Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.09.2019 15.2019.26

September 10, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,875 words·~9 min·4

Summary

Domanda di non dar notizia di un’esecuzione a terzi. Assegnazione di un termine agli escutenti per dimostrare di aver avviato una procedura di eliminazione dell’opposizione. Ricorso temerario

Full text

Incarto n. 15.2019.26

Lugano 10 settembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso presentato il 12 aprile 2019 da

RI 1, RI 2,  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro l’assegnazione di un termine sino al 2 maggio 2019 in relazione alla domanda di non dar notizia a terzi delle esecuzioni n. __________ e __________ promosse dai ricorrenti nei confronti di

PI 1,  

Ritenuto

in fatto:                   A.   Sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 4 gennaio 2019 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, RI 1 e RI 2 procedono contro PI 1 per l’incasso rispettivamente di fr. 1'450.– oltre agli interessi del 5% dal 7 settembre 2015 e di fr. 1'950.– oltre agli interessi del 5% dal 15 gennaio 2018. L’8 gennaio 2019 l’escusso vi ha interposto opposizione.

                                  B.   Il 10 aprile 2019 PI 1 ha presentato all’UE una domanda di non dar notizia a terzi delle esecuzioni in questione.

                                  C.   Con scritti del 10 aprile 2019 l’UE ha informato RI 1 e RI 2 della domanda appena citata e li ha invitati a comunicare entro il 2 maggio 2019 se avevano avviato una procedura di eliminazione delle opposizioni (“rigetto dell’opposizione” [art. 80 segg. LEF] o azione giudiziaria di accertamento [art. 79 LEF]) o se il debitore aveva pagato integralmente i crediti posti in esecuzione, corredando l’eventuale comunicazione delle relative prove, con l’avvertenza per cui in caso di mancata comunicazione le esecuzioni non sarebbero più state portate a conoscenza di terzi (a norma dell’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF).

                                  D.   Contro tale assegnazione di termine RI 1 e RI 2 hanno interposto il ricorso in esame, del 12 aprile 2019, lamentandone vizi formali e in particolare la mancata indicazione della via e del termine di ricorso.

Considerando

in diritto:                 1.   Contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti è dato ricorso all’autorità di vigilanza – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato (art. 17 cpv. 1 e 2 LEF), ciò che del resto non è sfuggito ai ricorrenti, che citano correttamente la nor­ma topica. Ad ogni modo non esiste per gli uffici di esecuzione un obbligo corrispondente a quello delle autorità di vigilanza d’indi­care sulle loro decisioni i rimedi giuridici (DTF 142 III 647 consid. 3.2), come già ricordato a RI 1 nella recente sentenza della CEF 15.2019.13 del 20 febbraio 2019 (pag. 2).

                                   2.   La censura secondo cui gli scritti dell’UE del 10 aprile 2019 non sono stati notificati lascia il tempo che trova, dal momento che con il ricorso al vaglio gli insorgenti li hanno impugnati e prodotti in copia.

                                   3.   Giusta il nuovo art. 8a cpv. 3 lett. d LEF, entrato in vigore il 1° gen­naio 2019 (RU 2018 4583; FF 2015 2641 4779), “gli uffici non possono dar notizia a terzi circa procedimenti esecutivi per i quali il debitore abbia presentato una domanda in tal senso almeno tre mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo, sempre che entro un termine di 20 giorni impartito dall’ufficio d’esecuzione il creditore non fornisca la prova di aver avviato a tempo debito la procedura di eliminazione dell’opposizione (art. 79-84)”, fermo restando che “se ta­le prova è fornita in un secondo tempo o l’esecuzione è proseguita, gli uffici possono nuovamente dar notizia di quest’ultima a terzi”.

