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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.03.2020 15.2020.3

March 10, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·3,690 words·~18 min·4

Summary

Minimo di esistenza. Spese connesse all’alloggio in proprietà e all’uso di un’au-tomobile. Retta della scuola privata per figli minorenni

Full text

Incarto n. 15.2020.3

Lugano 10 marzo 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cassina

statuendo sul ricorso 20 dicembre 2019 della

RI 1  (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno, o meglio contro il calcolo del minimo d’esistenza eseguito il 14 novembre 2019 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

 PI 1    

ritenuto

in fatto:                   A.   Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 ottobre 2019 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno, la RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso di fr. 332'630.51 oltre agli interessi del 5% dal 20 settembre 2018, di fr. 300.– e di fr. 291.–.

                                  B.   Il 14 novembre 2019 l’UE ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:

                                         Redditi

Debitore

fr.

    4'600.00

Totale

fr.

    4'600.00

                                         Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

    1'360.00

-20% (abita all’estero)­

Suppl. figlia PI 2

fr.                                

       480.00

-20% (abita all’estero)­

Suppl. figlio PI 3

fr.

       480.00

-20% (abita all’estero)­

Affitto

fr.

       600.00

Spese della casa (corso 1.10)

Pasti fuori domicilio

fr.                                

       211.00

Trasferta fino al luogo di lavoro col trasporto privato

fr.

       683.00

2203 km mensili x 0.31 cts

Bambino PI 2

fr.

       425.00

Liceo alunni sportivi (cambio 1.10)

Bambino PI 3a

fr.

       485.00

Scuola speciale (cambio 1.10)

Totale

fr.

    4'724.00

100%  

                                         L’UE ha quindi pignorato presso la datrice di lavoro dell’escusso, la __________ SA, la quota del salario mensile ecceden­te fr. 4'724.– fino al 14 novembre 2020. Il 13 dicembre 2019 l’UE ha notificato il verbale di pignoramento alle parti.

                                  C.   Con ricorso del 20 dicembre 2019, la RI 1 chiede in via principale di retrocedere l’incarto all’UE affinché abbia ad accertare il reddito da attività lavorativa percepito dalla moglie dell’escusso e successivamente ad effettuare il nuovo conteggio del minimo vitale. In via subordinata la ricorrente postula di non riconoscere i supplementi di fr. 600.– per l’affitto, di fr. 425.– per i costi del liceo alunni sportivi per la figlia PI 2 e di fr. 485.– per i costi della scuola speciale frequentata dal figlio PI 3. Inoltre essa chiede di ridurre le spese di trasferta a fr. 210.– mensili.

                                  D.   PI 1 non ha presentato osservazioni al ricorso, mentre nelle sue dell’8 gennaio 2020 l’UE rileva di aver accertato che la moglie dell’escusso percepisce un reddito di fr. 244.10 mensili e di voler procedere alla revisione del provvedimento impugnato considerando anche tali entrate. Per il resto l’UE si rimette al giudizio di questa Camera.

Considerato

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica del verbale impugnato emesso il 3 dicembre 2019 dall’UE di Locarno, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

                                   2.   Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove altri membri della famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile si calcola come la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo esistenziale comune, moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell’escusso per la somma dei redditi (Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

                                   3.   La ricorrente argomenta anzitutto che la moglie dell’escusso esercita un’attività lavorativa in Svizzera e che il suo reddito dev’essere preso in considerazione nella fissazione del minimo vitale del debitore. Per questo motivo, a dir suo, l’incarto deve essere retrocesso all’UE affinché determini il salario percepito dalla moglie e allestisca nuovamente il calcolo del minimo di esistenza.

                                3.1   Come visto, però, dopo l’inoltro del ricorso l’Ufficio ha proceduto ad accertare il reddito della moglie dell’escusso. Di conseguenza non si giustifica retrocedergli l’incarto, atteso che questa Camera ha già a disposizione tutti i dati necessari per emanare il proprio giudizio. Essa aggiungerà pertanto il reddito della moglie a quello del marito e procederà poi a calcolare la quota pignorabile del reddito di quest’ultimo come indicato al considerando 2 che precede.

