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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.03.2020 15.2020.9

March 16, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·856 words·~4 min·4

Summary

Domanda di realizzazione. Contestazione della pretesa posta in esecuzione

Full text

Incarto n. 15.2020.9

Lugano 16 marzo 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 17 gennaio 2020 di

 RI 1  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la domanda di realizzazione presentata il 10 gennaio 2020 nell’esecuzione n. 2795769 (facente parte del gruppo n. 2) promossa nei confronti della ricorrente dallo

Stato Canton Ticino, Bellinzona (rappr. dall’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Bellinzona)  

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che con precetto esecutivo n. 2795769 emesso dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano l’11 luglio 2019, lo Stato del Canton Ticino procede nei confronti di RI 1 per l’incasso di fr. 500.– per “tasse di giudizio, spese e oneri come da decisione del 17 luglio 2018 emanata dalla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello inc. 80.2018.84 - 80.2018.85 del 17.07.2018”;

                                         che il 28 novembre 2019 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha proceduto a pignorare a favore di quell’esecuzione e di due altre formanti il gruppo n. 2 (n. 2783169 dello stesso Stato del Canton Ticino e n. 2816550 del Comune di __________) uno scrittoio in legno del XVIII secolo, stimato in fr. 5'000.–;

                                         che il 10 gennaio 2020 l’UE ha comunicato all’escussa la doman­da di realizzazione presentata dallo Stato del Canton Ticino nel­l’esecuzione n. 2795769;

                                         che con scritto del 17 gennaio 2020, indirizzato al presidente del Consiglio di Stato ticinese con copia all’UE, RI 1 ha dichiarato di avere ritirato quello stesso giorno la comunicazione della domanda di realizzazione con un bollettino di pagamento riferito al saldo dell’esecuzione (fr. 696.90) e di ritornarlo allo Stato del Canton Ticino “quale Creditore”, facendo valere che “questa vicenda legale amministrativa” è iniziata nel 1989 e che non esiste alcuna comunione ereditaria relativa a suo marito, deceduto il 20 febbraio 2015, e ha chiesto, quale sua esecutrice testamentaria, il tempo necessario perché possa giustificare il suo gesto;

                                         che nelle sue osservazioni del 28 gennaio 2020 l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200), siccome le contestazioni della ricorrente vertono sul merito del credito posto in esecuzione;

                                         che in linea di massima la comunicazione della domanda di realizzazione (art. 120 LEF) è impugnabile con ricorso all’autorità di vigilanza (sentenza della CEF 15.2009.5 del 5 febbraio 2009, RtiD 2009 II 723 n. 43c, consid.1.2/a, Frey in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 7 ad art. 120 LEF), ovvero nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­pello (art. 3 LPR);

                                         che nella fattispecie, tuttavia, RI 1 in realtà non contesta la comunicazione della domanda di realizzazione in sé, bensì, da quanto è dato di capire dalle sommarie indicazioni contenute nel suo scritto e da precedenti lettere al presidente del Consiglio di Stato rinvenute negli atti, la legittimità della pretesa posta in esecuzione;

                                        che la ricorrente chiede la sospensione di ogni procedura dello Stato finché questo non avrà risposto ai suoi appelli tesi alla restituzione dell’eredità lasciatale dal marito;

                                         che scopo del ricorso all’autorità di vigilanza giusta l’art. 17 LEF è quello di consentire a chi è toccato da un provvedimento ordinato da un organo di esecuzione forzata di contestarne la legalità o la proporzionalità così come di dolersi del ritardo o del rifiuto di agire;

                                         che invece per contestare la pretesa posta in esecuzione l’escus­so deve in primo luogo interporre opposizione al precetto esecutivo (art. 74 LEF) e se del caso far valere le sue ragioni davanti al giudice del rigetto dell’opposizione (art. 80 seg. LEF);

                                         che nel caso in esame RI 1 non ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non può neppure rimettere in discussione la legittimità della pretesa dedotta in esecuzione dallo Stato con un ricorso all’autorità di vigilanza;

                                         che la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) non le conferisce d’altronde il diritto di ottenere la sospensione del­l’esecuzione in attesa di risposte alle sue domande;

                                         che il ricorso si rivela pertanto inammissibile;

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è inammissibile.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –   .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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