Incarto n. 9.2013.242
Lugano 25 giugno 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Dell'Oro
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda l’istituzione di una curatela di rappresentanza e gestione (art. 394-395 CC)
giudicando sul reclamo del 25 ottobre 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 4 ottobre 2013 (risoluzione n. 454/13) dall'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito, Autorità di protezione);
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. Dall’unione fra C__________ C__________ e A__________ J__________, ora B__________, sono nati i figli G__________ (1993) e RE 1 (1995). I genitori, non sposati, hanno sottoscritto il 13 novembre 2003 una convenzione circa l’esercizio dell’autorità parentale congiunta, l’obbligo di mantenimento, la cura e le relazioni personali, ratificata il 26/28 novembre 2003 dalla Commissione tutoria competente all’epoca.
A seguito della separazione tra C__________ C__________ e A__________ B__________, l’autorità tutoria è stata chiamata più volte ad intervenire a protezione dei due minori, tenuto conto della conflittualità esistente tra i genitori e delle difficoltà nell’esercizio del diritto di visita del padre.
B. In data 22 giugno 2010 la Commissione tutoria regionale __________, ha istituito in favore di RE 1 e G__________ una curatela educativa ai sensi dell’art. 308 CC (ris. n. 282/10). Al curatore è stato conferito, in particolare, il compito di sostenere i genitori nell’organizzazione delle relazioni personali con i minori, di coordinare la presa a carico di RE 1 da parte del medico e di mantenere i contatti con la scuola e i terapeuti della Fondazione O__________. RE 1 presenta infatti un ritardo dello sviluppo cognitivo e un disturbo della coordinazione centrale (cfr. lettera 19 febbraio 2010 del medico curante; vedi anche rapporto peritale 8 luglio 2009, pag. 9, nota 3: “ritardo evolutivo con segni di paresi cerebrale a predominanza inferiore”).
C. Il 25 gennaio 2013 RE 1 è divenuto maggiorenne. Di conseguenza, con decisione del 15 maggio 2013 (ris. n. 197/13) l’Autorità regionale di protezione __________ – nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria – ha revocato la curatela educativa in essere. In considerazione del sostegno fornitogli dalla famiglia, l’Autorità di protezione ha ritenuto di non dover istituire alcuna particolare misura in suo favore sulla base del diritto di protezione degli adulti (cfr. verbale udienza di discussione 7 marzo 2013, pag. 2).
D. Con scritto del 4 settembre 2013 A__________ e H__________ B__________ hanno segnalato all’Autorità di protezione che RE 1, dopo le ferie trascorse in Italia col padre, non ha più fatto rientro al domicilio. Riferiscono che egli “è convinto e influenzato dal padre che potrà prendere l’appartamento in affitto di suo padre per vivere da solo e avere tutta la libertà che desidera”, mentre sembra che C__________ C__________ sia in realtà stato sfrattato da tale appartamento. Informano poi l’Autorità che RE 1 è stato recentemente ricoverato in ospedale, una volta perché “svenuto per aver fumato troppe sigarette” e una seconda volta “per aver perso conoscenza a causa di un abuso di alcol”. Secondo i coniugi B__________, RE 1 avrebbe subìto un vero e proprio lavaggio del cervello da parte del padre. Non riuscendo più a gestire la situazione, chiedono l’immediato intervento dell’Autorità di protezione.
E. Raccolte informazioni aggiornate sulla situazione di RE 1 presso l’O__________, il pronto soccorso dell’Ospedale di __________ e Pro Infirmis, l’Autorità di protezione ha convocato un’udienza “per la presentazione della curatrice” (lettera 17 settembre 2013).
All’Autorità di protezione è successivamente pervenuto uno scritto, firmato da RE 1, in cui veniva affermato quanto segue: “chiedo gentilmente di sapere con precisione prima del 2 ottobre 2013 ore 14.00, a cosa mira questa convocazione. Se l’intento mira alla presentazione di una curatrice, vi comunico sin da ora che sono in possesso di tutte le mie facoltà fra cui anche quella di intendere e di volere, ho un padre che mi aiuta nel risolvere i miei problemi, quindi ritengo che una curatrice non è necessaria, quindi rigetto totalmente questo vostro intento” (lettera 27 settembre 2013).
