Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 04.05.2020 9.2019.192

May 4, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·2,760 words·~14 min·5

Summary

Tasse e spese per approvazione di rendiconti finanziari e rapporti morali

Full text

Incarto n. 9.2019.192 9.2019.193

Lugano 4 maggio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Perucconi-Bernasconi

sedente per statuire nella causa che oppone la

RE 1 patr. da: PR 1  

all’

Autorità regionale di protezione __________,

per quanto riguarda le tasse e le spese per l’approvazione dei rendiconti finanziari e rapporti morali per gli anni 2015 e 2016 relativi alla curatela a favore della defunta PI 1, poste a carico della RE 1

giudicando sui reclami del 20 novembre 2019 presentati dalla RE 1 contro le decisioni emesse il 18 ottobre 2019 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   In data 31 luglio 2015 l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) ha istituito a favore di PI 1 una curatela di rappresentanza e amministrazione dei beni ai sensi degli art. 394 e 395 CC. Quale curatore è stato nominato l’avv. PR 1.

PI 1 è deceduta il 2016.

                                  B.   Con due decisioni del 18 ottobre 2019 l’Autorità di protezione ha approvato il rendiconto finanziario del 2015 (ris. no. 767/19) e il rendiconto finanziario per l’anno 2016 (ris. no. 768/19). Per ciascuna decisione, l’Autorità di protezione ha prelevato tasse e spese, a carico della RE 1 di fr. 2'500.–.

                                  C.   Contro le suddette decisioni in data 20 novembre 2019 è insorta la RE 1 (rappresentata dall’avv. PR 1, già curatore di PI 1), con due reclami distinti ma identici, limitatamente all’ammontare delle tasse e spese per ciascuna decisione (dispositivo n. 2.). La RE 1 chiede che tasse e spese siano fissate in una cifra complessiva, per entrambe le decisioni, non superiore a fr. 2'500.–. Secondo la reclamante, l’importo complessivo di fr. 5'000.– sarebbe troppo elevato, rappresentando il massimo applicabile ad ogni singola decisione e considerato che i rendiconti sono stati presentati dal curatore in un solo documento. A suo avviso, ritenuto che la legge prevede tasse e spese da fr. 200.– a fr. 5'000.–, l’Autorità di protezione, prelevando fr. 2'500.– per ciascuna decisione, avrebbe abusato del proprio potere di apprezzamento e non avrebbe rispettato il principio dell’equivalenza. Osserva che, considerando “possibili tariffe orarie di un revisore professionale”, la somma rappresenterebbe una remunerazione di oltre 30 ore di lavoro. Evidenzia infine che l’Autorità avrebbe omesso di chinarsi sulle note professionali del curatore.

La RE 1 ha chiesto pure la restituzione dell’effetto sospensivo ai reclami.

                                  D.   Tramite osservazioni 25 novembre 2019 relative alla richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo, presentate con due allegati distinti ma identici, l’Autorità di protezione ha chiesto che l’istanza sia respinta in considerazione del fatto che i reclami esplicano già tale effetto.

                                  E.   Il 6 dicembre 2019 l’Autorità di protezione ha         presentato le proprie osservazioni sul merito dei reclami, anch’esse in due allegati pressoché identici. Ha chiesto la reiezione dei gravami e la conferma delle proprie decisioni, sostenendo che l’applicazione di una tassa di fr. 2'500.– per l’approvazione di ciascun rendiconto sarebbe giustificata, corrispondendo praticamente allo 0,27 % della sostanza netta della curatelata e tenuto conto delle difficoltà incontrate nelle operazioni di revisione e dei ritardi del curatore nel presentarli. Il documento unico presentato dal curatore sarebbe stato suddiviso in due atti, al fine di ottenerne uno per ciascun anno civile. Quanto all’approvazione della mercede del curatore, l’Autorità di protezione ha chiarito che avrebbe avuto luogo tramite decisione separata, per tener conto della differenza tra il monte ore annuo assegnato al curatore (di 60 ore a fr. 60.–) e l’importo di fr. 13'699.85 esposto.

