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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 13.04.2016 9.2015.193

April 13, 2016·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·2,781 words·~14 min·5

Summary

Istituzione curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni e dei redditi

Full text

Incarto n. 9.2015.193

Lugano 13 aprile 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Perucconi-Bernasconi

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 patr. da: PR 1  

all’

Autorità regionale di protezione __________,

per quanto riguarda l’istituzione di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni e dei redditi in applicazione degli art. 394 e 395 CC

giudicando sul reclamo del 12/13 novembre 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 9 ottobre 2015 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   RE 1 (1994) ha presentato in data 11 giugno 2015 all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) una richiesta di istituzione di una curatela. Con scritto del 12 giugno 2015 anche il Servizio psico-sociale di __________ ha segnalato la situazione di disagio di RE 1, precisando l’urgenza dell’esigenza di attivare una misura di protezione. Con certificato del 17 luglio 2015 i medesimi specialisti hanno ribadito la necessità di un sostegno per l’interessata, che “non è in grado di provvedere adeguatamente ai propri bisogni e necessita di un’adeguata protezione”.

                                  B.   Con decisione 9 ottobre 2015 l’Autorità protezione ha istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni e dei redditi a favore di RE 1, nominando quale curatrice la signora __________.

                                  C.   Contro la suddetta decisione è insorta RE 1 con reclamo 12/13 novembre 2015 sostenendo che in concreto non sarebbero realizzate le condizioni per istituire una curatela a suo favore, che lede quindi i principi di proporzionalità e dell’adeguatezza. L’interessata ritiene di poter far fronte autonomamente ad ogni suo bisogno.

                                  D.   Con osservazioni del 27 novembre 2015 l’Autorità di protezione sostiene che la decisione contestata è motivata dai rapporti dei servizi, condivisi con la reclamante in sede di udienza del 7 agosto 2015. Quest’ultima esprimerebbe pertanto doglianze prive di consistenza.

                                  E.   La reclamante ha presentato la propria replica in data 16 dicembre 2015, confermando il reclamo e osservando di aver superato un momento difficile e di aver ritirato la sua domanda di istituzione della curatela volontaria. Essa conclude quindi di ritenere che i presupposti per istituire una misura di protezione non siano più dati.

                                  F.   Tramite duplica 8 gennaio 2016 l’Autorità di protezione ha evidenziato come il ritiro della domanda di istituzione di una misura non può giocare alcun ruolo nella procedura, ritenuto che l’Autorità ha comunque concluso con l’esigenza del provvedimento adottato.

Considerato

in diritto

                                                1.    Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 9 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alle Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

                                   2.   Con la decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni e dei redditi a favore di RE 1, a seguito della sua richiesta in tal senso e dopo aver verificato un suo stato di debolezza. I compiti affidati alla curatrice sono quelli di amministrare i suoi redditi, provvedere ai pagamenti consegnandole uno spillatico, rappresentarla di fronte ad autorità e servizi amministrativi, aiutarla a trovare un alloggio, promuovere il suo benessere sociale, provvedere alla futura attività lavorativa o riqualifica professionale.

                                         RE 1 si aggrava contro la decisione, ritenendo invece di non aver bisogno di una curatela, essendo superati i problemi che l’avrebbero spinta a chiedere un sostegno e precisando di aver “ritirato” la sua richiesta di aiuto. A suo dire il provvedimento non rispetterebbe i principi di proporzionalità ed adeguatezza. Secondo quanto afferma, disporrebbe ora di un alloggio nel quale vivrebbe sola, sarebbe in grado di amministrarsi in modo indipendente e starebbe seguendo un programma occupazionale.

                                   3.   Le condizioni materiali per l’istituzione di una curatela sono indicate all’art. 390 cpv. 1 CC. In particolare l’Autorità di protezione istituisce una curatela se una persona maggiorenne: non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (n. 1); a causa di un’incapacità di discernimento temporanea o di assenza, non è in grado di agire lei stessa e non ha designato un rappresentante per provvedere ad affari che occorre sbrigare (n. 2).

                                         La legge menziona tre cause alternative, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (CommFam, Protection de l’adulte, Meier, art. ad art. 390 CC n. 25).

