Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.11.2020 15.2020.88

November 27, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·3,035 words·~15 min·6

Summary

Ricorso contro la notifica di precetti esecutivi in via di realizzazione di un pegno immobiliare a un debitore domiciliato all’estero per via consolare diretta e per pubblicazione

Full text

Incarti n. 15.2020.88 15.2020.94

Lugano 27 novembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 14 settembre 2020 (inc. 15.2020.88) di

 RI 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, __________)  

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, o meglio contro la notifica dei precetti esecutivi in via di realizzazione di pegno immobiliare emessi il 26 febbraio 2019 nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente dalla

PI 1, __________  

e sul ricorso di stessa data (inc. 15. 2020.94) contro la notifica del precetto esecutivo in via di realizzazione di pegno immobiliare emesso dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano il 26 febbraio 2019 nell’esecuzione n. __________ della banca contro RI 1;

ritenuto

in fatto:                   A.   A domanda della PI 1 (in seguito: PI 1), il 13 ottobre 2016 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Bellinzona ha emesso nei confronti di RI 1 tre precetti esecutivi (__________, __________ e __________) in via di realizzazione delle cartelle ipotecarie gravanti quattro unità di proprietà per piani di proprietà del debitore nel Comune di __________ per l’incasso di complessivi fr. 2'401'050.– oltre ad accessori. Essendo fallito il tentativo di notifica postale all’indirizzo dell’escusso presso il Comune di __________, su incarico dell’UE la polizia comunale di __________ ha notificato i precetti esecutivi il 22 novembre 2016 al presunto rappresentan­te dell’escusso, RA 1.

                                  B.   Sempre a domanda della PI 1, il 14 ottobre 2016 l’UE di Lugano ha emesso nei confronti di RI 1 un (quarto) precetto esecutivo (n. __________) per l’incasso di fr. 358'550.– oltre agli accessori, volto alla realizzazione di dodici unità di proprietà per piani, di pertinenza dell’escusso, del fondo n. __________ RFD di __________. Anche questo atto è stato notificato il 22 novembre 2016 a RA 1 tramite la polizia comunale di __________.

                                  C.   In mancanza di opposizione, il 5 e il 6 luglio 2017 la PI 1 ha chie­sto agli UE di Bellinzona e Lugano di realizzare i pegni immobiliari. Il primo ufficio ha inviato le comunicazioni delle domande di realizzazione all’escusso presso lo studio legale dell’avv. RA 1, ritenuto essere il suo rappresentante legale. Le raccomandate sono state però ritornate agli UE l’11 luglio 2017, poiché il destinatario non era reperibile all’indirizzo indicato. Da parte sua, l’UE di Lugano ha comunicato la (quarta) domanda di realizzazio­ne a RA 1.

                                  D.   Il 15 settembre 2017, l’UE di Lugano ha rettificato il precetto esecutivo, aggiungendo la menzione della quota n. __________ nelle rubriche relative al titolo di credito e all’oggetto del pegno. Ha tentato in un primo tempo di notificare la relativa decisione a RA 1 per raccomandata e poi tramite la cancelleria comunale di __________, la quale l’ha però informato il 25 ottobre 2017 sull’in­successo del tentativo in quanto RA 1 ha ostentato al­l’agente notificatore una procura firmata dall’escusso, che non gli consente di ritirare atti e notifiche a nome di RI 1.

                                         Il 27 ottobre 2017, l’UE di Lugano ha quindi trasmesso – per il tramite dell’Ufficio federale di giustizia (UFG) – la decisione di rettifica del precetto esecutivo all’Ambasciata svizzera in Bulgaria per notifica a RI 1 al suo indirizzo di __________. L’Ambasciata glielo ha inviato per raccomandata e con e-mail del 30 aprile 2018 ha informato l’UFG di non essere momentaneamente in grado di comunicare l’esito della notifica, non avendo ricevuto indietro né la lettera né la ricevuta di ritiro. Non risulta dagli atti che successivamente a tale comunicazione la ricevuta di ritorno della raccomandata sia giunta all’UE.

