Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.11.2017 15.2017.97

November 22, 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·663 words·~3 min·5

Summary

Notificazione di pignoramento di reddito senza il calcolo del minimo esistenziale

Full text

Incarto n. 15.2017.97

Lugano 22 novembre 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 17 novembre 2017 di

 RI 1  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la notificazione di pignoramento del reddito del ricorrente emessa il 6 novembre 2017 nelle esecuzioni n. 2415934, 2198356 e 2348052;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che nelle esecuzioni appena citate, il 2 ottobre 2017 l’Ufficio d’e­secuzione (UE) di Lugano ha proceduto all’interrogatorio del­l’escusso RI 1, senza, apparentemente procedere al calcolo del suo minimo esistenziale (v. verbale interno delle operazioni di pignoramento di stessa data);

                                         che il 6 novembre 2017, in assenza dell’escusso l’UE ha proceduto a pignorare una quota di comproprietà per piani di sua spettanza (quota __________ foglio PPP __________ della particella n. __________ RFD __________) e il suo reddito da indipendente, stimato in fr. 5'000.– mensili, limitatamente alla quota eccedente il suo minimo esistenziale, stabilito in fr. 3'404.45;

                                         che lo stesso giorno l’UE ha notificato a RI 1 il pignoramento del suo “salario”, diffidandolo a trattenerne l’importo eccedente il suo minimo esistenziale di fr. 3'404.45 con effetto immediato;

                                         che con il ricorso in esame, del 17 novembre 2017, RI 1 impugna la diffida ricevuta, lamentando di non avere ricevuto il calcolo del minimo esistenziale, e chiede, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del pignoramento, che a suo dire pregiudica il proprio avvenire professionale;

                                         che interposto il 17 novembre 2017 all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato (pervenutogli al più presto il 7 settembre), il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF);

                                         che dalla diffida impugnata non risulta che, contrariamente a quanto prevedeva la diffida annullata dell’11 ottobre 2017, il calcolo del minimo esistenziale dell’escusso vi fosse allegato;

                                         che la diffida all’escusso esercente un’attività lucrativa indipendente di versare la quota pignorata dei suoi redditi professionali dev’es­­sergli comunicata unitamente a una copia del calcolo della quota pignorabile (Circolare n. 24/2003 del 4 dicembre 2003 sulla notifica dei provvedimenti cautelari destinati a garantire un pignoramento di redditi (art. 99 LEF), n. 2.1);

                                         che il ricorso va pertanto parzialmente accolto, nel senso che il provvedimento del 16 novembre 2017 non esplica effetti giuridici fino a quando il calcolo del minimo d’esistenza annesso al verbale di stessa data non sarà stato comunicato all’escusso (sentenza della CEF 15.2003.191 del 4 dicembre 2003);

                                         che l’atto ricorsuale non viene intimato ai creditori, per i quali l’art. 114 LEF prevede una notifica degli atti del pignoramento solo con il verbale definitivo (v. la precitata Circolare, n. 2.3);

                                         che stante l’esito del giudizio odierno, la richiesta di effetto sospensivo diventa senza oggetto;

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza, il provvedimento 16 novembre 2017 dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano non esplica effetti giuridici fino a quando il calcolo del minimo d’esistenza annesso al verbale di stessa data non sarà stato comunicato a RI 1.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a __________   .

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

15.2017.97 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.11.2017 15.2017.97 — Swissrulings