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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 02.06.2014 9.2013.261

June 2, 2014·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·2,070 words·~10 min·3

Summary

Rendiconto finanziario: registrazione a bilancio (nella posta "passivi") degli attestati carenza beni

Full text

Incarto n. 9.2013.261

Lugano 2 giugno 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Baggi Fiala

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1

all’

Autorità regionale di protezione X__________,

per quanto riguarda l’approvazione del rendiconto finanziario del 2012 del curatelato PI 1

giudicando sul reclamo del 27 novembre 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 15 novembre 2013 dall’Autorità regionale di protezione X __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   Con risoluzione del 28 maggio 2010 l’allora Commissione tutoria regionale Y__________ (in seguito Commissione tutoria Y) ha istituito a favore di PI 1, nato il __________ 1969, una curatela volontaria ex art. 394 vCC, e nominato L__________ P__________ in qualità di curatore.

                                  B.   Il 27 gennaio 2012 la Commissione tutoria Y ha sostituito il curatore con la qui reclamante RE 1, che con dichiarazione del 23 gennaio 2012, ha confermato la sua disponibilità ad assumere il mandato (ris. n. 41). A seguito del trasferimento di domicilio di PI 1, con risoluzione del 17 febbraio 2012 (n. 81), la curatela è stata assunta dalla Commissione tutoria X__________ (in seguito Commissione tutoria X), e la curatrice confermata.

                                  C.   Il 13 febbraio 2013 RE 1 ha sottoposto all’Autorità regionale di protezione X__________ (in seguito Autorità di protezione) – nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria X – il rendiconto 2012, il rapporto morale, la richiesta di mercede e il rapporto di attività.

                                  D.   Con scritto del 30 settembre 2013 l’Autorità di protezione ha informato la curatrice di aver apportato delle rettifiche al rendiconto 2012. Con osservazioni del 3 ottobre 2013 la curatrice ha nuovamente postulato l’approvazione del rendiconto presentato il 13 febbraio 2013 (nel quale chiedeva per il periodo febbraio-dicembre 2012 un’indennità di fr. 3 000.–, spese di trasferta di fr. 153.60 e spese diverse di fr. 1 212.–, per una mercede totale di fr. 4 365.60).

                                  E.   Con risoluzione del 15 novembre 2013 (n. 566) l’Autorità di protezione ha apportato delle rettifiche al rendiconto 2012 presentato dalla curatrice (così come anticipato nello scritto del 30 settembre 2013), deducendo in sostanza fr. 400.– dalla mercede chiesta. A mente dell’Autorità di protezione il rendiconto presentato non era corretto. Il servizio contabile avrebbe di conseguenza avuto “un dispendio di tempo supplementare” per stilare un documento idoneo all’approvazione.

                                  F.   Con reclamo del 27 novembre 2013 RE 1 ha impugnato la predetta decisione, postulando l’approvazione del rendiconto finanziario e della nota d’onorario da lei presentati.

                                  G.   Con osservazioni del 3 gennaio 2014 l’Autorità di protezione si è opposta al reclamo, chiedendo la piena conferma della decisione impugnata. PI 1, dal canto suo, non ha presentato osservazioni.

Considerato

in diritto

                                   1.   L’autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale d’appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPAM]), che giudica, nella composizione a giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm). In via ancor più sussidiaria si applicano per analogia le disposizioni del diritto processuale civile (art. 450f CC).

                                   2.   Nella risoluzione impugnata l’Autorità di protezione ha ridotto la mercede del curatore di fr. 400.–. Il rendiconto finanziario è stato rettificato; in particolare gli attestati carenza beni iscritti al passivo dal curatore sono stati tolti. Nello scritto del 30 settembre 2013 l’Autorità di protezione aveva ritenuto che gli attestati carenza beni in questione erano inesigibili (art. 149a LEF). L’autorità ha osservato che “le persone anziane o menomate mentalmente e/o fisicamente, degenti in case di riposo” non sono in grado di avere reddito, e possono contare soltanto sulle entrate provenienti da prestazioni sociali. Per queste persone gli attestati carenza beni andrebbero inseriti nelle poste fuori bilancio. A mente dell’Autorità appare “difficile” inserire tali importi nel bilancio (voce passivi) poiché, per queste persone, sarà pressoché impossibile onorare i pagamenti. L’Autorità ha infine giustificato la riduzione dell’onorario del curatore dal “dispendio di tempo supplementare” avuto dal servizio contabile per stilare un rendiconto idoneo all’approvazione.

