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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 09.02.2017 9.2016.183

February 9, 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·3,856 words·~19 min·4

Summary

Privazione provvisoria del diritto di decidere il luogo di dimora

Full text

Incarto n. 9.2016.183

Lugano 9 febbraio 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice supplente della Camera di protezione del Tribunale d’appello

Alessia Paglia

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 9 LOG

assistito dalla segretaria

  Scheurich

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 RE 2 tutti patr. da: PR 1  

all’

Autorità regionale di protezione __________,

per quanto riguarda la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora dei figli

giudicando sul reclamo del 17 ottobre 2016 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 4 ottobre 2016 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   PI 1 (2006) e PI 2 (2010) sono figli di RE 1 e RE 2 i quali detengono congiuntamente l’autorità parentale sui figli, che sono affidati, per cura e educazione, alla madre.

                                         Da diversi anni la loro situazione è seguita dalle Autorità di protezione. In particolare, nel 2012, è stata istituita in favore dei minori una curatela educativa. Alla funzione di curatrice è stata designata CURA 1 (ris. 230/2013 del 24 settembre 2012 dell’allora competete Commissione tutoria regionale __________).

                                         Nel corso del tempo il nucleo famigliare è stato oggetto di differenti rapporti e valutazioni esperiti dalla rete sociale e scolastica ovvero dal Servizio-medico psicologico, dal Centro psico-educativo, dall’Ufficio delle famiglie e dei minori, poi divenuto dell’aiuto e protezione, dall’Istituto __________, dalla curatrice e dagli istituti scolastici.

                                  B.   Viste le difficoltà scolastiche del figlio maggiore, l’Ufficio della pedagogia speciale ha proposto, il 10 aprile 2015, di inserire PI 1 nella scuola speciale durante l’anno scolastico 2015/2016. Il suggerimento non è però stato accolto dai genitori che hanno deciso di iscrivere il figlio all’Istituto scolastico della __________, in seconda classe.

                                         Con rapporto del 1° novembre 2015 la curatrice ha inviato all’Autorità di protezione informazioni sulla situazione segnalando, in particolare, una non collaborazione della madre nel comprendere il complesso quadro generale in cui si trova il figlio e le difficoltà della rete intera ad aiutarlo in modo costruttivo. Al suo scritto la curatrice ha allegato il rapporto intermedio e di bilancio pedagogico del 12 ottobre 2015 dell’Ufficio della pedagogia speciale. L’8 marzo 2016 la curatrice ha poi inoltrato un aggiornamento rispetto al nucleo famigliare ribadendo che la comunicazione con la madre è assente per cui le uniche informazioni sono quelle ottenute dalle scuole dei bambini.

                                         Con scritto del 11 marzo 2016 l’Ispettorato scolastico del __________ ha quindi segnalato le persistenti difficoltà di PI 1 e l’impossibilità di prevedere, nella scuola elementare, una scolarizzazione differenziata; la scuola ha inoltre comunicato i problemi di comunicazione con la madre e la sua posizione di rifiuto rispetto alla descrizione dei comportamenti del bambino. Con ulteriore scritto del 27 aprile 2016, l’Istituto scolastico comunale __________ ha sottolineato le difficoltà della madre a leggere la realtà scolastica vissuta dal figlio PI 1 e la sua non disponibilità a collaborare con la scuola per attuare le misure di sostegno ovvero, a questo punto, una scolarizzazione speciale per l’anno 2016/2017.

                                  C.   I signori RE 2 e RE 1 sono quindi stati convocati, per il 27 luglio 2016, dall’Autorità di protezione; all’incontro era tuttavia presente la sola madre. In quell’occasione sono stati sottoposti alla signora i rapporti pervenuti dalla curatrice e dalla scuola, ella si è riservata di prendere posizione con il marito. La signora ha tuttavia detto che si sarebbe opposta alla scolarizzazione speciale di PI 1, ha postulato la revoca della curatela educativa siccome inutile e ha rifiutato di sottoporsi ad aggiornamenti in relazione alla capacità genitoriale.

