Incarto n. 15.2020.16
Lugano 24 marzo 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 31 gennaio 2020 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 23 gennaio 2020 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla
Confederazione Svizzera, Berna (rappresentata dalla Cassa del Tribunale federale svizzero, Losanna)
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. 2639001 emesso il 10 settembre 2018 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, la Confederazione Svizzera procede contro RI 1 per l’incasso delle spese giudiziarie di fr. 200.– stabilite dalla II Corte di diritto civile del Tribunale federale con sentenza del 20 novembre 2017, oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2018.
B. Con decisione del 5 aprile 2019 (inc. 0306-2018-S), il Giudice di pace supplente del Circolo di Taverne ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dall’escussa al precetto esecutivo. Il reclamo presentato da quest’ultima è stato, nella misura in cui era ricevibile, respinto da questa Camera con decisione del 1° ottobre 2019 (inc. 14.2019.80) e il ricorso al Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile con sentenza del 12 dicembre 2019 (inc. 5D_202/2019). A domanda dell’escutente il 23 gennaio 2020 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 23 marzo 2020.
C. Con ricorso del 31 gennaio 2020, RI 1 contesta l’operato dell’UE, facendo valere che “sembra prematuro proseguire l’esecuzione con il pignoramento”. Invita inoltre il presidente della Camera e l’ispettore all’astensione, chiede di addossare le spese al Cantone e postula l’indicazione preventiva della composizione della Corte e delle spese giudiziarie, ove non sia concessa l’esenzione.
D. Stante l’esito del giudizio odierno, il ricorso non è stato comunicato per osservazioni né all’UE né all’escutente.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 24 gennaio 2020, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. La ricorrente si duole anzitutto che l’avviso di pignoramento sarebbe prematuro perché sono tuttora pendenti “le procedura ricorsuali al Tribunale d’appello che sono state messe in sospensione procedurale dal co-curatore Avv __________ per la rappresentanza di PI 2” e per quanto riguarda il precetto esecutivo “oltre ai dispositivi federali di revisione pendenti al Tribunale federale […] gli accertamenti Lresp per le modalità di gestione e rivendicazione del titolo di credito dal segretario P___ T_______”. Rileva inoltre che “la decisione sull’eventuale azione di disconoscimento di debito dev’essere passata in giudicato”.
2.1 La ricorrente misconosce però che l’esecuzione da lei contestata è diretta esclusivamente nei di lei confronti, sicché le procedure avviate dal marito PI 2 per il proprio conto sono senza rilevanza ai fini del giudizio odierno. Sprovvisto d’interesse degno di protezione il ricorso è al riguardo inammissibile.
2.2 Per quanto attiene alle iniziative che asserisce di aver intrapreso sul piano federale in merito alla tassa posta in esecuzione, la ricorrente non solo non produce alcun documento a sostegno delle proprie allegazioni, ma soprattutto non dimostra che tali iniziative abbiano sospeso l’esecutività della decisione 20 novembre 2017 del Tribunale federale (sopra ad A), per legge o mediante una decisione dello stesso Tribunale federale. Tale decisione era infatti diventata esecutiva ed è passata in giudicato non appena è stata notificata a RI 1 (sentenze della CEF 14.2019.80 [sopra ad B] consid. 7 e 15.2016.36/40 del 19 luglio 2016 consid. 5.3). Su questo punto il ricorso va dunque respinto.
2.3 L’accenno all’azione di disconoscimento di debito è doppiamente fuori luogo. Dapprima perché la reclamante neppure asserisce di aver inoltrato un’azione di disconoscimento di debito. In secondo luogo perché tale azione è possibile solo in caso di rigetto provvisorio dell’opposizione (art. 83 cpv. 2 LEF), mentre nel caso in esame l’opposizione è stata rigettata in via definitiva sulla scorta di una decisione passata in giudicato, che quindi non poteva più essere rimessa in discussione, men che meno con un’azione di disconoscimento di debito.
3. Secondo la ricorrente “in questa situazione di dipendenza da altre decisione questo rimedio di conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva [il ricorso dell’art. 17 LEF] – non ottenibile in altro modo – consente di attuare un intervento di vigilanza per una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF (cfr. Cometta, Commentario, p. 15 ad d; Gilliéron, n. 65 ad art. 17, con rif.)”.
In realtà, gli autori citati scrivono esattamente il contrario: il ricorso all’autorità di vigilanza (giusta l’art. 17 LEF) non consente la semplice constatazione di un eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata in vista di una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF (nello stesso senso: sentenza del Tribunale federale 5A_413/2016 del 18 agosto 2016 consid. 3). Che la responsabilità degli organi dell’esecuzione forzata sia da annoverare nel diritto pubblico (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 6 ad art. 1-27 e n. 14 ad art. 5 LEF) non muta il fatto che il sedicente danneggiato la deve far valere con un’azione contro lo Stato sulla scorta dell’art. 5 LEF e non con un ricorso all’autorità di vigilanza. Anche questa censura cade quindi nel vuoto.
