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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.08.2020 15.2020.64

August 24, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,148 words·~6 min·3

Summary

Spese esecutive. Ricorso volto a constatare l’errato comportamento dell’UE dichiarato irricevibile

Full text

Incarto n. 15.2020.64

Lugano 24 agosto 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul “reclamo” 18 giugno 2020 di

 RI 1  (rappresentato da RA 2, titolare della ditta individuale  RA 1, )  

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di

PI 1,  

ritenuto

in fatto:                   A.   Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 novem­bre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Locarno, RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso di fr. 5'800.– oltre agli interessi del 5% dal 1° novembre 2019.

                                  B.   Ricevuto il suo esemplare del precetto esecutivo, ove è apposto il timbro dell’UE con la dicitura “NESSUNA OPPOSIZIONE”, con domanda del 16 gennaio 2020 il procedente ha chiesto la continuazione dell’esecuzione.

                                  C.   Mediante decisione del 20 gennaio 2020 l’organo esecutivo ha res- pinto la domanda, indicando che l’escussa aveva in realtà interposto opposizione. Ha inoltre trascritto in calce alla decisione una distinta delle spese di fr. 9.– (fr. 8.– per tasse e fr. 1.– per spese) a carico di RI 1. Il 31 gennaio 2020 ha quindi trasmesso all’escutente il relativo conteggio unitamente al bollettino di versamento.

                                  D.   Tramite scritto del 5 febbraio 2020 RI 1 ha chiesto ragguagli all’Ufficio su quanto accaduto. Il 7 febbraio 2020 que­st’ultimo ha risposto che, sebbene dall’esemplare del precetto esecutivo per il creditore appaia che l’escussa non ha fatto opposizione, in realtà secondo l’attestazione di tracciamento (“Track & Trace”) della Posta relativa alla raccomandata n. __________ contenente il precetto, l’opposizione risulta registrata, motivo per cui l’UE ha reputato che fosse stata interposta tempestivamente.

                                  E.   Il 9 marzo 2020 l’Ufficio ha trasmesso all’escutente un richiamo di pagamento. Con e-mail del 22 marzo 2020 costui si è detto sorpreso del sollecito, osservando in particolare che dopo il suo scrit­to del 5 febbraio 2020 si sarebbe aspettato delle scuse, anziché fatture e richiami. Egli ha dunque invitato l’UE a “far pervenire una presa di posizione della Camera di esecuzione e fallimenti”.

                                  F.   In risposta alla predetta comunicazione, mediante e-mail del 27 marzo 2020 l’organo esecutivo ha spiegato che quanto successo è dovuto a un errore della Posta, la quale non aveva riportato nel sistema informatico dell’UE l’opposizione interposta dall’escussa il 4 dicembre 2020. L’Ufficio ha altresì comunicato che a causa di tale disguido avrebbe proceduto all’annullamento della fattura.

                                  G.   Il 24 aprile e il 2 giugno 2020 l’Ufficio ha inviato a RI 1 rispettivamente un nuovo conteggio delle spese di fr. 9.– a suo carico e un ulteriore sollecito di pagamento. Con “reclamo” (recte: ricorso) del 18 giugno 2020 l’escutente si aggrava contro l’operato dell’UE, chiedendo indicazioni per l’inoltro della nota d’o­­norario della fiduciaria che lo rappresenta e la conferma ch’egli e la fiduciaria hanno pagato quanto dovuto sia agli uffici d’esecu­­zione che agli altri servizi del Cantone.

                                  H.   Con scritto del 13 luglio 2020 l’Ufficio si è scusato con l’escutente per l’emissione del nuovo richiamo di pagamento della fattura del 31 gennaio 2020 e ne ha confermato l’annullamento. Alla luce di tale missiva, il 16 luglio 2020 la Camera ha chiesto a RI 1 se intendeva mantenere o meno il ricorso. Egli è però rimasto silente.

Considerato

in diritto:                 1.   Il ricorrente si duole del tempo inutilmente sprecato a causa dell’o­­perato dell’UE, sostenendo che dopo la sua segnalazione del 5 febbraio 2020 avrebbe gradito ricevere le necessarie spiegazioni, in particolare per quanto attiene alla “presunta” opposizione interposta dall’escussa, che ritiene priva di fondamento e che nel frattempo è stata rigettata dalla Pretura del Distretto di Locarno Città. L’insorgente rivela che il gravame è volto a segnalare questa situazione incresciosa e anomala, onde ottenere informazioni per l’inoltro della nota d’onorario del suo fiduciario e la conferma ch’e­­gli e quest’ultimo hanno sempre pagato quanto dovuto agli uffici d’esecuzione e agli altri servizi del Cantone.

1.1    Il ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF all’autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto il provvedimento di un organo amministrativo. In particolare, il ricorso deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata in vista di una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 65 ad art. 17 LEF, con rif.).

1.2    Nel caso in rassegna, non si disconosce che l’operato dell’UE è lungi dall’essere stato ineccepibile. Prestando maggiore attenzio­ne, l’Ufficio avrebbe potuto evitare d’inviare ulteriori solleciti di pagamento dopo aver preannunciato l’annullamento della fattura in questione. Ad ogni modo, come ammette l’insorgente stesso, il ricorso non è inteso ad annullare un provvedimento dell’organo esecutivo, bensì a constatarne l’errato comportamento, al fine di pretendere in seguito un risarcimento per i pretesi danni subiti. In tal senso, per i motivi sopra evocati (consid. 1.1) il ricorso s’avvera irricevibile. Per far valere un’eventuale pretesa di risarcimento per responsabilità dello Stato giusta l’art. 5 LEF, il ricorrente deve invero rivolgersi direttamente al competente giudice del merito, non a questa Camera, tra i cui compiti istituzionali non rientra neppure quello di confermare che RI 1 e/o il suo rappresentante hanno pagato quanto dovuto agli uffici d’esecuzione e agli altri servizi del Cantone.

1.3    Per quanto concerne infine l’opposizione interposta dall’escussa, a scanso d’equivoci va rilevato che l’escutente ha già ottenuto spiegazioni nello scritto del 7 febbraio e nell’e-mail del 27 marzo 2020 dell’Ufficio, fermo restando che, come egli afferma nel gravame, nel frattempo l’opposizione è stata rigettata, sicché la questione è senza rilevanza pratica.

                                   2.   Stante l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificare né il ricorso né la decisione all’escussa (cfr. art. 9 cpv. 2 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]), la quale del resto non sembra disporre di un interesse degno di protezione nella presente procedura, non essendo toccata direttamente dall’operato dell’UE riferito alla fattura emessa a carico dell’escutente.

                                   3.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a RA 2, RA 1,  .

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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