                                         Il termine impartito ai genitori per presentare le osservazioni ai rapporti è trascorso infruttuoso.

                                  D.   Il 30 agosto 2016 la Direzione delle scuole speciale ha informato l’Autorità di protezione che PI 1 non si è presentato a scuola e che, verosimilmente, sarebbe la mamma a rifiutarsi di portare il figlio. Nemmeno il fratellino PI 2 si è presentato in classe, di ciò ne ha dato conferma con scritto 30 agosto 2016 l’Istituto scolastico comunale __________. Il direttore del medesimo istituto ha, il giorno seguente, informato l’Autorità dell’esito dei controlli effettuati e del colloquio avuto con la madre che avrebbe detto di essere in montagna e in procinto di trasferirsi sebbene in realtà si trovava coi bambini al suo domicilio a __________.

                                         Le segnalazioni sono state trasmesse ai genitori per osservazioni. Nel frattempo, e meglio il 9 settembre 2016, l’Autorità di protezione ha affidato un mandato urgente all’Ufficio dell’aiuto e della protezione, Settore famiglie e minorenni, per una verifica della situazione dei minori PI 1 e PI 2. Lo stesso giorno il predetto ufficio aveva inviato all’Autorità di protezione uno scritto riferendo preoccupazioni in merito alla sicurezza dei bambini.

                                  E.   Tenuto conto della situazione, preso atto dei rapporti e ritenuto l’elevato rischio di fuga della madre con i figli, il Servizio per l’adozione in urgenza e nel fuori orario di misure di protezione sui minori ha collocato i ragazzi, in forza agli art. 32 LPMA e 7a ROPMA, al Centro __________. Di ciò ne è stata data debita comunicazione all’Autorità di protezione che, con risoluzione supercautelare n. 2095/2016 del 12 settembre 2016, ha privato RE 1 e RE 2 del diritto di determinare il luogo di dimora dei figli che sono stati collocati, con effetto immediato, al Centro __________; le relazioni personali sono state previste unicamente in modalità sorvegliata. I genitori sono stati convocati per il 19 settembre 2016; su consiglio del loro legale, impossibilitato a partecipare, non si sono presentati. All’incontro era presente unicamente l’assistente sociale __________. Il verbale è stato trasmesso al legale dei genitori che sono stati nuovamente convocati per il 30 settembre 2016.

                                  F.   Nel corso dell’incontro del 30 settembre 2016 la madre ha informato dei passi effettuati in vista di un suo trasferimento con i figli nel Canton __________. Il padre si è detto d’accordo con il trasferimento. Il legale dei genitori ha, dal canto suo, contestato l’esistenza degli estremi per mantenere il collocamento dei minori, la madre non si troverebbe in uno stato tale da mettere in pericolo l’incolumità dei figli.

                                         Mediante risoluzione n. 2352/2016 del 4 ottobre 2016 l’Autorità di protezione, preso atto dei rapporti agli atti e del contenuto dell’incontro avuto con i genitori, vista la forte incertezza in merito all’accudimento dei minori e allo stato psico-fisico della madre ha: privato in via cautelare i genitori del diritto di decidere il luogo di dimora dei figli e disposto il collocamento dei minori presso il Centro educativo Casa __________ (punto 1 del dispositivo); stabilito per i genitori e in via cautelare un diritto di visita da esercitare in forma sorvegliata con una frequenza di due volte la settimana per almeno un’ora (punto 2 del dispositivo); conferito al Servizio medico-psicologico, __________, il mandato per una rivalutazione delle capacità genitoriali dei genitori e, in particolare, per verificare l’esistenza di indizi concreti di messa in pericolo dell’incolumità fisica e psichica di PI 1 e PI 2 da parte della madre rispettivamente la possibilità di eventualmente affidare i minori al padre (punto 3 del dispositivo).

