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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 30.07.2014 9.2014.76

July 30, 2014·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·8,313 words·~42 min·3

Summary

Revoca cautelativa della custodia e limitazione dell'autorità parentale. Collocamento idoneo

Full text

Incarto n. 9.2014.74-76

Lugano 30 luglio 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 9 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Baggi Fiala

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 patr. da: PR 1  

                                         e

                                         RE 2, __________

                                         patr. da: PR 2,

all’

Autorità regionale di protezione __________,    

per quanto riguarda la privazione cautelare della custodia della madre sulla figlia PI 1, la limitazione dell'autorità parentale e il collocamento della piccola presso una zia della madre nel Canton Lucerna

giudicando sui reclami del 19 maggio 2014 di RE 2 (inc. 9.2014.74) e del 22 maggio 2014 di RE 1 (inc. 9.2014.76) entrambi contro la decisione emessa il 28 aprile 2014/9 maggio 2014 dall’Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   PI 1 (2012) è figlia di RE 1 e RE 2.

                                  B.   Con lettera del 12 marzo 2014, due educatori della Fondazione A__________, che avevano seguìto RE 1 tra il 2009 e il 2013, hanno segnalato all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), una situazione di disagio all’interno del nucleo famigliare RE 1RE 2.

                                  C.   Il 26 marzo 2014, nell’ambito della procedura a protezione dell’unione coniugale, il Pretore del distretto di __________ ha, in particolare, autorizzato RE 1 e RE 2 a vivere separati, ha attribuito PI 1 alla madre, garantendo al padre il più ampio diritto di visita (verbale d’udienza del 26 marzo 2014, inc. SO.2014.200).

                                  D.   Nel frattempo RE 1, che stava programmando di cambiare domicilio, ha portato la figlia PI 1 alla zia, P__________ P__________ a M__________ (LU).

                                         Il 22 marzo 2014 M__________, educatrice della Fondazione A__________ ha segnalato all’Autorità di protezione che PI 1 sarebbe stata visitata da un medico a Lucerna, il quale avrebbe riscontrato gravi maltrattamenti subìti dalla bambina. Il giorno stesso, con decisione supercautelare, inaudita parte, indicando di essere “in attesa del referto medico”, il presidente dell’Autorità regionale di protezione ha privato RE 1 e RE 2 della custodia parentale sulla figlia PI 1 affidandola provvisoriamente in custodia alla signora P__________ P__________; limitando provvisoriamente l’autorità parentale dei genitori al solo diritto di ottenere informazioni, assegnando tutte le decisioni ordinarie riguardanti la minore a P__________ P__________.

                                  E.   In sede d’udienza del 28 aprile 2014 dinanzi all’Autorità di protezione, RE 1 ha riconosciuto di non avere al momento un alloggio proprio ma ha negato di aver maltrattato la figlia PI 1. La madre ha ammesso di aver consegnato in custodia la bambina alla zia P__________ P__________ in quanto “era in un momento di difficoltà, a causa del trasloco”. RE 1 ha riferito che la zia paterna, a cui ha affidato la figlia, si rifiutava di farla vedere a lei e al padre. RE 1 si è opposta alla decisione supercautelare dell’Autorità di protezione di tolta della custodia, indicando che vi era “un progetto già instradato, affinché la madre e la figlia possano essere ospitate presso Casa __________ o struttura analoga”. Fornendo la propria disponibilità a verificare il collocamento, RE 1 ha proposto in alternativa il collocamento di PI 1 presso i nonni paterni. RE 2 ha aderito alle proposte.

                                  F.   Con scritto del 28/30 aprile 2014 all'Autorità di protezione, RE 2 ha riferito, in merito all’udienza del 28 aprile, di opporsi al collocamento della figlia disposto dall'Autorità, ribadendo la disponibilità dei nonni per “l'affido in custodia della nipote”.

                                         Con scritto di posta elettronica del 2 maggio 2014 il legale di RE 1 ha informato l’Autorità di protezione che la disponibilità presso Casa __________ per accogliere PI 1 e la madre poteva essere verificata solo su mandato stesso dell’autorità.

                                         Con scritto e-mail dell’8 maggio 2014 RE 1 ha informato l’Autorità di protezione di non avere mezzi finanziari per potersi recare a Lucerna ad esercitare il diritto di visita.

                                  G.   Con decisione cautelare 28 aprile 2014/9 maggio 2014, l'Autorità di protezione ha per finire: privato la madre RE 1 della custodia parentale sulla figlia PI 1 (disp. n. 1); affidato la minore in custodia alla signora P__________ P__________, M__________ (disp. n. 2); limitato l'autorità parentale dei genitori RE 1 e RE 2 al solo diritto di ottenere informazioni, assegnando tutte le decisioni ordinarie riguardanti la minore alla signora P__________ P__________ (disp. n. 3).

                                         A mente dell’Autorità di protezione dal referto medico datato 28 aprile 2014 del dr. med. R__________ dell’Ospedale cantonale di Lucerna, “emergono sospetti di maltrattamenti avvenuti ai danni della minore”. Nella decisione – riprendendo quanto verbalizzato all'udienza di audizione – viene indicato che “la madre si prenderà carico di verificare la possibilità di essere collocata con la bambina presso Casa __________”. L’Autorità indica infine che, in attesa che vengano effettuati gli accertamenti da parte del Ministero pubblico appare tuttavia giustificato privare in via cautelare RE 1 della custodia della piccola PI 1. L’idoneità della zia P__________ P__________ sarebbe confermata dallo scritto del 22 aprile 2014 del dr. med. W__________.

                                         Per quanto concerne l’esercizio del diritto di visita l’Autorità di protezione indica altresì che in virtù dell’art. 273 CC, dei sospetti e della tenera età della bambina, si impone un esercizio in forma accompagnata presso una struttura idonea nel Canton Lucerna. L’Autorità rileva inoltre che la madre ha già comunicato di essere impossibilitata per ragioni economiche di recarsi nel Canton Lucerna, assegnando al padre un termine di 5 giorni per indicare la sua disponibilità ad esercitare il diritto di visita sorvegliato (disp. n. 4). Con scritto del 16 maggio 2014 il padre RE 2 ha comunicato di non essere disposto a recarsi a Lucerna per esercitare il diritto di visita.

                                  H.   Contemporaneamente, su segnalazione di P__________ P__________ la Procuratrice pubblica Valentina Tuoni ha aperto un procedimento penale, inizialmente contro “ignoti” e poi esteso contro RE 1, il suo compagno A__________ D__________ e RE 2 per atti sessuali con fanciulli nonché violazione del dovere di assistenza o educazione (inc. PP 2014.3722).

