Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 05.07.2016 9.2016.125

July 5, 2016·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·695 words·~3 min·6

Summary

Incompetenza della Camera di protezione in ambito di exequatur di decisioni estere

Full text

Incarto n. 9.2016.125

Lugano 5 luglio 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48b lett. a) n. 2 LOG

assistito dalla segretaria

  Scheurich

sedente per statuire nella causa che oppone la

IS 1

a

PI 1

per quanto riguarda l’istituzione di un’amministrazione di sostegno

giudicando ora sull’istanza introdotta alla Camera di protezione in data 15/24 giugno 2016 dalla IS 1;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto e

in diritto

                                         che il Procuratore __________ ha promosso, su istanza dei familiari, un procedimento presso il Giudice tutelare del Tribunale di __________ per la nomina di un amministratore di sostegno in favore della signora PI 1, nata a __________ il 1962;

                                         che il predetto Procuratore __________, con istanza del 15 giugno 2016, giunta a questo Tribunale il 24 giugno 2016 – dopo avere spiegato che si rende “necessaria l’acquisizione di una relazione medica che documenti le condizioni psicofisiche dell’interessata, la quale è stata in cura, tra l’altro, presso la Clinica __________” – ha chiesto di mettere in esecuzione quanto “statuito dal Giudice tutelare all’udienza del 9 giugno u.s.”, ossia che i responsabili della Clinica __________ siano “autorizzati a trasmettere all’Ufficio scrivente la documentazione de qua”;

                                         che l’istanza in questione non è stata intimata per osservazione;

                                         che secondo l’art. 48b lett. a) n. 2 LOG, la Camera di protezione decide nella composizione di un giudice unico la non entrata in materia di istanze manifestamente inammissibili;

                                         che la Camera di protezione a norma dell’art. 11a ROPMA funge da autorità centrale di cui all’art. 2 cpv. 1 della legge federale sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell’AIA sulla protezione dei minori e degli adulti del 21 dicembre 2007 (LF-RMA);

                                         che la Convenzione dell’AIA sulla protezione degli adulti del 13 gennaio 2000 (Convenzione della protezione degli adulti) (cfr. in particolare l’art. 25) non assegna all’autorità centrale compiti in materia di exequatur di decisioni e sentenze estere;

                                         che nessuna competenza in materia di exequatur è assegnata a questa Camera dalla legislazione cantonale;

                                         che secondo l’art. 37 cpv. 3 LOG il pretore e il pretore aggiunto fungono da giudice dell’esecuzione delle decisioni ai sensi degli art. 335 e seguenti CPC, comprese le decisioni straniere ai sensi della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) e della Convenzione del 16 settembre 1988 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano);

                                         che l’istanza del Procuratore __________, nella misura in cui mira a far eseguire in Svizzera da questa Camera la decisione del Giudice tutelare di __________, si avvera di conseguenza irricevibile;

                                         che, in applicazione dell’art. 30 della Convenzione della protezione degli adulti, questa Camera, nella sua veste di autorità centrale, trasmette comunque l’istanza in oggetto, per competenza, alla Pretura del Distretto di __________;

                                         che viste le circostanze si prescinde dal prelevare tasse e spese di giustizia.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   L’istanza è irricevibile.

                                   2.   L’istanza viene trasmessa per competenza alla Pretura del Distretto di __________ ai sensi dei considerandi

                                   3.   Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

                                   4.   Notificazione:

-

                                         Comunicazione:

                                         -

Il presidente                                                         La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

9.2016.125 — Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 05.07.2016 9.2016.125 — Swissrulings