                                  G.   Avverso la predetta decisione sono insorti, con reclamo 17 ottobre 2016, RE 1 e RE 2 postulando l’annullamento dei dispositivi n. 1e2e l’affidamento alla madre dei figli per cura e educazione con l’ordine impartito alla stessa di portare regolarmente i minori presso le scuole alle quali sono iscritti.

                                         A mente dei reclamanti il provvedimento ha avuto origine dall’assenza scolastica dei figli, senza che sia stato tenuto in debito conto delle spiegazioni fornite dalla madre circa il loro imminente trasferimento nel Canton __________. Ritengono inoltre che non sussistono elementi oggettivi che permettano di dubitare dell’equilibrio psichico della madre e nemmeno che vi sia un pericolo di fuga, ritenuto il diritto di ogni cittadino di trasferirsi come meglio crede. I reclamanti contestano poi l’estensione del provvedimento al padre e, in particolare, che il suo diritto di visita debba essere esercitato in forma sorvegliata. Non vi sarebbero elementi che facciano ritenere che egli metta in pericolo il bene dei figli. In definitiva, ritengono sia stato violato il principio della proporzionalità, altri provvedimenti avrebbero potuto essere adottati in luogo del collocamento.

                                         I reclamanti hanno, infine, chiesto di essere messi al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

                                  H.   Mediante risposta del 7 novembre 2016 l’Autorità di protezione si è riconfermata, nel suo complesso, nella decisione impugnata; ha ricordato che nell’incontro avvenuto con la madre nel corso dell’estate ella ha dichiarato la sua opposizione a rivalutazioni sulle capacità genitoriale e a una valutazione socio ambientale; ha anche espresso opposizione in merito alla decisione del Dipartimento dell’educazione e dello sport sulla scolarizzazione speciale per PI 1. In merito ai differenti rapporti agli atti, malgrado il termine impartito, i genitori non hanno presentato osservazioni. Il collocamento da parte dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione del 10 settembre 2016 è stato operato per salvaguardare l’incolumità dei minori. In occasione dell’incontro del 30 settembre 2016 si è cercato di capire se il padre fosse disponibile ad accogliere i figli ma non sono state fornite sufficienti garanzie; egli ha anzi detto di non riconoscere difficoltà nella madre, per questo e per la sua alleanza sulla posizione della signora non è stato possibile prospettare misure di protezione diverse per lui. Inoltre, misure più blande non avrebbero permesso di rendere efficiente l’intervento.

                                         Con osservazioni 31 ottobre 2016 la curatrice si è riconfermata nei rapporti già agli atti e ha informato sul buon inserimento dei minori sia a Casa __________ sia nei nuovi contesti scolastici.

                                    I.   Nella replica 7 dicembre 2016 i reclamanti, assistiti da un nuovo legale, chiedono l’accoglimento del reclamo, la riformulazione della risposta da parte dell’Autorità di protezione siccome presentata in forma discorsiva senza riferimento alla struttura del reclamo, l’audizione dei reclamanti e di testimoni e l’audizione dei minori. Sottolineano inoltre che dal 14 ottobre 2016 essi vivono sotto lo stesso tetto e che oramai i figli sono entrambi scolarizzati sicché è venuto meno il motivo che ha indotto l’Autorità a togliere ai reclamanti il diritto di determinare il luogo di dimora.

                                  L.   Con duplica 28 dicembre 2016 l’Autorità di protezione si riconferma nella decisione impugnata e nelle osservazioni che rispondono in modo esaustivo alle reclamazioni presentate.

Considerato

in diritto

                                   1.   L’autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale d’appello [art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPAM)], che giudica, nella composizione a giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione in materia di provvedimenti cautelari (art. 48 lett. f n. 9 LOG).

Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

                                   2.   In sede di replica i reclamanti hanno chiesto, ai fini dell’accoglimento del reclamo, la riformulazione della risposta dell’Autorità di protezione siccome non fa riferimento ai singoli punti dell’allegato di ricorso. La richiesta appare pretestuosa. Se è vero che non vi è un preciso riferimento alla struttura del reclamo, l’allegato del 7 novembre 2016 dell’Autorità di protezione appare oltremodo chiaro e risponde alle contestazioni sollevate dai reclamanti.