                                    I.   Il 2 giugno 2014 l’Autorità di protezione ha conferito mandato al Sozialamt di M__________ affinché proceda ad una verifica socio ambientale nei confronti del nucleo famigliare della signora P__________ P__________ di M__________ (risoluzione n. 254/2014). Il reclamo del 10 giugno 2014 inoltrato da RE 2 avverso il conferimento del mandato è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con decisione del 20 giugno 2014 (inc. 9.2014.86).

                                  L.   Contro la decisione cautelare del 28 aprile/9 maggio 2014 di cui si è detto al consid. G, è insorto il padre con reclamo del 19 maggio 2014 (inc. 9.2014.74), postulando il suo annullamento e che la figlia PI 1 venga affidata alla custodia dei nonni paterni P__________ e S__________, (relativamente giovani e disposti all’affidamento, cfr. lettera del 28 aprile 2014). RE 2, oltre a negare di aver mai maltrattato né abusato della figlia, evidenzia che l’Autorità di protezione ha affidato PI 1 alla prozia senza nessun accertamento preliminare, né verifica sulle capacità e qualità genitoriali. Egli ritiene che la piccola non doveva essere collocata fuori Cantone. Tale collocamento avrebbe peraltro messo in difficoltà i genitori anche per l’esercizio del diritto di visita. Egli riferisce infine che RE 1 avrebbe portato la piccola a Lucerna a sua insaputa.

                                         Con osservazioni del 27 maggio 2014 RE 1 ribadisce quanto indicato nel proprio reclamo del 22 maggio 2014 (di cui si dirà sotto). Anche a mente di RE 1 l’Autorità di protezione avrebbe affidato la bambina senza i dovuti accertamenti. Questa avrebbe nel frattempo trovato un alloggio adeguato nel quale accogliere la bambina. RE 1 postula l’affidamento di PI 1 ritenuto che non vi sarebbero elementi a suo carico di abusi o maltrattamenti a danno della bambina.

                                         Con osservazioni del 26 maggio 2014 l’Autorità di protezione ha negato una violazione del diritto di essere sentito lamentata dal padre, evidenziando che lo stesso era presente, con i nonni paterni e materni all’udienza del 28 aprile 2014. Oltre ad indicare che agli atti vi sarebbero prove delle violenze subite da RE 1, l’Autorità indica che “esprimersi ora sulla futura sistemazione di PI 1 è prematuro”.

                                         Mediante replica del 20 giugno 2014 RE 2 ha riconfermato le argomentazioni contenute nel reclamo, criticando in particolare l'operato dell'Autorità di protezione che avrebbe affidato la custodia della piccola PI 1 senza particolari accertamenti. RE 2 disapprova inoltre la dichiarazione dell'Autorità là dove l'avrebbe definito “persona che passa facilmente all'atto”, in quanto a suo dire “ingiustificate e arbitrarie”.

                                         Con duplica del 18 luglio 2014 RE 1 ha ribadito quanto già contenuto nel proprio reclamo, evidenziando che l’affidamento di PI 1 a P__________ P__________ è inappropriato. La famiglia affidataria sin dall’inizio ha negato ogni contatto di PI 1 con la madre. RE 1 ribadisce la propria richiesta di riaffido della figlia.

                                  M.   Contro la predetta decisione cautelare del 28 aprile/9 maggio 2014 anche RE 1 è insorta con reclamo del 22 maggio 2014 (inc. 9.2014.76), chiedendo che la privazione della custodia e la limitazione dell’autorità parentale sulla figlia PI 1 siano annullate. La reclamante lamenta che la decisione impugnata si baserebbe su dichiarazioni distorte e strumentalizzate fornite da P__________ P__________ e M__________. Pur riconoscendo che al momento della decisione impugnata il clima famigliare era teso, e confessando di essere stata oggetto di violenza da parte del marito, nega ogni addebito di violenza nei confronti della figlia. La reclamante rimprovera di non aver potuto in tutti questi mesi vedere la figlia. La famiglia affidataria le avrebbe sin dall’inizio negato ogni contatto con la piccola. L’affidamento di PI 1 a P__________ P__________, che avrebbe avuto comportamenti inadeguati nei confronti della piccola, sarebbe, a mente di RE 1, inappropriato. Postula di conseguenza che si proceda indilatamente al rientro di PI 1 in Ticino presso di lei – intendendo occuparsi personalmente della figlia – escludendo che PI 1 d'ora innanzi “possa essere affidata a terzi, ancorché in Ticino ed ancorché parenti” (cfr. reclamo pag. 12 verso l'alto).

                                         Con osservazioni del 2 giugno 2014 RE 2 nega ogni addebito di violenza nei confronti della moglie. Anche il padre denuncia il comportamento della zia nei confronti di PI 1. Ribadisce la richiesta di riportare la piccola in Ticino con attribuzione della custodia ai nonni paterni.

                                  N.   Entrambi i reclamanti hanno postulato la restituzione dell'effetto sospensivo ai loro gravami – richiesta respinta da questo giudice con decisione del 20 giugno 2014 – e di essere posti al beneficio del gratuito patrocinio.

                                  O.   Con decreti del 21 luglio 2014 la Procuratrice pubblica Valentina Tuoni ha comunicato che si prospetta l’emanazione di un decreto d’abbandono nei confronti di RE 1 e RE 2 per i reati di atti sessuali con fanciulli (art. 187 cifra 1 CP) e la promozione dell’accusa nei confronti di entrambi per i reati di violazione del dovere di assistenza o educazione (art. 219 cpv. 1 CP) nonché di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti (art. 19 a n. 1 LStup) e, nei confronti del solo RE 2, per lesioni semplici (art. 123 cifra 2 cpv. 3 CP), vie di fatto (art. 126 cpv. 2 lett. b CP), furto (art. 139 cifra 1 CP), ingiuria (art. 177 CP) e minaccia (art. 180 cpv. 2 CP).

Considerato

in diritto

                                   1.   L’autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale d’appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPAM]), che giudica, nella composizione a giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione in materia di provvedimenti cautelari (art. 48 lett. f n. 9 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di Protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm.

