 17.15 fino all’inizio della scuola al lunedì mattina e una sera alla settimana dalle 17.00 alle 20.00, oltre a quattro settimane di vacanza all’anno. Qualora la madre si rifiutasse di spostare il proprio domicilio, il reclamante postula che la minore gli venga affidata, e in via ancor più subordinata, che i diritti di visita si svolgano un week-end su due sempre in Ticino, dal sabato sera alle 17.15 fino alla domenica sera alle 17.30, con trasporti a carico della madre. Ha inoltre postulato la restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo.

                                  P.   Con osservazioni 9 aprile 2019 l’Autorità di protezione ha avversato sia la richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo sia le richieste di merito del medesimo. Con riferimento alla questione del rientro in Ticino della minore, l’Autorità di protezione ritiene che una tale richiesta non sia mai stata formulata dal padre, che ha unicamente postulato la fissazione di diritti di visita.

                                  Q.   Con osservazioni 3 aprile 2019 sulla richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo e 25 aprile 2019 sul merito del reclamo, CO 2 si è opposta alle richieste di controparte.

                                  R.   Con decisione 7 maggio 2019, la richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo è stata respinta.

                                  S.   Il reclamante non ha presentato il memoriale di replica, ponendo dunque fine allo scambio degli allegati.

Considerato

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

                                   2.   Nel suo reclamo, RE 1 postula l’annullamento della decisione impugnata, ad eccezione dell’istituzione di una curatela educativa in favore della figlia. In via principale, il reclamante chiede che CO 2 torni ad abitare in Ticino con la figlia e, da quel momento, dei diritti di visita da esercitare un week-end su due, dal sabato sera alle 17.15 fino all’inizio della scuola al lunedì mattina e una sera alla settimana dalle 17.00 alle 20.00, oltre a quattro settimane di vacanza all’anno.

                               2.1.   Nella decisione impugnata, la questione del trasferimento di PI 1 in Svizzera interna non è stata oggetto di esame. Oltre ad istituire una curatela educativa in favore di PI 1, in relazione alla quale entrambi i genitori avevano già comunicato il loro accordo, l’Autorità di protezione si è chinata sulla questione delle relazioni personali tra RE 1 e la figlia. L’autorità di prime cure ha considerato che il reclamante “ha vissuto e si è occupato della figlia PI 1 fin dalla nascita e che dalle informazioni assunte non risultano comportamenti inadeguati da parte del medesimo da giustificare dei diritti di visita sorvegliati come richiesto dalla madre”, di modo che appare “adeguato e proporzionale regolamentare il diritto di visita padre-figlia in modalità libera senza la necessità di una terza persona che ne sorvegli l’esercizio” (pag. 4). Una modifica della regolamentazione delle relazioni personali in essere tra le parti si giustifica tuttavia in considerazione degli impegni lavorativi del padre e “del nuovo domicilio della minore, trasferitasi a __________ unitamente alla madre”, ragion per cui la decisione impugnata prevede “un diritto di visita quindicinale dal sabato mattina alla domenica sera, da svolgersi di principio un week-end in Ticino e uno a __________” (pag. 4).

                               2.2.   Nel suo reclamo, RE 1 espone una lunga premessa, nella quale evidenzia una serie di errori procedurali che sarebbero stati compiuti dall’Autorità di protezione nella fattispecie. In particolar modo si sofferma sulla questione dell’autorità parentale, di cui in un primo tempo – a torto – era stata considerata titolare solo la madre, ciò che ha comportato la partenza di quest’ultima dal Ticino senza la dovuta autorizzazione (reclamo, pag. 2-3). Il reclamante censura tale partenza, avvenuta unilateralmente e in spregio del suo diritto di determinare il luogo di dimora di PI 1. RE 1 postula dunque, in via principale, che venga fatto ordine a CO 2 di ritrasferire il domicilio suo e della minore in Ticino, al più tardi il 15 agosto 2019. Egli chiede inoltre che a seguito del rientro di entrambe i diritti di visita paterni vengano esercitati un week-end su due, dal sabato sera alle 17.15 fino all’inizio della scuola al lunedì mattina e una sera alla settimana dalle 17.00 alle 20.00, oltre a quattro settimane di vacanza all’anno.

                                   3.   Ai sensi dell’art. 301a cpv. 1 CC, l’autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. Diversamente dal diritto previgente, secondo cui il diritto di determinare il luogo di residenza del figlio era incluso nel diritto di custodia (cfr. DTF 136 III 353), tale diritto rientra oggi nelle prerogative dell’autorità parentale.

