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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 28.11.2014 9.2014.39

November 28, 2014·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·3,516 words·~18 min·3

Summary

Ricovero conveniente: richiesta di affidamento di un minore da parte dei nonni paterni

Full text

Incarto n. 9.2014.39

Lugano 28 novembre 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Baggi Fiala

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 RE 2

all’

Autorità regionale di protezione __________,   e a CO 1   e a   CO 3 patr. da: PR 2 CO 4

per quanto riguarda l’affidamento provvisorio della custodia del minore PI 1 ad una famiglia affidataria;

giudicando sul reclamo del 14 marzo 2014 presentato da RE 2 e RE 1 contro la decisione del 18 febbraio 2014 dell’Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   PI 1 è nato il 2011 dalla relazione tra CO 1 e CO 3. Già prima della nascita l’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) si era occupata del nucleo famigliare.

                                         Dopo aver sentito CO 1 (udienza del 26 settembre 2011) con risoluzione del 6 ottobre 2011 la Commissione tutoria aveva infatti già collocato CO 1 a Casa __________ (__________) per il progetto mamma-bambino, affidato la sorveglianza educativa (art. 307 cpv. 3 CC) all’Ufficio delle famiglie e dei minorenni di __________ (in seguito UFaM), disposto una curatela educativa in favore del nascituro e incaricato il Servizio medico-psicologico di __________ di esperire una valutazione psicologica sulle capacità genitoriali di CO 1 e CO 3.

                                         Il 15 novembre 2011 la Commissione tutoria ha privato provvisoriamente CO 1 della custodia sul figlio PI 1 e collocato il bambino presso Casa __________.

                                         Quale curatore educativo di PI 1 è stato nominato __________ (ris. del 24 novembre 2011), il quale è, nel seguito, stato sostituito il 23 maggio 2013 dal curatore __________ e il 18 febbraio 2014 da __________.

                                  B.   Nel frattempo, con risoluzione del 5 aprile 2012 è stato concesso un diritto di visita, una volta alla settimana dalle 9.00 alle 17.00, a CO 1 e CO 3 con il figlio PI 1, presso l’abitazione dei nonni paterni RE 2 e RE 1.

                                         Con scritto del 10 luglio 2012 la responsabile della direzione di Casa __________ ha riferito di aver provveduto alle dimissioni dall’istituto di CO 1 (richiesta di pausa dal Centro, crisi dell’interessata, consumo di cannabis).

                                         Con risoluzione 18 settembre 2012 è stato riconosciuto alla nonna materna CO 4 un diritto di visita con il nipote PI 1, un giorno alla settimana dalle 9.00 alle 18.00.

                                  C.   Il 25 settembre 2012 il Servizio medico-psicologico (in seguito SMP) ha presentato il proprio Rapporto (mandato del 6 ottobre 2012) sulle capacità genitoriali di CO 1 e di CO 3. Dallo stesso risulta in conclusione che la prognosi per il futuro legame madre-bambino è diminuita in modo rilevante dal momento che la madre è stata allontanata da Casa __________ ed è destinata a diminuire se non viene ripristinato un rapporto madre-bambino più intenso.

A mente del Servizio SMP la soluzione di una famiglia affidataria potrebbe aver senso con un affido a lungo termine senza interferenze con i nonni né con i genitori biologici e solo nel caso che si trovasse in tempi brevi una famiglia idonea.

E’ pure stato rilevato che “non è invece escluso che la peritata, se sostenuta a livello terapeutico ed educativo” possa imparare a gestire meglio la propria quotidianità, rimanendo la principale figura di riferimento per PI 1.

                                         E’ poi stato indicato che sarebbe auspicabile dare ai genitori biologici una maggiore opportunità di diventare autonomi, sostenendoli con un progetto, suggerendo una rivalutazione ad un anno di distanza.

                                         Infine è stato evidenziato che nel caso in cui non si trovasse una famiglia affidataria idonea a breve termine, PI 1 dovrebbe rimanere in istituto.

                                         Al riguardo, con osservazioni del 20 ottobre 2012 l’allora curatore educativo __________ ha rilevato di non aver capito quale posizione indicata dall’SMP sia quella privilegiata.

