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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.09.2020 15.2020.65

September 23, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·962 words·~5 min·6

Summary

Domanda dell’escusso volta alla restituzione d’importi pignorati. Perenzione delle esecuzioni per tardiva presentazione della domanda di realizzazione. Ritardo a pignorare

Full text

Incarto n. 15.2020.65

Lugano 23 settembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 20 giugno 2020 di

 RI 1 HR-__________ (per indirizzo: RA 1, __________)  

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro la “non-decisione sull’i­stanza-diffida” inoltrata dalla ricorrente il 10 giugno 2020 intesa al versamento della somma di fr. 14'587.30 incassata dall’Ufficio nel quadro del pignoramento di rendita del 5 marzo 2020 a favore del gruppo n. 3 composto delle esecuzioni di

Stato Canton Ticino, Bellinzona Confederazione Svizzera, Berna (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) PI 3, __________ (rappresentata da __________, __________)

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che il 5 marzo 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha pignorato a favore del gruppo n. 3 (composto delle – sei – esecuzioni promosse contro RI 1 dai creditori menzionati in ingresso) la somma di fr. 14'587.30 versata sul suo conto dall’PI 4 in rate di fr. 2'083.90 mensili nel-l’ambito di un precedente pignoramento della rendita d’invalidità LAINF che l’escussa vanta nei confronti dell’PI 4;

                                         che il 23 aprile 2020 l’UE ha emesso il relativo verbale di pignoramento e l’ha notificato alla figlia dell’escussa, RA 1;

                                         che con scritto del 19 maggio 2020, a nome della madre RA 1 ha contestato la notifica a lei del verbale di pignoramento (e delle domande di realizzazione dell’8 maggio) e chiesto all’UE di notificare tutti gli atti al domicilio della madre in Croazia;

                                         che RA 1 ha inoltre sollevato l’eccezione d’incompetenza territoriale dell’UE, in quanto la madre è domiciliata all’estero, ha eccepito la perenzione delle esecuzioni del gruppo n. 3 in virtù dell’art. 121 LEF e ha postulato il versamento in favore della madre “senza altri ritardi e indugi” dei fr. 14'587.30 depositati all’UE;

                                         che il 10 giugno 2020 RA 1 ha diffidato l’UE a rispondere alle sue richieste del 19 maggio entro due giorni;

                                         che con ricorso del 20 giugno 2020, RI 1 ha impugnato la “non-decisione sull’istanza-diffida” del 10 giugno 2020;

                                         che un ricorso per denegata giustizia è possibile in ogni tempo (art. 17 cpv. 3 LEF);

                                         che nelle sue osservazioni al ricorso del 10 luglio 2020, l’UE rileva a ragione che l’argomento principale sul quale la ricorrente fonda la sua richiesta di restituzione dei fr. 14'587.30 – ovvero il suo domicilio all’estero – è già stato definitivamente respinto con le decisioni di questa Camera del 23 aprile 2019 (inc. 15.2018.78) e del Tribunale federale del 3 giugno 2020 (inc. 5A_406/2019), come peraltro ricordato nelle sentenze di questa Camera dell’11 dicembre 2019 (inc. 15.2019.55 e 15.2019.76, consid. 3.2 e 3.3);

                                         che la ricorrente non può pretendere dall’UE che continui a rispondere a richieste e censure già definitivamente respinte;

                                         che pure le critiche relative ai pignoramenti eseguiti a favore dei gruppi n. 1 e 2 sono oggetto di una decisione definitiva (sentenze della CEF 15.2019.76 dell’11 dicembre 2019, consid. 4, e del Tribunale federale 5A_37/2020 del 5 marzo 2020), sulla quale non è possibile tornare;

                                         che alla ricorrente non può essere non noto che ove il pignoramen­to verta, come nel caso in esame, su denaro contante o averi de-positati sul conto dell’ufficio d’esecuzione, l’escutente non è tenuto a presentare una domanda di realizzazione, sicché le esecuzioni del gruppo n. 3 non possono considerarsi perente nel senso del­l’art. 121 LEF a prescindere dalla data delle (superflue) domande di realizzazione (pluricitata sentenza della CEF 15.2019.76, consid. 5);

                                         che l’UE, come richiesto dalla ricorrente negli scritti 6 e 19 maggio 2020, ha proceduto a notificare il verbale di pignoramento al suo indirizzo in Croazia, sicché le censure contenute nelle “controdeduzioni” del 24 luglio e nello scritto del 10 agosto 2020 risultano abusive;

                                         che la contestazione della legittimazione processuale della rappresentante della PI 3, la __________, è senza oggetto dal momento che la stessa non ha presentato osservazioni al ricorso;

                                         che oltre che tardiva è infondata la doglianza circa la pretesa violazione dell’art. 89 LEF, secondo cui il pignoramento dev’essere eseguito senza indugio, giacché la norma protegge gli interessi del creditore e non del debitore, di modo che il ritardo a procedere all’esecuzione del pignoramento non ne comporta né la nullità né l’annullabilità, bensì solo la possibilità per il creditore d’interporre un ricorso per ritardata giustizia all’autorità di vigilanza (sentenza della CEF 15.2014.2 dell’8 maggio 2014, consid. 3.1 e i rinvii);

                                         che nella sua veste di autorità di vigilanza la Camera non è competente per statuire sulla richiesta formulata dalla ricorrente il 27 agosto 2020, volta a ordinare all’UE di versarle almeno fr. 4'500.–, pari alla parte della somma depositata non necessaria al pagamento delle esecuzioni formanti il gruppo n. 3;

                                         che la richiesta va infatti rivolta in prima battuta all’autorità di prima istanza, ovvero all’UE;

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–  __________, ; –  ; – __________, __________,     __________.  

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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