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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 05.08.2014 9.2014.56

August 5, 2014·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·1,514 words·~8 min·5

Summary

Sostituzione curatore educativo / regolamentazione diritti di visita / reclamo contro istituzione della misura

Full text

Incarto n. 9.2014.56

Lugano 5 agosto 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Perucconi-Bernasconi

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,   e a   CO 2 patr. da: PR 1

per quanto riguarda la curatela educativa della figlia PI 1

giudicando sul reclamo del 18 marzo 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 marzo 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   PI 1 (2008) è nata dalla relazione tra RE 1 e CO 2. Dal 2009 si è occupata di lei l’autorità di protezione del distretto di __________, che aveva istituito una curatela educativa ai sensi dell’art. 308 CC e una curatela ad hoc ai sensi dell’art. 392 cifra 2 CC per la contestazione del riconoscimento di paternità introdotta dalla madre. La suddetta curatela ad hoc è stata revocata con decisione 15 dicembre 2010. Essendosi la madre trasferita, insieme alla figlia, a __________ dal 31 luglio 2010, la suddetta autorità ha chiesto il trasferimento dell’incarto all'allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria).

                                         Con decisione 28 aprile 2011 la Commissione tutoria ha quindi assunto la misura. Con decisione 28 dicembre 2011 la curatrice educativa, assistente sociale dell’ufficio dei minori di __________, è stata sostituita da CURA 1, operatrice sociale del Comune di __________.

                                  B.   Tramite decisione 18 marzo 2014 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata nelle competenze alla Commissione tutoria, ha mantenuto la curatela educativa a favore di PI 1, sostituendo la curatrice con il nuovo curatore, CURA 2, con il compito di provvedere affinchè venga attuato il concordato diritto di visita tra la minore e il padre per il tramite del Punto d’Incontro di __________, come pure che rappresenti PI 1 nella salvaguardia del diritto al mantenimento e della gestione del conto sul quale saranno depositati i contributi di mantenimento correnti e quelli sinora versati dal padre. Infine al curatore è stato affidato il compito di assistere e consigliare i genitori nella cura ed educazione della figlia sorvegliandone la crescita.

                                         Nella medesima decisione l’Autorità di protezione ha stabilito un diritto di visita per il 5 e 6 aprile 2014 presso il Punto d’Incontro di __________, facendo ordine alla madre di accompagnarla, sotto comminatoria dell’art. 292 CP.

                                  C.   La madre non ha accompagnato la figlia al suddetto diritto di visita e l’Autorità di protezione ha presentato denuncia penale il 9 aprile 2014 per violazione della decisione dell’Autorità conformemente all’art. 292 CP.

                                  D.   Contro la decisione 18 marzo 2014 RE 1 è insorta con reclamo 18/21 marzo 2014 inviato all’Autorità di protezione.

                                         Il medesimo è stato trasmesso in data 14 aprile 2014 dall’Autorità di protezione alla scrivente Camera.

                                         La reclamante sostiene di non essere d’accordo con la “decisione dell’assegnazione di un curatore per la propria figlia PI 1 (…) in quanto è sempre stata in grado di gestire le poprie (anche se esigue) entrate, non avendo mai avuto problemi di alcool, droga o simili”. L’Autorità di protezione, trasmettendo il reclamo, ha indicato che “tra la presentazione del “reclamo” 18/21 marzo 2014 da parte della signora RE 1 e la presa di posizione finale del 10 aprile 2014 dell’avv. __________ ci sono stati numerosi contatti telefonici e di persona tra l’interessata, il suo avvocato e l’ARP __________ al fine di chiarire e interpretare il senso della contestazione della signora, ritenuto che la misura di curatela educativa era già stata istituita il 15 luglio 2010 dall’Autorità di tutela del distretto di __________”.

                                         Nel citato scritto del 10 aprile 2014, l’avv. __________ ha precisato di “chiudere il rapporto di mandato” con la reclamante, “considerato l’evidente discordanza fra quanto concordato con la cliente e quanto poi è emerso nei fatti e mi riferisco, da un lato alla presentazione del reclamo contro la nomina del curatore della piccola PI 1 e al mancato impegno di gestire il diritto di visita sorvegliato”.

E.   In data 28 aprile 2014 il curatore educativo ha presentato le proprie osservazioni, preparate insieme alla precedente curatrice. Essi hanno precisato che la minore si trova in una situazione di conflitto tra le due figure genitoriali, “con la madre che, parlandole male del padre, la influenza negativamente e non le permette di avere con lui rapporto alcuno”.

                                  F.   L’Autorità di protezione ha trasmesso le sue osservazioni il 7/13 maggio 2014, chiedendo di respingere il reclamo, nella misura in cui è ricevibile, e di confermare la decisione di sostituzione del curatore educativo e di regolamentazione delle relazioni personali tra padre e figlia.

Considerato

in diritto

                                   1.   L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).

                                         Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di Protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm.

2.Nel caso in esame, RE 1 presenta reclamo contro la decisione 18 marzo 2014 dell’Autorità di protezione, contestando tuttavia esclusivamente l’istituto della curatela educativa (“la sottoscritta (…) afferma di non essere d’accordo con la suddetta decisione in quanto la sottoscritta è sempre stata in grado di gestire le proprie (anche se esigue) entrate, non avendo mai avuto problemi di alcool, droga o simili (…)”. Non disapprova la sostituzione della curatrice, né la regolamentazione delle relazioni personali, oggetto della decisione impugnata.

                                        Come anche precisato dall’Autorità di protezione nelle proprie osservazioni, l’istituzione della curatela educativa non è tuttavia argomento della decisione impugnata: essa è avvenuta da parte dell’autorità di tutela del distretto di __________ con decisione 15 luglio 2010 (v. sopra), mentre con decisione 28 aprile 2011 la misura di protezione della minore è stata assunta dall'allora Commissione tutoria, visto il cambiamento di domicilio di madre e figlia. Di conseguenza, la decisione di istituzione della misura, rispettivamente dell’assunzione della stessa da parte della Commissione tutoria essendo cresciute in giudicato da tempo, non possono essere poste in discussione in questa sede.

Va del resto evidenziato che nel primo dispositivo della decisione impugnata viene indicato che “la curatela educativa istituita conformemente all’art. 308 cpv. 1 e 2 CC in favore della minore PI 1, nata il 2008, già domiciliata a __________, ora a __________, è mantenuta” (sottolineatura a cura di questo Giudice). Si è trattato quindi, da parte dell’Autorità, di una conferma dell’esistenza della misura, che comunque non risulta essere stata oggetto della procedura. Non è emerso infatti dall’incarto che la reclamante abbia formulato una richiesta di revoca della curatela educativa, né che una simile ipotesi sia mai stata discussa, in particolare nemmeno all’udienza del 12 marzo 2014, che ha preceduto l’emanazione della decisione impugnata. Di conseguenza, la dichiarazione dell’Autorità di cui al primo dispositivo della sentenza impugnata non essendo scaturita da un’istruttoria o da una relativa procedura non può nemmeno essere giudicata dallo scrivente Giudice, che per di più se entrasse nel merito della contestazione sollevata, priverebbe la reclamante di un grado di giurisdizione.  

                                   3.   Visto quanto precede il reclamo va respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono pertanto posti a carico della reclamante.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Gli oneri del reclamo consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr.   50.–

                                         b)  spese                       fr. 100.–

                                                                                fr. 150.–

                                         sono posti a carico di RE 1.

                                   3.   Notificazione:

-

-

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

                                         -

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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