Incarto n. 15.2020.72
Lugano 29 ottobre 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 24 luglio 2020 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 13 luglio 2020 a favore del gruppo n. 9 composto di otto esecuzioni, tra le quali la n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla
PI 1, __________ (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 31 ottobre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, la società PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 15'000.– oltre agli interessi del 5% dal 31 marzo 2013, indicando quale causa del credito il “prestito con riconoscimento di debito del 30 gennaio 2013”;
che non avendo l’escusso interposto opposizione al precetto esecutivo, il 16 gennaio 2020 l’escutente ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione;
che il 29 maggio 2020 l’UE ha proceduto a pignorare a favore del gruppo n. 9 (composto di otto esecuzioni, tra cui quella dell’PI 1, ammontanti a complessivi fr. 40'375.– oltre ad accessori) la quota B di comproprietà dell’escusso della particella n. __________ RFD di __________, stimata in fr. 303'707.–;
che il 13 luglio 2020 l’UE ha emesso il verbale di pignoramento;
che con ricorso del 24 luglio 2020 RI 1 ha chiesto la sospensione della procedura fino a quando l’PI 1 non avrebbe ridotto l’importo della sua pretesa, computando interessi sul credito di fr. 8'330.60 da lui posto in compensazione;
che il ricorrente si duole inoltre che l’UE non ha risposto alla sua domanda del 19 luglio 2020 intesa a sapere se ci fosse una possibilità d’interporre opposizione;
che nelle sue osservazioni del 6 agosto 2020 l’PI 1 ha chiesto di dichiarare il ricorso irricevibile, mentre nelle sue del 10 agosto 2020 l’UE ha concluso per la sua reiezione;
che – orbene – il ricorrente ammette di non aver interposto opposizione al precetto esecutivo dell’PI 1;
ch’egli non fa valere, per avventura, di essere stato impedito ad agire da un ostacolo non imputabile a sua colpa entro il termine d’opposizione di dieci giorni decorso dalla notifica del precetto esecutivo, avvenuta il 25 novembre 2019;
che il ricorrente non ha pertanto diritto alla restituzione del termine d’opposizione giusta l’art. 33 cpv. 4 LEF, per tacere del fatto che, come prescritto da questa norma, egli avrebbe dovuto chiederla e interporre opposizione al precetto esecutivo entro dieci giorni dalla cessazione dell’ipotetico impedimento;
che ciò posto la via del ricorso all’autorità di vigilanza non con-sente all’escusso di sollevare questioni di merito (attinenti cioè alla validità materiale e all’importo del credito posto in esecuzione);
che infatti su questo tipo di controversie non decidono né l’ufficio d’esecuzione né l’autorità di vigilanza (art. 17 cpv. 1 LEF), bensì le autorità giudiziarie e amministrative preposte, in prima luogo quelle competenti in materia di rigetto dell’opposizione (art. 79 segg. LEF; tra tante: sentenza della CEF 15.2017.104 del 13 dicembre 2017, consid. 1 e 2);
che nella misura in cui il ricorrente contesta l’importo del credito della resistente, la sua censura è pertanto irricevibile;
che in una replica spontanea del 17 agosto 2020 il ricorrente osserva come nel 2015 l’PI 1 avesse inoltrato un’esecuzione per lo stesso credito ora in discussione, cui egli aveva interposto opposizione;
ch’egli chiede in merito se l’esecuzione del 2015 è stata cancellata e perché ne è stata avviata una nuova, lamentandosi di non aver ricevuto dall’UE risposta a questi quesiti;
che la facoltà di replicare spontaneamente a ogni atto di procedura non comprende quella di addurre nuovi fatti, prove e domande (sentenza della CEF 15.2019.61 dell’11 novembre 2019 consid. 4.2);
che le richieste aggiuntive del ricorrente sono di conseguenza anch’esse inammissibili;
che, ad ogni modo, come il ricorrente non può ignorare, l’PI 1 non ha proseguito l’esecuzione n. __________ avviata l’8 ottobre 2014, scegliendo invece di avviarne una nuova il 31 ottobre 2019;
che non le era vietato operare una simile scelta (DTF 139 III 447 consid. 4.1.2; DTF 128 III 384 consid. 1 e 2; sentenza della CEF 15.2014.105 del 5 novembre 2014 consid. 3), siccome la società non aveva richiesto la continuazione della prima esecuzione e non ne aveva neppure il diritto, vista l’opposizione interposta dall’escusso e la susseguente perenzione della prima esecuzione in virtù dell’art. 88 cpv. 2 LEF;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.