                                3.1   In merito alla richiesta di verificare se le domande dell’escusso vol­te a non dar notizia delle esecuzioni in virtù della norma appena citata siano conformi all’art. 59 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172. 021), basta nuovamente ricordare, come già avvenuto nella sentenza del 20 febbraio 2019 già citata (pagg. 2-3), che tale norma si applica solo alle autorità amministrative federali (art. 1 cpv. 1 PA) – mentre l’UE è un’autorità cantonale – e che per i funzionari degli uffici d’esecuzione entra in considerazione un dovere d’astensione solo nelle ipotesi menzionate all’art. 10 cpv. 1 LEF.

                                3.2   La doglianza, secondo cui l’Ufficio non ha trasmesso ai ricorrenti le ricevute di pagamento da parte dell’escusso della tassa di fr. 40.– giusta l’art. 12b OTLEF per ciascuna domanda di non dar notizia a terzi delle esecuzioni in questione, si rivela inammissibile, siccome la predetta tassa è addebitata esclusivamente al richiedente (escusso), indipendentemente dalla sorte della doman­da, e non si aggiunge ai costi e alle spese d’esecuzione (punto 8 dell’Istruzione n. 5 dell’Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento del 18 ottobre 2018 [www.bj.admin.ch/dam/data/bj/wirtschaft/ schkg/weisungen/weisung-5-i.pdf]), sicché gli insorgenti, in qualità di escutenti, non hanno alcun interesse degno di protezione a riceverne una copia.

                                3.3   Per quanto concerne la critica sull’assegnazione del termine da parte dell’UE sino al 2 maggio 2019 senza apparentemente tener conto delle ferie esecutive pasquali (art. 56 n. 2 LEF), non occorre approfondire la questione, siccome i ricorrenti non spiegano in che modo avrebbero subito un pregiudizio, per tacere del fatto che neppure sino ad oggi essi hanno fornito la prova di aver avviato la procedura di eliminazione dell’opposizione. Ad ogni modo il termine di 20 giorni impartito dall’Ufficio non è preclusivo, gli escutenti potendo dimostrare anche in un secondo tempo di aver avviato la procedura di eliminazione dell’opposizione, ciò che, in caso affermativo, renderà nuovamente visibili a terzi interessati le esecuzioni in oggetto (art. 8a cpv. 3 lett. d LEF). Quali siano poi le “ulteriori comunicazioni utili secondo art 35 Cost” i ricorrenti non precisano, mentre l’aggiunta “a titolo abbondanziale” a fine della prima pagina del ricorso è incomprensibile. Nella limitata misura in cui è ricevibile, la censura relativa al termine impartito ai ricorrenti per fornire le informazioni richieste va quindi respinta.

                                   4.   A giusto titolo, sul piano generale, i ricorrenti rilevano (all’inizio della seconda pagina del ricorso) che “non compete all’Ufficio di esecuzione, rispettivamente all’Autorità di vigilanza, esprimersi sul­le possibilità di successo dell’azione prospettata [pare di riparazione], segnatamente sull’intervento della prescrizione o perenzione”. Nel caso in esame, tuttavia, come in quello trattato nella sentenza del 20 febbraio 2019, l’UE non si è determinato sul merito delle pretese vantate dai ricorrenti, limitandosi, conformemente all’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF, a invitare i coniugi RI 1 a comunicare e documentare le iniziative processuali da loro intraprese, con la comminatoria, in caso di mancata risposta, non dell’estinzione della loro pretesa o dell’esecuzione, bensì solo della cessata comunicazione delle esecuzioni a terzi.

                                   5.   Pure irricevibile, per carenza di motivazione (art. 7 cpv. 3 LPR), si rivela la censura secondo cui la domanda di non dar notizia a terzi di determinate esecuzioni “presenta delle incoerenze gestionali che necessitano di nuove disposizione legislative che devono essere compiegate agli Uffici di esecuzione per evitare di generare delle violazioni di diritto costituzionale e dei doveri di servizio”, i ricorrenti non indicando quali sarebbero le “incoerenze gestionali” e in che modo essi sarebbero stati lesi nei propri diritti.