                                  F.   Con due decisioni del 12 dicembre 2019, l’Autorità di protezione ha quindi approvato le mercedi e le spese del curatore per gli anni 2015 e 2016. Per il primo anno ha riconosciuto un importo complessivo di fr. 3'802.– (fr. 3'600.– a titolo di indennità e fr. 202.– di spese) e per il secondo anno ha riconosciuto una somma complessiva di fr. 2'024.– (fr. 2'000.– a titolo di indennità e fr. 24.– per le spese). Le decisioni risultano regolarmente cresciute in giudicato.

                                  G.   In data 19 dicembre 2019 la RE 1 ha presentato, in un unico allegato, la propria replica alle osservazioni dell’Autorità di protezione. La reclamante precisa che il curatore non avrebbe presentato i rendiconti in ritardo, osservando che la curatela è stata istituita in agosto 2015 e la curatelata è deceduta in marzo 2016, mentre i rendiconti sono stati presentati in settembre 2016. Il tempo impiegato sarebbe giustificato dalla complessità della situazione, con conti in banche estere e in diverse valute. La RE 1 e il suo rappresentante legale precisano che i rendiconti non presentavano errori ed erano corredati da tutti i documenti necessari. In definitiva, la reclamante ribadisce che la tassa applicata dall’Autorità di protezione violerebbe il “principio di corrispondenza” e che l’autorità stessa avrebbe ammesso di averla applicata esclusivamente in funzione del valore netto della sostanza e non commisurata all’effettiva attività svolta né tenendo conto della durata della curatela e dei relativi periodi di rendiconto. La RE 1 conferma quindi la richiesta di applicazione di una tassa complessiva di fr. 2'500.–, eventualmente suddivisi in fr. 1'500.– e fr. 1'000.–.

                                  H.   Con due allegati di duplica, praticamente identici, il 2 gennaio 2020 l’Autorità di protezione ha precisato di non aver mosso critiche al curatore in relazione alla tempistica ed alla forma della presentazione dei rendiconti, ma esclusivamente di aver puntualizzato che egli chiedeva che la revisione si svolgesse presso i suoi uffici. Ha quindi ribadito di ritenere corretto commisurare alla sostanza le tasse applicate, che sarebbero ciascuna della metà del massimo previsto dall’art. 29 LPMA, trattandosi di due decisioni distinte, ma anche in relazione a “oggettivi criteri di responsabilità (…) nei confronti dell’Autorità di protezione e per lo stato stesso (art. 454 cpv. 1, 3 e 4 CC)”.

Considerato

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

                                         I reclami, avendo il medesimo fondamento di fatto, vengono evasi con una sola decisione (art. 76 LPAmm).

                                   2.   La richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo formulata dalla reclamante è priva di oggetto, ritenuto che per legge il reclamo ha già effetto sospensivo ai sensi dell’art. 450 c CC, considerato che l’Autorità di protezione non ha disposto altrimenti.

                                   3.   La RE 1 contesta la fissazione di due tasse di giustizia pari ciascuna a fr. 2'500.–, una per ognuna delle due decisioni di approvazione dei rendiconti per gli anni 2015 e 2016, chiedendo che siano invece fissate in una cifra complessiva non superiore a fr. 2'500.–. Secondo la reclamante, l’importo complessivo di fr. 5'000.– per le due decisioni sarebbe infatti troppo elevato, rappresentando il massimo applicabile ad ogni singola decisione. Essa evidenzia che i rendiconti sono stati presentati in un solo documento, mentre l’Autorità di protezione avrebbe deciso di suddividerli in due atti distinti, per altrettanti periodi della curatela: dal 1.8.2015 al 31.12.2015 e dal 1.1.2016 al 7.03.2016. Di conseguenza, avrebbe emanato due decisioni di approvazione separate, ciascuna con una tassa, ottenendo quale risultato il prelievo del massimo concesso dalla legge. L’Autorità di protezione pretende invece che l’applicazione di una tassa di fr. 2'500.– per l’approvazione di ciascun rendiconto si giustifichi dall’importanza del patrimonio della curatelata, corrispondendo “praticamente allo 0,27 % della sostanza netta”. Nelle osservazioni al reclamo accenna a difficoltà incontrate nelle operazioni di revisione e a ritardi del curatore nel presentare i giustificativi, mentre in duplica indica che la successione avrebbe comportato “delle problematiche complesse” ma che “non è assolutamente stata fatta” nessuna “critica al curatore”.

