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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 28.04.2017 9.2017.38

April 28, 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·2,031 words·~10 min·3

Summary

Accollo spese e tasse di giustizia

Full text

Incarto n. 9.2017.38 9.2017.39

Lugano 28 aprile 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Perucconi-Bernasconi

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

per quanto riguarda le tasse e le spese per l’approvazione dei rendiconti finanziari e rapporti morali del 2013 e 2014 relativi alla curatela a favore di PI 1

giudicando sui reclami del 24 febbraio 2017 presentati da RE 1 contro le decisioni emesse l’8 febbraio 2017 dall'Autorità regionale di protezione __________ relative alle spese e alle tasse per l’approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale per gli anni 2013 (inc. 9.2017.38) e 2014 (inc. 9.2017.39);

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   PI 1 è stato sottoposto a curatela volontaria nel 2002 dall’allora Commissione tutoria regionale __________, sostituita dal 1° gennaio 2013 (in ragione del cambiamento dell’ordinamento giuridico), dall’Autorità regionale di protezione __________. Suo curatore è stato nominato il signor __________. PI 1 ha un percorso di grave politossicomania fin dalla più giovane età, per il quale si è anche sottoposto a periodi di disintossicazione. Attualmente è curato in regime di mantenimento controllato con terapia sostitutiva metadonica ed è seguito dal Centro __________.

                                  B.   Tramite decisione 1° luglio 2013 l’Autorità regionale di protezione __________ ha sostituito il curatore, nominando la signora __________, dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione di __________.

Con decisione 22 dicembre 2014/ 13 marzo 2015, la suddetta Autorità ha quindi revocato la curatela istituita ai sensi del precedente diritto in vigore, sostituendola con una curatela di rappresentanza e amministrazione dei beni in applicazione degli artt. 394 e 395 CC e confermando il mandato alla curatrice precedentemente nominata.

                                  C.   Il 23 dicembre 2015 l’Autorità regionale di protezione __________ ha trasmesso la misura per competenza all’Autorità regionale di protezione __________, in considerazione del trasferimento dell’interessato dapprima a __________ e in seguito a __________.

                                         Quest’ultima Autorità con decisione 18 gennaio 2016 ha assunto la misura di protezione con effetto dal 1° giugno 2015. Con la medesima decisione la curatrice è stata sostituita con la signora RE 1, dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione di __________.

                                  D.   Con due decisioni datate 8 febbraio 2017 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha approvato i rendiconti finanziari e i rapporti morali per gli anni 2013 e 2014. Nella decisione relativa al 2013 ha riconosciuto alla curatrice signora __________ una mercede di fr. 832.00 e spese diverse di fr. 56.80 di cui fr. 13.00 già addebitate alla sostanza amministrata, poste “a carico del patrimonio di PI 1 e per esso anticipata dal Comune di __________”, avvertendo PI 1 del suo obbligo a rifondere al Comune gli importi quando un miglioramento della sua situazione economica dovesse permetterlo. Al terzo dispositivo della decisione, l’Autorità di protezione ha stabilito che “le spese e la tassa della presente decisione per complessivi CHF 150.00 sono a carico di PI 1”.

                                         Nella decisione riguardante il 2014 l’Autorità di protezione ha approvato la mercede della curatrice __________ di fr. 2'802.00 e spese diverse per fr. 257.90 ponendole a carico “del patrimonio di PI 1 e per esso anticipata dal Comune di __________ per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 3 ottobre 2014 (CHF 2'024.00) e dal Comune di __________ per il periodo dal 4 ottobre 2014 al 31 dicembre 2014 (CHF 1'035.90)”, avvertendo l’interessato del suo obbligo a rifondere al Comune gli importi quando un miglioramento della sua situazione economica dovesse permetterlo. Al terzo dispositivo della decisione, l’Autorità di protezione ha stabilito che “le spese e la tassa della presente decisione per complessivi CHF 150.00 sono a carico di PI 1”.

                                  E.   Contro entrambe le decisioni è insorta la curatrice RE 1 con reclami del 24 febbraio 2017 (cfr. inc. 9.2017.38 per il rendiconto 2013 e inc. 9.2017.39 per il rendiconto 2014), contestando l’accollo al curatelato delle tasse e spese di fr. 150.–, sostenendo che egli non è in grado di far fronte a tale importo, beneficiando di prestazioni assistenziali che gli garantiscono il minimo vitale e non possedendo, per sua conoscenza, alcuna sostanza.

                                  F.   Con osservazioni del 20 marzo 2017 l’Autorità di protezione si è riconfermata nella decisione impugnata, rilevando che una tassa di fr. 150.– appare adeguata alle circostanze. L’Autorità di protezione ha pure rimarcato che la curatrice o l’interessato avrebbero potuto attestare la situazione economica attuale e l’impossibilità di far fronte al suddetto onere, così che l’Autorità avrebbe potuto esprimersi sull’eventuale rinuncia all’incasso o procedere a un riesame della decisione.

                                  G.   La reclamante non ha replicato.

Considerato

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG].

                                         Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

                                         I reclami, avendo il medesimo fondamento di fatto ed essendo praticamente identici, come pure le osservazioni formulate dall’Autorità di protezione, sono stati oggetto di un’istruttoria congiunta e vengono quindi evasi con una sola decisione (art. 76 LPAmm).

                                   2.   In virtù dell’art. 29 cpv. 1 lett. a) LPMA le Autorità regionali di protezione possono applicare alle proprie decisioni tasse per l’approvazione di rendiconti morali da fr. 20.– a fr. 200.–. Ai sensi della lett. b del medesimo disposto, le Autorità regionali di protezione possono inoltre condannare la parte soccombente al pagamento delle spese o chiedere anticipi sulle stesse; è applicabile per analogia il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC) e la legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010.