                                3.2   Dagli atti emerge che la moglie dell’escusso lavora a __________ presso __________ quale collaboratrice domesti­ca per 4 ore alla settimana. Percepisce un salario orario netto di fr. 22.19 comprensivo del supplemento ferie, ossia fr. 88.76 alla settimana. Dedotte le quattro settimane di vacanza che le spettano, il suo impegno lavorativo annuo è di 48 settimane e il suo salario totale di fr. 4'260.48 (fr. 22.19 x 48 x 4), equivalente a una remunerazione media mensile di fr. 355.– arrotondati. Alla moglie dell’escusso devono però anche essere riconosciute le spese effettive per l’uso dei mezzi pubblici di trasporto per recarsi al lavoro, i cui costi assommano a fr. 17.80 al giorno per il tragitto di andata e ritorno (fr. 6.60 per raggiungere __________ con il treno __________ e fr. 2.30 per il bus che da __________ la porta a __________). La spesa di trasporto complessiva per recarsi al lavoro è dunque di fr. 854.40 (fr. 17.80 x 48), per una media mensile dunque di fr. 72.–, arrotondati per eccesso.

                                   4.   A mente della ricorrente il supplemento di fr. 600.– per le spese dell’alloggio è eccessivo, ritenuto che l’escusso non le versa gli interessi ipotecari.

                                4.1   Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’a­bi­tazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 129 II 527 consid. 2; 114 III 14 consid. 2/a; 104 III 41 consid. 2; sentenza della CEF 15.2013.58 del 29 luglio 2013 consid. 4.1/a). L’importo del canone di locazione va messo in relazione con il reddito del­l’escusso (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; sentenza della CEF 15.2013.30 del 6 maggio 2013 consid. 9.3).

                                         Se il debitore abita in casa propria, in luogo del canone locatizio vanno computate le spese indispensabili connesse all’immobile. Esse consistono negli interessi ipotecari (senza ammortamento), contributi di diritto pubblico e spese di manutenzione, calcolate sulla media mensile (punto II/1 della Tabella). Trattandosi di spese inevitabili connesse all’immobile pure i contributi condominiali devono essere considerati nel minimo vitale dell’escusso, come le spese di riscaldamento, a prescindere dalla fonte di energia utilizzata (Tabella, punto II/2; sentenza della CEF 15.2017.49 del 2 agosto 2017, consid. 3 e riferimenti citati), senza però le spese di elettricità e/o gas per la luce e la cucina, spazzatura, acqua potabile, macchina da lavare e telefono, perché sono già considerate nell’importo base di fr. 1'700.– mensile per coniugi (Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 23 ad art. 93 LEF), destinato a coprire le spese per i loro bisogni vitali (sostentamento, abbigliamento e biancheria, igiene e salute, manutenzione delle apparecchiature e dell’arredamento domestico, assicurazioni private, cultura, ecc.). L’importo base va ridotto del 20% se i coniugi sono domiciliati o dimoranti nella fascia di confine tra Svizzera e Italia (Tabella, punto I).

                             4.1.1   Dagli atti emerge – ed è circostanza comunque incontestata – che PI 1 non corrisponde alla banca creditrice gli interessi ipotecari, motivo per cui l’UE, correttamente, non ne ha tenuto conto nelle spese dell’alloggio da lui determinate in fr. 600.– men-sili, corrispondenti a € 545.– al tasso di cambio applicato €/fr. di 1.10.

                             4.1.2   A giustificazione delle (altre) spese abitative l’escusso ha prodotto l’avviso di pagamento “TARI 2019” per il servizio raccolta rifiuti emesso dal Comune di __________ di € 211.– annui e diverse fatture riferite alla fornitura di elettricità e di acqua potabile. Per quanto sopra espresso tali costi non possono tuttavia essere ulteriormente computati nel minimo vitale di PI 1, in quanto sono già compresi nell’importo base per coniugi determinato in fr. 1'360.– (fr. 1'700.– meno la deduzione del 20% per coniugi che vivono nella fascia di confine tra Svizzera e Italia).

                             4.1.3   L’escusso ha inoltre trasmesso un preventivo del Gruppo Assicurativo __________ di € 266.– (corrispondenti a fr. 292.60 annui al tasso di €/fr. 1.10) per l’assicurazione dell’immobile di sua proprietà. Ciò non basta però a dimostrare ch’egli ha poi accettato l’offerta, che l’assicurazione è obbligatoria e non è già compresa nelle spese condominiali, e ch’egli paga regolarmente i premi. Orbene, il pagamento effettivo delle singole deduzioni dev’essere documentato (DTF 121 III 22 consid. 3/a). La spesa non può di conseguenza essere ammessa. Siccome non risulta averlo fatto in precedenza, l’UE va però invitato a impartire a PI 1 un termine per documentare il pagamento degli ultimi premi assicurativi e se del caso a rettificare il minimo vitale in base ai giustificativi ricevuti.