L’Autorità di protezione non ha risposto a tale scritto, ritenendo che non fosse opera dell’interessato ma del padre.
F. All’udienza di discussione del 2 ottobre 2013 RE 1 è stato accompagnato da un’operatrice dell’O__________. Con riferimento allo scritto del 27 settembre 2013 non è stato “in grado se non marginalmente di spiegarne il contenuto” (verbale, pag. 1). Egli non si è opposto alla prospettata misura di protezione – curatela di rappresentanza e gestione dei beni, eventualmente con una limitazione parziale dell’esercizio dei diritti civili – “pur non sapendo esprimersi al riguardo” (verbale, pag. 2). In tale occasione gli è quindi stata formalmente presentata la curatrice CUR 1.
G. Con risoluzione n. 454/2013 del 4 ottobre 2013 l’Autorità di protezione ha formalmente istituito in favore di RE 1 una curatela di rappresentanza e gestione, privandolo nel contempo dell’esercizio dei diritti civili in relazione a determinati negozi giuridici. CUR 1 è stata nominata curatrice.
H. A tale decisione ha fatto seguito una lettera, datata 25 ottobre e sottoscritta dal reclamante, in cui questi chiedeva l’annullamento (“invalidazione”) del verbale di udienza del 2 settembre 2013 (e della sua firma ivi apposta), asserendo di essere stato raggirato dall’Autorità di protezione “perché i suoi contenuti non corrispondono a quanto mi era stato detto verbalmente”. Egli si opponeva inoltre all’istituzione della misura (“voglio essere libero e responsabile della gestione della mia vita”, “se ho dei problemi li risolverò con mio padre”), alla nomina della curatrice e al fatto che la retribuzione di quest’ultima venisse fatta con i suoi averi. Chiedeva inoltre il conferimento dell’effetto sospensivo e comunicava di aver cambiato domicilio da M__________ a P__________.
I. Con scritto del 4 novembre 2013 RE 1 ha presentato formalmente reclamo contro la suddetta risoluzione per il tramite di un legale, riconfermandosi nelle argomentazioni già proposte. Ha inoltre comunicato di abitare presso il padre a P__________ e ha postulato l’audizione di quest’ultimo prima dell’emanazione di una decisione.
L. In data 31 ottobre 2013 l’Autorità di protezione, nel trasmettere a questa Camera lo scritto del 25 ottobre 2013 ha osservato come “esso non sia con tutta evidenza stato redatto dal signor RE 1, che da una semplice audizione appare del tutto incapace di redigere un testo del genere”, bensì dal padre, C__________ C__________. L’Autorità di protezione ha ribadito che RE 1 non è assolutamente in grado di gestirsi ed è estremamente influenzabile: “da quando il suo caso è seguito da parte dell’autorità è sempre stato conteso dai genitori, in particolare dal padre che ha però dimostrato di non comprenderne i bisogni, le difficoltà e soprattutto ha dimostrato di non essere in grado di occuparsene”. Sottolinea che la curatela sia indispensabile, e che nessuno dei famigliari deve fungere da curatore. Postula che le spese non siano messe a carico di RE 1, il reclamo non essendo manifestamente opera sua.
M. Per il tramite di un altro legale, con lettera 2 dicembre 2013 RE 1 ha chiesto l’assegnazione di un termine per completare il reclamo, formulando nel contempo l’ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio. Il Presidente della Camera di protezione gli ha invece assegnato un termine di 20 giorni per replicare alle osservazioni 31 ottobre 2013 dell’Autorità di protezione.
N. Con replica 7 gennaio 2014, RE 1 ha ribadito di non ritenere necessaria una curatela, essendo in grado di compiere autonomamente tutti gli atti quotidiani della vita ed essendo capace di discernimento. Egli lamenta il fatto che dalla decisione impugnata non si comprenda quale sia lo stato di bisogno che giustifica l’adozione del provvedimento, e che non sia stata fatta alcuna perizia specialistica a tal fine. Fa inoltre valere delle irregolarità procedurali, in particolare la mancata intimazione della segnalazione presentata da parte della madre e la composizione incompleta dell’Autorità al momento della deliberazione.
L’Autorità di protezione non ha duplicato.
