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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 24.07.2013 9.2013.123

July 24, 2013·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·4,116 words·~21 min·4

Summary

Diritti di visita

Full text

Incarto n. 9.2013.123

Lugano 24 luglio 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Perucconi-Bernasconi

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 patr. da: PR 1

all’

Autorità regionale di protezione __________   e a   CO 2 patr. da: PR 2

per quanto riguarda le relazioni personali con il figlio PI 1

giudicando sul reclamo del 18 aprile 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 28 marzo 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   Dalla relazione tra CO 2 e RE 1 è nato PI 1, il __________ 2001. I genitori, inizialmente residenti in Italia, nel 2006 sono arrivati in Svizzera, a M__________. Il 23 marzo 2006 la Commissione tutoria regionale __________, ora Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha approvato il contratto per l’obbligo di mantenimento e per il diritto alle relazioni personali tra il padre e il figlio.

                                  B.   A seguito della separazione dei genitori, avvenuta nel 2007, e dei loro rapporti conflittuali, l’Autorità di protezione si occupa da anni del minore.

                                         Con istanza 23 aprile 2010, RE 1 ha chiesto l’intervento dell’Autorità di protezione, domandando in particolare una verifica sulle capacità genitoriali della madre e l’eventuale esigenza di adottare misure di protezione a favore del figlio. Ha pure chiesto di stabilire le relazioni personali con il figlio – facendo presente che dal mese di gennaio non ha praticamente più potuto incontrarlo – come pure una regolamentazione per le vacanze estive.

                                  C.   Con decisione 11 giugno 2010, l’Autorità di protezione ha quindi stabilito quattro incontri durante i mesi di giugno e luglio, mentre con decisione del 20 luglio 2010 ha stabilito ulteriori dieci incontri nel mese di agosto fino a metà settembre 2010.

                                  D.   Tramite decisione del 16 giugno 2010, l’Autorità di protezione ha conferito mandato al Centro di Terapia Cognitiva e Comportamentale di __________ per una valutazione delle capacità genitoriali di entrambi i genitori.

                                  E.   Contemporaneamente, in data 17 settembre 2010, l’Autorità di protezione ha istituito una curatela educativa nominando quale curatore CURA 1 dell’Ufficio delle curatele (allora Ufficio del tutore ufficiale). Con decisione di medesima data ha stabilito ulteriori sei incontri, nei mesi di settembre e ottobre, tra PI 1 e il padre.

                                  F.   Per un periodo il minore non ha più incontrato il papà. Con decisione 1° dicembre 2011, l’Autorità regionale di protezione __________ ha ripristinato le relazioni personali tra PI 1 e suo padre, nell’ordine di un sabato ogni 15 giorni, dalle ore 9.00 alle 20.00. Contro tale decisione è insorta CO 2, chiedendo l’annullamento della decisione, facendo valere che PI 1 non voleva vedere il papà, che non avrebbe offerto garanzie sufficienti per la presa a carico del figlio. In subordine la mamma di PI 1 ha chiesto che il diritto di visita avvenisse in forma sorvegliata. Con decisione 8 febbraio 2012 l’Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il ricorso.

                                  G.   Un incontro tra padre e figlio è avvenuto il 13 giugno 2012 alla presenza del curatore educativo, dopo oltre un anno in cui i due non si erano visti.

                                  H.   I genitori si sono incontrati il 13 settembre 2012 presso l’Autorità di protezione. Essi non hanno trovato un accordo bensì si sono impegnati ad aderire ad un percorso terapeutico/di mediazione, con una figura professionale designata dall’Autorità di protezione.

                                         Con decisione 11 ottobre 2012 l’Autorità ha quindi conferito mandato alla psicologa B__________ del Centro per l’età evolutiva di __________. La consulenza genitoriale di mediazione aveva l’obiettivo di ripristinare una comunicazione diretta tra i genitori, realizzando un progetto educativo condiviso per garantire al figlio relazioni stabili con entrambi e favorire il ripristino dei diritti di visita tra padre e figlio.