                                   2.   Nella decisione impugnata l’Autorità di protezione ha privato, cautelarmente, la madre della custodia parentale sulla figlia PI 1, affidandola a P__________ P__________ e ha limitato l’autorità parentale dei genitori RE 1 e RE 2 al solo diritto di ottenere informazioni. L’Autorità di protezione ha esordito indicando di aver ricevuto la segnalazione di disagio da parte della Fondazione A__________ (scritto del 12 marzo 2014) e che la bambina è stata volontariamente affidata dalla madre alla zia P__________ P__________. L’Autorità di protezione, basandosi in particolare sul referto medico del 28 aprile 2014 del dr. med. R__________ di Lucerna, ha poi evidenziato che nel caso in esame vi sarebbero fondati sospetti sulle capacità genitoriali di RE 1 e RE 2 di proteggere e riconoscere il bisogno della piccola. Ciò posto, dopo aver sentito le parti, nell’attesa che vengano effettuati gli accertamenti di competenza del Ministero pubblico, l’Autorità di protezione ha confermato l’affidamento di PI 1 a P__________ P__________, precedentemente ordinato in via supercautelare. L’Autorità di protezione, ha indicato che l’idoneità di P__________ P__________ ad occuparsi della bambina è stata confermata con scritto del 22 aprile 2014 del dr. W__________. Per quel che concerne l’esercizio del diritto di visita l’Autorità di protezione ha imposto che avrebbero potuto essere esercitati in forma accompagnata presso una struttura idonea nel Canton Lucerna, assegnando al padre un termine di 5 giorni per esprimersi. La madre avrebbe in precedenza comunicato di non potersi recare nel Canton Lucerna per ragioni finanziarie.

                                    I.   Sul reclamo di RE 1

                                   3.   RE 1 ha impugnato la predetta decisione cautelare, chiedendo che la privazione della custodia e la limitazione dell’autorità parentale sulla figlia PI 1 vengano annullate. La reclamante riferisce in primo luogo che al momento della decisione impugnata il clima famigliare era teso, riferendo di essere stata oggetto di violenza da parte del marito. La figlia avrebbe purtroppo assistito agli episodi di violenza. Ritenuto che a suo avviso la situazione avrebbe potuto mettere in pericolo la sicurezza della bambina RE 1 ha chiesto aiuto alla zia P__________ P__________. RE 1 nega di essersi mai disinteressata della bambina, ma evidenzia di essersi trovata in difficoltà. Le violenze erano continuate anche dopo la separazione dal marito. Per risparmiare lo stress del trasloco alla piccola PI 1, RE 1 l’ha pertanto portata alla zia. Pur riconoscendo che il marito è spesso stato violento nei suoi confronti RE 1 nega di aver mai assistito a scene di violenza del padre nei confronti della piccola. RE 1 riferisce che la zia le ha poi negato qualsivoglia contatto con PI 1, denunciando gravi maltrattamenti subìti dalla bambina. Segnala peraltro che M__________ (della Fondazione A__________) avrebbe denunciato strani comportamenti della bambina e che si sarebbe presentata come funzionaria dell’Autorità di protezione alfine di farsi trasmettere un certificato medico riguardante la minore. La decisione impugnata si baserebbe sulle dichiarazioni distorte e strumentalizzate fornite da P__________ P__________ e M__________. La reclamante lamenta d'altro canto che nessuno avrebbe verificato le condizioni di accudimento della minore, evidenziando strani comportamenti della zia affidataria. A mente della reclamante la zia P__________ P__________ avrebbe avuto dei comportamenti totalmente inadeguati. Fintanto che le era affidata, la bambina era, a mente della madre, in perfetta salute, come a suo dire accertato anche dal pediatra che la seguiva. RE 1, indica che già in sede di separazione, dinanzi al Pretore aveva sollecitato la nomina di un curatore educativo. L’Autorità di protezione avrebbe deciso sulla scorta di dichiarazioni di P__________ P__________ e M__________, non comprovate da riscontri probatori. La decisione impugnata nemmeno indicherebbe per quale motivo non sia stata presa in considerazione una misura meno incisiva, ribadendo anche in questa sede che a tutte le parti era nota la disponibilità della madre al ricovero con la figlia presso Casa __________. La reclamante lamenta inoltre di non aver potuto, in tutti questi mesi, vedere la figlia, neppure in occasione del suo secondo compleanno. Ribadisce anche in questa sede la richiesta che la custodia di PI 1 le venga restituita, proponendo se del caso di essere affiancata da un curatore educativo.

                                   4.   In virtù dell’art. 296 CC: l’autorità parentale è volta a garantire il bene del figlio (cpv. 1); finché minorenni, i figli sono soggetti, all’autorità parentale congiunta del padre e della madre (cpv. 2). Secondo l'art. 301 cpv. 1 CC, i genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono la cura e l’educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie (art. 301 cpv. 1 CC).

                                         Conformemente all'art. 311 cpv. 1 CC se altre misure di protezione del figlio (segnatamente quelle previste agli art. 307 segg. CC) sono rimaste infruttuose o sembrano a priori insufficienti, l'autorità di protezione dei minori priva i genitori della loro autorità quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza o analoghi motivi non sono in grado di esercitarla debitamente (cifra 1) oppure quando i genitori non si sono curati seriamente del figlio o hanno violato gravemente i loro doveri nei suoi confronti (cifra 2).

                                         La privazione dell'autorità parentale non presuppone una colpa dei genitori, ma un'incapacità obiettiva e durevole (Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation e de la famille, 5ª ed., 2014, n. 1314, pag. 862; DTF 5A_213/2012 consid. 4.1).

                                         L'applicazione di tale norma implica un rigoroso apprezzamento di tutte le circostanze. Configurando la revoca dell'autorità parentale la perdita di un diritto della personalità, è ammissibile solo se altre misure per la protezione del figlio – ossia le misure opportune (art. 307 CC), la curatela educativa (art. 308 CC) e la privazione della custodia (art. 310 CC) – appaiono vane o d'acchito insufficienti (Tuor/Schnyder/Schmid/Rumo-Jungo, Das schweizerisce zivilgesetzbuch, 13ª ed., 2009, n. 22 § 44).

                                         Quando i genitori non riescono ad adempiere ai loro doveri, sgorganti dagli art. 301-306 CC, è in genere sufficiente il ritiro del diritto di custodia; per la privazione dell’autorità parentale è invece necessario un motivo supplementare, come una malattia psichica, un’infermità, una debolezza intellettuale o l’incapacità di partecipare all’educazione data al minore da terzi a causa di assenza senza possibilità di contatti regolari (BSK ZGB I, Breitschimid, 4ª ed., ad art. 311 CC no. 7). L’art. 311 CC è la base legale della misura più incisiva nel catalogo delle misure di protezione del diritto civile: la revoca dell’autorità parentale è l’ultima ratio e richiede un esame attento in particolare riguardo alla proporzionalità e alla protezione della vita famigliare (art. 8 CEDU) (CR CC I, op. cit., art. 311 n. 1).

                                   5.   Giusta l’art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l’autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione del figlio.

L’art. 310 cpv. 1 CC prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto dal pericolo, l’autorità di protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente.

