Incarto n. 9.2017.147
Lugano 29 settembre 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Baggi Fiala
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda l’istituzione di una curatela generale in suo favore;
giudicando sul reclamo del 4 luglio 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 9 giugno 2017 dall'Autorità regionale di protezione CO 1;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. A seguito di varie segnalazioni (cfr. scritto del 24 agosto 2016 del SPS di __________; rapporto del 14 settembre 2016 di __________; rapporto di aggiornamento dell’assistente sociale comunale del 5 dicembre 2016) e dopo aver sentito l’interessato (udienze ARP del 12 settembre e del 19 dicembre 2016) mediante decisione 23 dicembre 2016 l’Autorità di protezione CO 1 (in seguito Autorità di protezione) ha ordinato il collocamento a scopo di assistenza di RE 1 (1960) presso la clinica psichiatrica cantonale di __________ (CPC), incaricando la stessa di procedere ad una valutazione psichiatrica dell’interessato (cfr. quesiti peritali ai disp. 5.1-5.7).
B. Il 17 febbraio 2017 la CPC ha trasmesso all’Autorità di protezione il rapporto peritale richiesto, dal quale emerge in sintesi che RE 1 (malato di diabete mellito) è “affetto da sindrome di dipendenza da alcol” e necessita di “una misura di curatela generale”.
RE 1 ha presentato le proprie osservazioni alla perizia con scritto del 23/24 febbraio 2017, chiedendo di poter tornare ad essere “un libero cittadino”.
C. Con scritto del 30 marzo 2017 il medico psichiatra della CPC (__________) ha informato l’Autorità di protezione che la struttura ha concordato con RE 1 un progetto terapeutico (aggancio al SPS con visite ogni 7/14 giorni con il dr. __________, passaggio infermieristico ogni 7/14 giorni per monitoraggio clinico e farmacologico, passaggio giornaliero presso una farmacia di riferimento con valutazione della glicemia e del test dell’alcool, visite programmate presso il Servizio di __________), invitando alla revoca della decisione di ricovero a scopo d’assistenza. Lo specialista ha inoltre osservato che, durante la degenza in CPC (“ambito protetto”), il quadro somatico (diabete) si sarebbe stabilizzato e l’interessato avrebbe mantenuto l’astinenza.
D. Il 3 aprile 2017 l’Autorità di protezione ha provveduto all’audizione di RE 1 (presso la CPC, alla presenza del medico di riferimento del CPC), in relazione alle risultanze della perizia e all’eventualità dell’istituzione di una misura di protezione in suo favore, in particolare una curatela generale.
E. Con decisione 6 aprile 2016 l’Autorità di protezione, preso atto del rapporto peritale e “atteso che l’interessato intraprenderà la presa a carico”, ha revocato la misura di privazione della libertà a scopo d’assistenza.
F. Il 24 maggio 2017 l’Autorità di protezione ha nuovamente convocato RE 1, confermando l’intenzione di istituire in suo favore una curatela generale. In quell’occasione, all’interessato è stata presentata la curatrice (__________, UAP). L’interessato si è opposto, ribadendo di non necessitare di un misura di protezione, ritenendosi “ancora autosufficiente”.
G. Mediante decisione 9 giugno 2017 l’Autorità di protezione ha istituito in favore di RE 1 una curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC, privandolo dell’esercizio dei diritti civili (disp. 1) e nominando nel contempo __________ (UAP) quale curatrice (disp. 2), con il compito di:
- proporre l’adeguamento della misura ufficiale alle mutate circostanze;
- consegnare il rendiconto finanziario ed il rapporto morale annuali entro la fine di febbraio di ogni anno;
- chiedere, se necessario, i consensi previsti all’art. 416 CCS.
H. Con reclamo del 4 luglio 2017 RE 1 si aggrava avverso la predetta decisione, non ritenendo necessaria, oltre che sproporzionata, la misura ordinata.
I. Con scritto del 26 luglio 2017 la curatrice __________ ha informato di non avere particolari osservazioni in relazione alla procedura di reclamo, ritenuto che ha conosciuto RE 1 durante l’udienza del 24 maggio 2017.