                                         Nel rapporto di aggiornamento del 2 dicembre 2012 lo stesso curatore ha indicato che la situazione dei genitori è notevolmente peggiorata (rottura sentimentale fra i genitori di PI 1, disagio della madre, …).

                                         Durante l’udienza del 14 dicembre 2012, i genitori di PI 1 nonché i nonni hanno espresso la volontà che il bambino venga affidato ad un famigliare, in particolare ai nonni.

                                  D.   Con risoluzione dell’11 febbraio 2013 l’CO 2 (in seguito Autorità di protezione) ha dato mandato all’UFaM di svolgere un “rapporto di valutazione di idoneità dei nonni paterni e della nonna materna di prendere in custodia il nipote PI 1”.

                                         Il reclamo inoltrato da CO 4 avverso la summenzionata risoluzione è stato dichiarato irricevibile da questo giudice, con sentenza del 22 febbraio 2013 (inc. n. 9.2013.91).

                                         Il 12 febbraio 2013 l’UFaM ha presentato il primo Rapporto indicando fra le altre cose che i genitori di PI 1 non sembrano riuscire a gestire in modo autonomo la propria vita, appaiono come “adolescenti ancora non autonomi, non indipendenti”.

                                         Il 28 giugno 2013 l’UFaM ha presentato il proprio rapporto “in merito al percorso di idoneità sull’affidamento familiare delle famiglie RE 1 e RE 2 e CO 4”. In sostanza ha indicato che non vi sarebbero i presupposti per entrare nel merito di un affido intrafamiliare. L’UFaM suggerisce un affido neutro, invalidato in prima istanza proprio dai due genitori. Il Servizio ha ritenuto che non sarebbero riunite le condizioni di base che consentirebbero di entrare nel merito di un’autorizzazione all’affidamento familiare per i nonni, “riscontrano serie difficoltà nell’ipotesi di abbinamento, in virtù degli specifici bisogni evidenziati dal minorenne”.

                                         Con osservazioni del 25 novembre 2013 i nonni paterni contestano i contenuti del rapporto dell’UFaM.

                                         Durante l’udienza del 2 dicembre 2013 l’avv. __________, legale di CO 1, ha riferito che “benché sia difficilissimo rinunciare ad accudire il figlio … sarebbe più vantaggioso per il bambino vivere in un posto stabile. Altrimenti questo bambino è tra mille fuochi … se si trova una famiglia il bimbo potrebbe trovarsi in una situazione più tranquilla … spiace per i nonni, ma le condizioni di affido ai nonni non ci sono e il centro della situazione sono i genitori”. Al riguardo la madre ha riferito che “non vede un’altra soluzione”.

                                         All’udienza del 2 febbraio 2014, alla presenza dei genitori di PI 1 e della famiglia affidataria, è stata discussa la procedura d’affido.

                                  E.   Con risoluzione del 18 febbraio 2014 l’Autorità di protezione ha “immediatamente e provvisoriamente” affidato PI 1 alla custodia e alle cure della famiglia affidataria __________ e __________ (__________), ha regolato il diritto di visita dei genitori (tutti i sabati), ha accordato un diritto di visita ai nonni paterni e alla nonna materna (alternativamente il lunedì pomeriggio).

                                  F.   Contro la predetta decisione RE 2 e RE 1 sono insorti con reclamo del 18 marzo 2014, postulando che la risoluzione di affidamento di PI 1 alla cura e custodia della famiglia affidataria venga annullata. I reclamanti postulano al riguardo di essere ancora presi in considerazione per l’affidamento del nipotino.

                                         Con osservazioni del 7 aprile 2014 CO 4 postula l’accoglimento del reclamo, opponendosi all’affidamento di PI 1 ad una famiglia affidataria, chiedendo una nuova valutazione circa l’idoneità di un affido ai nonni paterni o a lei stessa.

                                         Con osservazioni del 7 aprile 2014 l’Autorità di protezione ha informato di aver aderito con Risoluzione dello stesso giorno alla richiesta dei nonni di estendere il diritto di visita (ris. 93.2014: tutti i lunedì dalle 10.30 alle 19.00 alternativamente con la nonna materna e i nonni paterni).

                                         Mediante scritto del 17 aprile 2014 CO 1 si è rimessa al giudizio di questo Giudice, auspicando che dopo un affido momentaneo il piccolo PI 1 possa esserle nuovamente affidato.