                                         Nessun disposto legale obbliga, peraltro, l’Autorità a dover riprendere, nelle osservazioni, ogni singolo punto dei reclami; anzi, a ben vedere, l’Autorità nemmeno è tenuta a formulare osservazioni, si tratta semplicemente di un’opportunità che le viene data (art. 450d CC). Inammissibili in questa sede anche le ulteriori richieste di audizione dei reclamanti stessi e dei figli – il diritto all'audizione orale esiste solo davanti all'autorità di protezione, la persona interessata non ha il diritto di essere sentita nuovamente oralmente davanti all'autorità di ricorso (STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1; STF del 14 maggio 2014, inc. 5A_290/2014 consid. 3.2.2; sentenza CDP del 28 gennaio 2014, inc. 9.2013.286 consid. 4) – così come la richiesta di sentire dei testimoni, domanda che va semmai posta all’Autorità di prime cure.

                                   3.   In concreto l’Autorità di protezione, dopo aver sentito i reclamanti, ha confermato i provvedimenti urgenti adottati dall’Ufficio dell’aiuto e della protezione prima e dalla stessa Autorità in seguito e meglio ha privato, in via provvisoria, i genitori del diritto di decidere il luogo di dimora dei figli e predisposto il loro collocamento al Centro educativo Casa __________ (punto 1 del dispositivo); il diritto di visita dei genitori è stato previsto, sempre in via provvisoria, con una frequenza di due volte la settimana per almeno un’ora da esercitare in forma sorvegliata (punto 2 del dispositivo). Nel contempo l’Autorità ha dato mandato per una valutazione specializzata in merito alla situazione dei minori e alla capacità di accudimento dei genitori.

                                         Si tratta quindi di un provvedimento cautelare, la limitazione del diritto di determinare il luogo di soggiorno è provvisoria e sarà rivalutata una volta esperiti i necessari accertamenti.

                               3.1.   Giusta l’art. 445 CC – applicabile per analogia anche ai minorenni secondo l’art. 314 cpv. 1 CC – l’Autorità di protezione può prendere d’ufficio tutti i provvedimenti necessari per la durata del procedimento. Presupposti per l’emanazione di una decisione cautelare sono: la prognosi favorevole del procedimento principale (il cosiddetto fumus boni iuris), l’urgenza della misura e la sua proporzionalità (cfr. art. 389 cpv. 2 CC: la misura deve essere necessaria e idonea; BSK Erw.Schutz, Auer/Marti, ad art. 445 CC n. 6 e segg.; sentenza CDP del 21 maggio 2014, inc. 9.2013.218, consid. 5.2).

                               3.2.   L'art. 310 cpv. 1 CC prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità tutoria deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente.

                                         Con l’entrata in vigore della revisione del diritto sull’autorità parentale, il 1° luglio 2014, la nozione di custodia è stata sostituita dalla terminologia, più precisa, di “diritto di determinare il luogo di dimora del figlio” (cfr. titolo marginale dell’art. 310 CC e Meier/Stettler, op. cit., n. 1291 pag. 847).

                                         La misura di privazione del diritto di determinare il luogo di dimora consiste dunque nel togliere ai genitori il diritto di determinare il luogo di residenza e le modalità di cura del figlio, e nel collocare in modo adeguato il minorenne presso terzi o in un istituto (Meier/Stettler, op. cit., n. 1291-1292 pag. 847).

                                         Tale collocamento deve essere “conveniente”: esso deve dunque corrispondente all’età, alla personalità e ai bisogni del minore (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, n. 27.41 pag. 215; BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 310 CC n. 9; Sentenza CDP del 30 luglio 2014, inc. 9.2014.76, consid. 5).