                                         La revoca della custodia è una misura nettamente più incisiva di quelle previste agli articoli 307 e 308 CC e deve essere pronunciata solo se è rispettato il principio di proporzionalità. L'autorità di protezione revoca la custodia "quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo" (art. 310 cpv. 1 CC). Questa è l'espressione del principio di proporzionalità (CR CC I, Meier, op. cit., art. 310 n. 2). Le misure che permettono la conservazione della vita nel nucleo famigliare (“communauté familiale”) devono di conseguenza rimanere prioritarie (Meier, op. cit, art. 310 n. 14).

Nell'accezione di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5ª ed., pag. 214 no. 27.36). Le misure previste dagli art. 307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il bambino da possibili minacce al suo sviluppo fisico, psichico o morale (Ibidem, pag. 206 no. 27.14). Esse sono informate dunque al bene del minorenne e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né costituiscono una sanzione nei loro confronti (BSK ZGB I, Breitschmid, 4ª ed.,art. 307 CC no. 4).

Con la privazione della custodia parentale l'autorità di protezione decide parimenti il collocamento del minorenne, che deve corrispondere alla personalità e ai bisogni di quest'ultimo (Hegnauer, op. cit., pag. 215 no. 27.41; sentenza CDP del 20 marzo 2014 , inc. 9.2013.266, cons. 4; DTF 5A_858/2008 del 15 aprile 2009, cons. 4.1). Considerata la gravità della misura, ma anche il rischio che una revoca inappropriata farebbe correre al minore, la decisione di revoca della custodia deve in principio essere preceduta da un rapporto o una perizia di un professionista (osservazione in ambulatorio, affidamento in prova di breve durata, esame effettuato da un gruppo interdisciplinare specializzato in protezione dei minori) (Meier, op. cit., art. 310 n. 16).

                                   6.   Nel caso in esame, come risulta dalla risoluzione impugnata, la privazione della custodia della madre e la limitazione dell’autorità parentale di PI 1 è avvenuta a seguito di una segnalazione di “disagio” della madre, da parte di un’educatrice della Fondazione A__________. L’Autorità di protezione ha confermato l’affidamento della bambina a P__________ P__________, in quanto al momento della segnalazione la stessa si trovava già presso quest’ultima. La decisione di privazione della custodia della madre è fondata su presunti maltrattamenti subìti dalla bambina. A seguito della segnalazione di P__________ P__________ è stato aperto un procedimento penale a carico, inizialmente, di “ignoto” per titolo di atti sessuali su minori e violazione del dovere di assistenza o educazione poi esteso nei confronti di RE 1, RE 2 e del nuovo compagno di RE 1.

                               6.1.   Ora, con scritto 12 marzo 2014, due educatori della Fondazione A__________ (M__________ e G__________), hanno segnalato all’Autorità di protezione un disagio all’interno del nucleo famigliare RE 1. La mamma di PI 1 sarebbe stata seguita dalla stessa Fondazione dal 2009 al 2013. La relazione dei coniugi era all’epoca problematica e il marito avrebbe a più riprese usato violenza nei confronti di RE 1, anche davanti alla bambina. Nella segnalazione veniva comunicato che la stessa RE 1, per far fronte alla difficile situazione, avrebbe temporaneamente affidato la figlia alla zia P__________ P__________ a Lucerna. Già in precedenza, all’Autorità di protezione era giunta una comunicazione di violenza domestica (cfr. comunicazione della polizia cantonale del 4 novembre 2013).

                                         La stessa educatrice (M__________), avrebbe poi trasmesso per posta elettronica, il 4 aprile 2014 un certificato medico del Dr. Med. W__________ (medico generico) inviato alla sua attenzione.

                                         Leggendo lo stesso risulta esclusivamente che “la signora P__________ riferisce di” aver assistito a episodi di collera di PI 1, di ira e morsi (cfr. certificato agli atti del 3 aprile 2014 indirizzato all’attenzione dell’educatrice).

                                         L’Autorità di protezione, dopo la segnalazione, ha in primis contattato P__________ P__________, la quale ha riferito alla presidente di aver accettato di prendere in cura la bambina perché temeva fosse affidata ad “estranei”. La presidente dell’Autorità di protezione ha poi preso contatto telefonico con l’educatrice M__________. Il 15 aprile 2014 l’avvocato di RE 1 ha informato telefonicamente l’Autorità di protezione che la zia P__________ P__________ avrebbe negato alla mamma di vedere PI 1. Il 18 aprile 2014 la capo équipe dell’Ufficio dell'aiuto e della protezione (in seguito UAP), contattata da RE 1, avrebbe riferito di aver consigliato a RE 1 di recarsi a Lucerna ma di lasciare per il momento la bambina alla zia.

                                         Il 22 aprile M__________ ha comunicato all’Autorità di protezione che PI 1 era stata nel frattempo visitata da un medico di Lucerna, il quale avrebbe riscontrato gravi maltrattamenti subìti dalla bambina. A seguito di tale segnalazione, lo stesso giorno, l’Autorità di protezione ha privato a titolo supercautelare la madre della custodia e segnalato il caso alla magistratura (cfr. scritto del 5 maggio 2014 della Procuratrice pubblica Tuoni).

                                         Durante l’udienza del 28 aprile 2014, alla quale erano presenti i genitori e i nonni di PI 1, non è emerso nulla di nuovo. E’ stato confermato che PI 1 è stata effettivamente portata dalla madre da P__________ P__________ e che RE 1 a quel momento non aveva un alloggio fisso. In quell’occasione, RE 1 ha contestato la decisione di tolta della custodia, in quanto vi era un progetto già instradato affinché madre e figlia fossero ospitate presso Casa __________.

                                         Dal referto medico del Dr. med. R__________ (ginecologa pediatrica del Kantonsspital di Lucerna) menzionato, datato 29 aprile 2014 e trasmesso dal Ministero pubblico, risulta che PI 1 è stata vista il 23 aprile 2014, su segnalazione del dr. W__________. Lo stesso medico, avrebbe riferito di “unklare Genitalverändernugen”. La dottoressa R__________ è peraltro stata informata che al Ministero pubblico era stata aperta un’inchiesta per presunti abusi sessuali. Date queste premesse, nel certificato medico è stato indicato quanto riferito da P__________ P__________, ossia la propria visione dei fatti, sia per quanto riguarda RE 1 e RE 2, sia in relazione ai presunti abusi e maltrattamenti che avrebbe subito PI 1.

