Incarto n. 15.2019.76
Lugano 11 dicembre 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 23 settembre 2019 di
RI 1 __________--__________ (patrocinata inizialmente dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la decisione 10 settembre 2019 con cui ha respinto l’istanza 5 settembre della ricorrente di sospendere ogni pignoramento della sua rendita presso l’PI 1 e la distribuzione dei ricavi a favore del gruppo n. 2;
ritenuto
in fatto: A. Il 5 ottobre 2016 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha proceduto a favore del gruppo n. 1 (composto di 8 esecuzioni per complessivi fr. 15'601.65 a quel momento) al pignoramento della rendita d’invalidità LAINF spettante a RI 1 presso l’PI 1 (di fr. 2'674.–) eccedente il suo minimo esistenziale stabilito in fr. 1'712.25 mensili. Statuendo su due ricorsi presentati il 6 e l’8 novembre 2016 dall’escussa, questa Camera, dopo avervi concesso effetto sospensivo fino al 12 dicembre 2016, poi prorogato fino al 28 febbraio 2017, ha ricondotto a fr. 1'785.70 il minimo esistenziale di lei con sentenza 15.2016.104 del 4 settembre 2017. La trattenuta, effettivamente iniziata solo nel novembre 2017, è terminata nel marzo 2018, fruttando complessivamente fr. 5'402.50. Un nuovo ricorso interposto dall’escussa il 4 ottobre 2017, cui non è stato conferito effetto sospensivo, è stato respinto con decisione del 28 febbraio 2018 (inc. 15.2017. 75).
B. Il 6 aprile 2018, l’UE ha pignorato a favore del gruppo n. 2 (composto di 13 esecuzioni totalizzanti fr. 35'679.75 a quel momento) la nota rendita dell’PI 1 (di fr. 2'674.–) per la quota eccedente fr. 590.10 (pari al minimo vitale rivalutato in fr. 4'536.10, dedotte l’AVS (di fr. 1'816.–) e la rendita LAINF nuovamente scoperta versata dalla PI 2 (di fr. 2'130.–). Iniziata immediatamente, la trattenuta è durata fino al marzo del 2019, fruttando fr. 21'420.– complessivi. Nella misura in cui era ammissibile, il ricorso inoltrato dall’escussa il 25 maggio 2018 è stato respinto con sentenza 15.2018.50 del 3 dicembre 2018.
C. Il 4 ottobre 2018 l’UE ha nuovamente pignorato la rendita dell’PI 1 a favore del gruppo n. 3 (composto di 7 esecuzioni per un ammontare complessivo di fr. 10'597.80).
D. Il 2 ottobre 2019, l’UE ha emesso il conteggio finale sia per il gruppo n. 1, ripartendo tra i creditori fr. 5'063.75 complessivi e rilasciando attestati di carenza di beni per fr. 3'940.50 in totale, sia per il gruppo n. 2, che vede un riparto di fr. 20'774.– complessivi tra i creditori e il rilascio di attestati di carenza di beni per un totale di fr. 15'086.10.
E. Il 5 settembre 2019, RI 1 ha presentato all’UE “istanza urgente d’immediato arresto del pignoramento d’invalidità” presso l’PI 1 e chiesto inoltre di sospendere la distribuzione dei ricavi a favore del gruppo n. 2 e di autorizzarle ad accedere al proprio fascicolo di pignoramento. Con provvedimento del 10 settembre 2019, l’UE ha respinto tutte le richieste, tranne quella di accesso agli atti, e chiesto all’escussa, nel frattempo trasferitasi all’estero (in Croazia), di produrre la documentazione aggiornata relativa al suo minimo esistenziale.
F. Con ricorso del 23 settembre 2019, RI 1 chiede di annullare la decisione dell’UE e di accogliere la sua istanza del 5 settembre 2019, arrestando immediatamente il pignoramento della sua rendita PI 1, annullando tutte le esecuzioni dei gruppi n. 1 e 2 per perenzione giusta l’art. 121 LEF, compresi i relativi attestati di carenza di beni, e di restituirle le somme versate ai procedenti.
G. Con osservazioni del 25 settembre 2019, l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori in virtù dell’art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200).