Considerato
in diritto
1. Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione, l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]).
Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).
2. RE 1 critica la risoluzione impugnata lamentando delle irregolarità procedurali. Il reclamante eccepisce in primo luogo la violazione del principio di essere sentito, nella misura in cui la segnalazione presentata dalla madre all’Autorità di protezione non gli è mai stata trasmessa, in spregio dell’art. 39 LPMA e nonostante le richieste in tal senso (replica, punto 2.2, pag. 4-5).
2.1. Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione comporta, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 195 consid. 2.2; STF del 29 novembre 2013, inc. 5A_699/3013, consid. 2.2). Il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) implica varie facoltà, segnatamente quella di esprimersi sugli elementi essenziali prima che una decisione sia presa (DTF 133 I 270 consid. 3.1; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013, consid. 3.1.1), ma non garantisce di per sé stesso il diritto di esprimersi oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013, consid. 3.1.1). Eccezionalmente, una violazione del diritto d'essere sentito commessa da un'autorità inferiore può, in determinate situazioni, essere sanata dall'autorità di ricorso o reputarsi sanata qualora l'interessato possa far valere le sue argomentazioni davanti a un'autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2).
In materia di protezione dell'adulto, il diritto di essere sentito va oltre le prerogative che derivano dalla norma costituzionale suddetta. L'art. 447 cpv. 1 CC garantisce infatti alla persona interessata – non al curatore, né ad altre persone coinvolte (Auer/Marti, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad art. 447 CC n. 13) – il diritto di essere sentito personalmente e oralmente dall'autorità di protezione che decide la misura. Eccezioni a questo principio sono ammissibili se l'audizione appare sproporzionata a motivo delle circostanze (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6466; Auer/Marti, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, ad art. 447 CC n. 26 e seg.; Sentenza CDP del 28 gennaio 2014, inc. 9.2013.286, consid. 4). L'audizione costituisce tra l'altro un mezzo per l'autorità di delucidare i fatti e farsi un'opinione personale sullo stato mentale della persona interessata e sulla necessità di ordinare o di mantenere una misura di protezione (Auer/Marti, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, ad art. 447 CC n. 4 e 10; Rosch/Büchler/Jakob, Das neue Erwachsenenschutzrecht, Basilea 2011, ad art. 447 CC n. 7; Sentenza CDP del 28 gennaio 2014, inc. 9.2013.286, consid. 4). Il diritto all'audizione orale esiste solo davanti all'autorità di protezione; contrariamente a ciò che prevale in materia di ricovero a scopo d'assistenza (art. 426 e seg. CC; DTF 139 III 257 consid. 4.3), la persona interessata da una misura di curatela non ha il diritto di essere sentita nuovamente oralmente davanti all'autorità di ricorso (STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013, consid. 3.1.1; STF del 14 maggio 2014, inc. 5A_290/2014, consid. 3.2.2; Sentenza CDP del 28 gennaio 2014, inc. 9.2013.286, consid. 4).
L'art. 401 CC prevede la possibilità per l'interessato di proporre all'autorità di protezione la designazione di una determinata persona quale curatore (cpv. 1); se l'interessato non gradisce quale curatore una data persona, per quanto possibile l'autorità gli dà soddisfazione (cpv. 2). L'autorità di protezione – pena la violazione del diritto di essere sentito – è tenuta ad attirare l'attenzione dell'interessato sulla sua possibilità di formulare una proposta e, se essa verrà formulata, ad esaminarla (STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013, consid. 3.1.2; Sentenza CDP del 28 gennaio 2014, inc. 9.2013.286, consid. 4).
A livello cantonale, l’art. 37 LPMA legittima a chiedere l’adozione di misure di protezione a favore di una persona maggiorenne l’interessato, il coniuge, il partner registrato, i discendenti, i genitori, gli zii, i fratelli, i nipoti e il municipio del Comune di dimora abituale. AI sensi dell’art. 38 LPMA l’istanza, motivata, va presentata per iscritto all’autorità regionale di protezione con allegati i documenti disponibili e l’indicazione delle prove eventualmente da assumere. Giusta l’art. 39 LPMA, che concretizza il diritto di essere sentito, l’autorità regionale di protezione trasmette copia dell’istanza all’interessato (cpv. 1); se lo ritiene utile può fissargli un termine di 15 giorni per presentare osservazioni scritte, riservato il diritto di essere sentito personalmente (cpv. 2).