                                         Nella seconda parte del certificato della dottoressa (Befundung) il medico indica che “Anamnentisch war dieses Kind körperlicher Gewalt ausgesetzt, mangelnde Pflege, wechseln der Betreuungspersonen sowie möglicherweise eine sexueller Übergriff. Hierfürkonnte in der aktuellen Untersuchung keine Beweise gefunden werden, wobei der letzte Kontakt zum Vater bereits über eine Monat her ist. Damals sei eine vaginale Blutung aufgetreten. Die aktuell unauffällige genitale Untersuchung schliesst einen stattgehabten Übergriff nicht aus”.

                               6.2.   Dagli atti a disposizione dell’Autorità di protezione emerge indubbiamente una situazione di disagio all’interno del nucleo famigliare RE 1.

                                         Come indicato nella decisione impugnata l’Autorità di protezione ha ricevuto diverse segnalazioni in merito. E’ stata a più riprese contattata dai curatori della Fondazione A__________ che conoscevano da diversi anni RE 1, i quali hanno ribadito i loro timori (cfr. scritto del 12 marzo 2014).

                                         L’Autorità aveva già in precedenza ricevuto una segnalazione di violenza domestica dalla Polizia Cantonale (cfr. rapporto del 5 novembre 2013).

                                         Il Pretore, nell’ambito della procedura a protezione dell’unione coniugale, aveva affidato la custodia a RE 1, garantendo al padre il più ampio diritto di visita. Nella decisione aveva però reso attenti i genitori che nella misura in cui l’esercizio dei diritti di visita fosse stato fonte di “litigi” lo stesso sarebbe stato previsto in forma sorvegliata (cfr. verbale di udienza del 26 marzo 2014).

                                         Come ammesso da RE 1, al momento della decisione impugnata questa si trovava in difficoltà, senza un domicilio fisso e con problemi a gestire la bambina. Per questo motivo l¿veva provvisoriamente portata da P__________ P__________. Nel proprio reclamo la stessa RE 1 ammette che “PI 1 si è purtroppo trovata coinvolta quale spettatrice di questi episodi di violenza e minaccia del marito nei confronti della moglie, al punto che per mettere in sicurezza la figlia, la qui reclamante ha pensato di chiedere aiuto a terzi…” (cfr. reclamo del 22 maggio 2014 pag. 2).

                                         Come risulta dalla documentazione agli atti, RE 1, era a quel momento disposta a trovare una collocazione presso la Casa __________ per se stessa e per la piccola. A quel momento RE 1 era infatti priva di domicilio ed era impossibilitata a percepire aiuti finanziari (cfr. scritto di posta elettronica del 2 maggio 2014).

                                         La circostanza che al momento della decisione RE 1, all’epoca sola detentrice della custodia di PI 1, (cfr. verbale del 26 marzo 2014 del Pretore di __________) non disponesse di un alloggio adeguato per accudire la figlia non è messa in discussione. Che RE 1 fosse in difficoltà emerge peraltro dagli atti, dalle varie segnalazioni (Fondazione A__________, dalla stessa reclamante).

                                         Dagli atti emerge pure che al momento della decisione impugnata (ossia il 28 aprile/9 maggio 2014), il bene di PI 1 era “in pericolo” (cfr. verbali di interrogatorio della procedura penale in corso).

                                         La stessa era stata volontariamente affidata a P__________ P__________ dalla madre. La madre era senza un alloggio fisso (cfr. verbale d’udienza del 28 aprile 2014) e con una situazione finanziaria precaria. La bambina aveva a più riprese assistito a scene di violenza del padre nei confronti della madre (cfr. verbali di PO: interrogatorio di A__________ D__________ del 15.05.2014, pag. 8, verso il mezzo; interrogatorio di RE 1 del 15.05.2014, pag. 7 nel mezzo; interrogatorio di RE 2 del 22.05.2014, pag. 10 verso il basso). L’Autorità di protezione aveva ricevuto una segnalazione da parte della Fondazione A__________ che indicava una situazione di disagio. La bambina era stata più volte affidata, anche per lunghi periodi a terze persone (tali dichiarazioni sono state confermate in sede penale dai diretti interessati, cfr. dichiarazione della nonna materna E__________ L__________ del 12 maggio 2014 pag. 7; dichiarazione di M__________ D__________ del 15 maggio 2014 pag. 3 e seguenti).

                                         P__________ P__________, a cui era stata affidata la bambina, ha in un primo momento segnalato comportamenti strani della bambina e poi denunciato sospetti di maltrattamento e abusi sessuali. La stessa, a cui era stata affidata la bambina, l’avrebbe sottoposta a varie visite mediche. A seguito della segnalazione di P__________ P__________ il Ministero pubblico ha avviato un procedimento penale anche nei confronti dei genitori di PI 1 per titolo di atti sessuali con fanciulli (art. 187 CP) e violazione del dovere di assistenza o educazione (art. 219 CP).

                               6.3.   In simili circostanze, vista la messa in pericolo del bene della minore, la privazione della custodia e la limitazione dell’autorità parentale resistono alle critiche della reclamante. Come indicato dall’Autorità di protezione, al momento della decisione né RE 1 né RE 2 erano in grado di proteggere e riconoscere i bisogni della figlia. A loro carico era stato aperto un procedimento penale per titolo di atti sessuali con fanciulli e violazione del dovere di assistenza o educazione. Ritenuta l’urgenza del caso è pertanto a giusto titolo che l’Autorità abbia privato in via cautelare RE 1 della custodia parentale di PI 1 e ne abbia limitato l’autorità parentale. Il quadro descritto, ritenuti i ripetuti episodi di violenza a cui è stata sottoposta la piccola, alle difficoltà manifestate dalla madre, giustificava una simile misura.

                                         In simili circostanze, indagare oltre sulla situazione al momento della decisione di privazione di custodia non avrebbe senso. Il fatto che al momento della decisione impugnata il bene di PI 1 fosse in “pericolo” è un dato inoppugnabile e che sia la piccola che la madre necessitassero di un aiuto risulta evidente (cfr. verbali di sede penale). Sotto questo profilo, ritenuto peraltro che era stato avviato un procedimento penale, non si imponevano ulteriori indagini a dimostrazione della messa “in pericolo”.

                                         Nella misura in cui mira all'annullamento della decisione di privazione della custodia parentale e della limitazione dell'autorità parentale il gravame si avvera pertanto infondato.

                                   7.   Inaccettabile risulta comunque il modo di procedere dell’Autorità di protezione, segnatamente in merito al ricovero di PI 1 presso P__________ P__________, alla mancanza di adeguate misure a tutela della minore, di un “progetto futuro” nonché all’insufficiente istruttoria (assenza di verifiche, perizie o esami).