                                   3.   RE 1 ritiene che la rettifica operata dall’Autorità di protezione al rendiconto finanziario da lei presentato e la riduzione della mercede richiesta non siano giustificati. Il rendiconto finanziario riporta i saldi risultanti dall’estratto dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti. In particolare alla “voce passivi” sono stati iscritti tutti gli attestati carenza beni. La curatrice nega la tesi dell’Autorità secondo cui gli attestati carenza beni in esame sarebbero prescritti. Rammenta infine che le istruzioni allegate al modulo per la compilazione del rendiconto finanziario prevedono espressamente tale registrazione. Anche la riduzione del suo onorario non sarebbe giustificata. La curatrice rammenta che la verifica della correttezza dei rendiconti è compito del revisore dei conti.

                                   4.   Secondo l'art. 408 cpv. 1 CC il curatore amministra i beni con diligenza e procede a tutti i negozi giuridici connessi con l'amministrazione. L'art. 410 CC prevede che il curatore tiene la contabilità e la presenta per approvazione all’autorità di protezione alle scadenze da essa fissate, ma almeno ogni due anni (cpv. 1); il curatore spiega la contabilità all’interessato e su richiesta gliene fornisce una copia (cpv. 2).

                                         Giusta l'art. 24 ROPMA ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, il curatore deve presentare all'autorità di protezione il rapporto morale e/o il rendiconto finanziario (cpv. 1); l'autorità di protezione approva i rendiconti entro il 30 giugno (cpv. 3). Secondo l’art. 25 ROPMA della verifica dei conti deve essere incaricata una persona interna alla segreteria o un ausiliario esterno aventi le necessarie competenze; la responsabilità dell’approvazione dei conti compete all’autorità di protezione.

                                         La contabilità deve essere completa e veritiera. L'autorità di protezione provvede alla sua verifica, approvandola o rifiutandola; se necessario ne chiede la rettifica (art. 415 cpv. 1 CC).

                                         La remunerazione dei curatori per l'attività svolta fino al 31 dicembre 2012 è calcolata sulla base della normativa previgente [cfr. norma transitoria del Regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto del 29 novembre 2000 – ROPMA (in BU n. 11 del 22 febbraio 2013, pag. 110)]. Alla mercede del curatore si applicano pertanto gli art. 417 cpv. 2 vCC (per analogia; CR CCI – Meier, art. 308 CC n. 44), 49 vLTut e gli art. 16-18 vRTut. Giusta l'art. 49 vLTut i curatori hanno diritto ad una mercede commisurata al lavoro svolto ed alla situazione patrimoniale del pupillo. La mercede è fissata dall'autorità tutoria (art. 417 cpv. 2 vCC). L'indennità è stabilita tenendo conto del lavoro svolto e delle condizioni economiche del pupillo o di chi è legalmente tenuto al suo sostentamento. In particolare l'art. 17 cpv. 2 vRTut prevede che è riconosciuta un'indennità di fr. 40.– l'ora fino ad un massimo di fr. 3000.– annui (cfr. sentenza CDP del 18 ottobre 2013 inc. 9.2013.73).

                                   5.   Le istruzioni per i tutori e curatori allegate al formulario di “rendiconto finanziario” (cfr. ultimo aggiornamento gennaio 2013 agli atti, doc. B), prevedono che il rendiconto deve specificare le entrate e le uscite della gestione cui si riferisce nelle rispettive colonne entrate d’esercizio e uscite d’esercizio (punto 2); al punto 8 è pure stabilito che “vanno iscritti al passivo le procedure esecutive e gli attestati carenza beni risultanti dall’estratto rilasciato, gratuitamente, dall’ufficio esecuzioni e fallimenti” (http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GIUDIZIARIO/cameraProtezione/Rendiconto.pdf).

