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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.08.2020 15.2020.42

August 20, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,343 words·~12 min·3

Summary

Sequestro di una pretesa d’indennizzo dovuta al debitore in un processo penale. Rivendicazione da parte del suo patrocinatore, cui è stata ceduta

Full text

Incarti n. 15.2020.42 15.2020.43

Lugano 20 agosto 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sui ricorsi 24 aprile 2020 di

  RI 1  

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro gli avvisi e assegnazioni di termine per promuovere azione a norma dell’art. 107 LEF emessi il 16 aprile 2020 nelle procedure di sequestro n. __________0 e __________1 promosse dalle società

PI 1, __________ SQ 1, __________ (patrocinate dagli avv. __________ e __________,  studio legale PA 1, __________)   nei confronti di   __________ PI 2, __________ (patrocinato dall’avv. PA 2, __________)  

ritenuto

in fatto:                   A.   A richiesta della PI 1, l’8 ottobre 2019 il Pretore del Distretto di Lugano ha decretato il sequestro (n. __________0) dell’“in­dennizzo ex art. 429 CPP nei confronti del Cantone Ticino riconosciuto nella decisione della Corte di appello e di revisione penale del 17 luglio 2019” fino a concorrenza di fr. 12'000.– più interessi del 5% dal 7 ottobre 2019

                                  B.   Sempre l’8 ottobre 2019, a richiesta della SQ 1 il Pretore del Distretto di Lugano ha decretato il sequestro (recante il n. __________1) del medesimo credito sequestrato a favore della PI 1 fino a concorrenza di fr. 7'000.– più interessi del 5% dal 7 ottobre 2019

                                  C.   Il giorno successivo l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha eseguito entrambi i decreti di sequestro.

                                  D.   Il 24 ottobre 2019, l’UE ha emesso a richiesta della PI 1 e della SQ 1 i precetti esecutivi n. __________ e __________ a convalida dei rispettivi sequestri, a cui RI 1 ha fatto opposizione.

                                  E.   Il 24 ottobre 2019 RI 1 ha interposto opposizione anche ai decreti di sequestro.

                                  F.   Il 23 marzo 2020 l’avv. RI 1 ha rivendicato la titolarità del credito sequestrato, affermando che lo stesso gli è stato ceduto il 15 febbraio 2019 da PI 2.

                                  G.   Il 2 aprile 2020 l’UE ha assegnato alle creditrici e al debitore un termine di dieci giorni per contestare la rivendicazione di proprietà dell’avv. RI 1. Entro il termine assegnato, il 14 aprile 2020 la PI 1 e la SQ 1 hanno contestato la rivendicazione in questione, mentre il 15 aprile 2020 PI 2 ha comunicato all’UE di non opporvisi.

                                  H.   Il 16 aprile 2020 l’UE ha avvisato l’avv. RI 1 delle contestazioni mosse dalla PI 1 e dalla SQ 1, assegnandogli il termine di venti giorni per promuovere l’azio­ne di accertamento del proprio diritto dinanzi al tribunale competente.

                                    I.   Con due ricorsi del 24 aprile 2020, l’avv. RI 1 chiede che le assegnazioni di termine siano annullate e che sia assegna­to alla PI 1 e alla SQ 1 un termine di venti giorni per contestare davanti al Tribunale competente la propria rivendicazione sul credito sequestrato.

                                  L.   Con decreto del 30 aprile 2020 il Presidente della Camera ha congiunto le cause e ha concesso ai ricorsi l’effetto sospensivo.

                                  M.   Con osservazioni del 18 maggio 2020 la PI 1 e la SQ 1 si sono opposte al ricorso, come pure l’UE nelle sue del 25 maggio, mentre con osservazioni del 15 maggio PI 2 ne ha chiesto l’accoglimento. Con replica e duplica spontanee l’avv. RI 1, rispettivamente la PI 1 e la SQ 1, si sono confermati nelle rispettive allegazioni.

Considerato

in diritto:                 1.   Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica degli atti impugnati emessi il 16 aprile 2020 dall’UE di Lugano, i ricorsi sono in linea di principio ricevibili (art. 17 LEF). A fronte della contestazione contenuta nella replica spontanea, i patrocinatori delle ricorrenti hanno d’al­tronde documentato il proprio potere di rappresentanza producen­do le relative procure con la duplica spontanea. Il ricorrente non si è espresso al riguardo. Anche gli allegati delle resistenti risultano pertanto ricevibili.

                                   2.   Il ricorrente argomenta che quando il terzo opponente rivendica il diritto alla distrazione di un credito allegando che la titolarità gli è stata trasferita, segnatamente con una cessione, l’UE deve esaminare chi tra il debitore escusso ed il terzo opponente è più verosimilmente titolare del diritto sequestrato al momento dell’ese­­cuzione del sequestro. Rileva che il 15 febbraio 2019, PI 2 ha riconosciuto di dovergli fr. 30'000.– per prestazioni professionali e gli ha ceduto il credito nei confronti dello Stato del Cantone Ticino riferito all’indennità riconosciuta al cliente con sentenza definitiva della Corte di appello e di revisione penale (in seguito: CARP) del 17 luglio 2019. Pure la procura del 15 febbraio 2019 comporta la cessione dei crediti recuperati nell’esercizio del mandato a copertura delle spese e onorari dovuti all’avvocato. Il ricorrente sostiene pertanto di essere il titolare della pretesa sequestrata. Essendo l’ammontare attuale di quest’ultima – al netto dei crediti per costi di giustizia che lo Stato quale debitore dell’in­dennità deduce in compensazione – di gran lunga inferiore a fr. 30'000.–, il termine per promuovere la causa di merito dev’es­sere assegnato secondo lui alle creditrici opponenti.

