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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.11.2019 15.2019.60

November 5, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·757 words·~4 min·5

Summary

Comminatoria di fallimento. Rimprovero dell’escusso al giudice del rigetto di non avere dato una risposta alle sue osservazioni. Inadempimento di condizioni pattuite tra le parti

Full text

Incarto n. 15.2019.60

Lugano 5 novembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso interposto il 31 luglio 2019 dalla

RI 1 (rappresentata da RA 1, __________)  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 28 giugno 2019 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla

PI 1, __________  

ritenuto

in fatto:                   A.   Nell’esecuzione n. __________ promossa il 30 gennaio 2019 dalla PI 1 contro la RI 1 per l’in­casso di fr. 3'446.40 oltre agli accessori, il 28 giugno 2019 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, appurato che l’escussa non aveva interposto opposizione, le ha notificato la comminatoria di fallimento.

                                  B.   Con ricorso del 31 luglio 2019, la RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria di fallimento.

                                  C.   Con osservazioni del 5 agosto 2019, l’UE ha chiesto di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori (art. 9 cpv. 2 LPR).

Considerato

in diritto:                 1.   Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

                                   2.   Nel caso specifico, con il ricorso la RI 1 si è limitata a trasmettere a questa Camera le proprie osservazioni inoltrate il 22 maggio 2019 alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest nella procedura di rigetto dell’opposizione, dolendosi di non avere ricevuto alcuna risposta, e afferma la sua intenzione di onorare il debito posto in esecuzione in due o tre rate, “a condizione che anche la controparte onori le condizioni pattuite a suo tempo e che ha modificato unilateralmente senza alcuna comunicazione, unitamente alla cancellazione del PE”.

                                   3.   Orbene, alla domanda di proseguire l’esecuzione presentata dalla PI 1 il 27 giugno 2019 è acclusa la decisione emanata dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest il 24 maggio 2019, con cui egli ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla RI 1. Tale decisione le è stata recapitata il 27 maggio 2019 (estratto EasyTrack relativo alla raccomandata __________). Se non ne condivideva l’esito, la ricorrente avrebbe dovuto ricorrere contro la decisione del Giudice di pace entro 10 giorni (combinati art. 309 lett. b n. 3, 321 cpv. 2 e 251 lett. a CPC). Ora, essa è passata in giudicato e non può più essere rimessa in discussione in questa sede. D’al­tronde, non spetta a questa Camera verificare l’adempimento di pretese condizioni pattuite tra le parti, trattandosi di una questione di merito riguardante il credito posto in esecuzione (e non la procedura esecutiva), che esula dalla sua cognizione (sopra consid. 1). Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto.

                                   4.   Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –  .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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