Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 10.10.2019 9.2019.123

October 10, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·3,387 words·~17 min·5

Summary

Condizioni per l’accollo all’ente pubblico invece che all'interessato della remunerazione e delle spese dovute al curatore; lacuna legale; indigenza ai sensi del diritto di protezione; patrimonio minimo intangibile

Full text

Incarto n. 9.2019.123

Lugano 10 ottobre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Dell'Oro

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 rappr. da: RA 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

per quanto riguarda l’accollo della mercede e delle spese della curatela generale per il 2017

giudicando sul reclamo del 26 luglio 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 21 giugno 2019 dall'Autorità regionale di protezione __________ (ris. n. 607/2019);

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   Con decisione del 19 maggio 2016 l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) ha confermato l’istituzione di una curatela generale in favore di RE 1, nata il 1966, e ha nominato quale curatrice generale RA 1, attiva presso l’Ufficio dell’aiuto e della protezione (di seguito: UAP) di __________.

                                  B.   Con decisione 7 settembre 2017 (ris. n. 805/2017) l’Autorità di protezione ha approvato i rendiconti finanziari e i rapporti morali per gli anni di gestione 2013, 2014 e 2015, mettendo a carico dell’interessata un’indennità totale di fr. 4'114.40. Con decisione del 30 gennaio 2018 (ris. n. 97/2018) l’Autorità di protezione ha approvato i rendiconti finanziari e i rapporti morali per il 2016, mettendo a carico dell’interessata un’indennità totale di fr. 1'599.60. Non risulta che tali decisioni siano state oggetto di impugnazione.

                                  C.   Il 5 febbraio 2018 la curatrice generale ha presentato all’Autorità di protezione il rapporto e il conto finanziario relativo alla gestione 2017 della curatela. Facendo riferimento alla giurisprudenza di questa Camera, ha postulato “l’anticipo da parte dell’Autorità regionale di protezione dell’importo di CHF 1'722.– a valere quale indennità e CHF 1.20 quale rimborso spese” (pag. 3).

                                  D.   Con decisione 21 giugno 2019 (ris. n. 607/2019) l’Autorità di protezione ha approvato il rendiconto finanziario e il rapporto morale presentati dalla curatrice generale con riferimento al 2017, riconoscendole un’indennità totale di fr. 1'723.20 (fr. 1'722.– quale mercede e fr. 1.20 quale spesa di trasferta) a carico dell’interessata, così come spese e tasse per complessivi fr. 150.–.

                                  E.   Con reclamo 26 luglio 2019 RE 1, per il tramite della sua curatrice generale, ha impugnato la decisione di mettere a suo carico i costi della misura di protezione, chiedendo la riforma del dispositivo in questione nel senso di accollare tali oneri al suo Comune di domicilio e di annullare le spese della decisione. La reclamante lamenta il fatto che l’Autorità di protezione abbia solo recentemente approvato i rendiconti e i rapporti morali per la gestione della curatela dal 2013 al 2016, mettendo a carico dell’interessata tutte le relative spese (per complessivi fr. 5'714.–) e cagionandole di conseguenza l’esaurimento di buona parte dei suoi risparmi e l’intaccamento della sua riserva di soccorso.

                                  F.   Con osservazioni 5 settembre 2019 l’Autorità di protezione ha chiesto la conferma della decisione impugnata, affermando che la situazione di scarsa liquidità dell’interessata deriva da una situazione di cui è essa stessa responsabile, con l’avallo della curatrice, ciò che non può condurre ad un addebito della mercede e delle spese della curatela all’ente pubblico.

                                  G.   A tali affermazioni RE 1 non ha replicato, ponendo dunque fine allo scambio di allegati.

Considerato

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

                                   2.   Nel suo reclamo RE 1 contesta la decisione dell’Autorità di protezione di accollarle la mercede e le spese della curatela generale.