                             4.1.4   PI 1 ha prodotto a dimostrazione delle proprie spese per il riscaldamento le bollette riferite alla fornitura di gas metano, di € 103.37 con scadenza al 20 dicembre 2018, di € 209.82 con scadenza al 26 febbraio 2019, di € 209.82 con scadenza al 28 marzo 2019, di € 395.51 con scadenza al 24 aprile 2019, di € 209.06 con scadenza al 25 giugno 2019 e di € 133.25 con scadenza al 23 dicembre 2019. Egli ha pertanto documentato di aver dovuto far fronte per l’intero anno 2019 (dopo l’ultima bolletta con scadenza al 20 dicembre 2018) a spese di riscaldamento per complessivi € 1'157.46, ossia fr. 1'273.20 (1.10 x 1'157.46).

                             4.1.5   L’escusso ha prodotto altresì il preventivo dei costi condominiali per il 2019, da cui risulta la somma totale di € 2'521.55 a suo carico. Dal conteggio emerge però che per il 2019 la sua quota assomma a soli € 804.95, la differenza di € 1'716.60 essendo dovuta a un passivo riportato dal 2018. Ne consegue che può essere riconosciuta una spesa condominiale di soli € 804.95, corrispondenti a fr. 885.45.

                             4.1.6   In conclusione, a PI 1 vanno riconosciuti nella determinazione del suo minimo vitale complessivi fr. 2'158.65 annuali (fr. 1'273.20 + 885.45) quali spese per l’alloggio, pari a fr. 180.– mensili, valore da sostituire a quello di fr. 600.– computato dal­l’UE.

                                   5.   La RI 1 contesta che il debitore abbia necessità di usufruire del veicolo privato per recarsi al lavoro. A parere suo, infatti, egli potrebbe utilizzare i mezzi pubblici al prezzo dell’abbonamento arcobaleno di fr. 210.– mensili, recandosi “agevolmente in Svizzera per prendere il trenino che collega __________ a __________ e poi recarsi a __________”. Ma anche se fosse data la necessità di ricorrere al veicolo privato, tenuto conto della distanza tra __________ e __________, di 50 km, e del numero medio di giorni lavorativi in Ticino, di 19.16 al mese, la ricorrente stima che i circa 1916 km percorsi mensilmente da PI 1 corrispondo­no, al costo di 31 centesimi al chilometro, a fr. 593.95 mensili al massimo.

                                5.1   È principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, in particolare se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua professione (DTF 119 III 13 consid. 2/a; 117 III 22 consid. 2). Nel caso contrario, possono essere computate solo le spese effettive per l’uso dei mezzi pubblici di trasporto, ove non siano rimborsate dal datore di lavoro (Tabella, punto II/4/d).

                                5.2   Ora, secondo le indicazioni fornite da “Google Maps”, per raggiungere il luogo di lavoro di PI 2 dal suo domicilio con i mezzi di trasporto pubblico (ovverosia da Via __________ a Via __________) occorrono in totale, indipendentemente dalla fascia oraria, oltre 2 ore, di cui 17 minuti a piedi. Orbene, più di quattro ore di trasferta al giorno appaiono decisamente sproporzionate e non possono quindi ragionevolmente essere imposte al debitore, per tacere del fatto che con i trasporti pubblici l’escusso non potrebbe presentarsi sul luogo di lavoro prima delle ore 8:00.

                                5.3   Con l’automobile la distanza più breve tra il domicilio e il luogo di lavoro dell’escusso è di 49.7 km (www.google.ch/maps/dir/Via+__________,+__________,+__________+__________,+__________,+__________) ed egli la percorre due volte al giorno in meno di due ore. In assenza di dati più precisi nel verbale di pignoramento, ci si deve affidare alla giurisprudenza di questa Camera (sentenza 15.2015.81 del 22 dicembre 2015 consid. 8.2) secondo cui il numero medio di giorni lavorativi all’anno nel Ticino è pari a 230, ovvero 19,16 giorni al mese. La distanza mensile determinante per il calcolo delle spese di trasferte professionali è quindi di circa 1905 km (49.7 x 2 x 19.16).