                                         Secondo la dottrina l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, va interpretata restrittivamente (CommFam, Protection de l’adulte, op. cit., ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n. 386, pag. 184). Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da deficienze analoghe a quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o da una turba psichica; compresi sono anche i casi estremi di inesperienza o di cattiva gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi in particolare pag. 6432; v. anche BSK Erwachsenenschutz, Henkel, Basilea 2012, ad art. 390 CC n. 13; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 390 CC n. 6; CommFam, op. cit., ad art. 390 CC n. 17). Come emerge chiaramente dal testo legale italiano e tedesco, lo stato di debolezza deve risiedere nella persona interessata (“inerente alla sua persona”; “in der Person liegenden Schwächezustands”) e non essere ancorato a circostanze esterne, tra cui rientrano origine sociale, disagio estremo, difficoltà lavorative, solitudine, ecc. (Schmid, op. cit., ad art. 390 CC n. 8). In effetti, obiettivo della misura è la protezione di persone in uno stato di debolezza, non la lotta contro comportamenti socialmente o moralmente inadeguati (BSK Erwachsenenschutz, op. cit., ad art. 390 CC n. 3; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, Zurigo/San Gallo 2012, n. 5.6, pag. 136; CommFam, Protection de l’adulte, op. cit., art. 390 CC n. 16 segg.; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). L’istituzione di una misura è esclusa nei casi di semplice disagio finanziario, nella misura in cui spetta all’assistenza sociale intervenire; se tuttavia l'interessato omette di fare i passi necessari per ottenere prestazioni assistenziali a causa di una deficienza caratteriale, l’adozione di una misura protettiva può entrare in considerazione (Schmid, op. cit., ad art. 390 CC n. 8; BSK Erwachsenenschutz, op. cit., ad art. 390 CC n. 18; Meier/Lukic, op. cit., n. 404, pag. 192-193).

                                         L’esistenza di uno stato di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo (Messaggio, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid, op. cit., ad art. 390 CC n. 1; BSK Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, op. cit., n. 405, pag. 193; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138). L’incapacità è una nozione relativa, da interpretare in funzione del genere di affari che l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non è determinante in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al curatore (CommFam, Protection de l’adulte, op. cit., ad art. 390 CC n. 20).

                               3.1.   In generale, le condizioni previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela; secondo la dottrina, è ad ogni modo innegabile che il tipo di curatela che si intende adottare influenzerà “a ritroso” l’esame delle condizioni (l’autorità potendosi mostrare meno esigente nel verificare l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga una curatela d’accompagnamento, rispetto ad esempio ad una curatela generale, cfr. Meier, Les nouvelles curatelles, op. cit., n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic, op. cit., n. 403, pag. 192; cfr. sentenza CDP dell’11 marzo 2014, inc. 9.2013.175).

                               3.2.   Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Infine, l’autorità deve prendere in considerazione l’onere che sopportano i congiunti e i terzi, e la loro protezione, anche se tale aspetto non può giustificare, a sé stante, l’istituzione di una curatela (390 cpv. 2 CC; Messaggio, pag. 6432 ; BSK Erwachsenenschutz, op. cit., ad art. 390 CC n. 27; CommFam, op. cit., ad art. 390 CC n. 27; COPMA, op. cit., 5.12 pag. 138). In questo senso, le aspettative successorie degli eredi non possono essere considerate interessi meritevoli di protezione (CommFam, Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n. 32; Meier/Lukic, op. cit., n. 386, pag. 184).

                               3.3.   L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).

                                         La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

4.    RE 1 contesta l’istituzione di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni (giusta l’art. 394 e 395 CC) in suo favore, ritenendo superato il motivo che l’avrebbe spinta a chiedere il provvedimento. Essa specifica che tale richiesta, formulata l’11 giugno 2015, ha fatto seguito al decesso della madre, che l’avrebbe posta in una situazione di disagio. A distanza di mesi e con il sostegno dello psicologo che la segue, lic. Dipl. __________, RE 1 non avrebbe a suo dire più bisogno di una curatela.