                               7.1.   Quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità di protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui egli si trova, e ricoverarlo convenientemente (art. 310 cpv. 1 CC). La revoca della custodia in quanto tale non è infatti sufficiente a proteggere il minore. Questi deve essere ricoverato in un luogo “conveniente” che gli garantisca uno sviluppo-crescita che il mantenimento in famiglia metterebbe in pericolo (CR CC I, Meier, art. 310 n. 19). Il “ricovero conveniente” è stabilito dall'autorità stessa sulla scorta di tutte le circostanze del caso: età e domicilio del minorenne, sede della scuola, continuità (o soluzione di continuità) rispetto alla vita precedente, condizioni culturali, speciali necessità pedagogiche, altre esigenze e parere dei genitori. Il “ricovero conveniente” può consistere nell'affidamento a una famiglia, nell'inserimento in una comunità assistita, nella sistemazione in un foyer o – se il figlio è sufficientemente autonomo – in un'abitazione indipendente (CR CC I, Meier, art. 310 n. 22; RMA 2014 consid. 2aiii, p. 40; BSK ZGB I, Breitschmid, 4ª ed., art. 310 CC no. 8). Tutto varia anche in funzione dell'età del minorenne. Le circostanze del caso vanno apprezzate sin dal momento in cui l'autorità tutoria decide di intervenire, soprattutto ove essa intenda affidare il figlio a una famiglia, ciò che instaura legami affettivi difficili poi da sciogliere (art. 310 cpv. 3 CC). I parenti non hanno alcun diritto prioritario all'affidamento, ma l'autorità di protezione non deve trascurare le relazioni che possono essersi consolidate con loro, sempre che l'affidamento a parenti o le relazioni personali con parenti rispondano al bene del figlio e non creino difficoltà al momento di reintegrare i genitori nella custodia parentale (BSK ZGB I, Breitschmid, 4ª ed.,art. 310 CC no. 9).

                                         Nel caso in cui il ricovero fosse ritenuto inappropriato, questo non significa che la misura di revoca debba essere annullata, bensì che un nuovo ricovero venga ordinato (CR CC 1, Meier, art. 310 n. 22).

                                         La scelta del “ricovero conveniente” non deve precludere inutilmente il ripristino della custodia parentale; non deve straniare quindi il figlio dai genitori, i quali devono poter conservare relazioni correnti mediante visite, lettere e telefonate, per quanto ciò sia compatibile con il bene del minore e con l'ordinamento del luogo in cui questi è collocato (CR CC I, Meier, art. 310 n. 25; BSK ZGB I, Breitschmid, 4ª ed.,art. 310 CC no. 10). I genitori devono essere informati altresì sugli avvenimenti particolari che sopraggiungono nella vita del figlio e devono essere sentiti prima di decisioni importanti per lo sviluppo di lui (art. 275a cpv. 1 CC).

                                         I genitori privati della custodia hanno diritto a mantenere reciproche relazioni personali (art. 273 cpv. 1 CC), adattate alle circostanze. Delle limitazioni in tal senso (art. 274 CC) possono essere ordinate nel caso in cui il bene del minore lo esiga, ad esempio in caso di rischio di abusi sessuali o maltrattamenti oppure all’inizio del collocamento per permettere una buona integrazione del bambino (CR CC I, Meier, art. 310 n. 10).

                                         Si rileva peraltro che lo scopo ultimo è di permettere un giorno il reinserimento del bambino nel nucleo famigliare di origine e il ripristino della custodia parentale (CR CC I, Meier, art. 310 n. 25).

                               7.2.   Inaccettabile risulta, come detto, il modo di procedere dell’Autorità di protezione, nonché il ricovero di PI 1 presso P__________ P__________.

                                         In concreto, nella decisione impugnata l’Autorità ha infatti indicato che “in attesa che vengano effettuati gli accertamenti di competenza del Ministero pubblico”, è stato confermato l’affidamento (già disposto in via supercautelare) a P__________ P__________.

                                         Più di un mese dopo la decisione di collocamento l'Autorità di protezione ha poi conferito mandato al Sozialamt di M__________ affinché esperisca una verifica socio ambientale nei confronti del nucleo famigliare della signora P__________ P__________ di M__________ (risoluzione n. 254/2014). L'esito di tale verifica non è ancora sopraggiunto.

                                         Come rettamente censurato dalla reclamante, la decisione di affidare la bambina a P__________ P__________, oltre a non configurare la misura meno incisiva, si basa su accertamenti sommari (cfr. replica del 18 luglio 2014 pag. 5). L’agire dell’Autorità non può essere condiviso, ove appena si consideri che l’affidamento a P__________ P__________ è stato ritenuto idoneo basandosi unicamente sul fatto che la bimba le fosse stata consegnata dalla madre e sulla dichiarazione del medico di famiglia Dr. Med. W__________. Ora dall’incarto risulta che la madre ha portato la bambina alla zia con l’intento di lasciarla solo temporaneamente e non già a titolo definitivo. Dal certificato del 22 aprile 2014 (trasmesso dal medico all'operatrice di Fondazione A__________), risulta unicamente che non vi sarebbero impedimenti dal punto di vista medico al collocamento di PI 1 presso P__________ P__________. Questi dichiara che la bambina si troverebbe bene presso la zia. Tale documento è stato redatto su richiesta di una parte.

                                         Dall’incarto non risulta che P__________ P__________ sia stata sentita personalmente dall’Autorità di protezione. Dagli atti risulta unicamente che la presidente avrebbe parlato al telefono con P__________ P__________ (8 aprile e 14 aprile 2014).

                                         Tale modo di procedere non può in alcun modo essere condiviso. Benché la bambina sia stata consegnata volontariamente dalla madre a P__________ P__________ e pur non negando la buona volontà di questa a mettersi a disposizione della nipote, l’Autorità di protezione non poteva esimersi – per il bene della bambina – dall’ordinare senza indugio ulteriori ed approfondite indagini sia su P__________ P__________, che sulla piccola PI 1.

                                         Ammirevole è il fatto che P__________ P__________ si sia presa a carico immediatamente la bambina nel momento del bisogno.

                                         Ciò non toglie che compito dell’Autorità di protezione era quello di verificare in modo approfondito l’idoneità all’affidamento, nonché di valutare una misura meno incisiva. Non va infatti dimenticato che P__________ P__________ – zia di RE 1 – aveva visto la piccola PI 1 solo in rare occasioni e, soprattutto, vive a M__________, nel Canton Lucerna.

                               7.3.   Al proposito, non a torto, la reclamante si duole del fatto che P__________ P__________ le abbia negato ogni contatto con la figlia ancor prima di essere in possesso di una decisione dell’Autorità di protezione (cfr. colloquio telefonico del 15 aprile 2014 durante il quale l’avvocato di RE 1 evidenziava all’Autorità di protezione il comportamento della zia). Tale comportamento di chiusura della zia era già stato censurato anche in sede di udienza (il 28 aprile 2014).