                                   6.   Nel caso in esame, come chiaramente sancito dalle istruzioni appena citate, nel rendiconto finanziario la curatrice ha registrato nella posta passivo tutti gli attestati carenza beni intestati ad PI 1 (facendo debito riferimento al punto 8 delle istruzioni) per un totale di fr. 169 227.95. Tale cifra è stata adeguatamente documentata dalla curatrice (doc. 12) e giustamente inserita nella posta dei passivi.

                                         La tesi dell’Autorità di protezione non può invece essere condivisa. Nella procedura di approvazione del rendiconto, l’Autorità aveva tolto l’importo relativo agli attestati carenza beni dal passivo indicando che l’importo era “inesigibile”, facendo riferimento all’art. 149 LEF. Secondo A__________, che si era occupato di verificare il rendiconto finanziario in questione, (richiamati gli art. 149a e 265 LEF), in sede di rendiconti finanziari gli attestati carenza beni per le “persone anziane o menomate mentalmente e/o fisicamente, degenti in case di riposo e incapaci di procacciarsi utili derivanti da attività” andrebbero indicati nelle poste fuori bilancio e non già nei passivi (scritto del 30 dicembre 2013 indirizzato al presidente dell’Autorità di protezione, doc. 12 incarto Autorità di protezione). La tesi dell’Autorità di prime cure, non sufficientemente motivata, non può in alcun modo essere condivisa. Il testo del punto 8 delle istruzioni è chiaro e non da adito ad interpretazione alcuna.

                                         In sede di osservazioni l’Autorità di protezione ha nuovamente ribadito la tesi indicando che “sarebbe più logico inserire gli importi di cui agli ACB nelle osservazioni fuori bilancio”. In sede di osservazioni l’Autorità di prime cure non ha però più preteso che i crediti in questione fossero prescritti.

                                         Giusta l’art.149a cpv. 2 LEF il credito accertato mediante un attestato carenza beni si prescrive in venti anni dal rilascio dell’attestato di carenza di beni. Gli ACB registrati dalla curatrice sono stati spiccati dal 31 maggio 1996 al 28 giugno 2012 (cfr. doc. B). In simili circostanze la critica della curatrice va accolta, gli attestati in questione non essendo ancora prescritti.

                                   7.   Neppure la decisione di riduzione della mercede dovuta alla curatrice può essere tutelata. Al riguardo l’Autorità di protezione ha indicato che il servizio contabile avrebbe avuto un dispendio di tempo supplementare nel “ricostruire la contabilità” riguardante il 2012, stesa in partita doppia, non necessaria, bastando al riguardo quella in partita semplice.

                                         Come appena indicato la curatrice ha ottemperato pienamente ai propri doveri e adempiuto i propri obblighi. Ritenuto che il rendiconto finanziario risulta corretto, l’ipotizzato dispendio di tempo, peraltro neppure giustificato, non consente chiaramente la riduzione della mercede richiesta dalla curatrice. La riduzione di mercede non è in effetti suffragata da motivo alcuno.

                                         In simili circostanze il reclamo va accolto. La decisione impugnata va annullata e gli atti vanno rinviati all’Autorità di protezione perché approvi il rendiconto presentato dalla curatrice e le riconosca la mercede richiesta.

                                   8.   Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 28 cpv. 1 lett. b vLPamm). Non si assegnano invece ripetibili, non essendo state postulate da RE 1.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è accolto.

                                         Di conseguenza la risoluzione n. 566 del 15 novembre 2013 dell’Autorità regionale di protezione X__________ è annullata e gli atti sono ritornati a quest’ultima Autorità perché proceda ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Gli oneri del reclamo consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia     fr. 300.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 350.–

                                         sono posti a carico dell’Autorità regionale di protezione X__________. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

- -  

                                         Comunicazione:

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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