Le problematiche dell’interessata sono state certificate il 12 giugno e il 17 luglio 2015 dal Servizio psico-sociale di __________, che ha descritto la sua situazione personale. I medici che hanno sottoscritto la segnalazione del 12 giugno 2015 (Dr. __________, medico psichiatra aggiunto e Dr. __________) hanno descritto le condizioni psichiche di RE 1, precisando che “non le consentono di occuparsi adeguatamente dei suoi interessi finanziari” e avallando la sua richiesta di “attivare a suo favore una misura di curatela amministrativa volontaria”. I suddetti medici hanno precisato che la misura è da ritenersi “utile e adeguata sotto il profilo clinico e inoltre dovrebbe essere attivata con estrema urgenza”.

Nel certificato 17 luglio 2015 essi hanno precisato che l’interessata ha “difficoltà di tipo personologico”, presenta “deficit di ordine intellettivo ben evidenziati dai test psicometrici, i cui risultati indicano un quoziente intellettivo inferiore alla norma e che risultano in una ridotta capacità di comprensione, di ragionamento, di valutazione critica e analisi delle situazioni, ivi comprese il proprio stato di salute e la gravità delle condizioni socioeconomiche in cui versa”. Gli specialisti hanno concluso indicando la sua “incapacità di fare previsioni logiche e di orientare il proprio comportamento in maniera efficace e risolvere problematiche quotidiane, adottando piuttosto un atteggiamento fatalista o di completa indifferenza”, evidenziando come per RE 1 “non sia affatto chiaro per quali problemi e in quali occasioni rivolgersi al professionista”, mentre “il supporto famigliare è completamente assente”.

Per istituire una misura di protezione, l’Autorità di protezione valuta a sua discrezione la situazione, secondo il principio inquisitorio illimitato. Nel caso specifico, l’Autorità di protezione (contrariamente a quanto vuole far credere la reclamante) ha svolto le necessarie indagini prima di istituire una misura a tutela del benessere dell’interessata. Indagini che hanno condotto a conclusioni inequivocabili: il provvedimento adottato a favore di RE 1 mira ad aiutarla, viste le difficoltà riscontrate, che non paiono di tipo passeggero ed esclusivamente legate alla perdita della madre. In tale contesto, la procedura e l’adozione della misura di protezione non può essere censurata e si rivela rispettare i principi di proporzionalità e sussidiarietà. Peraltro, nemmeno la reclamante è stata in grado di dimostrare, concretamente, che la causa che ha condotto alla decisione contestata sia notevolmente mutata. Essa esprime esclusivamente la sua opinione, sostenendo che è stato superato il disagio provocato dalla dipartita della madre e che di conseguenza non sarebbe più necessario il sostegno da parte di un curatore. A dimostrazione di quanto afferma, produce il certificato medico 10 novembre 2015 del lic. dipl. __________, psicologo, che tuttavia non conferma la sua opinione: il professionista non nega infatti il disagio di RE 1 e nemmeno la sua esigenza di un aiuto. Nell’affermare che vi è stata un’evoluzione positiva della situazione, con “una ricostruzione” del rapporto con il padre e la messa in atto di “misure tempestive AI”, evidenzia il disagio che manifesta l’interessata di fronte alla nomina di una curatrice che, poiché figura femminile, vedrebbe come una sostituta della madre deceduta, mentre non ha ancora “metabolizzato la separazione dalla figura materna”. Nelle sue conclusioni e proposte lo psicologo si dice disposto ad accompagnarla nel percorso professionale che intende intraprendere anche in virtù delle misure tempestive richieste dall’assicurazione invalidità, ma non afferma che la curatela non sia necessaria. In definitiva, malgrado quanto sostiene la reclamante – che pretende addirittura che “se fosse stato richiesto un ulteriore accertamento al dr. med __________ del servizio psicosociale di __________ molto probabilmente non si sarebbe giunti a tanto” (all’istituzione di una curatela, ndr) – dagli atti risulta che il provvedimento adottato è supportato da valutazioni di tipo medico e dalla volontà, espressa almeno inizialmente, di RE 1. Non si può invece dire lo stesso delle sue censure, che non possono quindi essere accolte.

5.   Visto quanto sopra, il reclamo va respinto e la decisione impugnata confermata. Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Gli oneri del reclamo consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr. 250.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 300.–

                                         sono posti a carico di RE 1.

                                   3.   Notificazione:

-

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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