                                         Nell'accezione di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori (BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 310 CC n. 3; Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, n. 27.36 pag. 214; Meier/Stettler, op. cit., n. 1298 pag. 850; STF del 1° luglio 2002, inc. 5C.117/2002, consid. 3.1): le cause della messa in pericolo sono ininfluenti (circostanze oggettive, colpa del minore, dei genitori o dell’entourage familiare) (BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 310 CC n. 3, Meier/Stettler, op. cit., n. 1296 pag. 850; STF del 21 giugno 2012, inc. 5A_335/2012, consid. 3.1; STF del 1° luglio 2002, inc. 5C.117/2002, consid. 3.1; STF del 12 marzo 2012, inc. 5A_701/2011, consid. 4.2.1).

                                         La privazione può essere ammessa unicamente quando altre misure (art. 307 e 308 CC) hanno fallito o sono parse di primo acchito insufficienti; le decisioni di privazione devono inoltre rispettare il principio della sussidiarietà e proporzionalità (STF del 10 novembre 2016, inc. 5A_404/2016, consid.3).

                                   4.   Ora, il nucleo famigliare dei reclamanti è seguito dal 2010; in particolare, nel 2012, è stata istituita in favore dei minori una curatela educativa. Alla funzione di curatrice è stata designata CURA 1 con il compito, fra l’altro, di aiutare e consigliare i genitori nel loro ruolo educativo (ris. 230/2013 del 24 settembre 2012 dell’allora competete Commissione tutoria regionale __________). Agli atti ci sono poi una moltitudine di rapporti redatti dalla rete sociale e scolastica quali il Servizio-medico psicologico, il Centro psico-educativo, l’Ufficio dell’aiuto e protezione, l’Istituto __________, la curatrice e gli istituti scolastici.

                                         Quelli più recenti sono stati sottoposti alla madre nel corso dell’incontro del 27 luglio 2016; in quell’occasione ella ha rinunciato a prendere posizione. Né lei né il padre hanno poi presentato osservazioni scritte. Il parere della madre rispetto agli interventi della rete di sostegno risulta tuttavia chiaro: si oppone alla decisione di scolarizzazione speciale per PI 1; vuole la revoca della curatela siccome ritiene di non aver bisogno di essere sostenuta a livello educativo; non è d’accordo con una rivalutazione delle capacità genitoriali e non intende sottoporsi ad alcun tipo si valutazione (cfr. verbale di audizione). La volontà della madre di fare a meno del sostegno dei servizi e della scuola nelle scelte riguardanti i figli e, di conseguenza, l’assenza di collaborazione da parte sua, è peraltro riportata in tutti i più recenti rapporti agli atti.

                                         Stante la situazione appare giustificata la preoccupazione della curatrice e dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione quando hanno saputo della mancata presenza di entrambi i bambini a scuola malgrado fossero stati visti a __________; a maggior ragione sentite le spiegazioni della madre che prima ha detto di essere in montagna e in seguito di essere in procinto di trasferirsi salvo che nessuna disdetta dell’appartamento era ancora stata data (scritti 30 agosto e 31 agosto 2016 dell’Istituto scolastico comunale __________). Aver pensato che l’intento della signora fosse quello di sottrarsi all’intervento della autorità non è quindi fuori luogo. Tanto più se si considera che la signora presenta un’instabilità personale che la porta ad agire a volte impulsivamente con comportamenti che sfavoriscono i propri figli. Questo quanto è emerso già nel rapporto 15 aprile 2013 del Servizio – medico psicologico (ultima pagina, consid. N. 2), valutazione certamente datata, ma la cui conclusione è stata constata da tutti gli operatori nel corso del tempo, come emerge dagli altri rapporti agli atti, anche da quelli recenti. Senza una più approfondita valutazione rispetto alla citata impulsività della madre, anche prescindendo dalle – contestate – minacce che avrebbe proferito rispetto alla sua vita e a quella dei figli, preso tuttavia atto della mancata capacità della signora di comprendere le difficoltà dei propri figli, un intervento cautelare di messa in protezione non appare fuori luogo. E questo anche sentite le successive spiegazioni e indicazioni della madre rispetto alla sua decisione di trasferimento, di per sé legittima, se non fosse che effettivamente appare improvvisata e successiva all’emanazione del provvedimento urgente, tanto da sembrare una fuga dai servizi. È bene peraltro ricordare che l’eventuale trasferimento deve essere pianificato anche con le autorità, la misura della curatela e il dossier famigliare devono infatti essere, in tal caso, trasferiti alle competenti Autorità di protezione del Cantone __________.