                                  E.   Con e-mail del 2 ottobre 2017 l’avv. RA 1 ha riferito all’UE di Bellinzona di non essere autorizzato a rappresentare RI 1 in procedure esecutive a suo carico e con tre ricorsi del 23 gen­naio 2018 ha chiesto, a nome di RI 1, l’annullamento del­le tre esecuzioni in questione.

                                  F.   Statuendo con sentenza dell’8 giugno 2018 (inc. 15.2018.11), que­sta Camera ha accolto i ricorsi e di conseguenza dichiarato nulla la notificazione dei precetti esecutivi e dei successivi atti, non sen­za precisare, nel considerando 3, che l’UE di Bellinzona era tenuto a notificare nuovamente i precetti esecutivi a RI 1 presso l’avv. PA 1 in virtù della procura 16 gennaio 2018 acclusa ai ricorsi.

                                  G.   Ciò nonostante, il 6 luglio 2018 l’UE di Bellinzona ha tentato di notificare i tre precetti esecutivi al domicilio di RI 1 a __________ tramite l’Ambasciata svizzera di Bulgaria a Sofia. Egli non ha ritirato la raccomandata fattagli recapitare dall’Ambasciata. L’UE ha quindi proceduto a pubblicare gli atti sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) e sul Foglio ufficiale cantonale (FUC) del 26 febbraio 2019.

                                  H.   Il 30 settembre 2019, la PI 1 ha presentato all’UE di Bellinzona tre nuove domande di realizzazione dei pegni, che sono state comunicate a RI 1 con l’apposito modulo, spedito al suo precedente indirizzo di __________.

                                    I.   Con tre ricorsi separati del 14 settembre 2020 (inc. 15.2020.88), a nome di RI 1 l’avv. PA 1 ha chiesto, in via principale, di annullare le nuove notifiche dei precetti esecutivi dell’UE di Bellinzona, e in via subordinata di accertare che agli stessi è stata interposta opposizione. L’escusso ha affermato di essere venuto a conoscenza della notifica dei precetti esecutivi e della prevista asta dei fondi tramite il proprio patrocinatore, in seguito a un contatto con la banca escutente in vista di una possibile vendita dell’immobile.

                                  L.   Lo stesso 14 settembre 2020, sempre a nome di RI 1 l’avv. PA 1 ha ricorso anche contro il precetto esecutivo emesso dall’UE di Lugano, postulandone, in via principale, l’annullamento della notifica, e in via subordinata l’accertamento dell’opposizione interposta allo stesso (inc. 15.2020.94).

                                  M.   Mediante due ordinanze del 5 ottobre 2020, il presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo a entrambi i ricorsi e invitato RI 1 a prendere immediatamente contatto con gli UE per ottenere una copia dei precetti esecutivi. Il 19 ottobre 2020 l’escus­­so ha interposto opposizione ai tre precetti esecutivi dell’UE di Bellinzona e il 26 ottobre a quello dell’UE di Lugano.

                                  N.   Con osservazioni del 21 ottobre 2020 l’UE di Lugano si è rimesso alla decisione della Camera, pur ritenendo di aver rispettato le norme vigenti in materia di notifica di atti esecutivi all’estero, mentre la PI 1 è rimasta silente. In replica del 22 ottobre 2020, RI 1 ha ribadito la propria contestazione in merito alla notifica dei precetti esecutivi e precisato di aver dato seguito all’ordinan­za del 5 ottobre 2020, chiedendone una copia all’UE di Bellinzona già il 9 ottobre.

                                  O.   Con osservazioni dell’11 novembre 2020, l’UE di Bellinzona si è pure rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente nel notificare i precetti esecutivi in via edittale quale ultima ratio. Anche in questa procedura la PI 1 non ha presentato osservazioni al ricorso.