                                   3.   Giusta l'art. 19 cpv. 1 LPMA, i costi di gestione della misura di protezione (mercede, spese, tasse) sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento.

                                         Se l'interessato o chi è tenuto al suo sostentamento non dispone dei mezzi sufficienti per far fronte alle spese della misura di protezione, ai sensi degli artt. 3 cpv. 3 ROPMA e 19 cpv. 2 e 3 LPMA tali costi sono anticipati dall’autorità regionale di protezione e posti a carico del Comune di domicilio della persona interessata.

                                         Giusta l’art. 19 cpv. 3 LPMA gli anticipi effettuati dall’autorità regionale di protezione nel corso degli ultimi 10 anni possono essere recuperati: presso l’interessato tenuto conto del suo fabbisogno (a); presso chi è tenuto al sostentamento della persona in questione (b); trattenendo la somma corrispondente sulla massa ereditaria o presso gli eredi in caso di decesso dell’interessato (c).

                                   4.   A favore di PI 1 è attiva una curatela di rappresentanza con amministrazione di beni istituita nell’ambito della conversione della curatela volontaria e dell’adeguamento al nuovo diritto di protezione (13 marzo 2015 dell’Autorità di protezione). Si tratta pertanto di una misura di protezione ufficiale ai sensi dell’art. 388 e segg. CC. I costi della curatela, rispettivamente il compenso del curatore, vanno quindi pagati con i beni dell’interessato come prescritto dagli artt. 404 cpv. 1 CC e 19 cpv. 1 LPMA. Non è quindi censurabile, e nemmeno è contestato dalla reclamante, la soluzione dell’Autorità di protezione di porre l’indennità della curatrice e le spese connesse a carico del curatelato, prevedendo che tali costi siano anticipati dai Comuni di domicilio in ragione della situazione economica dell’interessato.

                                         L’Autorità di protezione ha posto a carico di PI 1 esclusivamente “le spese e la tassa della decisione” di fr. 150.–, oggetto della critica da parte di RE 1, che non ne contesta l’importo, che per altro risulta proporzionato e adeguato al lavoro svolto dall’Autorità di protezione e conforme ai principi della copertura dei costi e dell’equivalenza sviluppati dalla giurisprudenza in materia di prelievo delle tasse di giustizia (sentenze CDP del 26 marzo 2014, inc. 9.2013.195; del 13 agosto 2013, inc. CDP 9.2013.25-114). RE 1 lamenta tuttavia l’accollo di detti costi al curatelato malgrado le sue condizioni finanziarie.

                                         Dagli atti emerge che PI 1 non ha sostanza ed è a carico della pubblica assistenza. Diversamente da quanto sostenuto dall’Autorità di protezione nelle proprie osservazioni, la situazione economica dell’interessato doveva essere nota alla medesima autorità, ritenuto che emerge anche dai rendiconti approvati dalle decisioni impugnate. In siffatte condizioni, questo Giudice non può che condividere la lagnanza della curatrice, alla luce della particolare situazione dell’interessato: nelle sue condizioni economiche, infatti, un accollo di costi, anche esigui come nel caso specifico, non appare ammissibile. Di conseguenza, si giustifica di porre a carico dei Comuni di competenza non solo la mercede e il rimborso spese della curatrice, bensì tutti i costi della misura, comprensivi di spese e tassa per la decisione, così come previsto dall’art. 19 LPMA. Per tali motivi, il reclamo della curatrice merita accoglimento.

                                   5.   L’Autorità di protezione, nelle proprie osservazioni, ha evidenziato che l’interessato o la curatrice avrebbero potuto rivolgersi direttamente alla sua attenzione dimostrando la situazione economica “così che l’autorità avrebbe potuto esprimersi sull’eventuale rinuncia all’incasso o a un riesame della decisione”. Una tale affermazione non risulta comprensibile, ritenuto che ai sensi dell’art. 450 d cpv. 2 CC “invece di presentare le proprie osservazioni, l’autorità di protezione degli adulti può riesaminare la decisione impugnata”, ciò che invece non ha ritenuto di fare, chiedendo invece la conferma della propria decisione.

                                   6.   Visto quanto precede, i reclami vanno accolti con conseguente riforma dei dispositivo n. 3 delle decisioni impugnate.

                                   7.   Gli oneri giudiziari seguirebbero il principio della soccombenza, ma viste le circostanze, si rinuncia all’addebito di tasse e spese processuali, che non potrebbero per altro essere caricate all’Autorità di protezione (art. 47 cpv. 6 LPAmm).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo contro la decisione 8 febbraio 2017 (ris. 504/2017) è accolto.

                                         Di conseguenza, il dispositivo n. 3 della decisione 8 febbraio 2017 (ris. 504/2017) relativa all’approvazione del rendiconto 2013 dell’Autorità regionale di protezione __________ è riformato come segue:

                                         3. Le spese e la tassa della presente decisione per complessivi CHF 150.00 sono a carico di PI 1 e per esso anticipate dal Comune di __________.

                                   2.   Il reclamo contro la decisione 8 febbraio 2017 (ris. 506/2017) è accolto.

                                         Di conseguenza, il dispositivo n. 3 della decisione 8 febbraio 2017 (ris. 506/2017) relativa all’approvazione del rendiconto 2014 dell’Autorità regionale di protezione __________ è riformato come segue:

                                         3. Le spese e la tassa della presente decisione per complessivi CHF 150.00 sono a carico di PI 1 e per esso anticipate dal Comune di __________ per i ¾ (dal 1 gennaio al 3 ottobre 2014) e dal comune di __________ per il ¼ (dal 3 ottobre al 31 dicembre 2014).

                                   3.   Non si prelevano tasse e spese di giustizia.

                                   4.   Notificazione:

-

-

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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