                                         È ad ogni modo chiaro che la misura cautelare non è stata adottata a motivo dell’assenza scolastica dei minori e/o allo scopo di scolarizzarli, come sostenuto dai reclamanti: la mancata frequenza è solo la conseguenza di un atteggiamento poco chiaro e potenzialmente lesivo della madre, tale da giustificare puntuali approfondimenti.

                                         Alla luce di tutto ciò e a un esame di verosimiglianza come quello che governa l'emanazione di provvedimenti cautelari, è indubbiamente proporzionato che l’Autorità di protezione, sulla scorta degli elementi a disposizione al momento dell’emanazione della decisione impugnata, abbia adottato la contestata misura cautelare per l’immediata salvaguardia del benessere dei bambini.

                                         Viste le misure già in atto, ritenuto che la rete già era operativa e, non da ultimo, preso atto delle opposizioni esternate dalla madre in merito alle decisioni della scuola e alle proposte di valutazione dell’Autorità, provvedimenti meno incisivi potevano ben apparire a priori insufficienti.

                                         L’Autorità di protezione è comunque tenuta – non appena avrà concluso la relativa istruttoria e fatte le verifiche che si impongono – a confermare rispettivamente revocare i provvedimenti cautelari mediante una decisione di merito o comunque modificare i provvedimenti cautelari nel caso di modifica delle circostanze.

                                   5.   Secondo i reclamanti è ingiustificata l’estensione dei provvedimenti al padre. Se è ben vero che le preoccupazioni principali sono riferite alla signora, il padre l’ha sempre sostenuta e ancora lo fa mediante il reclamo quando postula il riaffido immediato dei bambini alla madre. Egli non è poi parso in grado di accogliere i figli che non ha mai accudito, già solo per una questione logistica e di mancata presenza. Nondimeno, nel mandato di valutazione, l’Autorità ha comunque chiesto di verificare la possibilità di attribuire a lui la custodia. A quel momento, tuttavia, senza ulteriori accertamenti e considerato che egli condivide la posizione della madre, ben si può dire che non sarebbe stato in grado di proteggere i figli da eventuali interventi materni dannosi. È quindi giustificata l’estensione del provvedimento, si ribadisce, cautelare, anche alla sua persona. Tanto più che ora egli convive con la madre ragione per la quale una differenziazione delle misure appare improponibile.

                                         Per il resto, nel loro allegato, i reclamanti contestano, soprattutto per il padre, la decisione di conferire un diritto di visita sorvegliato senza tuttavia motivare né tantomeno postulare, nelle richieste di giudizio, conclusioni in proposito. La questione non merita quindi ulteriore disquisizione ricordato che l’Autorità, trattandosi di provvedimenti cautelari, li modificherà non appena giustificato dalle circostanze.

                                   6.   I reclamanti hanno chiesto di essere ammessi al beneficio del gratuito patrocinio, senza tuttavia documentare la propria situazione finanziaria, nessun documento e nemmeno l’usuale certificato municipale è infatti stato trasmesso.

                                         Ai sensi dell'art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell'art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo. Non essendo stato, come detto, documentato lo stato di indigenza dei reclamanti, l’istanza deve essere respinta.

                                         Quanto agli oneri processuali, che dovrebbero essere accollati ai reclamanti siccome soccombenti, si prescinde a titolo eccezionale al loro prelievo.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Nella misura in cui ricevibile il reclamo è respinto e la decisione impugnata confermata.

                                   2.   L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio è respinta.

                                   3.   Non si prelevano oneri processuali.

                                   4.   Notificazione:

-

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

Il giudice supplente                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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