Considerato

in diritto:                 1.   I quattro ricorsi oppongono le stesse parti e vertono sulla medesima questione, sicché le procedure possono essere congiunte (art. 5 cpv. 1 LPR e 76 cpv. 1 LPamm), pur conservando la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente. Nella sua veste di autorità di vigilanza cantonale la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello è competente per statuire sui ricorsi (art. 3 legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]).

                                   2.   I ricorsi sono manifestamente tardivi se, come sostenuto dagli UE di Bellinzona e Lugano, la notifica dei precetti esecutivi è validamente avvenuta tramite la pubblicazione sul FUSC e sul FUC del 26 febbraio 2019 (sopra ad G), rispettivamente per mezzo del­l’Ambasciata svizzera di Sofia (sopra ad D). Nel caso contrario, le notifiche devono essere annullate in mancanza di prove, non invocate dagli UE e men che meno dalla banca escutente, che RI 1 abbia avuto conoscenza del contenuto dei precetti ese­cutivi impugnati (v. al riguardo la sentenza 8 giugno 2018 di questa Camera [sopra ad F], consid. 2.2).

                                   3.   Il ricorrente sostiene che la notifica edittale dei tre precetti esecutivi dell’UE di Bellinzona è nulla perché non erano dati i presupposti dell’art. 66 cpv. 4 LEF, giacché il suo domicilio di __________ era perfettamente noto sia all’UE che all’escutente, egli non si è sottratto all’esecuzione e non si può seriamente sostenere che la notifica degli atti in via rogatoria non sarebbe potuta avvenire in un termine ragionevole.

                                3.1   Nelle sue osservazioni ai ricorsi l’UE di Bellinzona considera, da parte sua, di aver validamente fatto capo alla via edittale dell’art. 66 LEF come ultima ratio dopo i vari e vani tentativi precedenti (in via postale e rogatoria).

                                3.2   La notificazione degli atti esecutivi è disciplinata dagli art. 64 a 66 LEF. Se il debitore è domiciliato all’estero e non ha designato né un rappresentante né un locale in Svizzera per la consegna degli atti esecutivi, la notificazione si fa per mezzo delle autorità competenti del domicilio estero o, in quanto un trattato internazionale lo preveda oppure lo Stato sul territorio del quale deve avvenire la notificazione lo ammetta, per posta (art. 66 cpv. 1 e 3 LEF; Jean­-neret/Lembo, op. cit., n. 11 ad art. 66). Nei rapporti tra la Svizzera e la Bulgaria vige in particolare la Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione al­l’e­stero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (CLA65; RS 0.274.131), che si applica anche agli atti esecutivi svizzeri, segnatamente ai precetti esecutivi, ma soltanto qualora vertano su debiti di diritto privato (DTF 94 III 37 consid. 2; 96 III 65 consid. 1; sentenza della CEF 15.2018.18 dell’8 giugno 2018, consid. 1.1).

                                3.3   Nel caso specifico, il tentativo di notifica dei precetti esecutivi tramite l’UFG all’Ambasciata svizzera di Sofia è avvenuto secondo l’art. 8 CLA65, che autorizza gli Stati contraenti a trasmettere atti giudiziari ai propri cittadini residenti all’estero per la via diplomatica o consolare diretta, ovvero tramite i funzionari dell’ambasciata o del consolato nello Stato di destinazione senza ricorrere alla via rogatoria, ma anche senza poter far capo a misure di coercizione (Gauthey/Markus, L’entraide judiciaire internationale en matière civile, 2014, n. 337; nello stesso senso: art. 36 n. 1 lett. a Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari [RS 0.191.02], che secondo Angst [Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 14 ad art. 66 LEF] si applica anche alla notifica di atti esecutivi fondati su crediti di diritto pubblico). Siccome viene effettuata senza il ricorso all’autorità estera, la notificazione non è disciplinata dal diritto dello Stato di destinazione bensì da quello dello Stato di origine (Conférence de la Haye – Bureau permanent, Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention Notification, 4a ed. 2016, nota 334 ad n. 243 e nota 342 ad n. 251), ovvero nel caso di atti esecutivi svizzeri dagli art. 64 e 65 LEF (DTF 117 III 11 consid. 4; Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 14 ad art. 66; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 35 ad art. 66 LEF).

