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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 20.11.2017 9.2016.222

November 20, 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·2,425 words·~12 min·5

Summary

Ordine al curatore di produrre un certificato medico aggiornato relativo al suo stato psico-fisico e un estratto del suo casellario giudiziale: un'indagine completa sui vari aspetti della persona del curatore da parte dell'Autorità di protezione è possibile e conforme alla legge

Full text

Incarto n. 9.2016.222

Lugano 20 novembre 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La giudice supplente della Camera di protezione del Tribunale d’appello

Emanuela Epiney-Colombo

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla segretaria

  Scheurich

sedente per statuire nella procedura che oppone

RE 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

per quanto riguarda l’ordine di presentare documenti contabili e medici nell’ambito della curatela generale relativa a RE 1

giudicando sul reclamo del 14 dicembre 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’11 novembre 2016 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   PI 1 (1957) presenta sin dall’infanzia un grave ritardo psicomotorio per il quale dipende completamente dall'assistenza di terze persone per ogni atto della vita quotidiana. Dopo la morte dei genitori PI 1 vive con il fratello RE 1, che provvede alla sua assistenza con l'ausilio di personale infermieristico. Su istanza 9 dicembre 2004 di RE 1, l’allora Commissione tutoria regionale __________ ha istituito il 23 maggio 2005 in favore di PI 1 una tutela, designandole come tutore il fratello. Nel 2011 sono emerse difficoltà per ottenere dal tutore i rendiconti finanziari degli anni 2009 a 2011. Il tutore ha presentato il 16 giugno 2011 i rendiconti finanziari 2009 e 2010.

                                  B.   L'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito: ARP __________) ha emanato il 10 ottobre 2013, risoluzione n. 495, una decisione con la quale ha annullato i rendiconti 2007 e 2008, già approvati dalla CTR __________, ha approvato i rendiconti 2007, 2008, 2009 e 2010, da lei interamente rifatti stralciando i crediti vantati dal tutore, e ha fatto ordine a quest'ultimo di presentare entro il 10 novembre 2013 i rendiconti finanziari e i rapporti morali 2011 e 2012 con la relativa documentazione, con la comminatoria dell'azione penale. Ne è seguito un nutrito scambio di corrispondenza e un’attività riassunta nella decisione 9.2016.123 (consid. B) di questa Camera.

                                  C.   La decisione 21 dicembre 2015, risoluzione n. 651, con la quale l'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito ARP __________) ha esonerato il curatore dalle sue mansioni e ha designato una nuova curatrice, è stata annullata da questa Camera con decisione 22 luglio 2016, incarto n. 9.2016.19. Durante la procedura di reclamo l’ARP __________ ha emanato il 24 maggio 2016 una risoluzione n. 219 con la quale ha confermato la decisione 21 dicembre 2015, ha fatto ordine a RE 1 di prendere contatto con la nuova curatrice designata, ha dato a quest’ultima istruzioni per la gestione del caso e ha ripartito le spese della procedura. In esito al reclamo interposto il 30 giugno 2016 da RE 1, questa Camera ha annullato con decisione 9 gennaio 2017 incarto n. 9.2016.123 i dispositivi 1, 2, 3, 4 e 5 della decisione 24 maggio 2016 n. 219 e ha rinviato gli atti all’ARP __________ per il proseguimento dell’istruttoria.

                                  D.   Nel corso della procedura di reclamo 9.2016.123, l’ARP __________ ha eseguito il 10 ottobre 2016 una visita al domicilio del curatore e della curatelata (verbale allegato alla lettera 26 ottobre 2016 dell’ARP __________), alla presenza dell’avv. __________, all’epoca legale del curatore. Dopo l’incontro l’ARP __________ ha assegnato al curatore due termini per presentare la documentazione atta a valutare la sua idoneità alla funzione. L’ultimo termine è scaduto infruttuoso il 31 ottobre 2016. L’ARP __________ ha emanato l’11 novembre 2016 una decisione (risoluzione n. 550) con la quale ha fatto ordine al curatore di presentare un estratto del casellario giudiziale e un certificato medico aggiornato entro il 25 novembre 2016 (dispositivo n. 1), la documentazione contabile completa 2011-2015 relativa a PI 1 (dispositivo n. 2), con la comminatoria penale dell’art. 292 CPS (dispositivo n. 3) e la comminatoria della dimissione da curatore ai sensi dell’art. 423 cpv. 1 CC (dispositivo n. 4), non ha prelevato spese e ha tolto a un eventuale reclamo l’effetto sospensivo.

                                  E.   RE 1 è insorto con un reclamo 14 dicembre 2016 contro la citata decisione. L’ARP __________ non ha presentato osservazioni al reclamo.