                                         Se i genitori esercitano l’autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell’altro genitore oppure per decisione del giudice o dell’autorità di protezione dei minori, qualora il nuovo luogo di dimora si trovi all’estero o qualora la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull’esercizio dell’autorità parentale da parte dell’altro genitore e sulle relazioni personali (art. 301a cpv. 2, let. a e b CC). Nei casi di trasferimento all’interno della Svizzera, il consenso dell’altro genitore o l’autorizzazione del giudice/dell’autorità di protezione è necessario solo se il cambiamento di dimora del figlio ha ripercussioni rilevanti sull’autorità parentale o sulle relazioni personali (DTF 142 III 502, consid. 2.4.2).

                                         Nei casi in cui il genitore detiene l’autorità parentale esclusiva, questi informa tempestivamente l’altro genitore se intende modificare il luogo di dimora del figlio (cpv. 3).

                                         Se necessario, i genitori si accordano, conformemente al bene del figlio, in merito a una modifica dell’autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e del contributo di mantenimento; se non raggiungono un accordo, decide il giudice o l’autorità di protezione dei minori (cpv. 5).

                                   4.   Nella fattispecie occorre anzitutto rilevare che la decisione impugnata, come già accennato sopra, non tratta del trasferimento di PI 1 nel Canton __________ e neppure verte sul rilascio di un’autorizzazione al trasferimento ai sensi dell’art. 301a CC. Il procedimento è stato caratterizzato da un equivoco primordiale concernente la titolarità dell’autorità parentale, in cui è incorso anche il reclamante.

                                         Sebbene con dichiarazione comune del 16/20 agosto 2015 i genitori di PI 1 avessero manifestato l’intenzione di esercitare congiuntamente l’autorità parentale, tale dichiarazione è riemersa soltanto ad un stadio avanzato del procedimento di prime cure (cfr. osservazioni ARP, pag. 3), ciò che ha comportato la falsa convinzione che CO 2 fosse unica titolare di tale potestà. Da tale errato convincimento l’Autorità di protezione ha dedotto che, conformemente all’art. 301a cpv. 3 CC (rispettivamente, art. 301a cpv. 2 lett. b a contrario) la partenza di PI 1 per __________ – cui il padre si opponeva, temendo di vedere ostacolati i suoi rapporti personali con la minore – non necessitasse di un’autorizzazione formale (vedi verbale d’udienza 1° giugno 2018, pag. 2-3) e non si è dunque pronunciata formalmente su questo argomento.

                                         L’equivoco è stato tuttavia corroborato dal fatto che il reclamante medesimo, invece di contestare tale circostanza, non ha mai accennato al fatto di essere – al contrario – contitolare dell’autorità congiunta, dimenticando verosimilmente di avere a suo tempo sottoscritto la dichiarazione summenzionata. Anche successivamente, l’assunto dell’autorità parentale esclusiva in favore della madre non è mai stato contestato dal qui reclamante, tant’è che, quando nel procedimento RE 1 si è fatto assistere da un legale, questi ha postulato il conferimento dell’autorità parentale congiunta al suo assistito (cfr. verbale d’udienza 19 luglio 2018, pag. 1). Richiesta che è stata contestata seduta stante dalla controparte, senza evocare la dichiarazione congiunta sottoscritta qualche anno addietro (verbale, pag. 4).