L’Autorità di protezione, nelle osservazioni del 28 luglio 2017, ha ribadito la necessità e l’idoneità della curatela generale a favore di RE 1, riconfermando le motivazioni alla base della decisione impugnata.
Mediante replica dell’11 agosto 2017 RE 1 ha confermato di essere sobrio dal 23 dicembre 2016, postulando di essere dispensato dall’obbligo di fare il test dell’alcol giornalmente, di fare dei colloqui con il medico del SPS e con l’incaricata di __________. Allo scritto allega una dichiarazione, sottoscritta dai suoi tre figli, che comproverebbe il fatto che è ormai astemio.
Considerato
in diritto
1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2. Con la decisione impugnata l’Autorità di protezione ha istituito in favore di RE 1 una curatela generale. L’Autorità di prime cure ha fondato la propria decisione sulla valutazione peritale della CPC del 17 febbraio 2017 limitandosi a rilevare che tale documento “attesta la necessità di istituire una curatela generale” in favore dell’interessato.
Ha inoltre osservato che la misura ordinata, idonea e necessaria, può salvaguardare al meglio la situazione dell’interessato.
3. Con il proprio reclamo RE 1, avversa la predetta decisione contestando la necessità della misura di protezione. A mente del reclamante la misura, oltre che sproporzionata, sarebbe in ogni caso superata. Egli avrebbe infatti accettato il collocamento in CPC e compreso l’importanza della terapia. Riferisce di essere “sobrio e sereno” (da dicembre 2016) e di aver concordato con i medici il trattamento ambulatoriale coatto (Tac), che starebbe dando ottimi risultati.
4. L’art. 390 CC elenca i presupposti per l’istituzione di una misura di curatela. In particolare, l’Autorità di protezione istituisce una curatela se una persona maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).
Una curatela generale è istituita se una persona ha un particolare bisogno d’aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento temporanea (art. 398 cpv. 1 CC). La curatela generale comprende tutto quanto concerne la cura della persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche (cpv. 2); l’interessato è privato per legge dell’esercizio dei diritti civili (cpv. 3).
4.1. Cause della curatela, ai sensi dell’art. 390 CC, possono essere tre alternativi stati di debolezza, ovvero una disabilità mentale, un turba psichica o un analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (CommFam, Protection de l’adulte, Meier, art. art. 390 CC n. 25).
4.2. La turba psichica, nozione di natura qualitativa, è più estesa della disabilità mentale, comprendendo le nevrosi e le dipendenze (ad esempio dipendenza da alcool, droghe o medicamenti) (cfr. CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 10; Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg).
Per quanto riguarda l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, la dottrina sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente (CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n. 386, pag. 184).
L’esistenza di uno stato di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo (Messaggio, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid, op. cit., ad art. 390 CC n. 1; BSK Erw. Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 405, pag. 193; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138). L’incapacità è una nozione relativa, da interpretare in funzione del genere di affari che l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non è determinante in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al curatore (CommFam Protection del l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 20).
4.3. In generale, le condizioni previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela; secondo la dottrina, è ad ogni modo innegabile che il tipo di curatela che s’intende adottare influenzerà “a ritroso” l’esame delle condizioni (l’Autorità potendosi mostrare meno esigente nel verificare l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga una curatela d’accompagnamento, rispetto ad esempio a una curatela generale, cfr. Meier, Les nouvelles curatelles, op. cit., n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic, op. cit., n. 403, pag. 192).
4.4. Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Infine, l’Autorità deve prendere in considerazione l’onere che sopportano i congiunti e i terzi, e la loro protezione, anche se tale aspetto non può giustificare, da solo, l’istituzione di una curatela (390 cpv. 2 CC; Messaggio, pag. 6432 ; BSK Erw. Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n. 27; CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 27; COPMA, op. cit., 5.12 pag. 138).
4.5. L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).
La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
5. Nel caso in esame, contestata è la decisione di istituire una curatela generale in favore di RE 1.
Al riguardo va pertanto verificata l’esistenza dei due presupposti cumulativi previsti all’art. 390 cpv. 1 n. 1 CC, ossia l’esistenza di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla persona, oltre all’incapacità di provvedere ai propri interessi derivante da tale stato di debolezza.
