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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.04.2020 15.2020.20

April 10, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,718 words·~14 min·4

Summary

Ricorso. Oggetto. Tempestività. Riconsiderazione. Limitazione a 640 caratteri della causa del credito sul precetto esecutivo. Organizzazione dell’UE

Full text

Incarto n. 15.2020.20

Lugano 10 aprile 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 30 gennaio 2020 di

 RI 1  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Biasca, o meglio contro i precetti esecutivi emessi il 27 giugno e il 12 agosto 2019 nelle esecuzioni n. __________5 e __________0 promosse dalla ricorrente nei confronti di

PI 1, __________  

ritenuto

in fatto:                   A.   Il 15 giugno 2019 RI 1 ha presentato un’enne­­sima domanda di esecuzione contro l’avv. PI 1 volta all’incasso di fr. 250'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1° aprile 2004 indicando quale causa del credito: “per gravi danni morali – materiali – spese, lesione dell’onore e della dignità, cagionati con intenzione – infedeltà – negligenza – incoscienza – irresponsabilità, grave abuso autoritario del suo operato esercitato abusivamente con comportamento indegno, vergognoso – autoritario irrispettevole della sua attività professionale – ritiro del mandato assunto non rispettato, ha esercitato il patrocinio abusivamente senza il mio assenso da vera e propria padrona assoluta senza neppur essere stata contattata e informata – nella causa __________ – come da miei scritti – (art. 41 e art. 394 e segg. C.O, art. 11 legge sull’avvocatura, art. 3,5,7,11,26 e 27 Codice professionale dell’Ordine degli avvocati del Cantone Tici­no”. Ha chiesto quale “ultimo sollecito” di “riportare nel Precetto esecutivo l’intero contenuto del titolo di credito esattamente come riportato ’parola per parola’ come da me già invitati”.

                                  B.   In adempimento della domanda, il 27 giugno 2019 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Biasca ha emesso il precetto esecutivo n. __________5 come richiesto, salvo troncare l’ultima parte della causa del credi­to, a partire dalla parentesi. Il precetto esecutivo è stato notificato il 4 luglio 2019 all’escussa, che vi ha interposto opposizione.

                                  C.   L’8 luglio 2019 RI 1 ha restituito all’UE l’esem­­plare del precetto esecutivo per il creditore, chiedendo di completarne la rubrica “Titolo di credito e indicazione del motivo del credito” con l’intero contenuto della domanda di esecuzione, compre­sa l’ultima parte a partire da: “(art. 41”.

                                  D.   Il 24 luglio 2019 l’UE ha emesso una “decisione d’irricevibilità” della domanda di esecuzione indicando quale motivo: “Titolo di credito troppo lungo”. Lo stesso giorno esso ha d’altronde comunicato alle parti di aver preso atto del ritiro della domanda di esecuzione e di averla cancellata dai propri registri.

                                  E.   Il 5 agosto 2019 RI 1 ha presentato “opposizio­ne e contestazione totale” alla decisione d’irricevibilità del 24 luglio 2019 e chiesto all’UE di notificare a PI 1 un altro precetto esecutivo riportante l’intera causale del credito indicata nella sua domanda di esecuzione.

                                  F.   Il 12 agosto 2019 l’UE ha emesso un nuovo precetto esecutivo n. __________0 che riporta l’intera causale del credito indicata nella domanda di esecuzione del 15 giugno 2019, tranne la soppressione di alcuni spazi e il troncamento di alcune parole. Per errore è stato indicato quale data di decorrenza degli interessi di mora il 1° aprile 2014 anziché il 1° aprile 2004. Il 29 agosto 2019 la polizia comunale ha notificato l’atto a PI 1, la quale ha interposto immediata opposizione.

                                  G.   Il 4 ottobre 2019 l’UE ha comunicato a RI 1 di aver annullato sia il primo che il secondo precetto esecutivo dal momento ch’essa si era lamentata che tali atti non contenevano tutte le informazioni indicate nella domanda d’esecuzione. L’ha pertanto invitata a inviare una nuova domanda conforme all’Ordi­­nanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) sulle domande formulate dal creditore nella procedura d’esecuzione e di fallimento, che prevede in particolare all’art. 3 cpv. 1 che il titolo o la causa del primo credito indicato sulla domanda d’esecuzione non deve superare 640 caratteri. L’ha inoltre informata che le spe­se esecutive di fr. 103.30 le sarebbero state restituite a breve e che la tassa di fr. 37.– era stata stornata.