Considerato

in diritto

                                   1.   L’autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale d’appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPAM]), che giudica, nella composizione a giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione in materia di provvedimenti cautelari (art. 48 lett. f n. 9 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPAmm).

                                   2.   Nella risoluzione impugnata l’Autorità di protezione ha “immediatamente e provvisoriamente” affidato PI 1 alla custodia e alle cure della famiglia affidataria composta da __________ e __________ (__________), ha regolato il diritto di visita dei genitori (tutti i sabati), ha accordato un diritto di visita ai nonni paterni e alla nonna materna (alternativamente il lunedì pomeriggio). L’Autorità si è basata essenzialmente sul rapporto del 28 giugno 2013 dell’UFaM, secondo il quale non vi sarebbero i presupposti per entrare nel merito di un affido intrafamiliare. Nel caso in esame non vi sarebbero le condizioni di base che consentano di entrare nel merito di un’autorizzazione dell’affidamento familiare per i nonni, riscontrando serie difficoltà nell’ipotesi di abbinamento, in virtù dei bisogni specifici del minore. L’affido alla famiglia affidataria sarebbe peraltro stato invalidato persino dai genitori di PI 1. Gli stessi sarebbero stati sentiti ed informati delle modalità d’inserimento del bambino presso la famiglia affidataria.

                                   3.   I nonni paterni RE 2 e RE 1 hanno impugnato la predetta decisione, postulando che venga rivalutata la possibilità di un affidamento della custodia di PI 1 a loro. I reclamanti lamentano che l’UFaM non avrebbe presentato alcun Rapporto sulle loro capacità all’affido e che il diniego alla loro richiesta d’affidamento non sarebbe motivato. I reclamanti ribadiscono di essere un punto di riferimento importante per il bimbo, lamentando che i genitori affidatari, lavorando entrambi, sono costretti ad affidarlo a loro volta a terzi.

                                   4.   Nel caso in esame va innanzitutto indicato che dalla risoluzione impugnata risulta implicitamente che la privazione della custodia parentale di PI 1, decisa in via provvisionale il 15 novembre 2012 (ris. 199.2011), sia diventata de facto definitiva. L’affidamento di un minore ad una famiglia affidataria comporta infatti la privazione della custodia dello stesso. In concreto benché nella decisione ora impugnata sia stata indicato, tra i considerandi della stessa, appunto, la “privazione della custodia parentale ai senti dell’art. 310 CC” e che la questione non è stata avversata dai genitori di PI 1 e neppure dai reclamanti, a titolo abbondanziale si ricorda all’Autorità di prime cure che in simili circostanze la privazione della custodia andrebbe confermata formalmente.

                                   5.   Contestato nel caso in esame è il diniego di affidare PI 1 ai reclamanti RE 2 e RE 1 con la conseguente decisione di affidamento alla famiglia affidataria scelta dall’Autorità di protezione. La privazione della custodia ai genitori non è infatti avversata.

                                         Giusta l’art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l’Autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione del figlio.

                                         L’art. 310 cpv. 1 CC prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto dal pericolo, l’autorità di protezione deve toglierlo dalla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si trova e ricoverarlo convenientemente. La revoca della custodia in quanto tale non è infatti sufficiente a proteggere il minore. Con la privazione della custodia parentale l’autorità decide parimenti il collocamento del minorenne, che deve corrispondere alla personalità e ai bisogni di quest’ultimo (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5ª ed., pag. 214 n. 27.36)

                                         Questi deve essere ricoverato in un luogo “conveniente” che gli garantisca uno sviluppo-crescita che il mantenimento in famiglia metterebbe in pericolo (CR CC I, Meier, art. 310 n. 19).