                                3.4   Orbene, la notifica secondo l’art. 64 LEF può essere considerata come valida solo se l’ufficio d’esecuzione è in grado di dimostrare che il precetto esecutivo è stato effettivamente consegnato all’e­scusso, a un membro adulto della sua economia domestica o un suo impiegato.

                             3.4.1   Di principio, tale prova risulta dall’attestazione firmata dall’agente notificatore su entrambi gli esemplari del precetto esecutivo (art. 72 cpv. 2 LEF). Nella fattispecie in esame questa prova manca, poiché RI 1 non ha ritirato la raccomandata contenente i precetti esecutivi recapitatagli dall’Ambasciata svizzera in Bulgaria (v. la copia della busta della raccomandata acclusa allo scritto 26 marzo 2019 dell’UFG, sulla quale figura un timbro del 28 gennaio 2018 con la menzione “Non rèclamè”). È del resto addirittura dubbio che una simile notifica postale in busta verosimilmente chiusa fosse valida (in tal senso: Gilliéron, op. cit., n. 36-37 ad art. 66; contra: Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 14 ad art. 66, con riferimento alla DTF 109 III 99 consid. 2, che però non pare riguardare una notifica secondo la CLA65 o la Convenzione di Vienna, bensì in virtù del diritto statunitense).

                             3.4.2   Fatto sta, ad ogni modo, che l’UE di Bellinzona non poteva passare subito alla notifica edittale. Secondo l’art. 64 cpv. 2 LEF, in effetti, in caso di fallimento di una prima notifica in via postale o tramite un funzionario dell’ufficio d’esecuzione (art. 72 cpv. 1 LEF), va eseguito un nuovo tentativo di notifica per mezzo di un funzionario comunale o di polizia. In ambito internazionale, è ipotizzabile di principio solo una consegna dell’atto esecutivo a cura del personale dell’ambasciata o della rappresentanza consolare svizzera – o di un loro ausiliario – nelle mani dell’escusso o di un membro della sua economia domestica nella sua abitazione oppure nelle mani dell’escusso o di un suo impiegato nel luogo in cui suole esercitare la sua attività lucrativa (Gilliéron, op. cit., n. 35 ad art. 66). Se una notifica del genere si rivela impossibile o infruttuosa, l’ufficio d’esecuzione dovrà far capo a una richiesta di notifica in via rogatoria all’autorità competente dello Stato di destinazione, in linea di massima in base alle norme dell’art. 5 CLA65.

                             3.4.3   In mancanza di un secondo tentativo secondo le modalità appena descritte, l’UE di Bellinzona non poteva validamente pubblicare i precetti esecutivi sul FUSC e sul FUC. Le notifiche edittali del 26 febbraio 2019 sono di conseguenza nulle ed inefficaci.

                                3.5   Stante la giurisprudenza del Tribunale federale il principio della buona fede (art. 2 cpv. 1 CC e 52 CPC) impone ai destinatari di un atto che li riguardi d’informarsi dell’esistenza e del contenuto dello stesso non appena ne sospettino l’esistenza e di contestarlo tempestivamente (sentenza del Tribunale federale 5A_570/2010 del 17 giugno 2011, consid. 3.3.3, con rimandi; DTF 139 IV 232 consid. 1.3). Ci si potrebbe così chiedere se i ricorsi non siano da reputare tardivi dal momento che RI 1 ha avuto conoscenza dell’esistenza dei precetti esecutivi quando, nel 2018, ha inoltrato i tre primi ricorsi (sopra ad E). Il problema è che nella sua sentenza dell’8 giugno 2018 (sopra ad F), la Camera aveva precisato che l’UE di Bellinzona avrebbe dovuto notificare nuovamen­te i precetti esecutivi a RI 1 presso il suo patrocinatore in virtù della procura 16 gennaio 2018 acclusa ai ricorsi. In queste circostanze non si può in buona fede rimproverare all’escusso di non essersi attivato per ricevere gli atti esecutivi né ritenere ch’egli si dovesse aspettare una notifica al suo domicilio bulgaro. Non vi sono d’altronde indizi ch’egli abbia avuto conoscenza degli sviluppi successivi alla sentenza del 2018, nemmeno per ipotesi tramite la banca escutente, che ancora una volta è rimasta silente sui ricorsi in oggetto. Le notifiche edittali del 26 febbraio 2019 van­no in definitiva dichiarate nulle.