                                    I.   Con decisione 25 ottobre 2012, l’Autorità di protezione ha ripristinato i diritti di visita tra RE 1 e il figlio PI 1, fissando tre incontri della durata di due ore nel mese di novembre 2012, alla presenza del curatore.

                                         Padre e figlio si sono quindi incontrati il 7 novembre 2012, quando PI 1 ha comunicato al padre di non essere intenzionato a rivederlo, se non alla presenza della madre. Il 21 novembre 2012 il ragazzo ha pertanto pranzato con entrambi i genitori e il curatore. Padre e figlio si sono accordati nel senso che il genitore ogni tanto avrebbe potuto andare a vederlo giocare a unihockey e che avrebbero potuto telefonarsi. Il curatore, riferendo l’esito dell’incontro all’Autorità di protezione, ha rilevato che a suo avviso, senza forzare il minore, sarebbe stato possibile raggiungere piano piano l’obiettivo di un diritto di visita regolare (cfr. e-mail 28 novembre 2012 ore 8:38).

                                   L.   In data 7 dicembre 2012 l’Autorità di protezione ha fissato altri due incontri per il mese di dicembre, convocando le parti il 17 gennaio 2013. Gli incontri non hanno avuto luogo e in data 20 febbraio 2013 il padre ha presentato una richiesta per il ripristino delle relazioni personali.

                                          In occasione della seduta del 17 gennaio 2013 presso l’Autorità di protezione, le parti si erano comunque accordate sulla necessità di portare a termine il mandato affidato alla psicologa B__________, che il 25 febbraio 2013 ha quindi presentato un primo rapporto.

                             M.   Con decisione 28 marzo 2013, l’Autorità di protezione ha momentaneamente sospeso i diritti di visita tra RE 1 e il figlio, garantendo tuttavia al padre il diritto di sentire il ragazzo al telefono una volta alla settimana. L’autorità di prima istanza ha pure stabilito che il diritto di visita sarà riesaminato sulla base dell’opinione della psicoterapeuta B__________, precisando che entro l’inizio dell’estate essa avrebbe dovuto essere in grado di informare in tal senso l’Autorità di protezione.

                                  N.   Contro la suddetta decisione RE 1 è insorto con reclamo 18 aprile 2013, sostenendo che il figlio sarebbe vittima di sindrome di alienazione parentale ad opera della madre. Egli chiede l’annullamento della decisione e il ripristino dei diritti di visita ogni due fine settimana dalle 9.00 del sabato alle 20.00 della domenica, con la comminatoria dell’art. 292 CP e una multa disciplinare di fr. 1'000.00 ogni mancato rispetto nell'adempimento dell’ordine, RE 1 postula, inoltre, di poter chiedere l’ausilio delle forze dell’ordine. Contestualmente, il reclamante ha chiesto l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

                                  O.   Con osservazioni 6 maggio 2013, l’Autorità di protezione ha evidenziato di aver agito con cautela a causa della situazione, ed in particolare della conflittualità tra i genitori, sfociata anche in procedimenti penali, come pure per l’esigenza di svolgere indagini mediche sul padre, visti i possibili danni residui di un trauma cranico.

                                  P.   La madre ha presentato la propria risposta il 16 maggio 2013, contestando le tesi del padre e chiedendo di respingere il ricorso. Ella ha pure chiesto l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

Considerato

in diritto

                                   1.   L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello [art. 2 cpv. 2 Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPMA)], che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).

                                         Quanto alla procedura applicabile, nella misura in cui non già regolata dagli art. 450 segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74a e 74b LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della Ltut, pag. 8].

                                   2.   Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze (BSK ZGB I, Schwenzer, n. 7 ad art. 273). Il diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere nel processo di identificazione (DTF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445, consid. 3c).

