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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.11.2019 15.2019.61

November 11, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,633 words·~13 min·5

Summary

Ricorso contro il pignoramento di azioni di una società anonima. Estensione e ordine del pignoramento

Full text

Incarto n. 15.2019.61

Lugano 11 novembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato il 20 agosto 2019 da

 RI 1 (patrocinato dall’ PA 1, )  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente da

CV 1, (patrocinata dall’ PR 1, )  

ritenuto

in fatto:                   A.   Il 6 dicembre 2018 CV 1 ha chiesto all’Ufficio d’esecu­­zione (UE) di Lugano il proseguimento dell’esecuzione n. __________ e il 19 giugno 2019 dell’esecuzione n. __________, entrambe promosse nei confronti di RI 1 per l’incasso di rispettivamente fr. 138'550.25 oltre agli interessi del 5% dal 18 giugno 2018 e fr. 13'880.– oltre agli interessi del 5% dal 12 ottobre 2018.

                                  B.   Dando seguito alle domande, il 9 luglio 2019 l’UE ha pignorato “i certificati azionari dell’PI 1, __________ dal n. 1 al n. 600 di nominali CHF 1'000.00 l’uno di proprietà del sig. RI 1 e attualmente depositati [p]resso la Pretur[a] di Lugano, Sezione 6, in Via Bossi 3 a Lugano”, stimando il loro valore in fr. 6'000'000.–. Il 9 agosto 2019 l’Ufficio ha quindi emesso il relativo verbale e lo ha trasmesso alle parti.

                                  C.   Con ricorso del 20 agosto 2019 RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento, chiedendo alla Camera, in via principale, di annullare il verbale e ordinare all’organo esecutivo di pignorare la quota di comproprietà di ½ del fondo n. __________ RFD __________ di sua proprietà in luogo dei certificati azionari e, in via subordinata, di far ordine all’UE di limitare il pignoramento a 500 azioni, liberando le restanti 100 a favore della legittima titolare PI 2. Egli ha postulato inoltre il conferimento dell’effetto sospensivo al ricorso.

                                  D.   Il 27 agosto 2019 il presidente di questa Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo, sospendendo la realizzazione dei beni pignorati fino alla decisione sul ricorso.

                                  E.   Mediante osservazioni del 6 settembre 2019 CV 1 ha concluso per la reiezione del ricorso e la revoca dell’effetto sospensivo. Nelle sue del 12 settembre 2019 l’UE si rimette al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente, fatta riserva per le questioni inerenti al numero dei certificati azionari e al loro conseguente valore economico.

                                  F.   Con replica spontanea del 23 settembre 2019 il ricorrente contesta le osservazioni della resistente e dell’organo esecutivo, ribadendo le proprie argomentazioni ricorsuali.

Considerato

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 10 agosto 2019, il ricorso inviato il 20 agosto 2019 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

                                   2.   Il ricorrente premette anzitutto che solo 500 delle 600 azioni esistenti sono di sua proprietà, le restanti 100 essendo di pertinenza di PI 2, ovvero dell’altra azionista dell’PI 1. Per tale motivo, chiede che il verbale di pignoramento venga corretto, liberando i certificati azionari spettanti a PI 2.

                                2.1   Da parte sua, la resistente riconosce che il verbale di pignoramento riporta erroneamente la dicitura “certificati azionari da 1 a 600”, ma rileva al riguardo che l’insorgente ne ha consegnati soltanto 500 alla Pretura del Distretto di Lugano, ovvero tutti meno quelli dal n. 151 al 250. L’UE ammette a sua volta che il numero corretto di azioni pignorabili è 500 anziché 600, aggiungendo pure che il verbale riporta erroneamente quale valore di stima l’importo di fr. 6'000'000.– invece di fr. 500'000.–, corrispondente a 500 azioni del valore nominale di fr. 1'000.– cadauna.