                                   6.   Diversamente da quanto sostengono i ricorrenti, senza peraltro dare alcuna motivazione, l’assegnazione del termine non è stata decisa in base a “questioni di interpretazione”, ma semplicemente in applicazione dell’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF e mediante il modulo ufficiale n. 44c edito dall’Ufficio federale di giustizia, quale Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento. Da ciò non si comprende come alcuni funzionari dell’UE denotino – a detta degli insorgenti – l’intenzione di recare loro “danno e spese”, ciò che d’al­tronde nemmeno chiariscono. In ogni caso, compete all’autorità di nomina (art. 34 cpv. 1 LORD) e non a questa Camera verificare che i funzionari dell’UE rispettino i doveri di servizio imposti dagli art. 22 e 23 LORD, a prescindere dal fatto che la mera assegnazione di un termine conformemente a quanto prevede la legge non costituisce di certo una violazione dei loro doveri di servizio.

                                   7.   Stante l’esito del giudizio odierno, la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo al ricorso diventa senza oggetto.

                                   8.   Con il ricorso in esame, come in quello del 20 maggio 2019 oggetto di decisione separata odierna (inc. 15.2019.38), RI 1 ha riproposto diverse censure (v. consid. 1, 3.1 e 4) già presentate in un precedente ricorso, respinto da questa Camera nella decisione 15.2019.13 del 20 febbraio 2019, senza neppure tentare di confutarne la motivazione. D’altronde, egli persiste a chiedere alla Camera misure e verifiche che esulano dalla sua competenza e a tentare, direttamente (con richieste di rettifica o revisione) o indirettamente, di rimettere in discussione decisioni passate in giudicato. Ciò rivela non solo un’ignoranza in sé scusabile del sistema giuridico in vigore in Svizzera, ma soprattutto un’inca­pacità totale di apprezzare il senso e le conseguenze delle decisioni sui suoi (numerosi) ricorsi e di determinarsi secondo tale apprezzamento, evitando di formulare ricorsi e censure manifestamente irricevibili o infondate. Al riguardo si osserva che dal 2017, RI 1, per proprio conto o per conto della moglie, ha inoltrato trentasei ricorsi alla sezione civile del Tribunale d’appello. Tranne due parzialmente accolti, tutti quelli finora decisi sono stati dichiarati irricevibili, respinti o stralciati dai ruoli, mentre tutti e venti ricorsi sui quali il Tribunale federale si è già pronunciato sono stati dichiarati inammissibili.

                                         Ricordato che la legittimazione al ricorso (secondo l’art. 17 LEF) presuppone la capacità di discernimento, vale a dire la capacità di agire ragionevolmente (art. 16 CC), e che il moltiplicarsi delle procedure senza motivi ragionevoli è idoneo a dimostrare l’incapacità processuale (DTF 98 Ia 324 segg.), RI 1 è invitato ad astenersi in futuro dal presentare ricorsi e censure manifestamente irricevibili o infondati, pena la non entrata in materia e l’inflizione di una multa, oltre all’addossamento di tasse e spese per ricorso temerario (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF).

                                   9.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]), sicché le richieste dei ricorrenti al riguardo non possono ch’essere disattese. Stanti le diverse esecuzioni già pendenti nei suoi confronti per l’incasso di spese processuali, per economia processuale ci si limita in questa sede all’avvertimento contenuto nel precedente considerando.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

                                   2.   RI 1 è invitato in futuro ad astenersi dal presentare ricorsi e censure manifestamente irricevibili o infondati, pena la non entrata in materia e l’inflizione di una multa, oltre all’addossamento di tasse e spese per ricorso temerario.

                                   3.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   4.   La domanda di effetto sospensivo è priva d’oggetto.

                                    5.   Notificazione a:

–   ; –   ; –   .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

15.2019.26 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.09.2019 15.2019.26 — Swissrulings