                               Nella fissazione del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (DTF 130 III 585 consid. 2.2.1; 127 III 295, consid. 4a, 123 III 445, consid. 3b; sentenze ICCA del 23 agosto 2005, inc. 11.2005.18, consid. 7; del 28 gennaio 2002, inc. 11.2001.114, consid. 7 i.f. e 12). Tra le circostanze da tenere in considerazione per fissare la durata e la frequenza degli incontri si annoverano ad esempio l'età del figlio, lo stato di salute di quest'ultimo e del genitore titolare del diritto alle relazioni personali, la distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del figlio (frequentazione della scuola, di corsi ecc.), i desideri espressi dal figlio capace di discernimento e così via (Hegnauer in: RDT 1998 pag. 174 e Berner Kommentar, ad art. 273 CC note 65 segg.).

                                         In virtù dell’art. 274 cpv. 1 CC padre e madre devono astenersi, poi, da tutto ciò che alteri i rapporti del figlio con l’altro genitore (o intralci il compito dell’educatore). Infatti, il dovere di lealtà è posto a carico di entrambi i genitori e delle violazioni gravi di questo dovere possono condurre l’autorità sia a limitare o sopprimere il diritto alle relazioni personali del genitore non affidatario sia a modificare l’attribuzione dell’autorità parentale dell’altro (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ª ed., Ginevra-Losanna 2009, n. 709-710).

                                         In base all’art. 274 cpv. 2 CCS, il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi. La sospensione completa del diritto di visita deve restare l’ultima ratio (Meier/Stet-tler, op. cit., n. 726). Sebbene il testo dell’art. 274 cpv. 2 CC lasci credere che esistano quattro ipotesi nelle quali il diritto alle relazioni personali può essere rifiutato o ritirato, in realtà bisogna ammettere che ciò può essere richiesto solo se il bene del figlio è messo in pericolo: la norma ha per oggetto di proteggere il figlio, non di punire i genitori (Berner Kommentar, Hegnauer, n. 17 ss ad art. 274 CCS). Il bene del bambino può spesso essere salvaguardato con un diritto di visita sorvegliato o accompagnato. La presa di contatto con l’altro genitore deve essere sopportabile per il bambino e l’altro genitore. Ad ogni modo, occorre procedere soppesando i pro e i contro delle relazioni personali, e la sospensione delle relazioni sorvegliate deve farsi solo se pure in questo modo, non è possibile salvaguardare il bene dei bambini (Christa Bally, Die Anordnung des begleiteten Besuchsrechts aus der Sicht der Vormundschaftsbehörde, in RDT 1998 pag. 4 e 5).

                                         Nel suo apprezzamento, l'autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di protezione del minore (CommFam Protection de l'adulte, Cottier, n. 15 ad art. 314 CC) – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (Meier/Stettler, op. cit., n. 1129).

                                   3.   Il reclamante insorge contro i punti 1, 2 e 3 della decisione del 28 marzo 2013 dell’Autorità di protezione. Egli sostiene di non vedere il figlio da oltre due anni (reclamo, pag. 5) e che PI 1 sarebbe ormai vittima di una “evidente situazione di Sindrome di Alienazione Parentale (PAS)”. Rimprovera, tra le altre cose, all’Autorità di protezione di non adottare “provvedimenti coercitivi per assicurare le fondamentali relazioni tra padre e figlio”, rendendosi così responsabile di aver permesso alla madre di plagiare PI 1. Chiede quindi un ripristino dei diritti di visita ogni due fine settimana, con l'ordine – impartito con la comminatoria dell'art. 292 CP – che essi si tengano dal sabato alle ore 9.00 alla domenica alle ore 20.00. Inoltre, al considerando 8 del reclamo, chiede che sia ordinata “d’ufficio” una verifica che attesti la sindrome di alienazione parentale.

                                         Dal canto suo, la madre sostiene invece che il diritto di visita va mantenuto sospeso alla luce del rapporto della dr.ssa B__________. Contesta pure che PI 1 soffra della PAS. Essa osserva invece che sarebbero gli atteggiamenti del padre a determinare l’opposizione del figlio ad incontrarlo.  