                                         La conclusione giuridica cui era giunta l’Autorità di protezione (che non fosse necessario rilasciare un’autorizzazione al trasferimento di PI 1 in Svizzera interna) era dunque corretta, ma fondata su una constatazione di fatto errata, ovvero che solo CO 2 fosse titolare dell’autorità parentale sulla figlia. Tale presupposto fattuale non è mai stato rimesso in discussione dalle parti, sino al 26 settembre 2018, quando l’Autorità di protezione medesima ha comunicato ai genitori che, alla luce della dichiarazione del 2015 nel frattempo riemersa, entrambi dovevano essere considerati titolari dell’autorità parentale su PI 1. Non risulta tuttavia che RE 1, patrocinato, abbia reagito a tale comunicazione domandando all’Autorità di protezione di pronunciarsi formalmente sull’autorizzazione al trasferimento o, siccome il trasferimento a __________ era già stato effettuato al 1° luglio 2018 (cfr. estratto banca dati movimento della popolazione, MovPop), chiedendo il rientro di PI 1 in Ticino. Con scritto dell’8 ottobre 2018 la patrocinatrice di RE 1 si è limitata a commentare che il tema dell’esercizio dell’autorità parentale era “risolto”, senza tuttavia postulare alcunché in relazione all’art. 301a cvp. 2 CC. Il procedimento è dunque continuato, focalizzato solo sull’esercizio delle relazioni personali tra PI 1 e il padre. Solo nella sua lettera del 30 novembre 2018 RE 1 ha ventilato un possibile rientro in Ticino di PI 1, vista la titolarità congiunta dell’autorità parentale, senza tuttavia formulare precise richieste in tal senso (né lui in prima persona, né la sua patrocinatrice che ha trasmesso lo scritto all’Autorità di protezione). Infine, le richieste di giudizio formulate nell’ambito dell’udienza tenutasi il 14 dicembre 2018 dai genitori (lo si ribadisce, entrambi patrocinati da legali) prima dell’emanazione della decisione qui impugnata, sono circoscritte al tema delle relazioni personali del padre con la minore e partono dal presupposto – dato per scontato anche dal qui reclamante – che la figlia abiti a __________ (“Il signor RE 1 ribadisce la necessità di poter svolgere il diritto di visita come da convenzione […] presso il suo domicilio a __________ […]. Esprime la richiesta che la madre accompagni la figlia almeno a metà strada in occasione di questi diritti di visita, così da non doversi recare fino a __________ […]; verbale d’udienza del 14 dicembre 2018, pag. 3). Non risulta invece proposta alcuna richiesta di giudizio sul tema del principio del trasferimento, né viene formulato un ordine di rientro in Ticino della minore, nel frattempo già a __________.

                                         Alla luce di tutte le circostanze evocate sopra, le richieste presentate in questa sede in relazione al principio del trasferimento (reclamo, pag. 18-19) appaiono nuove, in quanto mai formulate da RE 1 dinnanzi all’Autorità di protezione dopo essere stato reso edotto di essere effettivamente contitolare dell’autorità parentale su PI 1. Considerato come, ai sensi dell’art. 70 cpv. 2 LPAmm, non siano ammesse nuove domande nel procedimento di secondo grado (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 57 n. 2 LPamm), esse sono dunque irricevibili. Senza contare che, esprimendosi su tale tema, questo giudice violerebbero il principio del doppio grado di giudizio (cfr. sentenza CDP del 30 novembre 2017, inc. 9.2017.166, consid. 4.5) nonché il principio dell’effetto devolutivo del reclamo (tantum devolutum quantum iudicatum, cfr. sentenza CDP del 13 novembre 2018, inc. 9.2018.160, consid. 2.3).

                                   5.   Ci si potrebbe ad ogni modo legittimamente chiedere se, una volta chiarito che anche RE 1 era titolare dell’autorità parentale su PI 1 (ovvero, a partire dalla comunicazione del 26 settembre 2018), l’Autorità di protezione non avrebbe dovuto chinarsi sua sponte sulla questione dell’autorizzazione al trasferimento, vista l’opposizione manifestata dal padre almeno allo stadio iniziale della procedura. Benché la censura non sia stata sollevata in questa sede, appare giustificato domandarsi se tale modo di procedere non configuri un diniego di giustizia da parte dell’autorità di prime cure.

                                         In realtà, considerato che PI 1 risultava partita dal suo domicilio ticinese già il 1° luglio 2018 (cfr. estratto MovPop), nel settembre 2018 la questione del rilascio o meno dell’autorizzazione al trasferimento in Svizzera interna risultava priva di interesse. In base alla giurisprudenza del Tribunale federale, il trasferimento eseguito all’interno della Svizzera senza la necessaria autorizzazione non comporta alcuna sanzione civile diretta. In effetti, la possibilità di postulare un ritorno forzato del minore non è contemplata dalla legge, diversamente da quanto previsto nei casi internazionali dalla Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori (CArap, RS 0.211.230.02; vedi DTF 144 III 10 consid. 5; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª ed., Ginevra-Losanna 2019, n. 1142 pag.757-758; Affolter-Fringeli/Vogel, in: BK – Berner Kommentar, Berna 2016, ad art. 301a CC n. 49; Schwenzer/Cottier, in: BaKomm – Basler Kommentar ZGB I, Basilea 2014, ad art. 301a CC n. 16 e 18; Dell’Oro, Il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio: l’art. 301a CC alla luce della giurisprudenza recente, in: RTiD I-2018, pag. 842, nota 56 e pag. 849).