                               2.1.   Nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha accertato che dal rendiconto finanziario presentato dalla curatrice generale emergono i seguenti importi, di cui è stata verificata l’esattezza e la conformità con i documenti giustificativi agli atti:

“Sostanza al 31.12.2016

fr.59'904.56

Entrate e utili

fr. 29'931.79

Uscite e perdite

fr. 30'902.20

Perdita d’esercizio

fr. 970.41

- fr. 970.41

Sostanza al 31.12.2017

fr. 58'934.15”

                                         Come già evocato, l’Autorità di protezione ha riconosciuto l’importo complessivo di fr. 1'723.20 a titolo di mercede e di spese della curatela, ponendolo a carico dell’interessata, così come spese e tasse di giudizio per l’importo di fr. 150.–.

                               2.2.   Nel suo reclamo RE 1 contesta la decisione di porre a suo carico i costi della misura di protezione, oltre a tasse e spese di giudizio. Considerato come la sua sostanza mobiliare, al 31 dicembre 2017, ammontava a fr. 6'566.49, “la messa a carico annuale della mercede dovuta al curatore comporterebbe un intaccamento totale dei pochi risparmi da egli [lei] effettuati nel giro di pochi anni” (reclamo, pag. 3). Inoltre, secondo la reclamante, il fatto che l’Autorità di protezione le abbia addebitato il cospicuo importo riguardante le spese della curatela 2013-2016 (fr. 5'714.–) ha comportato “l’esaurimento di buona parte dei risparmi” (reclamo, pag. 2). La messa a carico dell’interessata di tali indennità andrà “ad intaccare in modo importante la riserva di soccorso di fr. 5'000.–” (reclamo, pag. 3).

                               2.3.   Ai sensi dell’art. 404 CC il curatore ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso delle spese necessarie, pagati con i beni dell'interessato; in caso di curatore professionale i relativi importi sono corrisposti al datore di lavoro (cpv. 1). L’Autorità di protezione degli adulti stabilisce l'importo del compenso; a tal fine, tiene conto in particolare dell'estensione e della complessità dei compiti conferiti al curatore (cpv. 2). Ai Cantoni è demandato il compito di emanare le disposizioni d’esecuzione e di disciplinare il compenso e il rimborso delle spese per i casi in cui gli stessi non possano essere pagati con i beni dell’interessato (cpv. 3).

                                         In linea di principio, e come già nel diritto previgente, tutti i costi delle misure ufficiali di protezione – adottate nell'interesse e a beneficio delle persone bisognose di aiuto (cfr. art. 388 cpv. 1 CC) – devono essere posti a carico delle medesime (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6440). Tuttavia, se i costi della misura di protezione non possono essere prelevati sui beni dell’interessato in ragione della sua indigenza, la collettività pubblica deve farsene carico (Reusser, in: BSK Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 404 CC n. 31; Fountoulakis, in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. ed. 2016, ad art. 404 CC n. 6; Fassbind, in: OFK – ZGB Kommentar, 3. ed. 2016, ad art. 404 CC n. 3). Per la disciplina di tali casi, l’art. 404 cpv. 3 CC prevede una delega legislativa nei confronti dei Cantoni. A prescindere dall’assenza di definizione di un minimo intangibile del patrimonio del curatelato nella legislazione cantonale, è pacifico che l’onere delle spese della curatela non può privare il curatelato dei pochi mezzi che ha (Reusser, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 404 CC n. 45).

                               2.4.   L’art. 19 LPMA prevede che i costi di gestione (compenso, spese, tasse) della misura di protezione sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento (cpv. 1); se la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, tali costi sono anticipati dall’Autorità regionale di protezione (cpv. 2). Gli anticipi effettuati dall’Autorità regionale di protezione nel corso degli ultimi 10 anni possono essere recuperati, presso l’interessato, tenuto conto del suo fabbisogno (cpv. 3 lett. a).

                                         Anche la legge cantonale (come l’art. 404 cpv. 1 CC) prevede dunque che i costi delle misure ufficiali di protezione siano di principio a carico dell’interessato. Se l'interessato non dispone dei mezzi sufficienti, ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 e 3 LPMA l'obbligo retributivo passerà a carico dell'ente pubblico, con diritto di regresso (v. anche STF 5A_422/2014 del 9 aprile 2015 consid. 8.1).

                               2.5.   Secondo l’art. 49 LPMA, i curatori hanno diritto a un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo; il compito di concretizzare quanto previsto all’art. 404 CC è demandato al Consiglio di Stato.