                                         L’autorità di protezione rinvia alla documentazione agli atti, osservando unicamente che le decisioni adottate nel tempo sono state dettate dall’esigenza di agire con prudenza, viste le circostanze e un carattere del reclamante “marcatamente conflittuale”.

                                   4.   Come detto, una sospensione dell’esercizio delle relazioni personali si giustifica quando ciò sia nell’interesse del figlio.

                                         Nel caso in esame, l’Autorità di protezione motiva la sospensione delle relazioni personali con la volontà di PI 1 di non incontrare il padre e con il parere espresso dalla psicologa B__________ in data 25 febbraio 2013.

                               4a.   La volontà di PI 1 è stata approfondita in ossequio ad una decisione 8 febbraio 2012 con la quale l’Autorità di vigilanza sulle tutele aveva respinto un ricorso con il quale CO 2 contestava il ripristino delle relazioni personali tra PI 1 e suo padre, nel limite di un sabato ogni 15 giorni, dalle 9.00 alle 20.00. Nella sua decisione, l’Autorità di vigilanza aveva constatato che una chiara volontà di PI 1 di non vedere il padre non era stata dimostrata dalla madre. La suddetta autorità aveva poi ricordato che, “anche se PI 1 avesse detto di non voler vedere il padre, il suo parere, che deve certo essere considerato, non è decisivo, occorre valutare in ogni singolo caso i motivi per i quali il figlio presenta un atteggiamento di difesa verso un genitore o se l’esercizio dei diritti di visita incide negativamente sul suo bene (DTF 127 III 298)”. Infine, l’autorità aveva ritenuto che, dalle verifiche svolte in prima istanza, non emergeva “in alcun modo la necessità di una sospensione totale delle relazioni personali, semmai l’importanza di seguire in generale la situazione, questo sia in rapporto alla mamma che al papà (rapporto psicologico 27 aprile 2011 della Lic. Phil. D__________, psicologa e psicoterapeuta SITCC). Inoltre al ragazzo è stato affiancato un curatore, che saprà certamente sostenerlo e affiancarlo nell’ambito delle relazioni con il padre, intervenendo qualora dovessero rivelarsi nocive per il benessere di PI 1”.

                                         Nei mesi successivi l’Autorità di protezione ha quindi richiesto un intervento del Servizio medico-psicologico al fine di orientare in merito a possibili passi da intraprendere per favorire i rapporti tra padre e figlio. Nel contempo, il curatore educativo ha potuto riferire quanto osservato negli incontri tra PI 1 e il genitore.

                                         In data 20 giugno 2012 (cfr. e-mail alla psicologa E__________ del Servizio medico psicologico), CURA 1 ha comunicato che un incontro avvenuto il 13 giugno 2012 a casa del padre, al quale anch’egli era presente, “si è svolto in modo molto sereno e tranquillo. Si sono abbracciati più volte anche su iniziativa di PI 1. La mia impressione è che non ci fosse nulla di forzato negli atteggiamenti affettuosi reciproci”. In quell’occasione il padre “gli ha pure chiesto se era disposto ad andare a trovare i nonni e se aveva piacere di rivedersi con lui durante l’estate. Alle domande del papà PI 1 ha risposto affermativamente, risposte che poi ha confermato in seguito prima di rientrare a casa e dopo aver lasciato il papà. Rispetto a queste cose non c’è stata nessuna pressione o insistenza da parte del padre”.

A seguito dell’audizione del minore del 16 ottobre 2012, con decisione 25 ottobre 2012, la Commissione tutoria ha quindi ripristinato i diritti di visita del figlio con il padre, fissandone tre della durata di due ore, alla presenza del curatore. Da quanto emerge dagli atti un incontro si è svolto il 7 novembre 2012 e il figlio “ha comunicato al padre che non era intenzionato a rivederlo i mercoledì a seguire come stabilito dalla CTR, motivando questa sua decisione per il comportamento avuto dal padre nei confronti della madre quando, ad inizio settembre e senza essere autorizzato, si è presentato davanti a scuola per salutare il figlio e con la madre è trasceso insultandola e spintonandola, cose che PI 1 ha visto e sentito. PI 1 ha poi espresso il desiderio che in occasione di un prossimo incontro con il padre ci fosse anche la madre. Il padre si è subito detto d’accordo per cui si è pensato a mercoledì 21 novembre (data già programmata) per pranzare insieme” (cfr. e-mail 16 novembre 2012 del curatore educativo all’Autorità di protezione).