2.2. Nella fattispecie, la risoluzione impugnata scaturisce dalla segnalazione del 4 settembre 2013 di A__________ e H__________ B__________, menzionata esplicitamente nella decisione impugnata (“preso atto della segnalazione 4 settembre 2013 della signora B__________, madre dell’interessato, con la quale si comunica dell’avvenuta partenza di RE 1 dal domicilio e delle difficoltà di sostenerlo nella sua gestione personale”) e mediante la quale viene chiesto all’Autorità di protezione un immediato intervento a tutela del figlio.
Dagli atti, tuttavia, non risulta che tale segnalazione sia mai stata trasmessa all’interessato, né prima dell’adozione della risoluzione contestata, né successivamente, dopo l’esplicita richiesta in tal senso del suo legale (cfr. doc. 7). L’Autorità di protezione non contesta tale circostanza, né adduce l’esistenza di interessi pubblici o privati prevalenti che giustifichino tale modo di procedere (cfr. art. 23 cpv. 5 LPMA). Tale modo di procedere contrasta la chiara norma di cui all’art. 39 cpv. 1 LPMA e viola il diritto di essere sentito di RE 1.
Va inoltre sottolineato che una componente essenziale del diritto di essere sentito consiste nella facoltà di esprimersi sugli elementi pertinenti del caso prima che una decisione sia presa. Tale precetto non è stato rispettato in concreto, nella misura in cui RE 1, senza alcuna precedente comunicazione, è stato convocato “per la presentazione della curatrice” (cfr. convocazione 17 settembre 2013). Una tale citazione rivela che l’Autorità di protezione, prima ancora di sentire l’interessato, ha già valutato le circostanze del caso e deciso che una curatela deve essere istituita. Per tacere del fatto che un tale modo di procedere svuota del suo senso l’audizione personale dell’interessato, che in materia di protezione dell'adulto – salvo circostanze particolari – è prescritta dalla legge anche per permettere all’Autorità di farsi un'opinione personale sullo stato della persona e sulla necessità della misura di protezione.
Ma il modo di agire dell’Autorità di protezione viola il diritto di essere sentito di RE 1 anche sotto un altro aspetto. Come visto, l’art. 401 cpv. 1 CC e la relativa giurisprudenza sviluppata dall’Alta Corte sanciscono il diritto per l’interessato di proporre una sua persona di fiducia quale curatore prima che l’Autorità gliene designi uno, e l’obbligo per quest’ultima di attirare espressamente l’attenzione su questa facoltà (oltre che di vagliare seriamente, in seguito, tale proposta). Con la convocazione del 17 settembre 2013 l’Autorità di protezione dimostra invece di non voler permettere a RE 1 di esercitare tale facoltà, avendo già individuato in CUR 1 – citata anch’ella all’udienza per essergli presentata – la persona da nominare quale sua curatrice, prima ancora di avere un qualsiasi contatto con l’interessato. Anche a tale riguardo, il diritto di essere sentito di RE 1 non è dunque stato rispettato.
In considerazione di quanto sopra, e vista la natura formale del diritto di essere sentito, la decisione impugnata deve essere annullata. Il reclamo merita dunque accoglimento.
3. RE 1 solleva ulteriori censure di tipo procedurale.
Secondo l’insorgente, nel caso concreto l’Autorità di protezione non ha “deliberato a numero completo dei suoi membri”, la risoluzione oggetto del gravame essendo infatti “sottoscritta unicamente da Presidente e segretaria”. Non trattandosi di una decisione cautelare, a suo avviso tale lacuna implica l’assoluta nullità della risoluzione (replica, punto 2.3, pag. 5).
3.1. La censura non merita accoglimento. L’Autorità di protezione deve effettivamente deliberare a numero completo, riservate le misure cautelari urgenti (art. 440 cpv. 2 CC; art. 10 cpv. 1 LPMA; v. anche art. 8 cpv. 1 Regolamento della legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [ROPMA]). Da tale principio non si può comunque dedurre che le decisioni hanno validità unicamente se personalmente controfirmate da tutti i membri del collegio. La censura deve dunque essere respinta senza ulteriore disamina.