                                   3.   Qualora un terzo faccia valere un diritto di proprietà, di pegno o un altro diritto incompatibile con il sequestro su un bene sequestrato, l’organo di esecuzione è tenuto ad aprire la procedura di rivendicazione ai sensi degli art. 106 a 109 LEF (cfr. il rimando di cui all’art. 275 LEF; sentenza TF 5A_660/2009 del 16 marzo 2010 consid. 3.3 i.f.; sentenza della CEF 15.2013.112 dell’8 gennaio 2014 consid. 3). La rivendicazione di un terzo sui beni oggetto di pignoramento o di sequestro non impedisce, infatti, l’esecuzione di tale provvedimento, a meno che sia pacifico che detti beni appartengono al terzo, circostanza che renderebbe nullo il pignoramento, rispettivamente il sequestro (cfr. DTF 108 III 122 consid. 4; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 74 ad art. 106 LEF; sentenza della CEF 15.2013.112 dell’8 gennaio 2014 consid. 3).

                                3.1   A norma degli art. 107 e 108 LEF, il debitore e il creditore possono contestare presso l’ufficio la pretesa del terzo, quando questa riguarda un credito o un altro diritto se la pretesa del debitore appare più fondata di quella del terzo. In tal caso, l’ufficio assegna al terzo il termine di venti giorni per agire giudizialmente contro colui che ha contestato la sua pretesa, sia esso il creditore o il debitore (art. 107 cpv. 1 n. 2 e cpv. 5 LEF). Se invece la pretesa del terzo appare più fondata di quella del debitore, il termine dev’essere impartito al creditore e al debitore per agire giudizialmente contro il terzo rivendicante (art. 108 cpv. 1 n. 2 e cpv. 2 LEF).

                                3.2   In concreto, con decisione del 17 luglio 2019 la CARP ha parzialmente accolto l’istanza di PI 2, riconoscendogli un indennizzo giusta l’art. 429 CPP di fr. 27'711.70 posto a carico dello Stato. Questo credito non è incorporato in una cartavalore ai sensi degli art. 107 cpv. 1 n. 2 e 108 cpv. 1 n. 2 LEF sicché il termine per promuovere l’azione va impartito applicando il criterio della miglior verosimiglianza. L’ufficio può al riguardo fondarsi sulle apparenze senza dover esperire accertamenti più approfonditi (A. Staehelin, in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 13 ad art. 107 LEF). Si attiene alle dichiarazioni delle parti e non è tenuto a verificare la fondatezza della rivendicazione; deve unicamente risolvere la questione del miglior diritto apparente, ovvero determinare chi – tra l’escusso e il terzo rivendicante – ha, secondo la più grande verosimiglianza, la qualità di creditore o è meglio in grado di disporre del credito o di esercitarlo, senza doversi chiedere se la fattispecie è conforme al diritto (DTF 123 III 370, consid. 3/b; sentenza del Tribunale federale 5A.588/2007 del 26 febbraio 2008, consid. 2.2).

                                3.3   Innanzitutto va rilevato che l’ampia cessione dei crediti dell’escus­­so a favore dell’avv. RI 1 a copertura delle sue spese ed onorari contenuta nella procura del 15 febbraio 2019 può riferirsi solo alle prestazioni fornite da quest’ultimo successivamente al conferimento del mandato e non anche a quelle maturate precedente-mente. L’avv. RI 1 non quantifica però l’ammontare delle prestazioni professionali fornite a decorrere dal 15 febbraio 2019, motivo per il quale a fronte della sola procura la pretesa del ricorrente non potrebbe dirsi più verosimile di quella del suo cliente.

                                3.4   Tuttavia, nello scritto del 15 febbraio 2019 PI 2 ha comunicato all’avv. RI 1 di aver preso nota che le prestazioni fornitegli dal ricorrente e che esulano dalla procedura penale assommavano a quella data a circa fr. 30'000.–. Invocando l’impos­sibilità da parte sua di effettuarne il pagamento, PI 2 ha ceduto all’avv. RI 1, fino a concorrenza del saldo delle sue spese e onorari, le pretese di risarcimento che sarebbero sta­te fatte valere nella procedura penale pendente presso la CARP. Diversamente da quanto affermano le sequestranti, sebbene lo scritto del 15 febbraio 2019 non faccia alcun riferimento all’art. 429 CPP, a fronte della chiara indicazione secondo cui l’oggetto della cessione sono “le pretese di risarcimento che faremo valere nell’am­bito della procedura penale attualmente pendente presso la CARP”, non può essere ragionevolmente messo in dubbio che il credito ceduto con l’atto del 15 febbraio 2019 corrisponde all’indennità poi riconosciuta all’escusso con la decisione 17 luglio 2019 della CARP. La cessione del credito è poi avvenuta non solo a copertura delle prestazioni maturate fino al 15 febbraio 2019, ma anche di quelle che sarebbero maturate successivamente e fino alla data della decisione della CARP.