                                         Pertanto, anche nella misura in cui l’Autorità di protezione – dopo aver acclarato l’effettiva titolarità comune dell’autorità parentale, nel settembre 2018 – avesse vagliato la fattispecie alla luce dell’art. 301a cpv. 2 lett. b CC e avesse concluso che CO 2 non era autorizzata a trasferire il domicilio della figlia a __________, RE 1 non avrebbe avuto alcun mezzo giuridico per imporre il rientro della medesima (men che meno, il rientro della ex compagna). Dopo la partenza della minore, nel luglio 2018, l’Autorità di protezione non era infatti più abilitata ad ordinare il rientro della figlia in Ticino, né tantomeno ad imporre alla madre un domicilio nel nostro cantone sulla scorta dell’art. 301a CC. Ciò, anche nell’ipotesi – che non risulta essere stata oggetto d’indagine – in cui CO 2 avesse intenzionalmente trasferito il domicilio della figlia in maniera illecita, senza volutamente chiedere autorizzazione alcuna all’Autorità di protezione e con l’intento di allontanare la figlia dal padre contitolare dell’autorità parentale. Una partenza illecita ai sensi dell’art. 301a cpv. 2 CC, entro i confini svizzeri, non comporta la possibilità per l’altro genitore di annullare il trasferimento già effettuato. Il rientro del minore potrebbe tuttalpiù giustificarsi quale provvedimento ex art. 307 cpv. 3 CC o art. 310 CC, ma solo se tale trasferimento configurasse una seria minaccia del bene del figlio (STF 144 III 10 consid. 6), ciò che in concreto non è neppure mai stato seriamente ipotizzato dal padre.

                                         Il fatto che l’Autorità di protezione non si sia espressa sulla legittimità della partenza non può dunque essere censurato, nella misura in cui una tale pronuncia appariva già allora priva di interesse giuridico.

                                   6.   In via subordinata, RE 1 chiede l’affidamento di PI 1.

                                         A tal proposito si rileva che il comportamento del genitore affidatario che, mediante il trasferimento, intende allontanare intenzionalmente il figlio dall’altro genitore può semmai rimettere in discussione (se comprovato) la sua capacità genitoriale, e comportare un cambio di custodia della minore, sempre che l’altro genitore sia disposto a farsi carico della cura del figlio (DTF 144 III 10 consid. 5; DTF 142 III 481 consid. 7; Dell’Oro, Il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio: l’art. 301a CC alla luce della giurisprudenza recente, in: RTiD I-2018, pag. 837, nota 32 e pag. 842, nota 56).

                                         Occorre tuttavia sottolineare che neanche questo tema è mai stato sollevato dinnanzi all’autorità di primo grado, il reclamante non avendo mai chiesto di vedersi affidata la figlia. Pur criticando la sua ex compagna nella misura in cui frappone degli ostacoli alle sue relazioni personali con PI 1, il reclamante non ne ha mai seriamente rimesso in discussione la capacità genitoriale, tant’è che in questa sede ha postulato, in via principale, che PI 1 torni in Ticino a vivere con la madre. RE 1 ha per contro rimarcato i suoi impegni di lavoro, affermando in questa sede di non poter nemmeno esercitare il suo diritto di visita durante la giornata di sabato, in quanto impegnato professionalmente fino al tardo pomeriggio. L’ipotesi di un affidamento di PI 1 al padre è dunque una richiesta di giudizio nuova, che non è stata oggetto di approfondimento, di istruttoria, né tantomeno di giudizio dinnanzi all’Autorità di protezione. Come visto sopra, anche tale richiesta si rivela dunque irricevibile in questa sede.

                                   7.   In via ancor più subordinata, nel suo reclamo RE 1 postula un adeguamento dei diritti di visita, in considerazione dell’avvenuto trasferimento della figlia a __________.