                                  H.   Il 30 gennaio 2020, RI 1 ha presentato un atto denominato “Totale contestazione e richiesta di risarcimento danni morali, materiali, spese, ed ogni qualsiasi altro danno che chiederò al Consiglio di Stato”. Contesta in particolare lo scritto “fantasma” emesso dall’UE il 4 ottobre 2019.

                                    I.   Con osservazioni del 6 febbraio 2020 l’UE ha concluso per la manifesta irricevibilità del ricorso, ritenuto tardivo in quanto diretto contro il provvedimento del 4 ottobre 2019, e per questo motivo ha comunicato di non averlo notificato alle parti interessate.

                                  L.   Mediante “osservazioni” (replica) del 24 febbraio 2020, RI 1 ha postulato l’accoglimento del ricorso e l’annulla­mento delle osservazioni dell’UE.

Considerato

in diritto:                 1.   Il ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF all’autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto il provvedimento di un organo amministrativo. In particolare, il ricorso deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un eventuale errato comportamen­to dell’organo di esecuzione forzata in vista di una successiva azio­ne di responsabilità giusta l’art. 5 LEF (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 65 ad art. 17 LEF, con rif.). Di conseguenza le contestazioni di RI 1, nella misura in cui tendono a far accertare supposte mancanze dell’UE in vista del risarcimento dei danni da lei lamentati, sono irricevibili nel quadro di un ricorso giusta l’art. 17 LEF, la competenza al riguardo spettando al giudice civile (art. 22 della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, RL 166.100) e non all’UE né a questa Camera.

                                   2.   Nella misura in cui riguardano invece atti dell’UE, e in particolare modo i due noti precetti esecutivi, e tendono alla correzione del contenuto della rubrica “Titolo del credito con data o indicazione del motivo del credito”, le contestazioni di RI 1 sono per contro in sé ricevibili. Secondo l’UE il ricorso sarebbe tuttavia tardivo, poiché è stato inoltrato, il 30 gennaio 2020, ben oltre il termine di 10 giorni stabilito dall’art. 17 cpv. 2 LEF dalla notifica del provvedimento del 4 ottobre 2019, recapitatole il successivo 7 ottobre.

                                2.1   Il problema è che RI 1 ha formulato la sua doglianza principale – la dissomiglianza tra il (primo) precetto ese-cutivo e la domanda d’esecuzione – già con lo scritto dell’8 luglio 2019 (sopra ad C), il cui contenuto ha ribadito nella sua “opposizione e contestazione totale” del 5 agosto 2019 alla decisione d’ir­ricevibilità del 24 luglio 2019 (sopra ad E). Tale opposizione risultava tempestiva tenuto conto della sospensione del termine durante le ferie estive dal 15 al 31 luglio 2019 (art. 56 n. 2 LEF e DTF 121 III 285 consid. 2/b con rif., 49 III 76). L’ufficio d’esecuzione può certo riconsiderare un suo provvedimento contestato (art. 17 cpv. 4 LEF), ma nel caso in cui esso accoglie solo in parte le censure, l’autorità di vigilanza può ritenere il ricorso privo di oggetto solo per quelle (la nuova decisione sostituendosi in siffatta misura alla decisione impugnata), mentre deve pronunciarsi sulle altre censure, sebbene il ricorrente non abbia contestato la decisione di riconsiderazione (DTF 126 III 86, consid. 3; sentenze della CEF 15.2014.77 del 22 gennaio 2015 consid. 3.1 e 15.2017.76 del 22 novembre 2017 consid. 3).

                                2.2   Ora, né la decisione d’irricevibilità del 24 luglio 2019 (sopra ad D) né la decisione 4 ottobre 2019 di annullamento di ambedue i precetti esecutivi (sopra ad G) – il primo essendo invero stato annullato apparentemente già il 24 luglio 2019 (sopra ad D) – possono considerarsi come un accoglimento delle contestazioni di RI 1, che non chiedeva – e tuttora non chiede – l’an­nullamento dei precetti esecutivi, bensì il completamento della rubrica “Titolo di credito e indicazione del motivo del credito” nel senso di riportarvi l’intero contenuto della domanda di esecuzione. Ne segue che su questo punto il ricorso non è diventato senza oggetto e deve pertanto essere trattato dalla Camera. È invece chiaramente tardivo quanto ai quattro precedenti precetti esecutivi “azzopati” emessi dal 2015 al 2018.