                                3.5   Con la decisione del 17 luglio 2019 la CARP ha riconosciuto a PI 2 un indennizzo a carico dello Stato del Cantone Ticino di fr. 27'711.70, importo dal quale il debitore deduce in compensazione complessivi fr. 8'777.24 per oneri processuali, tasse e spese ad esso dovute. Sebbene l’importo esatto delle pretese dell’avv. RI 1 non sia stato precisato, avendo quest’ultimo, co­me evidenziato dalle resistenti, omesso di versare agli atti la propria nota professionale per le prestazioni effettuate a favore del cliente, nello scritto del 15 febbraio 2020 PI 2 pren­de atto che le stesse assommano a circa fr. 30'000.– e cede in questa misura al suo patrocinare le proprie pretese di risarcimento contro lo Stato del Cantone Ticino. Le resistenti non si spingono fino al pretendere che le prestazioni dell’avv. RI 1 siano fittizie e del resto le innumerevoli procedure insorte tra le parti da anni non indiziano che lo siano. Considerato che tali pretese risultano ampiamente inferiori a fr. 30'000.– (fr. 18'934.46 per la precisio­ne), secondo il criterio della più grande verosimiglianza la qualità di creditore va attribuita all’avv. RI 1. Ben si giustifica quindi, in virtù dell’art. 108 cpv. 1 n. 2 e cpv. 2 LEF, annullare la decisione impugnata e impartire alla PI 1 e alla SQ 1 il termine per contestare giudizialmente la rivendicazione del credito formulata dal ricorrente.

                                   4.   Le resistenti obiettano che se la pretesa d’indennizzo fosse stata in capo a terzi, PI 2 l’avrebbe senz’altro comunica­to in sede di sequestro. Invece né nella procedura di opposizione al sequestro né in quella di opposizione all’esecuzione di convalida del sequestro egli ha mai sostenuto che siffatta pretesa fosse stata ceduta all’avv. RI 1.

                                4.1   Come ben rileva il ricorrente nella propria replica spontanea, la mancata notifica da parte del debitore dell’avvenuta cessione del credito sequestrato al rivendicante non può essere di pregiudizio al diritto di quest’ultimo di far valere le proprie pretese.

                                4.2   Non si giustifica neppure di assumere agli atti il ricorso di PI 2 al Tribunale federale contro la decisione d’indennizzo della CARP, da una parte perché la decisione, limitata all’attribu­zione dei ruoli processuali nella causa di rivendicazione, deve fondarsi sulle apparenze, in base alle dichiarazioni delle parti, senza accertamenti più approfonditi (sopra consid. 3.2) – semmai la misura probatoria in questione potrà essere formulata nella causa di contestazione della rivendicazione – e dall’altra poiché l’imputato rimane comunque sia legittimato a ricorrere contro la decisione che statuisce sulle proprie pretese d’indennizzo e di riparazione del torto morale contro lo Stato (giusta l’art. 429 CPP) anche se le ha cedute al suo patrocinatore (sentenza del Tribunale federale penale BB.2018.149 del 5 agosto 2019 consid. 2.2).

                                   5.   Non compete infine a questa Camera decidere nella procedura ricorsuale se la cessione dell’escusso a favore dell’avv. RI 1 costituisca un atto revocabile o di rilevanza penale, posto che le autorità esecutive non devono in linea di massima esaminare se l’ap­parente pretesa del rivendicante è conforme al diritto (sopra consid. 3.2) e che, comunque sia, le procedenti potranno sollevare l’eccezione revocatoria nella procedura di rivendicazione.

                                   6.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso relativo all’esecuzione promossa dalla PI 1 (inc. 15.2020.42) è accolto.

                                         1.1   Di conseguenza la decisione impugnata è annullata.

                                         1.2   Non appena passata in giudicato la presente decisione, l’UE di Lugano impartirà alla PI 1 un termine di venti giorni a norma dell’art. 108 cpv. 1 n. 2 LEF per promuovere contro l’avv. RI 1 azione di contestazione della sua pretesa sul credito sequestrato.

                                  2.   Il ricorso relativo all’esecuzione promossa dalla SQ 1 (inc. 15.2020.43) è accolto.

                                         2.1   Di conseguenza la decisione impugnata è annullata.

                                         2.2   Non appena passata in giudicato la presente decisione, l’UE di Lugano impartirà alla SQ 1 un termine di venti giorni a norma dell’art. 108 cpv. 1 n. 2 LEF per promuovere contro l’avv. RI 1 azione di contestazione della sua pretesa sul credito sequestrato.

                                   3.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   4.   Notificazione a:

–    ; –   ; –    .  

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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