                                2.2   Dagli atti emerge effettivamente che i certificati azionari relativi alle azioni da 151 a 250 non sono stati consegnati alla Pretura (doc. O), sicché il pignoramento dell’UE non poteva vertere che su quelli realmente depositati in quella sede, che fanno riferimento a 500 azioni al portatore di nominali fr. 1'000.– ciascuna. La quantità (600) e la stima (fr. 6'000'000.–) indicati nel verbale di pignoramento sono di conseguenza palesemente degli errori di trascrizione e di calcolo, che vanno dunque rettificati d’ufficio, ancorché limitatamente a quanto necessario a coprire i crediti posti in esecuzione, compresi gli interessi e le spese esecutive, di cui si dirà più avanti (sotto, consid. 5.2).

                                   3.   L’insorgente si duole pure della violazione dell’art. 95 LEF, facendo valere che il valore delle azioni deriva dal fatto che l’PI 1 è proprietaria del fondo n. __________ RFD di __________, ragione per cui – a suo dire – quanto pignorato va considerato alla stessa stregua degli altri suoi beni immobiliari e non doveva essere pignorato in primis. Nell’ipotesi in cui i certificati azionari dovessero invece essere considerati come beni mobili, RI 1 è del parere che l’Ufficio avrebbe dovuto far uso della facoltà prevista dall’art. 95 cpv. 4bis LEF, procedendo al pignoramento della sua quota di comproprietà di ½ della particella n. __________ RFD di __________ o di un altro dei suoi immobili al posto dei certificati azionari. In proposito, sostiene che la realizzazione di questi ultimi, e quindi di fatto del fondo n. __________ RFD di __________, gli creerebbe un grave danno, vale a dire la perdita di un bene immobiliare che frutta un reddito, l’obbligo di restituire alla banca il debito ipotecario che grava il fondo in questione con conseguente sua insolvibilità e, infine, problemi nei rapporti con l’altra azionista. A mente del ricorrente, la vendita all’asta della quota di comproprietà sarebbe per contro più che sufficiente a coprire i crediti posti in esecuzione, evitando nel contempo i pregiudizi da lui evocati.

                                         Dal canto suo, CV 1 si oppone al pignoramento della quota di comproprietà in luogo dei certificati azionari. Secondo lei, il fatto che il capitale azionario dell’PI 1 sia composto in buona parte di immobili, o meglio del fondo n. __________ RFD di __________, nulla muta alla qualità di beni mobili dei titoli azionari, che – a sua detta – sono di più agevole realizzazione rispetto a una quota di comproprietà di un fondo.

                                3.1   L’art. 95 cpv. 1 LEF stabilisce che si devono pignorare in primo luogo i beni mobili, compresi i crediti e le pretese limitatamente pignorabili conformemente all’art. 93 LEF. Sono pignorati anzitutto gli oggetti di commercio quotidiano, ma i meno necessari prima degli indispensabili (art. 95 cpv. 1 LEF). I beni immobili possono essere pignorati soltanto in quanto quelli mobili non bastino a coprire il credito (art. 95 cpv. 2 LEF). Da ultimo sono pignorati gli oggetti colpiti da sequestro, quelli indicati dal debitore come appartenenti a terzi e quelli rivendicati da terzi (art. 95 cpv. 3 LEF). Tale ordine è stabilito anche nell’interesse del creditore affinché i beni di agevole realizzo vengano pignorati prima degli altri (DTF 117 III 63 consid. 2).

                                         L’ufficiale può scostarsi da quest’ordine qualora le circostanze lo giustifichino oppure se il creditore o il debitore di comune accordo lo richiedono (art. 95 cpv. 4bis LEF). Deve però esercitare il proprio potere d’apprezzamento con cautela (Foëx in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 61 ad art. 95 LEF). La soluzione prospettata dall’ufficio di esecuzione deve in ogni caso permettere di conciliare, per quanto sia possibile, gli interessi del creditore e quelli del debitore (art. 95 cpv. 5 LEF). Verranno quindi pignorati per primi i beni di cui l’escusso può fare a meno più facilmente e la cui realizzazione garantirà il più veloce soddisfacimento dell’e­­scutente (de Gottrau in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 38 ad art. 95 LEF). Nel caso in cui gli interessi del debitore e del creditore collidano, prevalgono questi ultimi (sentenze del Tribunale federale 5A_887/2014 del 14 luglio 2015, consid. 2.1, e della CEF 15.2014.86 del 30 ottobre 2014, consid. 4; de Gottrau, op. cit., n. 38 ad art. 95), perlomeno se i primi non sono chiaramente preponderanti (cfr. Foëx, op. cit., n. 68 ad art. 95).

