Incarto n. 15.2020.61
Lugano 26 agosto 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 8 giugno 2020 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Biasca nelle diverse esecuzioni (n. __________, __________, ecc.) promosse nei confronti della ricorrente rispettivamente dalle società
PI 1, PI 2, PI 3, PI 4, PI 5,
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che nelle diverse esecuzioni (n. __________, __________, ecc.) promosse dalle società PI 1, PI 2, PI 3, PI 4 e PI 5 nei confronti di RI 1, il 28 maggio 2020 l’Ufficio di esecuzione di Biasca ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escussa e le ha notificato il relativo calcolo;
che con ricorso dell’8 giugno 2020 presentato direttamente a questa Camera RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento;
che non avendo la ricorrente né un suo eventuale patrocinatore legittimato firmato l’allegato di ricorso, con ordinanza del 12 giugno 2020 il presidente di questa Camera le ha impartito un termine di 10 giorni per far pervenire una copia firmata del gravame giusta l’art. 7 cpv. 5 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200);
che nonostante abbia ritirato l’invio raccomandato contenente l’ordinanza il 15 giugno 2020 (v. tracciamento della raccomandata n. __________), l’insorgente non ha dato seguito all’ordinanza entro il termine assegnatole;
che a norma dell’art. 7 cpv. 5 LPR il ricorso va dunque dichiarato irricevibile, siccome sprovvisto della firma della ricorrente o di un suo rappresentante legittimato (art. 7 cpv. 2 LPR);
che stante l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificare alle società escutenti né il ricorso né la decisione (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR);
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Biasca.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.