Considerato

in diritto:

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale d'appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 CC e 440 cpv. 3 CC, art. 2 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto LPMA, art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CPC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell'autorità amministrativa (art. 99 LPAmm) e in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

                                   2.   Nella sua decisione dell’11 novembre 2016, risoluzione n. 550, l'Autorità regionale di protezione __________ ha richiamato le difficoltà nell'ottenere da RE 1 i rendiconti 2011, 2012, 2013 e 2014 e dopo aver elencato i vari termini assegnati per la presentazione della documentazione necessaria alla valutazione dell’idoneità come curatore, ha fatto ordine a RE 1 di presentare entro il 25 novembre 2016 un suo certificato medico aggiornato e l’estratto del casellario giudiziale (dispositivo n. 1), la documentazione contabile completa 2011-2015 relativa a PI 1 (dispositivo n. 2), con la comminatoria penale dell’art. 292 CPS (dispositivo n. 3) e la comminatoria della dimissione da curatore ai sensi dell’art. 423 cpv. 1 CC (dispositivo n. 4). Infine ha rinunciato a prelevare spese, disponendo che un eventuale reclamo non avrebbe avuto effetto sospensivo.

                                   3.   Nel suo reclamo del 14 dicembre 2016 il reclamante ha premesso di aver chiesto al suo precedente legale di trovare un accordo con l’ARP __________ sulla presentazione dei rendiconti entro il 30 giugno 2017, sulla sua retribuzione come curatore e su un appuntamento presso la sede dell’ARP __________, senza che ciò sia stato possibile. Aggiunge poi, riallacciandosi alla decisione 22 luglio 2016 della Camera di protezione, che l’ARP __________ avrebbe dovuto procedere all’audizione del curatore e a una visita a PI 1, ciò che non è avvenuto. Rileva inoltre di aver chiesto invano quale fosse la base legale per fargli obbligo di produrre l’estratto UE e l’estratto del casellario giudiziale. Il reclamante ritiene che la visita a domicilio avvenuta il 10 ottobre 2016 non sia stata regolare, vista l’assenza della curatelata. Chiede quindi che la visita sia invalidata e che sia annullata la decisione 11 novembre 2016, in quanto frutto di una modalità irregolare. Da ultimo chiede di conferire al reclamo effetto sospensivo.

                                   4.   La decisione impugnata verte sull’ordine fatto al curatore di presentare, oltre alla contabilità completa 2011-2015 per la curatela della sorella, un certificato medico aggiornato relativo allo stato psico-fisico del curatore e un estratto del casellario giudiziale a lui relativo.

                                   5.   Il reclamante si duole di aver chiesto invano all’ARP __________ di indicare quale fosse la base legale per ordinare la produzione dei documenti richiesti il 10 ottobre e l’11 novembre 2016. Inoltre accenna, senza trarne conseguenze giuridiche, alla presunta discrepanza tra il verbale manoscritto della visita a domicilio del 10 ottobre 2016 e la trascrizione agli atti (e trasmessa al curatore). Quest’ultima censura non ha trovato riscontro negli atti. Il verbale manoscritto 10 ottobre 2016 versato agli atti corrisponde infatti alla trascrizione. Contrariamente a quanto sostiene il reclamante, poi, la sorella era presente, anche se non è stata interpellata (cfr. verbale 10 ottobre 2016). Né ha trovato riscontro la censura di irregolarità della visita a domicilio. Nel corso di un’istruttoria l’ARP può procedere a visite e a sopralluoghi e quella eseguita il 10 ottobre 2016 è stata debitamente preannunciata e si è svolta nel rispetto dei diritti procedurali delle parti. Il legale del curatore era del resto presente e non ha sollevato contestazioni sulle modalità in cui si è svolta la visita.

                                   6.   La designazione del curatore è di competenza dell'autorità di protezione, in applicazione degli art. 400 e segg. CC. Secondo l'art. 400 CC l'autorità di protezione degli adulti nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti, con possibilità in circostanze particolari di nominare più curatori (cpv. 1); la persona nominata deve investirsi della curatela, salvo che motivi gravi vi si oppongano (cpv. 2).

                               6.1.   In virtù dell'art. 423 CC l'autorità di protezione degli adulti dimette il curatore se non è più idoneo ai compiti conferitigli o se sussiste un altro motivo grave. L'art. 423 CC permette la dimissione del curatore indipendentemente dalla sua volontà. È determinante la messa in pericolo degli interessi della persona da proteggere e non invece il fatto che ci sia stato un danno. In particolare vanno prese in considerazione le motivazioni legate alla fiducia verso l'amministrazione e la funzione pubblica, come ad esempio il dovere di fedeltà e di lealtà nelle relazioni di servizio di diritto pubblico (insolvenza, abuso delle sue attribuzioni o commissione di un'azione che dimostra che l'interessato è indegno della fiducia in lui riposta). Questi motivi valgono indipendentemente dalla questione relativa all'attitudine del mandatario di esercitare il mandato in questione.

                               6.2.   La procedura è regolata dagli art. 443 s. CC, che comprende anche i provvedimenti cautelari (art. 445 CC), come la sospensione provvisoria del mandato. I mandatari devono partecipare alla procedura, in particolare nel rispetto del diritto di essere informati e del diritto di essere sentito (art. 29 Cost., 447 ss CC; CommFam, Protection de l'adulte, Rosch, art. 423 CC, N. 5).