                                3.2   Va rilevato in primo luogo che il pignoramento impugnato non ha per oggetto un fondo, bensì dei certificati azionari, vale a dire dei beni mobili, e ciò a prescindere dal fatto che siano stati emessi da una società anonima che è proprietaria di un immobile. Tale circostanza non muta invero la natura giuridica dei beni pignorati dall’Ufficio, il quale ha dunque seguito correttamente l’ordine di pignoramento previsto dalla legge, i beni mobili dovendo essere pignorati prima di quelli immobili (art. 95 cpv. 2 LEF; sopra, consid. 3.1). Resta quindi da esaminare unicamente se le circostanze del caso specifico giustificavano di scostarsi dall’ordine legale, giusta l’art. 95 cpv. 4bis LEF.

                                  a)   In una sentenza non pubblicata del 14 marzo 1987 il Tribunale federale aveva confermato il pignoramento di una casa di vacanza in luogo delle azioni emesse da una società anonima, siccome ciò andava nell’interesse della debitrice, la società in questione essendo proprietaria della sua abitazione primaria (v. DTF 115 III 51 consid. 3/a). Come ammesso dal ricorrente stesso, le circostanze del caso in rassegna sono però ben diverse, l’PI 1 essendo proprietaria di un immobile commerciale, non invece dell’abitazione principale del debitore. Non v’è dunque il rischio che RI 1 si veda costretto ad abbandonare la propria casa. D’altronde, egli non ha reso verosimili i danni da lui evocati in caso di realizzazione dei certificati azionari. Quale sia il reddito del fondo n. __________ RFD di __________ e quale ne sia la sua quota parte non è dato di sapere. Ad ogni modo nel verbale delle operazioni di pignoramento del 1° febbraio 2019, egli non ha dichiarato di percepire entrate dall’PI 1 e un bilancio da lui trasmesso all’UE indica delle perdite per gli anni 2013 e 2014. Inoltre, la vendita delle azioni non avrebbe in sé altre conseguenze che una sua sostituzione dall’aggiudicatario come nuovo azionista della società, le ipoteche sul noto fon­do continuando a vincolare la società (e non lui personalmente). Le sue semplici allegazioni non giustificano di conseguenza una deroga all’ordine stabilito dall’art. 95 cpv. 1-3 LEF.

                                  b)   È del resto noto per esperienza che le quote di comproprietà non sono beni di agevole realizzazione, come risulta già dalla lettura degli art. 73 a 73i del Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi (RFF, RS 281.42). Per l’e­­scutente si prospetterebbero tempi decisamente più lunghi in caso di realizzazione della quota di comproprietà n. __________ RFD di __________ che per la vendita di (parte) delle azioni. Non possono essere presi in considerazione al posto dei certificati azionari nemmeno gli altri immobili del debitore indicati nella lista allegata al ricorso (doc. F), siccome quelli di valore sufficiente per coprire i crediti posti in esecuzione si trovano all’estero e pertanto non sono pignorabili, mentre quelli situati in Svizzera non raggiungono un valore di copertura sufficiente. Ciò nonostante, nulla impedisce al ricorrente, onde evitare la realizzazione delle azioni, di procedere alla realizzazione privata dei suoi fondi situati all’estero per poi estinguere il credito posto in esecuzione.

                                  c)   Alla luce di quanto precede, le circostanze del caso non giustificano di scostarsi dall’ordine di pignoramento previsto dall’art. 95 cpv. 1-3 LEF, ragione per cui l’operato dell’UE si rivela corretto laddove ha pignorato i certificati azionari al posto degli immobili di RI 1. Su questo punto, il ricorso è dunque infondato.