                                         Mediante questa norma, il Parlamento cantonale ha quindi a sua volta delegato all’Esecutivo il compito di regolamentare i casi in cui gli importi dovuti al curatore a titolo di remunerazione e di rimborso spese non possano essere pagati con i beni dell’interessato.

                                         Il Consiglio di Stato, nell’emanare il Regolamento della legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto, ha precisato che le spese della misura di protezione, quando anticipate dall’Autorità regionale di protezione e non recuperate dall’interessato o da chi è tenuto al suo sostentamento, sono a carico del Comune di domicilio della persona interessata (art. 3 cpv. 3 ROPMA). Agli art. 16, 17 e 18 ROPMA ha inoltre disciplinato il principio e le modalità di calcolo della remunerazione del curatore.

                                         Al di là di tali disposti, il regolamento in questione non indica alcun parametro per definire in quali casi, ai sensi degli art. 404 cpv. 3 CC e 49 LPMA, l’interessato non possa fare fronte alle spese della curatela in quanto indigente. Nonostante la menzionata delega legislativa, la normativa cantonale è silente in merito alle condizioni che devono essere adempiute affinché l’ente pubblico anticipi e sopporti i costi della misura di protezione ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 LPMA.

                               2.6.   Come rammenta la giurisprudenza federale, spetta pertanto al giudice colmare la lacuna riscontrata (DTF 130 V 472 consid. 7, DTF130 III 241 consid. 3.3, DTF 127 V 442 consid. 2b; v. anche sentenza CDP del 7 giugno 2017, inc. 9.2017.80, consid. 3).

                                         Con pronuncia del 13 settembre 2018 (sentenza CDP inc. 9.2016.223 consid. 5; nel frattempo confermata con sentenza CDP del 15 novembre 2018, inc. 9.2018.152 consid. 4; sentenza CDP del 15 novembre 2018, inc. 9.2018.133 consid. 4; sentenza CDP del 20 novembre 2018, inc. 9.2018.166 consid. 4; sentenza CDP del 4 dicembre 2018, inc. 9.2018.161 consid. 2.6), questo giudice ha precisato la sua pregressa giurisprudenza (citata nel reclamo) e ha ritenuto adeguato fissare dei valori soglia al di sotto dei quali la remunerazione del curatore dovrà essere presa a carico dell’ente pubblico, prevedendo un minimo intangibile (“riserva di soccorso”) dell’importo di fr. 5'000.– per persona sola, fr. 10'000.– per coppia (sposata o in unione domestica registrata, non in regime di separazione dei beni) e fr. 2'500.– per ogni figlio minorenne al cui mantenimento provvede, limitata ad un massimo di fr. 12'500.– per nucleo familiare. Qualora la situazione patrimoniale dell’interessato, attestata dal rendiconto presentato dal curatore all’Autorità regionale di protezione (cfr. art. 16 cpv. 3 ROPMA) dia atto di una sostanza netta inferiore a tali importi, la sua remunerazione dovrà essere presa a carico dall’ente pubblico (ovvero, in Ticino, dal Comune di domicilio). I costi della curatela potranno dunque essere sopportati dall’interessato solo nella misura in cui non intaccano le soglie definite sopra.

                                         Tale soluzione consente di tenere conto degli scopi perseguiti dal diritto di protezione, permette al curatelato di conservare gli averi necessari per far fronte a una spesa imprevista e agevola il compito delle Autorità regionali di protezione, che applicano dei limiti chiari e si vedono offrire nel rendiconto finanziario i dati per il calcolo della sostanza netta. Inoltre, tale metodo permette di adottare un sistema unitario, applicabile a tutto il Ticino nonostante l’assenza di una normativa cantonale ad hoc, e pone fine alle disparità sinora riscontrate.

                                         La Camera di protezione ha in seguito codificato tale giurisprudenza attraverso l’emanazione della Direttiva n. 2/2018 del 7 dicembre 2018 (Accollo della mercede e delle spese della curatela – Lacuna legislativa), invitando tutte le Autorità regionali di protezione ad attenersi a tale regolamentazione.