                                         Il costo delle trasferte non comprende solo le spese di carburante e di usura del veicolo ma anche tutte le altre spese fisse e variabili indispensabili al funzionamento del veicolo del debitore (costi di manutenzione, premi di assicurazione, tasse di circolazione), tran­ne l’ammortamento, la svalutazione e, se non sono comprovate, le spese di posteggio. Nella Circolare n. 39/2015 del 20 novembre 2015 sulla determinazione delle spese di trasferta mediante un autoveicolo ai fini del calcolo del minimo esistenziale, la Camera ha stabilito, sulla base dei dati del TCS, un costo medio chilometrico scalare commisurato alla distanza media mensilmente compiuta dal debitore, che per un veicolo di categoria media che percorre tra 1'800 km e 2'000 km al mese ammonta a 0.285 fr./km, conformemente all’allegato 1 della circolare contenente i valori determinanti per il 2019 (rimasti immutati nel 2020). Il costo dei 1'905 km percorsi dall’escusso nel caso specifico ammonta a fr. 543.– arrotondati.

                                   6.   La ricorrente ritiene che i costi per la frequentazione del liceo alunni sportivi da parte della figlia e per la scuola speciale da parte del figlio dell’escusso non sono giustificati, non essendo stato indicato il motivo per il quale i figli non possano frequentare la scuo­la pubblica senza spese supplementari.

                                6.1   Giusta il punto II.6. della Tabella dei minimi d’esistenza, le spese particolari per l’istruzione dei figli (mezzi pubblici di trasporto; materiale scolastico ecc.) sono da considerare nel calcolo fino alla maggiore età. In linea di massima non entrano in linea di conto i costi di una scuola privata se i figli dell’escusso hanno la possibilità di frequentare la scuola statale gratuita (Winkler in: Kren-Kostkie­wicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 52 ad art. 93 LEF). La retta per una scuola privata può essere riconosciuta unicamente nel caso in cui, per ragioni imperative di carattere pedagogico, medico o altro, la scuola pubblica non può fornire una formazione adeguata in base all’età e alle capacità del figlio (DTF 119 III 73 consid. 3/b; sentenze del Tribunale federale 5A_43/2019 del 16 agosto 2019, consid. 4.6.2.1, 7B.144/2006 del 27 settembre 2006 consid. 3.2.2 e della CEF 15.2009.120 del 3 dicembre 2009 consid. 4.4; Winkler, op. cit., loc. cit.). Prestazioni scolastiche sia particolarmente buone sia deboli non costituiscono in sé un motivo impellente (sentenza del Tribunale federale 7B.155/2002 del 6 novembre 2002 consid. 4.4; Vonder Mühll, op. cit., n. 30 ad art. 93).

                                6.2   Dalla documentazione agli atti emerge che il figlio PI 3, che fino alla quarta elementare ha frequentato un istituto statale, ora è iscritto alla scuola secondaria di primo grado presso la scuola privata Istituto __________ di __________. Secondo la certificazione diagnostica per disturbi spe­cifici di apprendimento (DSA) rilasciata il 6 settembre 2018 dall’a­zienda socio sanitaria territoriale dei Setti Laghi, presidio di Varese, PI 3, nato il __________ 2008, soffre di disortografia, disgrafia e discalculia evolutiva. Sono suggeriti 13 “strumenti compensativi e misure dispensative” per ovviare agli effetti funzionali delle difficoltà rilevate. Non risulta dalla certificazione che le misure consigliate non possano essere adottate nella scuola pubblica. Sono del resto fondate sulla legge dell’8 ottobre 2010 n. 170 sulle nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, che all’art. 2 garantisce il diritto all’istruzione delle persone affette da DSA nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione e nelle università (v. art. 1 del decreto attuativo n. 5669). Che poi l’istituto privato attualmente fre­quentato da PI 3 sia particolarmente adatto all’insegnamento di cui egli necessita non si evince dalla documentazione agli atti (la quale si limita al piano didattico personalizzato per l’anno scolastico 2018-2019).

                                         D’altronde la legge della Regione Lombardia del 2 febbraio 2010 n. 4 relativa alle disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento prevede contributi alle famiglie, finalizzati all’acquisto di strumenti tecnologici, per facilitare i percorsi didattici degli studenti e favorire lo studio a domicilio dei soggetti con DSA (art. 4). Pertanto anche i costi per l’assistenza allo svolgimento dei compiti a casa, peraltro non documentati, non possono essere considerati indispensabili nel senso dell’art. 93 LEF e computati nel minimo vitale del debitore e della sua famiglia.