3.2. Occorre tuttavia evidenziare che la procedura che ha condotto all’adozione della decisione impugnata presenta delle anomalie.
Anzitutto, secondo quanto indicato sulla risoluzione, essa costituisce una “decisione in via di circolazione”. Ora, ai sensi dell’art. 8 cpv. 2 ROPMA il presidente può decidere della deliberazione in via di circolazione eccetto per l’adozione, la revoca o la modifica di misure di protezione. Pertanto nel caso concreto, trattandosi dell’istituzione di una curatela, l’Autorità di protezione non poteva deliberare secondo tale modalità.
L’indicazione secondo cui la decisione (n. 454) è stata adottata in via di circolazione degli atti appare comunque in contrasto con l’esistenza di un “verbale della seduta telefonica” in cui l’Autorità di protezione, dopo discussione tra tutti i membri del collegio, decide l’istituzione della curatela in questione (“dopo discussione, l’ARP decide: 1. In favore di RE 1 è istituita una curatela di rappresentanza e gestione …”; trattasi sempre della decisione n. 454). Sembrerebbe quindi che, correttamente, la decisione sia stata presa mediante una deliberazione collegiale dell’Autorità di protezione e che l’indicazione “decisione in via di circolazione” costituisca un refuso (come anche l’indicazione di un’istanza datata 28 febbraio 2013, di cui non vi è traccia agli atti). In realtà, osservando il timbro apposto sul verbale in questione, emerge che la decisione impugnata non è stata adottata a seguito di quella discussione: la seduta telefonica in questione ha infatti avuto luogo il 10 ottobre 2013, ovvero sei giorni dopo l’emanazione della risoluzione impugnata, che risulta essere stata intimata già il 4 ottobre 2013 (cfr. timbro apposto in calce).
Un tale modo di procedere si rivela del tutto irrito e non permette di comprendere – né di controllare – l’esatto svolgimento della procedura. Esso non può essere avallato da questa Camera, che richiama dunque l’Autorità di protezione ad un maggior rigore formale.
Per inciso, si segnala inoltre che dal verbale dell’udienza di discussione del 2 ottobre 2013 non è dato di capire in che composizione sia stato sentito RE 1, nella misura in cui – pur essendo stati indicati tutti i nominativi dei membri dell’Autorità sia nell’intestazione che in calce al verbale (senza l’indicazione “assenti scusati”, cfr. ad esempio verbale incontro 18 novembre 2010) – né il membro permanente né il delegato risultano aver firmato alcuna pagina del verbale. Sebbene l’interessato non abbia il diritto di essere sentito dall’Autorità di protezione al completo (cfr. art. 447 cpv. 2 CC a contrario; Auer/Marti, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, ad art. 447 CC n. 16; Schmid, Erwachsenenschutz, Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 447 CC n. 7), il verbale deve comunque dar conto di quanto accaduto durante l’udienza e permettere di capire chi era presente (cfr. art. 235 CPC; v. anche Schmid, Erwachsenenschutz, Kommentar, ad art. 447 CC n. 6), ciò che non è invece il caso nella fattispecie.
4. Gli oneri processali seguono la soccombenza e sono dunque posti a carico dell’Autorità di protezione, che rifonderà a RE 1 fr. 800.- a titolo di ripetibili.
Visto l'esito del reclamo e il diritto a ripetibili, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere considerata priva di oggetto (cfr. STF del 18 luglio 2012, inc. 2C_182/2012, consid. 6.3; STF del 7 agosto 2009, inc. 5A_389/2009, consid. 7; Sentenza CDP dell’11 marzo 2014, inc. 9.2013.175, consid. 6; Sentenza CDP del 4 giugno 2014, inc. 9.2014.18, consid. 9).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è accolto.
Di conseguenza, la risoluzione n. 454/2013 del 4 ottobre 2013 è annullata e gli atti sono ritornati all’Autorità regionale di protezione __________.
2. La domanda tendente all’ammissione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è priva di oggetto.
3. Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell’Autorità regionale di protezione __________, che rifonderà fr. 800.– a RE 1 a titolo di ripetibili.
4. Notificazione:
-
-
Comunicazione: -
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.