Incarto n. 9.2016.99
Lugano 22 novembre 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda l’ordine impartito con la comminatoria dell’art. 292 CP di consegnare i rendiconti e rapporti morali degli anni 2012, 2013, 2014, 2015, relativi alla curatela a favore di PI 1
giudicando sul reclamo del 1° giugno 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 3 maggio 2016 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. Con decisione 8 giugno 2005 della Commissione tutoria regionale __________, allora competente, a favore di PI 1 è stata istituita una tutela volontaria, trasferita in seguito alla Commissione regionale __________.
B. L’incarto è stato poi trasmesso alla Commissione tutoria regionale di __________ (in seguito Commissione tutoria) che con decisione 5 maggio 2012 ha assunto la misura e nominato RE 1 in sostituzione del precedente tutore.
C. Con scritto 22 agosto 2014 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), subentrata nella competenza alla Commissione tutoria regionale __________, ha informato il curatore di aver riscontrato che non aveva ancora presentato i rendiconti per gli anni 2012 e 2013 e gli ha assegnato un termine scadente il 15 settembre 2014 per provvedervi.
D. Il 3 febbraio 2016 l’Autorità di protezione ha sollecitato la consegna del rendiconto per il 2014.
Con risposta 28 febbraio 2016 RE 1 ha osservato di aver avuto problemi di salute e di essere in procinto di presentare i rendiconti per gli anni 2014 e 2015, chiedendo di avere “ancora un po’ di tempo”.
In data 29 febbraio 2016 l’Autorità di protezione ha precisato che da un controllo, oltre al rendiconto per il 2014, risultavano ancora mancare quelli per gli anni 2012 e 2013. Di conseguenza a RE 1 è stato assegnato un termine di 30 giorni per presentare i rendiconti 2012, 2013, 2014, precisando che nel caso in cui non fossero stati trasmessi entro tale data, sarebbe stata emanata una decisione di non approvazione, con revoca immediata del mandato e messa a carico di tutte le spese al curatore, oltre all’apertura di un procedimento di contravvenzione.
Con scritto 6 marzo 2016 RE 1 ha sostenuto di aver già consegnato i rendiconti 2012 e 2013 con tutti gli originali, che quindi non gli sarebbe più stato possibile ripresentare. Ha poi precisato di essere in procinto di presentare i rendiconti per gli anni 2014 e 2015, entro la fine del mese. Egli si è pure dimesso dal mandato.
Tramite invio raccomandato del 30 marzo 2016, RE 1 ha trasmesso i rendiconti per gli anni 2014 e 2015.
E. Con decisione 3 maggio 2016, l’Autorità di protezione ha confermato la curatela generale istituita a favore di PI 1, ha precisato che RE 1 sarebbe stato scaricato dal proprio mandato dopo l’approvazione dei rendiconti 2012, 2013, 2014, 2015 e dal 1° gennaio 2016 al 21 maggio 2016. L’Autorità di protezione ha pure fatto ordine a RE 1, “con la comminatoria penale, di consegnare entro 30 giorni i rendiconti per gli anni 2012 e 2013, allegando tutte le relative pezze giustificative anche per gli anni 2014 e 2015”. Quest’ordine è stato impartito sotto comminatoria delle conseguenze previste dall’art. 292 CP in caso disobbedienza. Con effetto al 1° giugno 2016 è stata nominata una nuova curatrice.
F. Contro quest’ultima decisione è insorto RE 1 con reclamo del 1° giugno 2016. Egli chiede l’annullamento dei dispositivi 2, 3 e 4, sostenendo di aver già consegnato i rendiconti per il 2012 e il 2013, con i giustificativi in originale, che l’Autorità di protezione avrebbe perso. Anche per il 2014 e 2015 egli avrebbe presentato i rendiconti, con le copie dei documenti, mentre sarebbero a disposizione gli originali. Contesta l’applicazione della comminatoria dell’art. 292, che non sarebbe a suo dire giustificata. Chiede pertanto che vengano approvati i rendiconti e i rapporti morali per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 e che gli sia dato scarico per l’attività quale curatore di PI 1.