4. Per la ricorrente, poi, “l’atto del Tribunale federale” non adempierebbe i requisiti dell’art. 82 cpv. 1 LEF e come tale sarebbe soggetto a verifica disciplinare. Sennonché la ricorrente confonde nuovamente rigetto provvisorio (art. 82 LEF) e rigetto definitivo (art. 80-81 LEF) e ad ogni modo misconosce che il ricorso all’autorità di vigilanza non è ammesso nei casi nei quali la LEF prescriva la via giudiziale (art. 17 cpv. 1 LEF), segnatamente per quanto concerne il rigetto dell’opposizione, posto nella competenza del giudice del luogo d’esecuzione (art. 84 LEF). Non spetta quindi a questa Ca-mera, nella sua veste di autorità di vigilanza, di verificare nuova-mente la validità della decisione di rigetto dell’opposizione, che l’escussa ha impugnato senza successo fino all’ultima istanza (sopra ad B). Il ricorso è al riguardo irricevibile.
5. RI 1 lamenta che l’indicazione generica e non dettagliata delle spese esecutive in fr. 102.30 violi il principio della proporzionalità. La legge non obbliga però l’UE a menzionare il dettaglio delle spese esecutive sull’avviso di pignoramento (art. 90 LEF), fermo restando che una parte può domandare che sia allestito, a sue spese, un conteggio particolareggiato delle spese indicante le norme di legge applicate (art. 3 dell’ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [OTLEF, RS 281.35]) e contestare il medesimo presso l’autorità di vigilanza (art. 2 OTLEF). Non motivata, la censura è inammissibile. Sia come sia, l’importo di fr. 102.30 è comunque corretto (tassa di fr. 20.– per l’emissione del precetto esecutivo [art. 20 cpv. 1 OTLEF] oltre agli esborsi postali di fr. 13.30 per la sua notifica al debitore e al creditore [art. 13 cpv. 1 OTLEF]; tassa di fr. 5.– per il trattamento della domanda di continuazione dell’esecuzione [art. 20 cpv. 4 OTLEF]; tassa di fr. 8.– per l’avviso di pignoramento [art. 9 cpv. 1 lett. a OTLEF] ed esborso postale di fr. 1.– per la sua spedizione; tassa di fr. 5.– per l’incasso [art. 19 cpv. 1 OTLEF]; spese giudiziarie di fr. 50.– della decisione di rigetto dell’opposizione [art. 68 LEF; spiegazione n. 2 a tergo del modulo n. 4 "Domanda di proseguire l’esecuzione"]).
6. Relativamente all’invito al presidente di questa Camera e all’ispettore Claudio Cortese, che in tale sede agisce quale vicecancelliere, ad astenersi dal decidere “per le errate valutazioni degli atti finora presentati e non opportunatamente sanzionate dal Consiglio della magistratura”, la ricorrente già sa che le istanze di ricusa fondate essenzialmente sul fatto che il magistrato ricusato (compresi i suoi collaboratori) abbia in precedenza partecipato a decisioni sfavorevoli per l’istante sono inammissibili (sentenze della CEF 15.2019.38 del 10 settembre 2019 consid. 3 e 14.2019.80 del 1° ottobre 2019 consid. 4, con rinvii alle decisioni del Tribunale federale 5A_535/2016 del 7 settembre 2016, consid. 1.1, e della CEF 15.2016.104 del 9 maggio 2017, consid. 2). Ne consegue l’irricevibilità della domanda.
7. La ricorrente neppure ignora che la sua richiesta d’indicare preventivamente la composizione della corte sia del tutto pretestuosa (già citate sentenze 15.2019.38, consid. 4, e 14.2019.80, consid. 5), non da ultimo perché è pubblica (www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/composizione/?user_pgiudiziario_pi6%5BCompId%5D =1004).
8. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). La richiesta di porre le spese a carico del Cantone e d’indicarne preventivamente l’ammontare è così senza oggetto. Va però ricordato alla ricorrente che la parte che agisce in mala fede o in modo temerario può essere condannata a una multa sino a fr. 1'500.– nonché al pagamento di tasse e spese (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF). D’altronde, le va anche rammentato che la legittimazione al ricorso (secondo l’art. 17 LEF) presuppone la capacità di discernimento, vale a dire la capacità di agire ragionevolmente (art. 16 CC), e che il moltiplicarsi delle procedure senza motivi ragionevoli è idoneo a dimostrare l’incapacità processuale (DTF 98 Ia 324 segg.). RI 1 è invitata quindi ad astenersi in futuro dal presentare, personalmente o per il tramite del marito, ricorsi e censure manifestamente irricevibili o infondati (v. sentenze della CEF 15.2019.26 del 10 settembre 2019 consid. 8 e 14.2019.80 del 1° ottobre 2019 consid. 9).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2. RI 1 è invitata in futuro ad astenersi dal presentare ricorsi e censure manifestamente irricevibili o infondati, pena la non entrata in materia e l’inflizione di una multa, oltre all’addossamento di tasse e spese per ricorso temerario.
3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.