Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 05.08.2014 9.2013.269

August 5, 2014·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·1,484 words·~7 min·2

Summary

Istituzione curatela educativa

Full text

Incarto n. 9.2013.269

Lugano 5 agosto 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Perucconi-Bernasconi

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,   e a   CO 1,

per quanto riguarda l’istituzione di una curatela educativa a favore della figlia PI 1

giudicando sul reclamo del 4 dicembre 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 28 ottobre 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   PI 1 è nata il 2012 dalla relazione tra RE 1 e CO 1.

                                  B.   A seguito delle difficoltà riscontrate per il riconoscimento da parte del padre e la stipulazione del contratto di mantenimento, l’Autorità di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) con decisione 12 marzo 2013 ha istituito una curatela di rappresentanza a favore della minore, nominando quale curatrice __________, operatrice sociale, __________, con il compito di stabilire il rapporto di filiazione tra padre e figlia, promuovere l’azione di mantenimento e far stabilire le relazioni personali, consigliare ed assistere la madre nella maniera richiesta dalle circostanze.

                                  C.   Il 14 agosto 2013 il padre ha provveduto a riconoscere la figlia, mentre in occasione di un’udienza avvenuta il 16 settembre 2013 sono stati regolati gli aspetti economici e le relazioni personali. Su tale aspetto i genitori si sono accordati nel senso di svolgere i diritti di visita in forma sorvegliata presso Casa __________. Nel contempo la curatrice ha cambiato attività professionale e di conseguenza tramite decisione 7 novembre 2013 l’Autorità di protezione ha revocato la curatela di rappresentanza, istituendo una curatela educativa e nominando quale curatore educativo CURA 1, operatore sociale del Comune di __________. Al curatore educativo sono stati conferiti i compiti di provvedere all’attuazione del diritto di visita tra padre e figlia, come pure di rappresentare quest’ultima nella salvaguardia del diritto al mantenimento in attesa della stipula della convenzione, oltre a consigliare ed assistere i genitori nella cura ed educazione della minore.

                                  D.   Contro la suddetta decisione RE 1 ha interposto reclamo in data 4 dicembre 2013, chiedendo la revoca della curatela educativa, sostenendo di essere una madre responsabile, “in grado di assicurare una buona educazione e uno stile di vita cristiano”.

                                  E.   In data 16 dicembre 2013 ha presentato le proprie osservazioni CO 1, padre della bambina, sostenendo che la reclamante è una “madre modello, molto responsabile, sempre attenta e presente, sa educare bene sia mia figlia PI 1 e sua figlia __________”;

                                  F.   Con osservazioni 20 gennaio 2014 l’Autorità di protezione ha precisato di aver ritenuto opportuno istituire una curatela educativa a favore della minore in considerazione della conflittualità esistente tra i genitori, della lunga sospensione delle relazioni personali tra padre e figlia, dell’età della bambina. A protezione della minore l’Autorità ha quindi ritenuto opportuno nominare un curatore educativo al fine di salvaguardare il diritto alle relazioni personali della bambina con il padre, così come il suo diritto al mantenimento in attesa della stipula di una convenzione tra i genitori.

Considerato

in diritto

                                   1.   L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).

                                         Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).

                                   2.   Conformemente all'art. 308 CC, se le circostanze lo richiedono, l’autorità di protezione dei minori nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella cura del figlio. Il curatore, in tale caso, ha il compito, qualora non gli siano assegnati speciali poteri (cpv. 2) di sostenere i genitori tramite consigli ed aiuto (BSK ZGB I - Breitschmid, ad art. 308 CC, n. 1).

                                         L'autorità di protezione può conferire al curatore speciali poteri, segnatamente la rappresentanza del figlio per salvaguardarne il diritto al mantenimento o diritti d'altra natura e la vigilanza delle relazioni personali (cpv. 2).

                                         Questo provvedimento si connota come un intervento ambulatoriale e continuo destinato a sanare incomprensioni educative attraverso la mediazione, la guida e il consiglio fra i genitori, il figlio e terzi. Il curatore può anche essere incaricato di impartire istruzioni per la cura dei figli, la loro educazione o istruzione, così come avere diritto di controllo e informazione; egli assume in tal caso il “ruolo di persona fidata, di persona cui potersi rivolgere, di persona in grado di prestare suggerimento, aiuto e vigilanza, di persona chiamata a coadiuvare i genitori e il figlio” (BSK ZGB I – Breitschmid, ad art. 308 CC, n. 4-5; sentenza CDP del 25 aprile 2013, inc. 9.2013. 85, consid. 2).

                                   3.   Nel caso in esame, RE 1 si oppone all’istituzione della curatela educativa sostenendo di non averne bisogno, avendo sempre mantenuto un comportamento irreprensibile e essendo una madre responsabile.

                                         L’Autorità di protezione, peraltro, sia nella decisione impugnata che nelle osservazioni al reclamo, non contesta le qualità della madre, bensì motiva la propria decisione con l’alta conflittualità tra i genitori e la difficoltà sia nello svolgimento dei diritti di visita, sia nel sottoscrivere un accordo sul mantenimento della figlia da parte del padre. Di conseguenza, i compiti attribuiti al curatore sono in particolare quelli di proteggere gli interessi della minore nell’ambito dei diritti di visita e del suo mantenimento, oltre a consigliare i genitori.

                                   4.   Dagli atti emerge una situazione di grande conflitto tra i genitori, in un’occasione addirittura sfociata in un litigio con passaggio alle vie di fatto (cfr. verbale ARP 16 settembre 2013). Dallo scritto 13 gennaio 2014 inviato da CURA 1 all’Autorità di protezione si evidenzia che i genitori di PI 1 “non hanno più intenzione di effettuare i diritti di visita per la figlia presso Casa __________”. Dalla precedente comunicazione del 27 dicembre 2013 della responsabile del Punto d’Incontro risulta che infatti già dall’inizio del mese di dicembre 2013 i genitori e la figlia non si sono più presentati per i diritti di visita, in due occasioni senza avvisare il 7.12 e il 21.12 (cfr. email 27.12.2013 inviato da Casa __________ all’Autorità di protezione).

                                   5.   Ora, considerata l’evidente tensione dei rapporti tra i genitori di PI 1 e la situazione creatasi, nella quale gli interessi della minore (in particolare il suo diritto al mantenimento e ad intrattenere normali relazioni con il padre) non risultano essere sufficientemente tutelati dai genitori, appare adeguata, oltre che rispettosa dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità delle misure di protezione, la scelta dell’Autorità di protezione di istituire una curatela educativa con i compiti già menzionati. Non avendo nemmeno la reclamante presentato motivi importanti che dimostrino il contrario, la decisione del 28 ottobre/7 novembre 2013 dell’Autorità di protezione va pertanto confermata.

                                   6.   Visto quanto precede il reclamo è respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono pertanto posti a carico della reclamante.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto e la decisione impugnata confermata.

                                   2.   Gli oneri del reclamo consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr.   50.–

                                         b)  spese                       fr. 100.–

                                                                                fr. 150.–

                                         sono posti a carico di RE 1.

                                   3.   Notificazione:

-

-

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

9.2013.269 — Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 05.08.2014 9.2013.269 — Swissrulings