G. Con osservazioni del 7 luglio 2016, l’Autorità di protezione ha ripercorso i fatti, chiedendo la reiezione del reclamo in quanto il suo operato non sarebbe censurabile. L’Autorità di prime cure precisa di non aver mai ricevuto rendiconti e giustificativi per gli anni 2012 e 2013, ma di aver sollecitato più volte il reclamante. Egli avrebbe inoltre presentato i giustificativi il 9 giugno 2016.
H. Tramite ordinanza 11 luglio 2016 (recapitata il 12 luglio 2016 per invio postale raccomandato) la Camera di protezione ha assegnato a RE 1 un termine di 15 giorni per la presentazione di un’eventuale replica. Ritenuto che dal 1° marzo 2016 nelle procedure in materia di protezione del minore e dell’adulto non vi sono più ferie giudiziarie (art. 24 LPMA), la replica presentata in data 29 agosto 2016 è risultata tardiva, per cui questo giudice non l’ha intimata e non ne ha tenuto conto.
I. In data 24 ottobre 2016 questa Camera ha proceduto all’audizione dell’avv. __________, già presidente della Commissione tutoria, la lic. Iur. __________ (attuale Presidente dell’Autorità di protezione) e __________ (segretaria già della Commissione tutoria e ora dell’Autorità di protezione).
A seguito di tale audizione alle parti è stato assegnato un termine di 20 giorni per presentare un’eventuale memoria scritta conclusiva.
RE 1 ha quindi inoltrato tale memoria in data 15 novembre 2016, precisando che a suo avviso le audizioni non hanno consentito di concludere nulla di concreto riguardo alla consegna o meno dei rendiconti 2012 e 2013 e le relative pezze giustificative e che l’organizzazione dell’allora Commissione tutoria “non garantiva la prova della consegna di documenti da parte dei curatori”. Secondo il reclamante, “l’organizzazione dell’allora CTR__________ risulta pertanto oggettivamente lacunosa”. RE 1 conclude quindi chiedendo l’accoglimento del reclamo e l’annullamento della decisione impugnata.
Considerato
in diritto
1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alle Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2. Giusta l’art. 410 CC il curatore tiene la contabilità e la presenta per approvazione all’Autorità di protezione degli adulti alle scadenze da essa fissate.
L’art. 24 ROPMA stabilisce che ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, il curatore deve presentare all’Autorità regionale di protezione il rapporto morale e/o il rendiconto finanziario. Per giustificati motivi l’Autorità può accordare una proroga.
L’autorità di protezione approva i rendiconti entro il 30 giugno (art. 24 cpv. 3 ROPMA).
3. Il curatore adempie i suoi compiti con la stessa diligenza cui è tenuto il mandatario secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni (art. 413 cpv. 1 CC).
Per quanto riguarda l’esame dei rapporti e dei conti periodici, ai sensi dell’art. 415 CC l’Autorità di protezione degli adulti verifica la contabilità, approvandola o rifiutandola; se necessario ne chiede la rettifica (cpv. 1). Essa esamina il rapporto e, se necessario, chiede che sia completato (cpv. 2). Se del caso, adotta misure adeguate per salvaguardare gli interessi dell’interessato (cpv. 3).
La normativa vigente non si scosta da quanto previsto in passato dagli art. 423 cpv. 1 e 2 vCC e 451–453 vCC. La contabilità dev'essere completa e veritiera. Il controllo della contabilità del curatore concerne la sua esattezza formale, nonché l’adeguatezza e la legalità dell’amministrazione; la sua approvazione non ha di massima alcun effetto giuridico per i terzi [Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione) del 28 giugno 2006, FF 2006 6391, pag. 6444; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo, San Gallo 2010, ad art. 415 CC n. 4 e 9; ad art. 425 CC n. 13; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo, Basilea 2011, n. 608 pag. 272 e n. 654 pag. 293; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht, Basilea 2015, ad art. 415 CC n. 1e4e ad art. 421-425 CC n. 8]. L'approvazione del rendiconto non dà scarico al curatore, il quale rimane responsabile del proprio operato (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 415 CC n. 8; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, n. 608 pag. 272 e n. 654 pag. 293; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht, ad art. 421-425 CC n. 9).