                                   3.   Dalle decisioni d’irricevibilità del 24 luglio 2019 e di annullamento di ambedue i precetti esecutivi del 4 ottobre 2019 si evince che l’UE, ancorché in modo poco chiaro, ha ritenuto “troppo lungo” il titolo di credito menzionato sulla domanda d’esecuzione, apparentemente perché ha considerato che eccedesse i 640 caratteri al massimo stabiliti per la menzione del titolo di credito o della causa dall’art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza del DFGP sulle domande formulate dal creditore nella procedura d’esecuzione e di fallimen­to (RS 281.311).

                                3.1   La ricorrente obietta che i caratteri della sua domanda erano solo 584. In realtà, sono 721 poiché anche gli spazi sono caratteri informatici che contribuiscono a determinare la grandezza massima del campo relativo al titolo o alla causa di credito. RI 1 rileva invece a ragione che l’UE non avrebbe dovuto semplicemente dichiarare irricevibile la sua domanda e annullare il precetto esecutivo bensì concederle la possibilità di porvi rimedio, indicandole i vizi e sottoponendole se del caso proposte per rimediarvi in ossequio all’art. 5 cpv. 1 dell’Ordinanza.

                                3.2   A ben vedere, tuttavia, la domanda d’esecuzione non poteva considerarsi viziata. Il Tribunale federale ha infatti avuto modo di decidere che la limitazione a 10 crediti prevista dall’art. 2 cpv. 1 del­l’Ordinanza non è conforme alla legge, o meglio all’art. 67 cpv. 1 n. 4 LEF, il quale esige l’enunciazione nella domanda di esecuzione, sia scritta che verbale, del titolo di credito con la sua data e, in difetto di titolo, la causa del credito, senza limitare il numero di crediti, per i quali l’esecuzione può essere richiesta (DTF 144 III 356 consid. 2.3). Il Tribunale federale ha certo lasciato aperta la questione della legittimità della restrizione della menzione del titolo o della causa del primo credito a 640 caratteri di cui all’art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza (pag. 358 consid. 2.4), ma visto che l’art. 67 cpv. 1 n. 4 LEF non ne limita neppure la lunghezza pare evidente che anche questa seconda restrizione verrebbe considerata priva di una sufficiente base legale, pure alla luce dello scopo, comune con l’art. 2, di garantire la chiarezza e la leggibilità del precetto esecutivo nonché la sua unità in quanto titolo (evitando la sua estensione a più fogli).

                                         Del resto, in seguito alla decisione del Tribunale federale l’Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento ha modificato la sua “Informazione n. 17” circa l’applicazione dell’Ordinanza (consultabile all’indirizzo: www.bj.admin.ch/dam/data/bj/wirtschaft/schkg/aufsichtsbehoerden/info17-i.pdf), ammettendo l’utilizzo di allegati al precetto esecutivo quando non si è trovata una soluzione per risolvere il problema di spazio. Il testo del precetto esecutivo deve infatti corrispondere esattamente a quello della domanda di esecuzione (art. 69 cpv. 2 n. 1 LEF).

                             3.2.1   Nel caso specifico, dato che un compromesso con la ricorrente pare poco probabile, giacché ha contestato le due versioni del precetto esecutivo emesse dall’UE, quest’ultimo avrebbe dovuto far capo a un allegato per trascrivere esattamente la causa del credito menzionata sulla domanda di esecuzione. All’atto pratico, l’UE avrebbe dovuto semplicemente allegare la domanda di esecuzione al precetto esecutivo, indicando nella rubrica del titolo o della causa di credito: “gravi danni morali – materiali – spese, lesione dell’onore e della dignità: v. testo completo nella domanda di esecuzione allegata a questo precetto esecutivo”. In parziale accoglimento del ricorso, occorre pertanto ordinare all’UE di revocare l’annullamento dell’esecuzione n. __________5 – mai chiesto dalla ricorrente – e sostituire nel suo sistema informativo il testo della causa di credito con quello appena esposto.