                                   4.   In virtù dell’art. 29 cpv. 1 lett. a) LPMA le Autorità regionali di protezione possono applicare alle proprie decisioni tasse per l’approvazione di rendiconti morali da fr. 20.– a fr. 200.–, mentre per ogni altra decisione fino a fr. 5000.–.

Ai sensi della lett. b del medesimo disposto, le Autorità regionali di protezione possono inoltre condannare la parte soccombente al pagamento delle spese o chiedere anticipi sulle stesse; è applicabile per analogia il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC) e la legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010.

                               4.1.   Le tasse di giustizia sono contributi causali, soggetti ai principi della copertura dei costi e dell’equivalenza, espressione del principio di proporzionalità (sentenza CDP del 28 aprile 2015, inc. 9.2014.91, cons. 5.1. e rif.; sentenza CDP del 26 marzo 2014, inc. 9.2013.195, consid. 2a e rif.; sentenza CDP del 13 agosto 2013, inc. 9.2013.25-114, consid. 6b e rif.). Il principio della copertura dei costi postula l’esistenza di una ragionevole correlazione fra il gettito globale delle tasse e l’ammontare complessivo dei costi anticipati dall’ente pubblico, incluse le spese generali. In altri termini, il totale delle risorse provenienti dalle tasse di giustizia non deve superare il totale dei costi a carico della collettività per l’attività giudiziaria in causa: dalle spese generali agli stipendi del personale, dalle pigioni agli ammortamenti, dalle spese postali a quelle telefoniche (sentenza CDP del 28 aprile 2015, inc. 9.2014.91, cons. 5.1. e rif.; sentenza CDP del 26 marzo 2014, inc. 9.2013.195, consid. 2b e rif.; sentenza CDP del 13 agosto 2013, inc. 9.2013.25-114, consid. 6c e rif). Il principio dell’equivalenza dispone invece che l’ammontare della singola tassa deve rimanere in un rapporto adeguato con il valore economico della prestazione fornita dall’ente pubblico: la tassa non deve trovarsi in evidente sproporzione con il valore oggettivo della prestazione e deve contenersi entro limiti ragionevoli (sentenza CDP del 28 aprile 2015, inc. 9.2014.91, cons. 5.1. e rif.; sentenza CDP del 26 marzo 2014, inc. 9.2013.195, consid. 2c e rif.; sentenza CDP del 13 agosto 2013, inc. 9.2013.25-114, consid. 6d e rif.).

                               4.2.   Nell’ambito della determinazione delle tasse, dottrina e giurisprudenza riconoscono la possibilità di far capo a criteri schematici, dedotti dall’esperienza. Il ricorso a questi criteri, costituisce in effetti un’irrinunciabile necessità soprattutto per motivi pratici, ai fini della percezione delle tasse. Affinché il principio dell’equivalenza possa essere considerato ossequiato basta quindi che la tassa appaia come ragionevolmente proporzionata alla prestazione: il principio dell’equivalenza è violato solo in caso di sproporzione manifesta. Ciò significa, in buona sostanza, che l’ammontare della tassa dev’essere in proporzione con l’importo complessivo dei costi causati dalla pratica per l’autorità (sentenza CDP del 28 aprile 2015, inc. 9.2014.91, cons. 5.2 e rif.; sentenza CDP del 26 marzo 2014, inc. 9.2013.195, consid. 2d e rif.; sentenza CDP del 13 agosto 2013, inc. 9.2013.25-114, consid. 6e e rif.).

                                         Nei limiti del principio dell’equivalenza, l’autorità amministrativa o giudiziaria dispone comunque di un ampio potere di apprezzamento, ed un’istanza superiore chiamata a verificarne la legittimità può intervenire in pratica soltanto se codesta autorità ha manifestamente abusato del suo potere o l’ha ecceduto. Nelle procedure importanti l’autorità può fissare l’ammontare della tassa di giustizia in modo tale da compensare le perdite subite nella trattazione delle cause minori (sentenza CDP del 28 aprile 2015, inc. 9.2014.91, cons. 5.2 e rif.; sentenza CDP del 26 marzo 2014, inc. 9.2013.195, consid. 2e e rif.; sentenza CDP del 13 agosto 2013, inc. 9.2013.25-114, consid. 6f e rif.).