Secondo l’art. 11 dell’Ordinanza sull'amministrazione di beni nell'ambito di una curatela o di una tutela (OABCT) il curatore o il tutore deve documentare accuratamente ed esaurientemente tutte le decisioni inerenti all'amministrazione dei beni.
4. Nel caso concreto, RE 1 sostiene di aver presentato i rendiconti 2012 e 2013, con i relativi giustificativi, che sarebbero stati, a suo dire, persi dall’Autorità di protezione. Nel frattempo, invece, secondo quanto osservato dall’Autorità di protezione il 7 luglio 2016, i rendiconti sono stati consegnati dal curatore il 9 giugno 2016.
Il reclamante ritiene che l’Autorità di protezione avrebbe accertato in modo inesatto e incompleto i fatti giuridicamente rilevanti in relazione alla consegna dei rendiconti 2012 e 2013. Egli riferisce di aver consegnato “a suo tempo” tutti gli originali alla Commissione tutoria regionale __________, la cui prassi – secondo quanto egli sostane – non prevedeva il rilascio di una ricevuta, mentre la prova della consegna dei documenti era “costituita unicamente dalla firma posta dai diversi curatori sul grosso libro contabile in uso presso la già CTR __________”. Libro la cui esistenza è invece contestata dall’Autorità, che nelle proprie osservazioni sostiene essere “un’invenzione” del reclamante.
Dal verbale delle audizioni dinnanzi a questo giudice dei Presidenti della Commissione tutoria e dell’Autorità di protezione, avv. __________ e lic. jur. __________, come pure della segretaria __________ -che ha lavorato in entrambe le autoritànon è emersa l’esistenza di un “librone” sul quale venissero registrate le presentazioni dei rendiconti e dei relativi giustificativi. Addirittura la sua esistenza è stata negata sia dall’attuale Presidente che dalla segretaria dell’Autorità di protezione (cfr. verbale audizione 24 ottobre 2016 lic. iur. __________, pag. 2; verbale audizione 24 ottobre 2016 segretaria __________, pag. 2). La segretaria __________ ha pure precisato di aver verificato le registrazioni in un documento word che era stato creato per l’annotazione dell’avvenuta consegna dei rendiconti da parte dei curatori e che in tale lista il reclamante non risulta. Quest’ultima ha pure dichiarato di avere interpellato personalmente, dopo l’arrivo del reclamo, la signora __________ – già segretaria responsabile della sede dell’Autorità di protezione di __________, nel frattempo divenuta nel dicembre 2015 delegata del Comune di __________ e in seguito deceduta – per sapere se i rendiconti fossero stati consegnati a lei, ottenendone risposta negativa (verbale audizione 24 ottobre 2016 segretaria __________, pag. 2 verso il basso).
Ciò che emerge con evidenza è che le argomentazioni di RE 1 non sono in alcun modo dimostrate: al contrario, l’esistenza di un “libro contabile” il cui scopo fosse quello di registrare la consegna di rendiconti e documenti allegati non è confermata. Nemmeno risultano convincenti le allegazioni del reclamante, in particolare in relazione alla consegna di tutta la documentazione che sarebbe avvenuta senza che egli si preoccupasse di tenere una copia almeno dei rendiconti o di chiedere una ricevuta. In definitiva, spetta comunque al reclamante dimostrare quanto sostiene. Non fornendo egli alcuna prova di ciò che adduce, le sue argomentazioni appaiono inconsistenti e vanno di conseguenza respinte.
5. L’art. 292 CP prevede che chiunque non ottemperi ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel medesimo articolo, è punito con la multa.