                                   7.   Nella decisione 9.2016.9 del 22 luglio 2016 questa Camera aveva annullato l’esonero del curatore e la designazione di una nuova curatrice e aveva rinviato gli atti all’ARP __________ affinché eseguisse un’istruttoria (considerandi 8.3 e 9) sull’idoneità del reclamante come curatore della sorella e procedesse all’audizione della curatelata e ad accertamenti socio-ambientali sul benessere di quest’ultima. Nella successiva decisione 9.2016.123 del 9 gennaio 2017, la Camera ha ribadito che oltre agli aspetti economici e contabili l’ARP __________ doveva chiarire la situazione socio-ambientale della curatelata. Come indicato al considerando 6 di tale decisione, l’ARP __________ deve accertare concretamente quali sono le cure di cui necessita PI 1, chi le fornisce, e quale è il ruolo del fratello nella vita quotidiana della curatelata, per chiarire se l’invalida è accudita in modo adeguato e consono al suo stato psico-fisico al domicilio attuale. Deve inoltre appurare se l’attuale curatore è ancora in grado di occuparsi della sorella e di garantirne il benessere psico-fisico. Una simile istruttoria comprende evidentemente un’indagine socio-ambientale tramite servizi statali o privati (Pro Infirmis o altri analoghi) e l’accertamento delle condizioni personali del curatore, compreso il suo stato di salute. L’aspetto economico e contabile, invece, presuppone la presentazione della documentazione completa richiesta in innumerevoli occasioni dall’ARP __________ e finora mai presentata dal reclamante.

                                   8.   Nell’esame dell’idoneità vanno considerate le condizioni personali del curatore e la sua situazione finanziaria (Vogel, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, n. 23 a 27 agli art. 421-424). La risoluzione n. 550 dell’11 novembre 2016 menziona esplicitamente che i documenti sono stati richiesti per valutare se il curatore è ancora idoneo alla carica.

                               8.1.   L’ARP ha chiesto ripetutamente al curatore la documentazione contabile, da ultimo per il periodo 2011-2015, senza ottenere riscontro. Il curatore ha dapprima giustificato la propria inadempienza con motivi di salute, ma rifiuta di svincolare il proprio medico dal segreto professionale nei confronti dell’ARP (verbale della visita a domicilio del 10 ottobre 2016), come ribadisce nel reclamo. Non è quindi stato dissipato il dubbio, suscitato dal curatore medesimo, che egli si trovi in uno stato psico-fisico incompatibile con la garanzia del benessere della sorella, che dipende completamente da lui per ogni atto della vita quotidiana. Non vi è pertanto dubbio che nel caso concreto sia giustificata la richiesta di produrre un certificato medico aggiornato sullo stato psico-fisico del curatore e sulla sua idoneità alla carica.

                               8.2.   Tra i motivi che possono condurre all’esonero di un curatore rientrano l’insolvibilità e pertanto la produzione di un estratto UEF, per altro consegnato tempestivamente in occasione della visita a domicilio del 10 ottobre 2016, è conforme alle disposizioni legali in materia di curatela. Anche la richiesta di produrre un estratto del casellario giudiziale è conforme alla legge. Nel Cantone Ticino tale documento è notoriamente richiesto a chi vuole accedere a svariate professioni (come per esempio avvocati, notai, fiduciari) e a chi si candida a un pubblico concorso. Il curatore svolge un incarico di fiducia e responsabilità attribuitogli dall’ente pubblico e a giusta ragione l’autorità di protezione può chiedergli, nell’interesse primario della persona curatelata, di documentare la sua probità. A maggior ragione in un caso dove la persona bisognosa di protezione è totalmente dipendente dal curatore per ogni sua necessità.

                                   9.   In definitiva, dunque, un’indagine completa sui vari aspetti della persona del reclamante è conforme alle norme legali sulla curatela, in particolare agli art. 400 e 423 CC. D’altra parte la risoluzione contestata non dipende dalla visita a domicilio del 10 ottobre 2016, ma dalla totale opacità della situazione contabile dal 2011, dalle continue inadempienze del curatore, che da anni produce solo parte della documentazione richiestagli dall’ARP e dalla mancanza di indicazioni affidabili sul persistere dell’idoneità alla carica del curatore.

                                         Il reclamo è di conseguenza infondato e va respinto.

                                10.   Gli oneri giudiziari seguirebbero il principio della soccombenza. Vista la particolare situazione, si può prescindere dal prelievo di spese processuali.

Per questi motivi

decide:

                                   1.   Il reclamo 14 dicembre 2016 di RE 1 è respinto e la risoluzione n. 550 dell’11 novembre 2016 è confermata.

                                   2.   Non si prelevano spese processuali.

                                   3.   Notificazione:

-

                                         Comunicazione:

                                         -

La giudice supplente                                         La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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