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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.03.2020 15.2020.15

March 16, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·655 words·~3 min·4

Summary

Comminatoria di fallimento. Contestazione del credito posto in esecuzione

Full text

Incarto n. 15.2020.15

Lugano 16 marzo 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 28 gennaio 2020 della

RI 1 (rappresentata dal proprio procuratore __________)  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 16 gennaio 2020 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1, IT-__________ (rappresentata dall’RA 1,  __________)  

ritenuto

in fatto:                   A.   Nell’esecuzione n. __________ promossa il 30 ottobre 2019 da PI 1 contro la RI 1 per l’incasso di differenze salariali di fr. 2'237.18 oltre agli interessi del 5% dal 1° aprile 2017, il 16 gennaio 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, appurato che l’escussa non aveva interposto opposizione, le ha notificato la comminatoria di fallimento.

                                  B.   Con ricorso del 28 gennaio 2020, la RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria di fallimento.

                                  C.   Con osservazioni del 30 gennaio 2020 l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR.

Considerato

in diritto:                 1.   Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente per ragioni formali (Otto­mann/Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

                                   2.   Nel caso specifico, la RI 1 afferma che PI 1 non ha mai prestato la propria attività lavorativa a suo favore, tanto che la società non ha personale alle sue dipendenze dal 1° gennaio 2016, come risulterebbe dalle dichiarazioni salariali trasmes­se alla Cassa cantonale AVS acclusa al ricorso.

                                   3.   Quanto censurato dalla ricorrente riguarda ovviamente una questione di merito, ossia l’esistenza del credito posto in esecuzione. Il ricorso è pertanto inammissibile. Non spetta né all’UE né all’au­torità di vigilanza pronunciarsi su questo tipo di censure, per le quali la legge prescrive la via giudiziaria (art. 17 cpv. 1 LEF). La ricorrente avrebbe dovuto far valere le sue ragioni interponendo opposizione al precetto esecutivo e, se l’escutente ne avesse chie­sto il rigetto, esponendole al giudice del rigetto dell’opposizione (art. 82 LEF). Non appaiono d’altronde dati motivi formali d’annullamento della comminatoria di fallimento.

                                   4.   Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è inammissibile.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –   .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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