                                6.3   La figlia PI 2, nata il __________ 2005, frequenta invece il liceo scientifico a indirizzo sportivo presso l’Istituto __________ di __________. Essa, come emerge dalla dichiarazione del 23 settembre 2019 dell’__________ di __________, rientra nella fascia degli atleti di livello nazionale e partecipa a tutte le manifestazioni sportive che si svolgono sotto l’orga­nizzazione della Federazione Italia Nuoto e del CONI. Tale circostanza però non costituisce in sé un motivo imperativo di carattere pedagogico, medico o altro giustificante la frequentazione di una scuola privata. L’art. 93 LEF impone di prendere in considerazione solo il fabbisogno del debitore e della sua famiglia “assolutamente necessario” da profilo oggettivo, non il suo tenore di vita effettivo. Solo così è possibile tenere conto degli interessi tanto del debitore quanto dei suoi creditori (DTF 119 III 73 consid. 3/b), i quali non possono essere chiamati a finanziare, indirettamente (come la pro­cedente nel caso in esame attraverso il mancato incasso degli interessi ipotecari), spese non indispensabili. Anche gli ulteriori costi legati all’attività sportiva della figlia non possono essere riconosciuti nel minimo vitale di PI 1 all’infuori di quelli già compresi nel supplemento relativo al mantenimento di lei, pari a fr. 600.– (v. Tabella ad I/4), ridotto del 20% per residenza nella fascia di confine tra Svizzera e Italia.

                                6.4   Di conseguenza devono essere stralciate le spese scolastiche riconosciute dall’UE per la figlia PI 2 (fr. 425.–) e per il figlio PI 3 (fr. 485.–). Va tuttavia concesso al debitore un adeguato lasso di tempo per adattare questo esborso, riconoscendo gli importi relativi alle rette per le scuole private dei figli sino al termine del­l’anno scolastico in corso (DTF 119 III 73 consid. 3/b; già citata sentenza 5A_43/2019 consid. 4.6.2.1).

                                   7.   Sulla base delle considerazioni che precedono il calcolo del minimo di esistenza di PI 1 va rettificato con effetto immediato come segue:

                                         Redditi

Debitore

fr.

    4'600.00

Quota debitore: 92.84%

Coniuge

fr.

       355.00

Quota coniuge: 7.16%

Totale

fr.

    4'955.00

100%

                                         Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

    1'360.00

-20% (domicilio in Italia)

Supplemento figlia PI 2

fr.                                

       480.00

-20% (domicilio in Italia)

Supplemento figlio PI 3

fr.

       480.00

-20% (domicilio in Italia)

Spese abitative

fr.

       180.00

Costi condominiali ecc. (corso 1.10)

Pasti fuori domicilio

fr.                                

       211.00

Trasferta fino al luogo di lavoro col trasporto privato

fr.

       543.00

1905 km mensili x 0.285 fr./km

Trasporto fino al luogo di lavoro per la moglie

fr.

        72.00

Retta liceo per PI 2

fr.

       425.00

Liceo alunni sportivi (cambio 1.10)

Retta scuola per PI 3

fr.

       485.00

Scuola speciale (cambio 1.10)

Totale

fr.

    4'236.00

100%

                                         Di conseguenza la decisione impugnata va riformata nel senso che il minimo vitale di PI 1 è stabilito in fr. 3'933.– mensili arrotondati (anziché fr. 4'724.–), corrispondenti al 92.84% del minimo vitale suo e della moglie, fino al termine dell’anno scolastico 2019/ 2020, dopodiché verrà ridotto di fr. 845.– (92.83% delle rette scolastiche dei figli di complessivi fr. 910.–) a fr. 3'092.– mensili.

                                   8.   In fondo alle sue osservazioni l’UE rileva che il debitore ha problemi di salute e deve sostenere spese per l’acquisto di medicinali e visite mediche in parte non coperte dall’assicurazione malattia. Si tratta però di circostanze nuove, non contemplate nella decisione impugnata, ch’esso dovrà valutare nell’ambito del suo obbligo di revisione del calcolo del minimo vitale giusta l’art. 93 cpv. 3 LEF, unitamente alla questione delle spese assicurative per la casa (sopra consid. 4.1.3).

                                   9.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                1.1   Di conseguenza il minimo di esistenza di PI 1 è stabilito in fr. 3'937.– mensili fino al termine dell’anno scolastico 2019/ 2020 e in fr. 3'092.– mensili successivamente.

                                1.2   È fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di Lugano d’impartire a PI 1 un termine per documentare l’eventuale pagamento di premi di assicurazione obbligatoria per la sua abitazione e/o di spese per l’acquisto di medicinali e visite mediche non coperte dall’assicurazione malattia, e se del caso di rettificare il minimo vitale in base ai giustificativi ricevuti.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–        ; –    .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.