                               7.1.   Nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha stabilito, a parziale modifica del Contratto sottoscritto dalle parti e ratificato dall’allora Commissione tutoria nel 2012, che le relazioni personali fra RE 1 e PI 1 “sono regolamentate in modalità libera con una frequenza quindicinale dal sabato mattina alla domenica sera, da svolgersi un week-end in Ticino e uno a __________”. Nella decisione è stato inoltre previsto che il padre trascorrerà con la figlia quattro settimane di vacanza all’anno, se possibile due consecutive durante il periodo estivo (decisione impugnata, pag. 5). Tale modifica, rispetto al Contratto in essere, è stata giustificata dall’Autorità di protezione “per tenere in considerazione gli impegni di lavoro del padre e del nuovo domicilio della minore” (decisione impugnata, pag. 4). Nella decisione impugnata è precisato che “sarà compito dell’educatrice individuare un punto d’incontro a metà strada per il passaggio della custodia in occasione del diritto di visita in Ticino” (pag. 5). La medesima “fisserà gli orari del diritto di visita tenendo conto del bene di PI 1” e “pianificherà, in collaborazione con i genitori, le 4 settimane di ferie che il padre trascorrerà con la figlia durante l’anno” (decisione impugnata, pag. 5).

                               7.2.   Il reclamante chiede che gli sia assicurato un diritto di visita un week-end ogni due, dal sabato sera alle 17.15 alla domenica sera alle 17.30, ritenuto che la madre accompagnerà la minore al domicilio paterno e la riprenderà in consegna al termine del diritto di visita. Ciò, in considerazione del fatto che “la convenuta ha tempo in quanto non lavora” (pag. 15). RE 1 postula inoltre che gli vengano concesse sei settimane di vacanza all’anno (e non solo quattro, in compensazione dei diritti di visita infrasettimanali di cui godeva quando la minore abitava in Ticino), di cui due durante l’estate, una a Natale o a carnevale e una a Pasqua o Ognissanti e 15 giorni singoli sull’arco dell’anno, oltre al giorno di Natale o Pasqua, in alternanza con la madre. Il reclamante chiede che venga da subito stabilita l’alternanza di tali festività, chiedendo di trascorrere con la minore Natale 2019 e Pasqua 2020.

                               7.3.   Giusta l’art. 273 cpv. 1 CC, i genitori che non sono detentori dell’autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Il diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere nel processo di identificazione. Nella fissazione del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (sentenza CDP del 2 maggio 2013, inc. 9.2013.46 consid. 3; DTF 127 III 295 consid. 4a, 123 III 451, cons. 3b e 3c). Tra le circostanze da tenere in considerazione per fissare la durata e la frequenza degli incontri si annoverano ad esempio l'età del figlio, lo stato di salute di quest'ultimo e del genitore titolare del diritto alle relazioni personali, la distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del figlio (frequentazione della scuola, di corsi ecc.), i desideri espressi dal figlio capace di discernimento e così via (Hegnauer in: RDT 1998 pag. 174 e Berner Kommentar, ad art. 273 CC note 65 segg.). Il diritto di visita va quindi organizzato in base a criteri oggettivi e in modo durevole, ciò che presuppone un'analisi attuale e in prospettiva futura della situazione. Si deve altresì tener conto delle difficoltà organizzative di entrambi i genitori, evitando soluzioni troppo complicate (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª ed., Ginevra-Losanna 2019, n. 984 pag. 635). L’allontanamento geografico del minore, a seguito del trasloco da parte del detentore dell’autorità parentale esclusiva o della custodia può occasionare delle difficoltà. La stanchezza del figlio e lo stress che gli causano dei viaggi lunghi e ripetuti devono essere tenuti in considerazione (cfr. Meier/Stettler, op. cit., n. 991 pag. 641, con riferimenti). Fatta eccezione per le regolamentazioni diverse, fa parte dei doveri del beneficiario del diritto di visita andare a prendere e riportare il figlio al suo domicilio o al luogo stabilito. Nella misura del possibile, le parti dovranno tuttavia favorire una soluzione consensuale che preveda che il titolare della custodia accompagni il figlio dal beneficiario del diritto di visita e che quest’ultimo lo riaccompagni al domicilio del genitore detentore della custodia alla fine del diritto di visita. Così facendo, i genitori manifestano il loro sostegno e il loro accordo al diritto di visita, ciò che contribuisce a rassicurare il minore (cfr. Meier/Stettler, op. cit., n. 994 con riferimenti).

                               7.4.   Nel caso concreto si rileva che era stato il reclamante stesso, per motivi di orari lavorativi, a postulare dinnanzi all’Autorità di protezione che il diritto di visita si svolgesse dal sabato mattina (piuttosto che dal venerdì sera). L’Autorità di protezione, nella decisione impugnata, non ha dunque fatto altro che dar seguito alla regolamentazione da lui proposta. Non essendo stata avversata dalla controparte (cfr. osservazioni 25 aprile 2019, pag. 5) la richiesta che l’inizio del diritto di visita venga posticipato al sabato sera alle 17.15 può tuttavia essere accolta in questa sede.