                             3.2.2   La ricorrente non chiede di notificare nuovamente all’escussa il precetto esecutivo rettificato nel senso da lei voluto e del resto una nuova notifica si avverrebbe un’inutile formalità, giacché PI 1 ha sempre interposto opposizione alle esecuzioni di RI 1 e sicuramente non muterebbe atteggiamento solo per la comunicazione delle norme legali finali contenute nella domanda di esecuzione e non riportate nel precetto n.__________5 (per tacere del fatto che potrebbe comunque in ogni tempo ritirare l’opposizione). Non è neppure necessario inviare all’escussa una copia della domanda d’esecuzione, giacché il suo testo è riportato per esteso sopra al considerando A e alla stessa viene notificata la presente decisione.

                                   4.   Ciò posto, le critiche della ricorrente relative alle modalità della notifica del secondo precetto esecutivo n. __________0 diventano sen­za oggetto dal momento che il primo precetto viene modificato nel senso da lei voluto.

                                   5.   A questo punto anche le lamentele formali contro le decisioni del 24 luglio e del 4 ottobre 2019 sono senza oggetto.

                                5.1   A scanso di equivoci, è bene precisare che dal 1° gennaio 2015 l’intero Cantone costituisce un solo circondario di esecuzione (e un solo circondario dei fallimenti), composto dagli uffici principali con sede a Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio e dalle agenzie di Acquarossa, Biasca, Cevio e Faido (art. 1 cpv. 1 e 3 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [LALEF, RL 280.100]). Sono stati inoltre istituiti, dal 3 ottobre 2016, un Contact center, che gestisce il servizio d’informazione telefonica all’utenza e il trattamento delle e-mail in entrata e delle richieste scritte degli estratti di esecuzione, e, da febbraio 2017, un Centro di competenza cantonale per l’emissio­­ne dei precetti esecutivi (CCPE). Entrambi hanno sede a Faido e competenza sull’intero territoriale cantonale, e sono diretti dall’Uf­ficiale del settore di esecuzione con sede a Bellinzona (cfr. art. 5 cpv. 2 LALEF). Le domande di esecuzione, così come l’emissione e la notifica postale dei precetti esecutivi, sono gestite dal CCPE, che indica però su tutti i suoi atti come sede dell’ufficio d’esecu-­zione quella in cui si trova il foro esecutivo (art. 46 segg. LEF) – solitamente il domicilio o la sede del debitore (art. 46 LEF). Sarà infatti quella sede chiamata poi a gestire le successive tappe della procedura esecutiva.

                                5.2   Ecco spiegato perché la decisione d’irricevibilità del 24 luglio 2019 è intestata alla sede di Biasca dell’Ufficio d’esecuzione – l’escussa avendo il domicilio a Claro, rimasto nel circondario di Biasca malgrado sia stato incorporato nella giurisdizione della Pretura di Bellinzona nel 2017 e della Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona nel 2019 (sentenza della CEF 14.2018.55 del 18 settembre 2018, RtiD 2019 I 636 n. 63c consid. 2.2) – ed è firmato dalla funzionaria __________ attiva presso il CCPE di Faido.

                                5.3   Vero è invece che sulla decisione del 4 ottobre 2019 non sono indicati né il funzionario incaricato né l’identità del firmatario. La circostanza non è tuttavia di rilievo, le decisioni essendo emesse dall’UE in quanto istituzione e non dai singoli funzionari, e non ha alcuna pertinenza per l’esito del giudizio odierno. Nel caso specifico, ad ogni modo, la Camera ha accertato che lo scritto è stato preparato dal Supplente ufficiale Lallo Ruggeri e firmato dalla responsabile del CCPE Corinne Zennati, ossia da persone abilitate a rappresentare l’UE (art. 8 del regolamento sull’organizzazione dell’Ufficio di esecuzione e dell’Ufficio dei fallimenti, RL 280.110).

                                   6.   La ricorrente si duole infine che l’UE, e per esso il funzionario incaricato "U.7. Utente Batch", ha per errore emesso dei richiami di pagamento per le spese relative alle esecuzioni annullate. Ammette però che l’errore è poi stato corretto. La censura è dunque senza oggetto. A scanso di equivoci, la sigla "U.7. Utente Batch" si riferisce al fatto che i richiami sono emessi automaticamente dal sistema informatico dell’UE.

                                   7.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza è ordinato all’Ufficio d’esecuzione di revocare l’annullamento dell’esecuzione n. __________ e di sostituire nel suo sistema informativo il testo della causa di credito con quello seguente: “gravi danni morali – materiali – spese, lesione dell’onore e della dignità: v. testo completo nella domanda di esecuzione allegata a questo precetto esecutivo”.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –   .

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Biasca.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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