                                         In simili circostanze, l’Autorità di protezione non poteva esimersi dall’approfondire la valutazione sull’affidamento alla signora P__________ P__________.

                                         L’Autorità di protezione non poteva reputare assolto il proprio compito di sottrarre un minorenne al pericolo (art. 310 CC) limitandosi a ordinare l’affidamento della custodia ad una parente della madre, domiciliata fuori cantone, senza limiti di tempo, in attesa che venissero effettuati gli accertamenti di competenza del Ministero pubblico. L’Autorità avrebbe invece dovuto prefiggersi un “obiettivo”, un “progetto” per questa bambina, disponendo verifiche regolari sul collocamento, approfondimenti sullo stato di salute della bambina, sull’idoneità della zia, nonché verifiche sulla capacità genitoriale di RE 1 e RE 2, in vista di un’eventuale futuro ripristino della custodia parentale. L’Autorità avrebbe peraltro potuto affiancare a P__________ P__________ un curatore educativo. Richiesta del resto già palesata dalla stessa RE 1 (dinanzi al Pretore).

                               7.4.   Ma vi è di più. La critica della reclamante circa l’idoneità del collocamento presso la zia, trova conferma in una dichiarazione della stessa P__________ P__________ in sede penale.

                                         Non si può certo ignorare la dichiarazione di P__________ P__________ contenuta nel verbale d’interrogatorio del 7 maggio 2014 (pag. 11 in fondo). Durante detto interrogatorio P__________ P__________ riporta tutta una serie di episodi e comportamenti di PI 1 che le avrebbero fatto sorgere il sospetto di maltrattamenti e abusi. Tali fatti, che non occorre qui giudicare, sono al vaglio della Procuratrice. Rilevante in concreto è quanto riferito dalla stessa P__________ P__________: “il giorno prima di Pasqua a PI 1 stava uscendo un dentino e le faceva male. Praticamente ho deciso di metterle una supposta. Non riuscendo a farlo altrimenti ho posizionato sulla pancia e ho cercato di metterla nell’ano ma PI 1 ha alzato il sederino e la supposta è entrata nella vagina, scomparendo completamente. Dopo averla girata, piano piano, è uscita la supposta senza che la vagina sanguinasse minimamente. Poi la supposta è stata messa correttamente, anche grazie all’aiuto di mia figlia J__________. PI 1 ha strillato veramente forte”.   

                                         Con ogni evidenza tale episodio, che ha comprensibilmente fatto inorridire la madre di PI 1 (cfr. reclamo pag. 8), è esso solo sufficiente per mettere in dubbio l’idoneità di P__________ P__________ all’affidamento e perché il collocamento presso la stessa possa essere ritenuto come minimo “discutibile”. Un simile episodio non può con ogni evidenza essere ignorato.

                               7.5.   L’Autorità di protezione, malgrado quando indicato nella risoluzione impugnata ha di fatto ignorato anche la proposta di RE 1 di essere collocata con la figlia presso Casa __________. Tale proposta era già stata fatta in sede di udienza il 28 aprile 2014, durante la quale l’avvocato di RE 1 aveva indicato che vi era già un progetto instradato relativo a tale collocamento. Questo “progetto” risulta peraltro anche da un precedente colloquio telefonico fra l’Autorità di protezione e l’UAP (cfr. resoconto del colloquio telefonico del 18 aprile 2014 di E__________ collaboratrice UAP).

                                         Nel verbale del 28 aprile 2014 è stato indicato che “la madre si fa carico di verificare la possibilità di essere collocata con la bambina presso Casa __________”. Ora un simile modo di procedere non può essere condiviso.

                                         Come del resto poi segnalato dalla patrocinatrice stessa, il collocamento in un struttura protetta avrebbe dovuto essere organizzato su mandato dell’Autorità di protezione (cfr. e-mail del 2 maggio 2014) e non certo delegato alla reclamante.

                                         Benché il collocamento di madre e figlia fosse stato all’epoca prospettato, e in questi mesi a più riprese sollecitato, l’Autorità di protezione non si è più espressa in merito.

                                         L’Autorità di protezione non può sottrarsi alle proprie responsabilità, delegando agli interessati l’esecuzione di una misura.

                                         Si rileva d'altronde che l’affidamento della piccola alla zia, domiciliata nel canton Lucerna ha precluso – viste le evidenti e già conosciute difficoltà finanziarie di entrambi i genitori – ogni contatto tra i genitori e la figlia, ossia l'esercizio del diritto di visita. Anche l’atteggiamento di chiusura della zia, benché indubbiamente motivato da un senso di protezione nei confronti della nipotina, non ha giovato.

                                         Il diritto di visita, menzionato nella decisione impugnata, nei mesi che seguono il collocamento, non è mai stato effettuato. Ora la bambina, che ha compiuto i due anni lo scorso __________, non ha più avuto, da inizio aprile 2014 contatto alcuno, né telefonico, né personale né sorvegliato con i propri genitori. Indipendentemente dal comportamento dei genitori, dalle circostanze, dagli avvenimenti, dall’interesse dimostrato dagli stessi, per il bene della bambina anche un minimo contatto, seppur debitamente sorvegliato, avrebbe dovuto essere garantito ed eventualmente prescritto.

                                         La circostanza che il Ministero pubblico abbia aperto un procedimento per abusi sessuali, nonché per violazione del dovere di assistenza o educazione, non era una ragione sufficiente per lasciare – senza progetto alcuno – una bambina di due anni fuori Cantone e privarla in modo così repentino e rigoroso del contatto con i propri genitori. Senza esprimersi sulla gravità dei fatti imputati a RE 1 e RE 2, tutt’altro che trascurabili, non è comunque plausibile, per il bene della bambina stessa che questa rimanga per oltre quattro mesi senza poter vedere i propri genitori.

                                         In concreto non può essere negato che l’Autorità di protezione ha concesso alle parti la possibilità di esercitare dei diritti di visita sorvegliati a Lucerna e che queste hanno rifiutato per motivi di ristrettezza economica. Non può però neppure essere trascurato che P__________ P__________ vive nel Canton Lucerna, che con il suo comportamento ha negato in modo risoluto ogni contatto della propria nipote con la figlioletta e che la sua condotta nei confronti della bambina è stata alquanto discutibile. In concreto ci si può seriamente domandare se una cesura tanto radicale di tutte le relazioni familiari fosse davvero la misura proporzionata e indispensabile nella fattispecie. Una privazione della custodia parentale e una limitazione delle relazioni personali non deve sospingersi oltre lo stretto necessario, ogni sua restrizione toccando il rispetto alla vita privata e familiare garantita dall’art. 8 CEDU.