                                         Il “ricovero conveniente” è stabilito dall'autorità stessa sulla scorta di tutte le circostanze del caso: età e domicilio del minorenne, sede della scuola, continuità (o soluzione di continuità) rispetto alla vita precedente, condizioni culturali, speciali necessità pedagogiche, altre esigenze e parere dei genitori. Il “ricovero conveniente” può consistere nell'affidamento a una famiglia, nell'inserimento in una comunità assistita, nella sistemazione in un foyer o – se il figlio è sufficientemente autonomo – in un'abitazione indipendente (CR CC I, op. cit., art. 310 n. 22; RMA 2014 consid. 2aiii, p. 40; BSK ZGB I, Breitschmid, 4ª ed., art. 310 CC no. 8). Tutto varia anche in funzione dell'età del minorenne. Le circostanze del caso vanno apprezzate sin dal momento in cui l'autorità decide di intervenire, soprattutto ove essa intenda affidare il figlio a una famiglia, ciò che instaura legami affettivi difficili poi da sciogliere (art. 310 cpv. 3 CC). I parenti non hanno alcun diritto prioritario all'affidamento, ma l'autorità di protezione non deve trascurare le relazioni che possono essersi consolidate con loro, sempre che l'affidamento a parenti o le relazioni personali con parenti rispondano al bene del figlio e non creino difficoltà al momento di reintegrare i genitori nella custodia parentale (BSK ZGB I, Breitschmid, op. cit.,art. 310 CC no. 9; CR CC I, op. cit., art. 310 n. 22).

                                         La scelta del “ricovero conveniente” non deve precludere inutilmente il ripristino della custodia parentale; non deve straniare quindi il figlio dai genitori, i quali devono poter conservare relazioni correnti mediante visite, lettere e telefonate, per quanto ciò sia compatibile con il bene del minore e con l'ordinamento del luogo in cui questi è collocato (CR CC I, op. cit., art. 310 n. 25; BSK ZGB I, Breitschmid, op. cit.,art. 310 CC no. 10). I genitori devono essere informati altresì sugli avvenimenti particolari che sopraggiungono nella vita del figlio e devono essere sentiti prima di decisioni importanti per lo sviluppo di lui (art. 275a cpv. 1 CC).

                                         Si rileva peraltro che lo scopo ultimo è di permettere un giorno il reinserimento del bambino nel nucleo famigliare di origine e il ripristino della custodia parentale (CR CC I, op. cit., art. 310 n. 25).

                                   6.   Nel caso in esame, l’Autorità di protezione ha considerato decisivo per la decisione sull’affidamento il citato rapporto dell’UFaM trasmesso il 28 giugno 2013.

                               6.1.   Dal referto di detto Ufficio emerge che esso “valutati vari aspetti emersi dalla conoscenza nel tempo della situazione, non riscontra i presupposti per entrare nel merito di un affido intrafamiliare e suggerisce un affido in ambiente neutro. L’affido verrebbe infatti invalidato in prima istanza proprio dai due genitori. In conclusione pur senza intraprendere un più articolato percorso di valutazione presso le due famiglie dei nonni”  il Servizio menzionato “ritiene che non siano riunite le condizioni di base che consentono di entrare nel merito di un’autorizzazione all’affidamento familiare per i signori RE 1 e per la signora CO 4, riscontrando serie difficoltà nell’ipotesi di abbinamento, in virtù degli specifici bisogni evidenziati”.

                                         In particolare era stato evidenziato che gli aspetti di problematicità rispetto ad una possibilità di abbinamento per l’affido tra i nonni e PI 1 erano in particolare la conflittualità presente fra le due famiglie, le precedenti difficoltà educative nella crescita del proprio figlio da parte della famiglia RE 1, la possibile difficoltà di comprensione delle problematiche legate alla situazione di CO 3 e CO 1 da parte dei signori RE 1, la difficoltà a gestire e/o limitare, in caso di affido, le relazioni con CO 3 e CO 1 da parte dei signori RE 1.

                                         Sono inoltre stati evidenziati una serie di “punti fragili” rispetto all’affido postulato dai coniugi RE 1 in particolare l’aspetto dell’età dei signori RE 1, e la difficoltà di mantenere il ruolo di affidatario solo verso il minore e le difficoltà relazionali tra le famiglie e nella relazione con i genitori (rapporto pag. 6, in relazione ai nonni RE 1 e RE 2).

                                         Dal rapporto risulta inoltre che i nonni RE 1 “non riconoscono la complessità dei problemi” e che CO 3, padre di PI 1, oltre a non riuscire a svincolarsi completamente dalla gestione dei propri genitori non riesce neppure ad assumere in pieno il proprio ruolo di adulto. CO 3 non farebbe passi avanti sotto l’aspetto dell’indipendenza finanziaria, ricevendo uno spillatico dal padre (parere pag. 2 e 3).