Un ulteriore diritto di visita del padre si è quindi svolto come concordato il 21 novembre 2012. Il curatore si è così espresso (cfr. e-mail 28 novembre 2012 all’Autorità di protezione): “direi che è andato bene con un comportamento adeguato da parte di tutti”. Infine ha concluso sostenendo che “PI 1 non è ancora pronto ad accettare un diritto di visita regolare, così si è espresso, ciò che il padre invece vorrebbe. D’altra parte non è immaginabile che io possa essere presente tutte le volte che ci sarà il diritto di visita. Credo altresì che si potrà, senza forzare troppo PI 1, raggiungere piano piano l’obiettivo di un diritto di visita regolare”.

In data 7 dicembre 2012 l’Autorità di protezione ha fissato altri due incontri per il mese di dicembre, convocando le parti il 17 gennaio 2013. I due incontri non si sono mai svolti. Il 17 gennaio 2013 si è svolto presso l’Autorità di protezione un incontro tra le parti, presente il curatore. In tale occasione, entrambi i genitori hanno concordato sulla necessità di portare a termine il mandato peritale affidato alla dr.ssa B__________, così come sull’importanza fondamentale di una presa a carico anche del figlio da parte della stessa psicoterapeuta (cfr. “verbale dell’audizione” 17 gennaio 2013).

                                 4b.   Con rapporto del 25 febbraio 2013, la dr.ssa B__________ ha spiegato quale fosse il programma di intervento e quanto ha concordato con le parti, ovvero di svolgere 5 incontri con ognuno dei tre membri della famiglia. L’obiettivo, secondo la perita, era di “trovare una capacità di comprensione maggiore sulle posizioni reciproche prese nel corso degli anni”. Essa ha invece espresso la volontà di non entrare nel merito dell’organizzazione dei diritti di visita, precisando “Ho espresso la mia posizione a tutte le parti: non sostengo un obbligo di DDV per PI 1; sostengo un approccio comprensivo e costante dei DDV che penso si possa portare avanti anche con il lavoro che sto svolgendo, che è per l’appunto un tentativo di promuovere un contatto più spontaneo e meno “ansiogeno” tra le parti, che dovrebbe aiutare madre, padre, figlio”.

                                4c.   Ora, come detto, l’autorità di protezione nella sua decisione sostiene che PI 1 avrebbe espresso un “atteggiamento di rifiuto” nei confronti del padre, confermato a più riprese dal curatore e verificato nell’audizione del ragazzo del 18 ottobre 2012. La dottoressa B__________ avrebbe invece precisato di “non sostenere un obbligo per PI 1 di incontrare il padre”.

                                         L’esercizio delle relazioni personali non è vincolato dal consenso del figlio. Nondimeno, dal momento in cui è capace di discernimento, un suo rifiuto chiaro e espresso liberamente deve essere preso in considerazione per eventuali limitazioni o la soppressione del diritto (cfr. Meier/Stettler, op. cit., n. 691).

                                         A mente di questo giudice, nel caso in esame la volontà del minore non è dimostrata. Emerge invece dagli atti un ragazzo disorientato e in difficoltà, che va sostenuto e seguito dal curatore educativo e dai competenti servizi. La sospensione dei diritti di visita non si rivela pertanto una misura proporzionale e atta a risolvere il disagio espresso dal figlio. Ragion per cui la decisione impugnata va annullata.