                                   5.   Nel caso concreto, gli importi fissati dall’Autorità di protezione per le tasse e spese di giudizio non risultano conformi ai principi sopraesposti. Malgrado la somma di fr. 2'500.– per ciascuna decisione di approvazione del rendiconto potrebbe di principio essere considerata rispettosa della norma che prevede una tassa fino a fr. 5'000.– per decisione, non appare che nella fattispecie la valutazione dei rendiconti o la gestione della curatela durata circa 10 mesi possano giustificare la fissazione delle due tasse emesse. Ritenuto che non è contestato che il curatore abbia presentato tutta la documentazione ed i rendiconti completi e corretti (in un unico documento, poi suddiviso in due dall’Autorità di protezione per ottenerne uno per ogni anno civile), non si può ritenere, e nemmeno è comprovato, che la revisione abbia generato un’importante mole di lavoro o particolari difficoltà, alle quali peraltro l’Autorità accenna soltanto (nelle osservazioni al reclamo) senza dimostrarle. In definitiva, l’Autorità si limita a giustificare le tasse emesse con l’entità della sostanza netta della defunta curatelata, pari a oltre fr. 11'000'000.–, ammettendo di non averle commisurate all’effettiva attività svolta né di aver tenuto conto della durata o delle difficoltà nella gestione della curatela. Ciò che, come correttamente sostenuto dalla reclamante, non rispetta il principio dell’equivalenza, ritenuto che le tasse emesse non possono essere ragionevolmente considerate come proporzionate alla prestazione dell’Autorità di protezione. Nemmeno appare rispettato il principio della copertura dei costi, che comporta l’esistenza di una ragionevole correlazione fra il gettito globale delle tasse e l’ammontare complessivo dei costi anticipati dall’ente pubblico, incluse le spese generali. Abbondanzialmente, si osserva che neanche i due solleciti (citati dall’Autorità di protezione nelle proprie osservazioni) trasmessi al curatore per ottenere i rendiconti, o l’ipotesi di visionare gli incarti presso gli uffici del curatore (ciò che poi non sembrerebbe essersi realizzato), giustificherebbero l’entità delle tasse decise.

Visti gli atti e tenuto conto di tutte le circostanze, questo giudice ritiene quindi che l’Autorità di protezione abbia ecceduto i limiti del suo potere di apprezzamento e che le tasse di giustizia siano da correggere. Appare pertanto giustificato accogliere la richiesta della reclamante e fissarle in fr. 1'250.– per ciascuna decisione.

                                  6.   Visto quanto sopra, i reclami vanno accolti e le decisioni impugnate modificate come sopra indicato. Gli oneri giudiziari seguirebbero il principio della soccombenza ma viste le circostanze particolari si rinuncia all’addebito di tasse e spese processuali, che non potrebbero peraltro essere caricate all’Autorità di protezione (art. 47 cpv. 6 LPAmm).

                                         Quanto alle ripetibili, già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità di protezione risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati che si sono battuti senza successo al loro fianco (RtiD II–2011 n. 14c pag. 692, sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126). Non vi sono motivi per scostarsi, oggi, da tali principi consolidati e di conseguenza l’Autorità di protezione va condannata al pagamento di adeguate ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   I reclami, nella misura in cui non sono privi d’oggetto, sono accolti ai sensi dei considerandi.

                                         Di conseguenza i dispositivi n. 2. delle decisioni dell’Autorita regionale di protezione __________, risoluzione no. __________ e risoluzione no. __________ del 18 ottobre 2019 sono riformati come segue:

                                         “2. Tasse e spese della presente decisione, per complessivi fr. 1'250.– sono a carico della RE 1 che procederà al suo pagamento entro 30 giorni all’Autorità regionale di protezione tramite l’allegata polizza di versamento”.

                                   2.   Non si prelevano né spese né tasse di giustizia.

L’Autorità regionale di protezione __________ rifonderà a RE 1 fr. 600.– a titolo di ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-

-

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

9.2019.192 — Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 04.05.2020 9.2019.192 — Swissrulings