                                         Non possono per contro essere accolte le richieste di beneficiare di sei settimane di vacanza annue al posto di quattro, mai avanzata in prima istanza, né il fatto che i diritti di visita debbano svolgersi sempre in Ticino: la disciplina instaurata dall’Autorità di protezione appare equilibrata nella misura in cui spetterebbe a colui che beneficia del diritto di visita andare a prendere e riportare il figlio al suo domicilio o al luogo stabilito. Peraltro, diversamente da quanto affermato nel reclamo, non corrisponde al vero che CO 2 non lavori (cfr. contratto di lavoro allegato alle osservazioni del 3 aprile 2019).

                                         Infine, anche la richiesta di fissazione dell’alternanza fra i genitori delle festività non è stata presentata dinnanzi all’autorità di prime cure. La regolamentazione di tali aspetti può senz’altro essere delegata alla curatrice educativa, incaricata di allestire il calendario delle relazioni personali e recentemente richiamata a tale suo compito dall’Autorità di protezione medesima (cfr. scritto del 3 ottobre 2019). In caso di dissidi, la problematica potrà essere sottoposta all’Autorità di prime cure per l’emanazione di una decisione formale.

                                         Destano ad ogni modo viva preoccupazione i recenti rapporti della curatrice, inviati dall’Autorità di protezione anche a questo giudice per conoscenza, sull’andamento dei diritti di visita padre-figlia, che non riescono ad essere svolti con regolarità (lettera 3 ottobre 2019 e 14 ottobre 2019). A tale riguardo si invita l’Autorità di protezione a monitorare lo svilupparsi della situazione e si richiamano i genitori ad una maggior collaborazione, finalizzata al benessere di PI 1, che per il suo armonioso sviluppo deve poter intrattenere delle sane relazioni personali anche con il padre nonostante la distanza geografica.

                                         Il reclamo può dunque essere accolto limitatamente alla questione dell’inizio del diritto di visita, al sabato alle 17.15 piuttosto che al mattino. Per il resto, non può che essere respinto, nella misura della sua ricevibilità.

                                   8.   Nel suo reclamo l’insorgente ha postulato di essere messo a beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

                                         Ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b).

                                         Nel caso concreto, alla luce della documentazione annessa al reclamo (plico doc. AA) e del parziale accoglimento del medesimo, la domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio può essere accolta.

                                   9.   Gli oneri del reclamo seguono la soccombenza. Essendo il parziale accoglimento del reclamo sulla questione dell’inizio dei diritti di visita giustificato dall’accordo della controparte, la soccombenza deve essere quantificata in 9/10 per RE 1 e 1/10 per CO 2. In considerazione dell’accoglimento dell’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, 9/10 di tali oneri sono dunque messi a carico del Cantone (art. 122 cpv. 1 lett. b CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG).

                                         RE 1 dovrà invece rifondere fr. 800.– a CO 2 a titolo di ripetibili ridotte (art. 118 cpv. 3 e art. 122 cpv. 1 lett. d CPC, applicabili su rinvio dell’art. 13 LAG).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è parzialmente accolto.

                                   §.   Di conseguenza, il dispositivo n. 1 della decisione 5 febbraio 2019 (ris. n. 3514/2018 del 20 dicembre 2018) dell’Autorità regionale di protezione __________, deve essere riformato come segue:

                                         “A parziale modifica della convenzione sottoscritta tra le parti il 23 aprile 2012 le relazioni personali di PI 1 con il padre RE 1 sono regolamentate in modalità libera con una frequenza quindicinale dal sabato alle 17.15 alla domenica sera, da svolgersi un week-end in Ticino e uno a __________. Il padre trascorrerà con la figlia 4 settimane di vacanze all’anno, se possibile due consecutive durante il periodo estivo”.

                                   2.   L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio è accolta.

                                   3.   Gli oneri del reclamo, consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr. 600.–

                                         b)  spese                       fr. 100.–

                                                                                fr. 700.–

                                         sono posti a carico di CO 2 per 1/10 e dello Stato per i restanti 9/10. RE 1 rifonderà fr. 800.- a CO 2 a titolo di ripetibili ridotte.

                                   3.   Notificazione:

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                                         Comunicazione:

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Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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