                                   4.   Nella replica spontanea il ricorrente reputa pure che, a fronte di pretese poste in esecuzione per circa fr. 150'000.–, sia sproporzionato procedere alla vendita delle 500 azioni pignorate, il cui valore, secondo lui, corrisponde a quello del fondo n. __________ RFD di __________, dedotti i debiti ipotecari, ossia a fr. 1'510'000.–. La resistente rileva al riguardo che il pignoramento delle azioni potrebbe essere limitato al valore di copertura dei suoi crediti.

                                4.1   Giusta l’art. 97 cpv. 2 LEF, il pignoramento è limitato a quanto basti per soddisfare dei loro crediti, in capitale, interessi e spese, i creditori pignoranti. Gli interessi vanno in particolare computati sino al normale decorso dell’esecuzione (Foëx, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 22 ad art. 97 LEF), vale a dire in principio fino al giorno dell’ultima realizzazione (art. 144 cpv. 4 LEF; cfr. Ochsner, Exécution du séquestre, in: JdT 2006 II pag. 77). A tal uopo, l’ufficio di esecuzione dovrà stimare la durata presumibile della procedura (Zopfi, in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 17 ad art. 97 LEF).

                                4.2   Nel caso di specie, a fronte di crediti per totali fr. 152'430.25 oltre ad accessori, l’UE ha proceduto al pignoramento di certificati azionari riferiti a 500 azioni al portatore, stimando per errore il loro valore in fr. 6'000'000.– mentre intendeva in realtà fr. 500'000.–, pari al valore nominale delle azioni pignorate (sopra, consid. 2). Già solo da tale circostanza si evince che l’Ufficio ha manifestamente pignorato più di quanto necessario a coprire i crediti posti in esecuzione, compresi interessi e spese, ciò che non è conforme alla legge. Non può per contro essere seguito il ricorrente laddove sostiene, solo con la replica spontanea, che le azioni avrebbero un valore complessivo di fr. 1'510'000.–, da una parte perché non è consentito allegare nuovi fatti o produrre nuovi mezzi di prova con una replica spontanea (sentenza della CEF 15.2018.19 del 17 aprile 2019, consid. 2.3/a) – e nel ricorso egli aveva allegato che il valore delle azioni molto verosimilmente non sarebbe sufficiente a coprire il debito ipotecario, di fr. 5'820'000.– (pag. 5 ad 3) – e dall’altra perché la perizia immobiliare acclusa alla replica è stata allestita dallo stesso ricorrente e, comunque sia, non permette in sé di stabilire il valore delle azioni, siccome non figura agli atti il bilancio revisionato della società, che solo permetterebbe di valutare il valore dell’insieme degli attivi e dei passivi della medesima, e quindi il suo valore di realizzazione complessivo.

                                4.3   Ciò posto, non vi è motivo di scostarsi dal valore nominale delle azioni adottato dall’UE per stimarne il valore di realizzazione, criterio che non è stato (validamente) contestato dalle parti. Ora, ritenuto che i certificati azionari fanno riferimento ciascuno a 50 azioni e tenuto conto degli interessi e delle spese presumibili sino al momento della realizzazione, appare adeguato, a questo stadio della procedura, limitare il pignoramento a quattro certificati azionari, che corrispondono a 200 azioni, il cui valore nominale complessivo è di fr. 200'000.–. In tal senso, il gravame si rivela dunque parzialmente fondato.

                                4.4   Per le ragioni che precedono va dunque fatto ordine all’UE di pignorare i certificati azionari relativi a 200 azioni depositati presso la Pretura di Lugano. Gli altri certificati riguardanti le restanti 300 azioni andranno quindi liberati a favore del debitore, sebbene dovranno rimanere depositati presso la Pretura, come ordinato con decreto supercautelare del 23 ottobre 2018 (doc. M).

                                   5.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di limitare il pignoramento nelle esecuzioni n. __________ e __________ ai certificati azionari appartenenti a RI 1, depositati presso la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, relativi a 200 azioni dell’PI 1 di nominali fr. 1'000.– ciascuna.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–    ; – , , .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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