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato notificato a RI 1 il 12 settembre 2019, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF). Ciò vale però solo per il provvedimento del 10 settembre 2019 in quanto tale, ma non per precedenti decisioni che la ricorrente non ha impugnato tempestivamente entro il termine di 10 giorni stabilito dall’art. 17 cpv. 2 LEF. Il ricorso è segnatamente tardivo laddove tende all’annullamento dei conteggi finali del 2 agosto 2019 e dei relativi attestati di carenza di beni, dal momento che la ricorrente afferma, nella sua istanza 5 settembre 2019 d’immediato “arresto” del pignoramento (doc. 6 accluso al ricorso), di avere ricevuto tali atti “pochi giorni fa”. Le censure di nullità vanno invece esaminate d’ufficio (sotto consid. 4.3 e 5).
2. Nel provvedimento impugnato l’UE accoglie anzitutto la richiesta di accesso agli atti presso i suoi sportelli, previo appuntamento. Per quanto attiene invece alla sospensione della trattenuta, l’organo esecutivo ricorda di essersi già espresso al riguardo nella sua lettera del 12 giugno 2019 e di doversi attenere alla decisione di questa Camera del 3 dicembre 2018 (inc. 15.2018.50). Dichiara pertanto di mantenere il pignoramento in corso per tutte le esecuzioni antecedenti la partenza dell’escussa per l’estero, notificata il 4 ottobre 2018. Conferma poi la correttezza dei conteggi finali e in merito al credito di PI 3 rammenta che la CEF si è già espressa in due sentenze del 13 dicembre 2016 e 4 settembre 2017 (14.2016.147 e 15.2017.31).
3. In primo luogo la ricorrente contesta che le decisioni della Camera quale autorità di vigilanza acquisiscano forza di cosa giudicata materiale, trattandosi di decisioni processuali che non impediscono che la questione sia rimessa in discussione avanti a un tribunale. Reputa quindi possibile per lei riproporre la carente giurisdizione dell’UE dopo il suo trasferimento all’estero dal 31 dicembre 2017 (a suo dire certificato dal Controllo abitanti di Lugano), dal momento che il Tribunale federale non ha ancora esaminato la questione nel merito, stante l’inammissibilità dei suoi ricorsi.
3.1 Vero è che l’autorità di vigilanza non è competente per esaminare le questioni di merito – legate cioè all’esistenza, all’importo e all’esigibilità del credito posto in esecuzione – sicché su questi aspetti le sue decisioni non possono vincolare né le parti né il giudice di merito, e le relative censure sono irricevibili nella procedura di ricorso secondo l’art. 17 LEF – come già ricordato a RI 1 nel precedente ricorso, citato dall’UE, in cui aveva tentato di rimettere in discussione il credito vantato da PI 3 nell’esecuzione n. __________ (sentenza 15.2017.31 del 4 settembre 2017 pag. 2 in fondo).
3.2 Nel caso in esame, tuttavia, la questione sollevata da RI 1 nella sua istanza di “arresto” del pignoramento non è sostanziale bensì procedurale, siccome si duole che l’esecuzione di PI 3 sarebbe intervenuta dopo il suo trasferimento in Croazia il 31 dicembre 2017 “in violazione, inter alia, dell’art. 53 LEF”. Ora, si tratta di un quesito sul quale la Camera si è già pronunciata nella sentenza 15.2018.50 del 3 dicembre 2018 (citata sopra ad B), ritenendo la censura tardiva e comunque infondata (consid. 3). La decisione è ormai passata in giudicato, il ricorso interposto al Tribunale federale essendo stato dichiarato inammissibile con sentenza 5A_8/2019 del 31 gennaio 2019. D’indole procedurale, la questione non può più essere rimessa in discussione. A prescindere dall’inesatto riferimento alla decisione topica di questa Camera, l’UE ha così correttamente considerato che non si potesse più tornare sull’argomento.
3.3 Per mera abbondanza, va precisato che anche se dovessero godere della fede pubblica (giusta l’art. 179 CPC, l’art. 9 CC applicandosi solo ai registri istituiti dal diritto federale), i registri dei controlli abitanti, come pure i relativi estratti, potrebbero vedersi riconoscere un valore probante rafforzato solo per i fatti che attestano o sono atti ad attestare (Schweizer in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 8 ad art. 179 CPC). Il “certificato di residenza” accluso al ricorso (doc. 7) attesta pertanto tutt’al più la residenza della ricorrente secondo il diritto amministrativo (presunta essere il luogo dove sono depositati i documenti ufficiali), che non necessariamente corrisponde al domicilio nel senso dell’art. 46 cpv. 1 LEF, come già ricordatole nella sentenza del 3 dicembre 2018 (sopra ad B, inc. 15.2018.50 consid. 3.1).