                                   3.   Tornando alla fattispecie in esame e analizzando i dati accertati dall’Autorità di prime cure, qui non contestati, si rileva che la sostanza netta appartenente a RE 1 al 31 dicembre 2017 ammontava a fr. 58'934.15.

                                         Tale importo si situa nettamente al di sopra della soglia di fr. 5'000.– stabilita quale minimo intangibile nella giurisprudenza citata, e non viene intaccato dal pagamento di tali costi. Costi che, peraltro, appaiono erroneamente già contabilizzati nei passivi dell’interessata, alla voce “UAP – indennità” (pag. 2), ragion per cui la sostanza netta al 31 dicembre 2017 è in realtà maggiore di quella indicata.

                                         Nei passivi andrebbero semmai indicate le indennità stabilite dall’Autorità di protezione in favore della curatrice in relazione agli anni di gestione precedenti, se non contabilizzate precedentemente. La soglia patrimoniale di fr. 5'000.– non verrebbe ad ogni modo raggiunta neppure deducendo dalla sostanza netta al 31 dicembre 2017 tali ulteriori importi, per complessivi di fr. 5'714.– (cfr. decisione 7 settembre 2017, ris. n. 805/2017 per gli anni di gestione 2013-2015 e decisione del 30 gennaio 2018, ris. n. 97/2018 per il 2016).

                                         Il ritardo con cui l’Autorità di protezione ha evaso i rendiconti riferiti ai primi anni di gestione può senz’altro essere oggetto di censura: per la curatelata, che percepisce una rendita di invalidità, prestazioni complementari, e dispone di liquidità per meno di fr. 8'000.–, il pagamento di indennità per un importo complessivo di fr. 7'437.20 (2013-2017) comporta certamente delle difficoltà e l’esigenza di una rateizzazione. Tuttavia, al di là dell’infelice tempistica decisionale, l’accollo di tali costi alla curatelata medesima non presta il fianco a critiche.

                                         Nemmeno il fatto che gran parte degli attivi della curatelata siano di carattere immobiliare modifica il ragionamento di cui sopra. In una recente decisione, questa Camera aveva lasciato aperta la questione di sapere se nel calcolo della sostanza netta dovessero essere tralasciati gli attivi “indisponibili”, ovvero non monetizzabili (cfr. sentenza CDP del 25 marzo 2019, inc. 9.2018.118, consid. 3). La questione non si pone nel caso concreto, nella misura in cui l’attivo immobiliare in questione è privo di oneri ipotecari ed è fonte di reddito per l’interessata, che percepisce annualmente fr. 2'950.– dalla madre quale partecipazione all’affitto (cfr. scritto 4 marzo 2019 della curatrice generale). Esso deve dunque evidentemente essere compreso nel calcolo della sostanza attiva dell’interessata.

                                         L’accollo a RE 1 delle spese per la gestione 2017 della curatela generale è pertanto giustificato.

                                   4.   Meritano comunque un commento le motivazioni addotte dall’Autorità di protezione a giustificazione dell’accollo delle spese della curatela a RE 1, legate alla gestione della sua sostanza immobiliare. L’Autorità di protezione, nelle sue osservazioni, indica che RE 1 possiede una quota di comproprietà di ½ della casa unifamiliare dei genitori, ereditata alla morte del padre e oggi abitata dalla madre, proprietaria dell’altra quota di ½ (pag. 2). L’Autorità di protezione sottolinea come l’ammontare della pigione corrisposta dalla madre dell’interessata per l’abitazione in questione (fr. 2'000.– annui) “non corrisponda nemmeno lontanamente al valore di mercato” dell’abitazione citata, situata in una zona pregiata di __________, che potrebbe invece fruttare un’entrata annua di almeno fr. 12'000.–, considerato come RE 1 non intenda occuparla personalmente (pag. 2).