                                   5.   La fissazione del diritto di visita non può tuttavia avvenire come richiesto dal padre. Visto il contesto e la situazione che si è creata, considerato il lungo lasso di tempo in cui le relazioni personali sono rimaste sospese, occorrerà organizzare un riavvicinamento graduale (cfr. Meier/Stettler, op.cit., n. 727). Sarà l’Autorità di protezione a stabilire le modalità di ripresa degli incontri, e l’eventuale esigenza che si svolgano, almeno inizialmente, in luogo protetto, con i dovuti aiuti a PI 1.

                                   6.   La richiesta del padre, espressa al considerando 8 del reclamo, di “ordinare d’ufficio” una verifica che attesti la sindrome di alienazione parentale, non può trovare accoglimento. Viste le considerazioni di cui sopra e l’esito del reclamo, un esame in tal senso non farebbe altro che ritardare l’evasione della procedura, ciò che non può essere considerato nell’interesse di PI 1.

                                   7.   Giusta l’art. 117 CPC applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto di mezzi necessari e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo.

                                         Il reclamante ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria. A sostegno della sua richiesta ha sostenuto di non svolgere alcuna attività lucrativa e di vivere in Italia presso i suoi parenti, che provvedono al suo fabbisogno. Per dimostrare la sua indigenza ha richiamato gli incarti dell’Autorità di protezione, osservando che la domanda di assistenza giudiziaria è già stata accolta in prima istanza.

                                         CO 2 ha sostenuto invece che RE 1 non sarebbe indigente ed ha prodotto, allegato alla sua risposta, un biglietto da visita da cui risulta che egli svolgerebbe la funzione di “sales manager” presso la M__________, a V__________ (Como). Per dimostrare comunque il suo stato di indigenza, il reclamante ha quindi prodotto il “contratto di procacciamento d’affari” concluso con la ditta summenzionata, dal quale risulta che egli non è dipendente della medesima, bensì promuove la conclusione di contratti di vendita in maniera indipendente, con il diritto ad una provvigione. Delle provvigioni richieste, RE 1 ha trasmesso una copia.

                                         Il fatto che il gratuito patrocinio sia stato concesso in prima istanza non significa che debba automaticamente esserlo anche in secondo grado. Agli atti risulta la documentazione prodotta un anno fa, dalla quale emerge che RE 1 era al beneficio dell’assistenza pubblica, ragion per cui l’autorità di prime cure aveva concesso l’assistenza giudiziaria. Tuttavia, la semplice produzione in questa sede di alcune “fatture per provvigioni emesse da novembre 2012 ad oggi” non dimostra ancora che egli non svolga in Italia un’attività lucrativa. D’altra parte, ancora non è dimostrato che a mantenerlo siano i famigliari [la giurisprudenza impone al richiedente di produrre i documenti giustificativi che comprovino gli aiuti ricevuti dai suoi famigliari e amici, nonché il loro ammontare (ad es. estratti bancari), cfr. CPC Comm, Trezzini, art. 119, pag. 481 e rinvii].

                                         In assenza di una documentazione che comprovi l’indigenza del richiedente, l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria va quindi respinta, non potendo questo giudice accertare la situazione economica del richiedente.

                                   8.   Anche CO 2 ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Nel suo caso, i presupposti per la concessione del beneficio risultano invece adempiuti e la domanda va di conseguenza accolta.

                                   9.   Tasse e spese di guistizia seguono la soccombenza. Viste le circostanze si prescinde, eccezionalmente, dal loro prelievo. In ragione del parziale accoglimento del reclamo, CO 2 dovrà tuttavia versare a RE 1 adeguate ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

L’incarto è retrocesso all’Autorità regionale di protezione __________, che dovrà organizzare con sollecitudine le relazioni personali tra RE 1 e PI 1, con tempi e modalità che riterrà idonei a salvaguardare il benessere del minore.

                                   2.   La domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata da RE 1 è respinta.

                                  3.   La domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata da CO 2 è accolta.

                                   4.   Non si prelevano tasse e spese di giustizia. CO 2 verserà a RE 1 fr. 300.00 a titolo di ripetibili.

                                   5.   Notificazione:

- -  

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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