                                         Indipendentemente dai presunti maltrattamenti denunciati dalla zia, un simile modo di procedere non può in alcun modo essere condiviso.

                                         Visto l’insieme delle circostanze l’Autorità di protezione, avrebbe dovuto prevedere un progetto, ordinare valutazioni sia sull’idoneità del collocamento che sulle capacità genitoriali di RE 1.

                               7.6.   Non avendolo fatto incombe a questo giudice agire in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio).

                                         Si rileva peraltro che le misure di protezione del figlio disposte dagli art. 307 segg. CC vanno intese a tutela del minorenne, non dei genitori. In concreto PI 1 ha diritto di avere contatti, seppur minimi e sorvegliati, con i propri genitori. Il rifiuto di qualsivoglia contatto, imposto di fatto da P__________ P__________ e tollerato dall’Autorità di protezione non può essere ammesso, per il bene della piccola PI 1 stessa, che ha solo due anni e non può in alcun modo esprimersi.

                               7.7.   Ora in concreto, come evidenziato, benché in via cautelare debbano essere mantenute la privazione della custodia parentale, come pure la limitazione dell'autorità parentale al solo diritto di avere informazioni, in parziale accoglimento del reclamo, va ordinato il rientro immediato di PI 1 in Ticino.

                                         L'Autorità di protezione provvederà a trovare senza indugio – per il tramite dell'Ufficio dell’aiuto e della protezione – una collocazione idonea per la piccola (in famiglia SOS o presso un istituto idoneo). All’Autorità di protezione a cui è trasmesso l’incarto è fatto inoltre ordine di effettuare senza indugio i dovuti accertamenti circa lo stato di salute della piccola, una valutazione sulle capacità genitoriali di RE 1 e RE 2, nonché organizzare e fissare le condizioni per l’esercizio dei diritti di visita e fissare obiettivi definiti (un “progetto” di assistenza) per la piccola PI 1 e ogni altra misura necessaria per tutelare il bene della bambina. Si evidenzia che il ripristino delle relazioni personali, dopo una totale assenza di più di quattro mesi, per una bambina di soli due anni, debba essere organizzato e debitamente preparato. L’Autorità di protezione dovrà poi di seguito verificare regolarmente il collocamento e stabilire un diritto di visita adeguato alla situazione, ritenuto che il bene della piccola PI 1 va debitamente tutelato.

                                   II.   Sul reclamo di RE 2

                                   8.   Anche il padre critica la decisione dell'Autorità di protezione del 28 aprile 2014/9 maggio 2014, postulando il suo annullamento – nella misura in cui PI 1 è stata affidata alle cure di una persona fuori Cantone – e chiede che sua figlia venga affidata alla custodia dei nonni paterni P__________ e S__________,. Egli, negando ogni addebito di maltrattamento nei confronti della figlia, critica infatti la scelta operata dall’Autorità di protezione di affidare la bambina senza aver esperito accertamento preliminare, né verifica sulle capacità e qualità genitoriali. Egli disapprova il collocamento fuori Cantone, che avrebbe peraltro messo in difficoltà i genitori quanto all’esercizio del diritto di visita. RE 2 riferisce infine che RE 1 avrebbe portato la piccola a Lucerna a sua insaputa.

                                         In esito alle considerazioni che precedono il reclamo va respinto nella misura in cui mira genericamente all'annullamento della decisione dell'Autorità di prime cure.

                                         Il gravame va pure respinto là dove postula l'affidamento della piccola PI 1 ai nonni paterni, nella misura in cui non vi sono allo stadio attuale sufficienti elementi per procedere in tal senso senza verifiche approfondite sull'idoneità dei medesimi ad accudire la bambina.

                                         Per le considerazioni di cui sopra (consid. 7/7.1-7.7) – in parziale accoglimento del reclamo – va comunque ordinato il rientro immediato in Ticino di PI 1. L'Autorità di protezione procederà come indicato al consid. 7.7.

                                  III.   Sulle spese e le ripetibili

                                   9.   Tasse e spese di giustizia seguirebbero la soccombenza. Viste le circostanze del caso concreto si rinuncia eccezionalmente al loro prelievo. Non si assegnano ripetibili.

                                10.   L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative (art. 2 LAG); essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l’istante (art. 3 cpv. 3 LAG).

Occorre che l’istante sia indigente; che le possibilità di successo della causa siano almeno pressoché equivalenti o solo leggermente inferiori al rischio di soccombenza; che il richiedente non sia in grado di far valere da sé le proprie ragioni in giudizio e non abbia conoscenze specifiche (v. rinvio dell’art. 13 LAG, art. 117 segg. CPC; sentenza CDP del 15 novembre 2013 inc. 9.2013.180).

RE 1 è palesemente indigente (cfr. doc. H e I).

Anche RE 2 può essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Dal certificato agli atti risulta che lo stesso, apprendista pittore percepisce un reddito di fr. 870.– al mese ed è tenuto a versare l’assegno famigliare da lui percepito, di fr. 200.– mensili, direttamente a RE 1, come previsto nella sentenza del Pretore del 26 marzo 2014 (consid. 5).

                                         Entrambi i reclamanti sono quindi posti al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

                                11.   Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF) le decisioni in materia di protezione dei minore e degli adulti sono suscettibili di ricorso (art. 72 cpv. 2 lett. b no. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   I reclami di RE 1 (inc. 9.2014.76) e RE 2 (inc. 9.2014.76) sono parzialmente accolti.

                                         Di conseguenza la decisione 28 aprile 2014/ 9 maggio 2014 dell'Autorità regionale di protezione __________ è così riformata:

                                         1.     Invariato.

                                         2.     Annullato.

                                         3.     L’autorità parentale dei genitori RE 1 e RE 2 è limitata al solo diritto di ottenere informazioni.

                                         4.     È disposto il rientro immediato della piccola PI 1 in Ticino.

                                         5.     L'Autorità regionale di protezione __________ provvederà a trovare senza indugio – per il tramite dell'Ufficio dell’aiuto e della protezione – una collocazione idonea per la piccola PI 1 (in famiglia SOS o presso un istituto idoneo) e a tutti gli accertamenti e le decisioni che le competono, ai sensi del consid. 7.7.

                                         6.     Invariato.

                                   2.   Non si prelevano né tassa né spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   L'istanza di assistenza giudiziaria di RE 1 è accolta, con il gratuito patrocinio dell'avv. PR 1,.

                                   4.   L'istanza di assistenza giudiziaria di RE 2 è accolta, con il gratuito patrocinio dell'avv. PR 2,.

                                   5.   Notificazione:

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

9.2014.76 — Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 30.07.2014 9.2014.76 — Swissrulings