La disposizione tende ad assicurare, con la comminatoria della sanzione penale, il rispetto di un ordine validamente stabilito dall’autorità competente. L’art. 292 CP è uno dei mezzi di esecuzione forzata. La comminatoria della sanzione, ossia della condanna penale, ha lo scopo di indurre l’interessato a conformarsi a quanto ingiunto dalla decisione; in questo senso l’art. 292 CP è quindi un mezzo generale dell’esecuzione forzata. Decisioni prese sotto la comminatoria della pena prevista dall’art. 292 CP possono essere prese in differenti ambiti del diritto (cfr. Corboz, Les infractions en droit Suisse, II volume, III ed., p. 543 e 544, n. 2, 6 e 7). Dal punto di vista della proporzionalità, questa via d’esecuzione deve essere preferita alla comminatoria diretta dell’intervento della forza pubblica (cfr. Corboz, op. cit. pag. 545, n. 9). Detta comminatoria non va tuttavia applicata in modo sistematico e indiscriminato, ma solo ove sussistano indizi per presumere che l’ordine dell’Autorità sarà ignorato (sentenza CDP del 16 ottobre 2013, inc. 9.2013.49 consid. 6.3, RDAT I-1998, p. 160, n. 4).
6. Nel caso in esame, RE 1 contesta l’applicazione della comminatoria dell’art. 292 CP all’ordine a lui impartito di presentare la documentazione concernente i rendiconti per gli anni dal 2012 al 2014. Egli sostiene che non si sarebbe mai rifiutato di trasmettere i rendiconti e ritiene che non vi siano elementi tali da far dubitare della sua buona volontà e che l’applicazione della comminatoria penale sarebbe subordinata alla “condizione che esistano indizi nel comportamento del destinatario che consentirebbero di dubitare della sua volontà o diponibilità ad adempiere”, condizione che nel suo caso farebbe difetto. La comminatoria dell’art. 292 CP per i rendiconti 2012 e 2013 sarebbe pure arbitraria, visto che tutta la documentazione sarebbe stata persa dall’Autorità. Mancherebbero quindi valide ragioni per assortire l’ordine con la comminatoria della sanzione penale.
Dagli atti emerge tuttavia che nella sua veste di curatore RE 1 è stato sollecitato in due occasioni (22 agosto 2014 e 29 febbraio 2016) a presentare i rendiconti 2012 e 2013 nella situazione già descritta in precedenza.
Come detto sopra, la circostanza secondo cui la documentazione relativa ai rendiconti in questione sarebbe stata persa dall’Autorità non è dimostrata, ragion per cui la critica di arbitrarietà nell’imporre la comminatoria dell’art. 292 CP cade nel vuoto. Quanto alla tempistica, il reclamante era già stato sollecitato il 29 febbraio 2016 per i rendiconti 2014, 2012 e 2013 (per il rendiconto 2014 si trattava del secondo sollecito, essendo il primo datato 3 febbraio 2016). La decisione impugnata è giunta dopo che il curatore/reclamante ha trasmesso i rendiconti 2014 e 2015, sostenendo invece che quelli precedenti erano stati persi dall’Autorità di protezione. In tale situazione, appare giustificato che quest’ultima Autorità potesse dubitare seriamente della volontà del curatore di presentare la documentazione richiesta, viste le argomentazioni da lui addotte. Appare pertanto giustificato che l’Autorità di protezione gli abbia impartito un relativo ordine munito con la comminatoria penale ex art. 292 CP, al fine di ottenere quanto richiesto.
Anche per tale aspetto quindi, le censure del reclamante appaiono sprovviste di buon diritto e non possono essere accolte.
7. Il reclamante sostiene per finire di volere “in modo particolare e … categoricamente escludere anche il minimo dubbio sulla correttezza del suo operato”. Tale questione non è tuttavia oggetto della decisione impugnata, non essendo stato posto in discussione il suo operato, bensì esclusivamente il ritardo e la sua ritrosia nella consegna di rendiconti e rapporti morali.
8. Alla luce di quanto precede, risultando non dimostrate e infondate le censure del reclamante, il reclamo va respinto e la decisione impugnata confermata.
9. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e vanno pertanto posti a carico del reclamante.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 200.–
fr. 550.–
sono posti a carico di RE 1.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
-
-
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.