                                         Va in primo luogo rilevato che tali affermazioni risultano imprecise. Dall’estratto del registro fondiario agli atti emerge che metà dell’immobile appartenga alla madre e l’altra metà, in comunione ereditaria, alla madre e alla curatelata (cfr. estratto SIFTI datato 12 marzo 2019, ciò che sembrerebbe combaciare con il valore indicato nel rendiconto finanziario, di circa ¼ del valore di stima). Quanto al rendimento di tale bene immobile, con scritto del 4 marzo 2019 la curatrice generale ha precisato all’Autorità di protezione che “la partecipazione all’affitto da parte della madre (…) è stata già adeguata e aumentata (…) per un importo annuale pari a fr. 2'950”, comunque da rapportare ad una quota di ¼ e non di ½, ciò che ridimensiona a parere di questo giudice le critiche inerenti la gestione dell’immobile.

                                         Ad ogni modo, facendo astrazione di tali imprecisioni, suscita perplessità la motivazione addotta dall’Autorità di protezione per negare un accollo all’ente pubblico della remunerazione della curatrice. Nelle sue osservazioni, l’autorità di prime cure afferma che la messa a carico dell’indennità al Comune di domicilio “significherebbe cagionare coscientemente un danno finanziario all’ente pubblico”, “modo di agire che la scrivente Autorità non può sottoscrivere e condividere” (pag. 2). Ciò, poiché la scarsità di liquidità è riconducibile a delle scelte di gestione di tali immobile “ponderate dalla signora RE 1 e implicitamente condivise dalla curatrice” (osservazioni, pag. 2): tali scelte “hanno determinato di fatto un peggioramento della situazione finanziaria dell’interessata e della sua disponibilità di liquidità” (osservazioni, pag. 2), ragion per cui, in buona sostanza, non appare giustificato che sia l’ente pubblico a farne le spese. Tale ragionamento, che si discosta dai principi esposti ai considerandi precedenti in relazione all’accollo delle spese della curatela, non può evidentemente essere qui condiviso.

                                         Anzitutto, in favore di RE 1 è stata istituita una curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC, ovvero la misura di protezione di carattere più incisivo, con privazione per legge dell’esercizio dei diritti civili in ragione dell’incapacità di discernimento della persona interessata. Le scelte amministrative legate alla proprietà immobiliare non possono dunque essere attribuite alla curatelata, che non può decidere nulla in tal senso e non può nemmeno averle “ponderate”. Le suddette scelte non possono neppure essere considerate “implicitamente condivise” dalla curatrice generale, che detiene per contro il potere di operare le scelte gestionali più adeguate alla situazione complessiva della sua pupilla.

                                         Inoltre, appare utile ricordare che l’Autorità di protezione è l’organo di sorveglianza sui curatori e deve vigilare d’ufficio sull’esecuzione della curatela (cfr. art. 400 cpv. 3 CC e art. 51 cpv. 1 LPMA; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, 2012, n. 7.1 pag. 197). Nell’ipotesi in cui la curatrice generale operi una gestione non ottimale della sostanza immobiliare, cagionando alla sua pupilla una perdita di liquidità – come affermato nelle osservazioni al reclamo – è precisa responsabilità dell’Autorità di protezione intervenire a tutela della persona beneficiaria della misura di protezione.

                                         L’autorità di prime cure non può, da un lato, avallare l’operato della curatrice mediante la costante approvazione dei rendiconti finanziari e dei rapporti morali presentati negli anni e, nel contempo, dissociarsi dalle scelte, considerandole pregiudizievoli per gli interessi della pupilla. Pupilla che, attraverso tale modo di agire, viene danneggiata doppiamente: da un lato, poiché non sufficientemente tutelata dalle autorità preposte alla sua protezione e, dall’altro lato, poiché le medesime la ritengono responsabile di una gestione immobiliare non ottimale, addebitandole di conseguenza anche i costi della misura di protezione.

                                   5.   In conclusione, la decisione dell’Autorità di protezione di mettere a carico dell’interessato – e non del Comune di domicilio – mercede e spese della curatrice generale appare corretta i sensi dei principi esposti ai consid. 2.3-2.6 e deve essere confermata in questa sede, seppur le motivazioni addotte in sede di osservazioni siano prive di fondamento.

                                         Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza ma, in considerazione della particolarità del caso concreto, si prescinde eccezionalmente dal loro prelievo.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-

                                         Comunicazione:

                                         -

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

9.2019.123 — Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 10.10.2019 9.2019.123 — Swissrulings