                                   4.   Nelle sue osservazioni al quarto ricorso l’UE di Lugano considera valida sia la prima notifica del precetto esecutivo al rappresentante dell’escusso, RA 1, sia la notifica del precetto esecutivo rettificato per il tramite dell’Ambasciata svizzera di Bulgaria.

                                4.1   Nella sua sentenza del 2018, la Camera ha già accertato la mancanza di prove del potere di rappresentanza di RA 1 (v. consid. 1.2). Neppure l’UE di Lugano ne fornisce una, anzi nel suo incarto risulta la procura trasmessagli dalla cancelleria comunale di __________ (sopra ad D), rilasciata da RI 1 a RA 1 il 25 marzo 2016 nelle pratiche di natura fiscale e amministrativa in Svizzera, secondo cui “il procuratore non ha facoltà di ricevere decisioni, atti e notifiche in mio nome e per mio contro dalle autorità svizzere”. La notifica del 22 novembre 2016 va pertanto dichiarata nulla.

                                4.2   Quanto alla notifica del precetto rettificato, si evince dall’incarto che l’Ambasciata svizzera in Bulgaria non ha mai trasmesso al­l’UE la ricevuta della raccomandata contenente il precetto esecutivo spedita a RI 1 (v. sopra ad D ed e-mail del 30 aprile 2018). Per i motivi già esposti in merito ai precetti dell’UE di Bellinzona (sopra consid. 3.2-3.4.2), anche la notifica del precetto rettificato va dichiarata nulla e il ricorso di conseguenza accolto.

                                   5.   A seguito dell’intervento della Camera, tutti e quattro i precetti esecutivi sono finalmente stati notificati a RI 1, che vi ha in-terposto opposizione. A scanso di equivoci, pare opportuno accertarlo nel dispositivo dell’odierno giudizio.

                                   6.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso concernente l’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’ese­cuzione di Bellinzona (inc. 15.2020.88) è accolto.

                                1.1   Di conseguenza sono dichiarati nulli la notificazione edittale del precetto esecutivo del 26 febbraio 2019 e i successivi atti.

                                1.2   È accertato che RI 1 ha validamente interposto opposizione all’esecuzione n. __________ il 19 ottobre 2020.

                                   2.   Il ricorso concernente l’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’ese­cuzione di Bellinzona (inc. 15.2020.88) è accolto.

                                2.1   Di conseguenza sono dichiarati nulli la notificazione edittale del precetto esecutivo del 26 febbraio 2019 e i successivi atti.

                                2.2   È accertato che RI 1 ha validamente interposto opposizione all’esecuzione n. __________ il 19 ottobre 2020.

                                   3.   Il ricorso concernente l’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’ese­cuzione di Bellinzona (inc. 15.2020.88) è accolto.

                                3.1   Di conseguenza sono dichiarati nulli la notificazione edittale del precetto esecutivo del 26 febbraio 2019 e i successivi atti.

                                3.2   È accertato che RI 1 ha validamente interposto opposizione all’esecuzione n. __________ il 19 ottobre 2020.

                                   4.   Il ricorso concernente l’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’ese­cuzione di Lugano (inc. 15.2020.94) è accolto.

                                4.1   Di conseguenza sono dichiarati nulli la notificazione del precetto esecutivo del 22 novembre 2016 e i successivi atti.

                                4.2   È accertato che RI 1 ha validamente interposto opposizione all’esecuzione n. __________ il 26 ottobre 2020.

                                   5.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   6.   Notificazione a:

–     ; –   .  

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.