4. In secondo luogo, la ricorrente si duole che l’UE ha ripartito tra i creditori del gruppo n. 1 il provento di soli 5 mesi di trattenuta (in realtà 6 tenuto conto di quella di fr. 961.– di novembre del 2016) anziché 12 come previsto dall’art. 93 cpv. 2 LEF e come effettuato a favore dei creditori del gruppo n. 2. Chiede quindi che entrambi i conteggi finali siano dichiarati nulli e che le siano restituite le somme versate ai creditori di ambedue i gruppi.
4.1 Già si è detto che il ricorso è al riguardo tardivo (sopra consid. 1). D’altronde l’istanza 5 settembre 2019 d’immediato “arresto” del pignoramento (doc. 6 accluso al ricorso) non può essere considerata come un ricorso perché non contiene alcuna conclusione chiara in merito agli stati di riparto, se non una richiesta di sospendere la distribuzione dei ricavi a favore del gruppo n. 2 “in attesa di chiarimenti sui conteggi e la legittimità del pignoramento per quanto inerisce il gruppo 2”. Orbene, quando la decisione contestata è chiara e completa come nel caso dei noti stati di riparto, la parte che non la condivide deve imperativamente impugnarla con un ricorso motivato (art. 7 cpv. 3 lett. b LPR) entro il termine di 10 giorni stabilito dall’art. 17 cpv. 2 LEF e non può esigerne la restituzione (giusta l’art. 33 cpv. 4 LEF) né invocarne il prolungo perché avrebbe bisogno di più tempo per consultare gli atti o perché avrebbe successivamente scoperto un motivo d’impugnazione; spetta infatti al destinatario esaminare l’incarto durante il termine di ricorso per verificarne la correttezza (DTF 73 III 117 seg.; sentenze della CEF 15.2012.52 del 7 maggio 2012, RtiD 2013 I 822 n. 47c, e 15.2015.82/84 del 25 marzo 2016 RtiD 2016 II 644 n. 31c consid. 2.3). Anche se fosse stata ritenuta ricevibile giusta l’art. 17 LEF, la richiesta sarebbe quindi dovuta essere respinta.
4.2 La ricorrente si duole invero che l’UE non avrebbe dato seguito alle sue richieste di accesso agli atti. In realtà la sua domanda del 22 maggio 2019 (doc. 1) riguardava un’esecuzione (n. __________) della facente parte del terzo gruppo di pignoramento – non interessato dagli stati di riparto contestati – e nella sua risposta del 12 giugno 2019 (doc. 2) l’UE l’ha correttamente informata che l’incarto si trovava presso questa Camera in seguito a un ricorso da lei interposto (il 6 settembre 2018) in una causa (inc. 15.2018.78) terminata con la decisione del Tribunale federale 5A_406/2019 del 3 giugno 2019. Per quanto attiene alla richiesta del 25 maggio (recte: giugno) 2019 (doc. 3), la ricorrente non dimostra di avere poi sollecitato invano una risposta o di essersi imbattuta in un rifiuto dell’UE, per tacere del fatto che non è necessaria una preventiva autorizzazione scritta perché una parte possa consultare l’incarto che la concerne, bastando solitamente la fissazione di un appuntamento per la consultazione in loco. Non si giustifica pertanto la restituzione del termine di ricorso, peraltro neppure formalmente richiesta.