5.1. Quanto alla sussistenza di una causa di curatela (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC), nello specifico una turba psichica (dipendenza da alcol), dagli atti emerge che RE 1 ha problemi di dipendenza dall’alcol già da diversi anni, oltre che soffrire di “diabete mellito di tipo II”. L’Autorità di protezione ha iniziato ad occuparsi dell’interessato a settembre 2016, quando è stato disposto il primo ricovero coatto presso la CPC di __________.
Dal rapporto del 27 settembre 2016 redatto dalla CPC (a seguito della degenza dal 25 agosto al 16 settembre 2016) – primo documento agli atti dell’incarto dell’Autorità di prime cure – risulta che RE 1 era già stato ricoverato tre volte presso la struttura, “nell’ambito di una sindrome di dipendenza da alcol e sindrome psicotica acuta polimorfa con sintomi schizofrenici, con fattore stressante acuto associato”. Nel documento veniva indicato che “alla luce del buon compenso psicopatologico raggiunto, della maggiore critica di malattia e della totale assenza di sintomatologia astinenziale o craving, in un contesto di maggiore eutimia”, il pazienza veniva dimesso per tornare al domicilio.
Mediante certificato medico del 25 ottobre 2016 anche il dr. med __________ (medico curante) riferiva che l’interessato è in trattamento medico per intossicazione da alcol, sindrome da dipendenza da alcol, diabete e grave deperimento (“defedamento”) organico, concludendo che “vista l’impossibilità di escludere delle ricadute, sarebbero raccomandabili delle misure di protezione”.
A seguito del ricovero coatto disposto dall’Autorità di protezione (a scopo di perizia), il 17 febbraio 2017 la CPC ha trasmesso la perizia richiesta, rispondendo ai quesiti peritali posti dall’Autorità di prime cure. In particolare ha confermato che RE 1 è affetto da una sindrome di dipendenza da alcol, che è stato ricoverato sei volte presso la CPC nel corso degli ultimi due anni, concludendo che “è lecito supporre che la prognosi non sia positiva e che il paziente possa andare incontro ad ulteriori ricadute” (risposta al quesito n. 2). Gli specialisti hanno inoltre osservato che RE 1 appare totalmente acritico e minimizzante in merito alla problematica di dipendenza dall’alcol (risposta al quesito n. 4).
Nel secondo rapporto del 30 marzo 2017 i medici incaricati della CPC, hanno osservato che RE 1 ha mantenuto l’astinenza “in ambito protetto” e che è stato definito con l’interessato un “progetto terapeutico” (regolari test dell’alcol, visite presso il Servizio per le dipendenze di __________).
In simili circostanze, indipendentemente da quanto cerca di far credere il reclamante, che continua a minimizzare la sua situazione, limitandosi a sostenere di vivere “da allora sobrio e allegro”, senza in alcun modo sostanziare la propria tesi (ad esempio producendo certificati medici aggiornati o aggiornamenti dei test dell’alcol fatti a seguito della dimissione dalla CPC), appare indubbio che lo stesso soffra di una turba psichica legata a una dipendenza da alcol.
5.2. Resta pertanto da analizzare la seconda condizione, ovvero il bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela ai sensi dell’art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).
L’Autorità di protezione non spende neppure una parola sul bisogno di protezione dell’interessato, limitandosi a far riferimento alla perizia della CPC che attesterebbe “la necessità di istituire una curatela generale” e a osservare – senza però addurne i motivi – che la misura è idonea e necessaria (cfr. osservazioni al reclamo). Tale modo di procedere non può essere condiviso.
Ora, benché dalla perizia del 17 febbraio 2017 risulti che “l’assenza totale di critica di malattia lo può mettere in pericolo di vita” e che “il perpetuare di condotte di abuso etilico e la scarsa cura di sé, con scarsa aderenza alla terapia insulinica al domicilio, possono metterlo in pericolo per la propria sicurezza” (cfr. quesito n. 5), dagli atti emerge comunque che è stato intrapreso un progetto terapeutico. Lo stesso prevede, nel dettaglio, un “aggancio al SPS con visite ogni 7/14 giorni con il dr. __________, passaggio infermieristico ogni 7/14 giorni per monitoraggio clinico e farmacologico, passaggio giornaliero presso una farmacia di riferimento con valutazione della glicemia e del test dell’alcool, visite programmate presso il Servizio di __________” (cfr. aggiornamento della CPC del 30 marzo 2017 CPC).