                               6.2.   Gli appellanti asseverano al riguardo unicamente che l’UFaM avrebbe omesso di presentare il rapporto che gli era stato ordinato dall’Autorità di protezione.

                                         Al riguardo va innanzitutto precisato che il citato Rapporto è stato ricevuto, per ammissione stessa dei reclamanti (cfr. scritto del 25 novembre 2013), il 14 novembre 2013. Allo stesso RE 2 e RE 1 hanno infatti anche presentato le proprie osservazioni appunto il 25 novembre 2013. Nelle stesse i reclamanti si limitavano ad elencare tutta una serie di giustificazioni per il l’agire del figlio CO 3, palesando che ci sarebbe “qualcuno che vuol mettere in cattiva luce CO 3”.

                                   7.   In simili circostanze, benché l’UFaM abbia riferito di aver deciso di non entrare nel merito della richiesta d’affidamento dei reclamanti non si può negare che la situazione sia stata ampiamente valutata dallo stesso. L’Ufficio, oltre ad aver valutato la situazione nel suo complesso, preso conoscenza del parere del curatore educativo e del Rapporto sulle capacità genitoriali, conosce le parti dal momento in cui PI 1 è venuto al mondo.

                                         Dal referto si evince che l’Ufficio, sulla scorta di tutte le circostanze del caso, non ha ravvisato che siano riunite le condizioni di base che consentono di entrare nel merito di un affidamento famigliare per i nonni paterni, per le difficoltà legate alla crescita del proprio figlio (che non è ancora riuscito ad ottenere un’indipendenza), sia per la palese difficoltà degli stessi a riconoscere le problematiche legate alla situazione dei genitori di PI 1, alle difficoltà a gestire – in caso di affido – le relazioni tra nipote e genitori, nonché l’età degli stessi (64 rispettivamente 67 anni).

                                         Ora in simili circostanze, partendo dalla premessa già ribadita in precedenza che i parenti non hanno alcun diritto prioritario all'affidamento, e pur non trascurando il fatto che i nonni paterni abbiano instaurato un bel rapporto con il piccolo PI 1, non va però dimenticato che lo stesso è sempre vissuto in Istituto, trascorrendo con i nonni solo alcune ore ogni settimana. Nel caso in esame non può neppure essere revocata in dubbio la valutazione condotta dall’UFaM. I reclamanti non hanno contestato nel dettaglio le conclusioni dell’Ufficio limitandosi a lamentare, a torto, la mancanza della presentazione di un Rapporto sulla loro idoneità all’affidamento.

                                         Come già indicato le misure di protezione di PI 1, prese già prima della sua nascita, non sono ora messe in discussione.

                                         Non va inoltre dimenticato che i genitori di PI 1, detentori dell’autorità parentale, hanno approvato la decisione di affidare provvisoriamente il figlio alla famiglia affidataria e che ai nonni paterni è stato concesso un ampliamento del diritto di visita (un lunedì ogni due settimane dalle 10.30 alle 19.00).

                                         Come indicato dall’UFaM nel proprio rapporto, i nonni paterni sembrano però minimizzare la “complessità dei problemi”. Questo traspare dalle osservazioni del 25 novembre 2011 e dal rapporto d’osservazione dell’ATFA del 14 maggio 2013.

                                         Questi non hanno mai riconosciuto i problemi del figlio e di CO 1 nel gestire il nipote. Che la situazione in famiglia comporti una certa tensione e conflittualità non può neppure essere negato.

                                         In simili circostanze, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, le critiche generali dei reclamanti non soverchiano alla valutazione dell’UFaM circa la non idoneità all’affidamento degli stessi e non consentono di riscontrare le condizioni minime per l’affidamento ai medesimi del piccolo PI 1.

                                   8.   Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza. Viste le circostanze del caso concreto si rinuncia eccezionalmente al loro prelievo. Non si assegnano ripetibili.

                                   9.   Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF) le decisioni in materia di protezione dei minori e degli adulti sono suscettibili di ricorso (art. 72 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   L’appello è respinto.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

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                                         Comunicazione:

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Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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