4.3 Nel ricorso in esame RI 1 sostiene che gli stati di riparto sarebbero nulli nella misura in cui violerebbero gli art. 93 cpv. 2 e 110 LEF. Le censure di nullità vanno esaminate d’ufficio (art. 22 cpv. 1, 2° periodo LEF).
a) Sono nulle le decisioni che violano prescrizioni emanate nell’interesse pubblico o nell’interesse di persone che non sono parte nel procedimento (art. 22 cpv. 1, 1° periodo LEF). Ebbene, lo stato di ripartizione interessa solo i creditori che partecipano al gruppo cui è destinato il ricavo da ripartire, il debitore (DTF 81 III 22 consid. 1, 114 III 62 consid. 2/b) e i creditori partecipanti a gruppi successivi, ovvero a persone che sono parte nel procedimento. Se essi non ricorrono per tempo, lo stato di riparto diventa definitivo, anche se è errato. Non può quindi essere dichiarato nullo d’ufficio.
b) Vero è, invece, che l’art. 93 cpv. 2 LEF è una norma imperativa (DTF 117 III 28 consid. 1, 116 III 17 consid. 1 e i rinvii). È tuttavia nullo solo il pignoramento che dura più di un anno, non quello che dura meno. Di conseguenza, la decisione di limitare il pignoramento a favore del primo gruppo a sole 6 mensilità, anche se fosse errata (partendo dal presupposto che il termine annuale abbia smesso di decorrere durante la procedura di ricorso del 2016, sopra ad A), non può considerarsi nulla. Doveva essere impugnata dagli interessati entro dieci giorni dalla sua comunicazione. Non è neppure nullo il pignoramento eseguito a favore del secondo gruppo, siccome è durato 12 mesi, non di più. Contrariamente a quanto pare credere la ricorrente, il limite di un anno stabilito dall’art. 93 cpv. 2 LEF non vale soltanto una volta per l’intera vita dell’escusso, bensì per ogni singolo gruppo, giacché ne scatta uno ad ogni nuovo pignoramento (Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 194 segg. ad art. 93 LEF; Winkler in: Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 80 ad art. 93 LEF; Kren Kostkiewicz in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 70 ad art. 93 LEF; Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 62 ad art. 93 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 127-128 ad art. 93 LEF). Anche sotto questo profilo i provvedimenti impugnati non possono reputarsi nulli.
c) La richiesta della ricorrente di restituirle le somme versate ai procedenti – sia precisato per abbondanza – sarebbe del resto dovuta essere comunque respinta nel merito, perché se stesse la sua tesi secondo cui il gruppo n. 1 è stato favorito rispetto al gruppo n. 2, le sei quote pignorate percepite in troppo dai creditori del gruppo n. 2 (per fr. 8'916.60 complessivi) avrebbero dovuto essere versate ai creditori del gruppo n. 1 (il cui scoperto totale ammonta secondo lo stato di riparto a fr. 10'402.70), certo non alla debitrice.
5. In terzo ed ultimo luogo, la ricorrente considera che tutte le esecuzioni dei gruppi n. 1 e 2 siano perente giusta l’art. 121 LEF perché nessuno dei creditori partecipanti ha presentato una domanda di realizzazione entro i termini stabili dall’art. 116 LEF.
Ella misconosce però che ove il pignoramento verta su denaro contante o un avere trasformatosi in denaro in seguito al pagamento fatto dall’escusso o dal terzo debitore della pretesa pignorata, è superflua una realizzazione – ovvero appunto una trasformazione in denaro –, l’ufficio dovendo ripartire la somma a disposizione tra i creditori del gruppo senz’altra domanda (Gilliéron, op. cit., n. 11 ad art. 116 LEF). Ciò vale in particolare per il pignoramento di redditi, purché le quote pignorate siano effettivamente versate all’ufficio. Una domanda di realizzazione è necessaria solo per le quote non versate dal terzo debitore, entro 15 mesi dal pignoramento (art. 116 cpv. 2 LEF; DTF 98 III 19 consid. 2; Winkler, op. cit., n. 79 ad art. 93; Kren Kostkiewicz, op. cit., n. 70 ad art. 80; Vonder Mühll, op. cit., n. 63 ad art. 93). Ne segue nel caso concreto che i creditori non erano tenuti a presentare una domanda di realizzazione, di modo che le esecuzioni non sono perente. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso si rivela così integralmente infondato.
6. Visto l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificarlo ai creditori, cui il ricorso non è stato notificato sulla scorta dell’art. 9 cpv. 2 LPR.
In assenza d’indicazioni contrarie, la sentenza va intimata alla ricorrente presso la sua patrocinatrice, anche se nel frattempo (o meglio il 21 ottobre 2019) quest’ultima è stata radiata dal Registro cantonale degli avvocati.
7. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a RI 1 presso __________, .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.