Nella perizia del 17 febbraio 2017, in merito al bisogno di “ricevere cure costanti” (cfr. quesito n. 7), la CPC osservava che “è necessario che il paziente sia monitorato regolarmente dal punto di vista psichiatrico e somatico”, ma anche che visto che RE 1 “ha mantenuto l’astinenza nel periodo dell’attuale degenza non necessità di effettuare un percorso di disintossicazione”, auspicando che possa beneficiare di un percorso a medio lungo termine in una struttura idonea per una migliore stabilizzazione del diabete e per le problematiche di alcolismo.
L’Autorità di protezione non spende parola alcuna su eventuali difficolta dell’interessato nel far fronte alle sue necessità quotidiane o nella gestione della rendita AI; dall’incarto dell’Autorità di protezione non risulta che egli abbia debiti. RE 1, vive con due figli maggiorenni, che hanno dichiarato che il padre “è autosufficiente nella vita quotidiana, nell’amministrazione generale e nei nostri bisogni” (cfr. scritto di agosto 2017). Al riguardo l’Autorità di protezione non ha effettuato visite a domicilio e neppure ha sentito i figli dell’interessato. Tantomeno l’Autorità di prime cure ha analizzato le modalità di gestione della rendita AI e delle liquidità di cui dispone l’interessato, prendendo se del caso in considerazione un blocco dei conti ex art. 395 cpv. 3 CC, con messa a disposizione controllata degli importi di denaro che gli necessitano per vivere in modo decoroso.
L’Autorità di prime cure si è basata unicamente sulla conclusione della perizia della CPC là dove propone l’adozione di una curatela generale, limitandosi, senza motivazione alcuna, a ordinare l’istituzione di tale misura, con la conseguente privazione per RE 1 dell’esercizio dei diritti civili. Tantomeno l’Autorità di protezione ha definito puntualmente i compiti conferiti al curatore e le sfere d’intervento necessarie al benessere dell’interessato (che verosimilmente, da quanto traspare dall’incarto, sarebbero legate alla cura personale). Compete per altro all’Autorità di protezione – e non certo al perito – valutare se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non possa essere adeguatamente garantita altrimenti (principio di sussidiarietà) e quale sia la misura più idonea a garantire la protezione (principio di proporzionalità).
6. Visto quanto sopra, il reclamo va parzialmente accolto e l’istituzione della curatela generale annullata per violazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. L’incarto va pertanto ritornato all’Autorità di protezione affinché approfondisca la fattispecie definendo, conformemente ai principi della proporzionalità e della sussidiarietà, la misura di protezione (su misura) più idonea per rispondere ai reali bisogni di RE 1.
Giova ricordare che nelle situazioni in cui l’interessato rischia di agire contrariamente ai propri interessi, un blocco dei conti senza limitazione dei diritti civili, a norma dell’art. 395 cpv. 3 CC – che permetta di tenere sotto controllo le spese dell’interessato – presenta degli evidenti vantaggi pratici (CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 395 CC n. 25).
L’Autorità di prime cure dovrà inoltre verificare se, come sostenuto dal reclamante, sia operativo un trattamento ambulatoriale coatto (TAC) ordinato dai medici in applicazione dell’art. 20 LASP e se esistano i presupposti per designare una persona o un servizio idonei con diritto di controllo e informazione a norma dell’art. 392 n. 3 CC, che monitori la situazione dell’interessato e relazioni l’Autorità di protezione sul seguito delle cure e l’aderenza al progetto terapeutico stabilito al momento della dimissione dalla Clinica.
7. Viste le circostanze si prescinde dal prelievo di tasse e spese di giustizia.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto.
Di conseguenza, la decisione impugnata del 9 giugno 2017 (ris. n. 329) dell’Autorità regionale di protezione __________ è annullata e l’incarto è ritornato alla stessa Autorità perché provveda ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano né spese né tasse di giustizia.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.